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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 82 RD 12/1941 – Potestà del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assemblee generali

Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Potestà del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assemblee generali. Quando occorre fare rilievi e richieste circa il servizio e la disciplina il procuratore generale del Re Imperatore richiede, ed il primo presidente della corte ordina la convocazione dell’assemblea generale per le relative deliberazioni.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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