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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 45 RD 12/1941 – Giudice di sorveglianza

Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Giudice di sorveglianza. Nella sede del tribunale ordinario, e nelle sedi designate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, un giudice è annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull’esecuzione delle pene detentive e sulla applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza. Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, in materia di misure amministrative di sicurezza ed esercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce. In caso di bisogno possono essere incaricati delle funzioni di sorveglianza anche altri giudici del tribunale ordinario. L’incarico di esercitare funzioni di giudice di sorveglianza è revocabile, anche se conferito a giudici inamovibili.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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