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Art. 196 RD 12/1941 – Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia. I magistrati possono essere destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia, in conformità delle norme speciali contenute nell’ordinamento del Ministero medesimo, nel numero e nei gradi stabiliti dalla tabella N annessa al presente ordinamento. Tale tabella può essere, con decreto reale, modificata su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze. Essi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura durante l’esercizio delle predette funzioni.
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