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Art. 196 RD 12/1941 – Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia

Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia. I magistrati possono essere destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia, in conformità delle norme speciali contenute nell’ordinamento del Ministero medesimo, nel numero e nei gradi stabiliti dalla tabella N annessa al presente ordinamento. Tale tabella può essere, con decreto reale, modificata su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze. Essi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura durante l’esercizio delle predette funzioni.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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