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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 76 RD 12/1941 — Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude: a) in tutte le udienze penali; b) in tutte le udienze civili. 1-bis. Nei procedimenti trattati in camera di consiglio il pubblico ministero formula conclusioni scritte nei casi previsti dalla legge.
2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 76 L. 184/1983: Norme transitorie adozioni internazionali in corso
- Art. 76 Reg. (UE) 2024/1689 — Controllo delle prove in condizioni reali da parte delle autorità di vigilanza del mercato
- Art. 76 Cod. Amb. — disposizioni generali
- Art. 76 D.Lgs. 159/2011 — Altre sanzioni penali
- Art. 76 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali
- Art. 76 D.Lgs. 42/2004 — Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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