Indice
Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 47-quater RD 12/1941 – Attribuzioni del presidente di sezione
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
(Attribuzioni del presidente di sezione). Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l’andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell’attività di direzione dell’ufficio. Con le tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis, al presidente di sezione può essere attribuito l’incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell’ufficio. 110a
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.