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Ultimo aggiornamento: 23 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 118 RD 12/1941 — Gradi nella magistratura

Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Gradi nella magistratura. I gradi nella magistratura sono: 1° uditore giudiziario; 2° aggiunto giudiziario; 3° giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore e pretore; 4° consigliere, sostituto procuratore generale di corte di appello e primo pretore; 5° consigliere e sostituto procuratore generale di corte di cassazione; 6° primo presidente di corte di appello e procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d’appello – presidente di sezione della corte suprema di cassazione – avvocato generale presso la corte suprema di cassazione; 7° procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione; 8° primo presidente della corte suprema di cassazione. I ruoli organici dei singoli gradi nella magistratura, ed i corrispondenti gradi gerarchici sono determinati nella tabella F annessa al presente ordinamento.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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