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Art. 118 RD 12/1941 — Gradi nella magistratura
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Gradi nella magistratura. I gradi nella magistratura sono: 1° uditore giudiziario; 2° aggiunto giudiziario; 3° giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore e pretore; 4° consigliere, sostituto procuratore generale di corte di appello e primo pretore; 5° consigliere e sostituto procuratore generale di corte di cassazione; 6° primo presidente di corte di appello e procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d’appello – presidente di sezione della corte suprema di cassazione – avvocato generale presso la corte suprema di cassazione; 7° procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione; 8° primo presidente della corte suprema di cassazione. I ruoli organici dei singoli gradi nella magistratura, ed i corrispondenti gradi gerarchici sono determinati nella tabella F annessa al presente ordinamento.
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