Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 199 RD 12/1941 – Servizio dei magistrati addetti al Ministero
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Servizio dei magistrati addetti al Ministero. Le norme speciali contenute nell’ordinamento del Ministero determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati dei vari gradi che prestano servizio negli uffici del Ministero medesimo. Il detto servizio è, ad ogni effetto, parificato a quello prestato negli uffici giudiziari, salvo il disposto dell’articolo seguente. Nel tempo in cui prestano servizio al Ministero, tranne per quanto riguarda l’ordinamento gerarchico e le promozioni, si applicano ai magistrati le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.
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