CCNL Cooperative Agricole

CCNL Lavoro · Sezione Lavoro

Guida tematica al CCNL Cooperative Agricole: 21 schede operative con tabelle riepilogative, esempi, casi pratici e domande frequenti.

Parti firmatarie (lavoratori)
FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
Parti firmatarie (datori)
Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare, Confcooperative FedAgriPesca, AGCI Agrital)
Categorie
Operai e impiegati
Ambito
Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi connessi
Vigenza
Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cos’è il contratto e a chi si applica

Il CCNL delle Cooperative Agricole si applica a operai e impiegati delle cooperative di trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. È firmato dall’Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare, Confcooperative FedAgriPesca, AGCI Agrital) con Flai-CGIL, Fai-CISL e Uila-UIL.

L’ultimo rinnovo

Il contratto è aggiornato con accordi di rinnovo periodici; i minimi per categoria (operai e impiegati) e per area sono nella scheda tabelle.

Inquadramento e tabelle

I minimi tabellari, gli scatti e la classificazione completa per livello sono nelle schede dedicate: tabelle retributive · livelli e mansioni.

Domande frequenti

Che differenza c’è con il contratto degli operai agricoli?

Le cooperative agricole hanno un CCNL specifico per trasformazione e commercializzazione dei prodotti; gli operai agricoli hanno il contratto agricolo integrato dai provinciali.

Chi firma?

L’Alleanza delle Cooperative Italiane con Flai-CGIL, Fai-CISL e Uila-UIL.

Argomenti trattati

Le schede coprono l’intera disciplina contrattuale: inquadramento e livelli, retribuzione, orario, ferie e permessi, malattia, congedi familiari, periodo di prova, preavviso, TFR, apprendistato, mensilità aggiuntive e welfare.

I contenuti hanno finalità divulgativa e non costituiscono consulenza. Per il testo ufficiale e gli aggiornamenti del contratto si rinvia alle parti firmatarie e ai siti sindacali di categoria.