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La guida

CCNL Cooperative Agricole

CCNL Cooperative Agricole: ferie, permessi e ROL

Ferie, permessi retribuiti e ore di riduzione dell’orario di lavoro (ROL) sono diritti fondamentali del lavoratore. Nel settore delle cooperative agricole, caratterizzato da stagionalità e cicli produttivi intensi, conoscere le regole di maturazione e fruizione è essenziale per far valere i propri diritti e organizzare correttamente il personale.

In sintesi

Il CCNL Cooperative Agricole riconosce 26 giornate lavorative di ferie l’anno (22 con la settimana corta), 12 ore annue di permessi per riduzione d’orario e, per gli impiegati, fino a 5 giorni di permessi retribuiti. La mancata fruizione delle ferie entro i termini non fa perdere il diritto: il lavoratore mantiene il credito e il datore risponde delle sanzioni per la mancata concessione.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (lavoratori)
FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
Parti firmatarie (datori)
Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare, Confcooperative FedAgriPesca, AGCI Agrital)
Categorie
Operai e impiegati
Ambito
Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi connessi
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 19 luglio 2024)
Fonte
testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila) e accordo di rinnovo del 19 luglio 2024 (vigenza 2024-2027)

Le ferie: il minimo di legge e il miglioramento contrattuale

Il diritto alle ferie è garantito dall’art. 36 della Costituzione e dall’art. 10 del d.lgs. 66/2003: ogni lavoratore ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie retribuite per ogni anno di lavoro. Questo minimo è inderogabile: nessun accordo individuale o collettivo può ridurlo.

Il CCNL Cooperative Agricole riconosce ai lavoratori a tempo indeterminato 26 giornate lavorative di ferie per ogni anno di servizio (22 con la settimana corta, sabato escluso), senza differenze per livello o anzianità. Il lavoratore può scegliere la data di metà delle ferie, compatibilmente con l’organizzazione del lavoro. Per gli operai a tempo determinato le ferie maturano in 365esimi in relazione alle giornate lavorate (art. 29 del testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila)).

Maturazione proporzionale

Le ferie maturano proporzionalmente ai mesi di servizio prestati nell’anno solare. Chi assume o cessa il rapporto nel corso dell’anno ha diritto a un numero di giorni di ferie proporzionale ai mesi (o frazioni di mese superiori a 15 giorni) di servizio. Il calcolo si basa sul totale dei giorni annui diviso dodici, moltiplicato per i mesi lavorati.

Maturazione delle ferie: cosa la interrompe e cosa no

Le ferie maturano durante tutto il periodo di vigenza del rapporto di lavoro, inclusi i periodi di assenza «tutelata». In particolare:

  • Malattia e infortunio: le ferie continuano a maturare durante le assenze per malattia e infortunio, poiché il contratto e la legge proteggono la continuità del rapporto.
  • Maternità e congedo parentale: la maturazione delle ferie prosegue durante il congedo di maternità obbligatorio (d.lgs. 151/2001). Per il congedo parentale facoltativo si applicano le regole contrattuali o, in mancanza, il criterio della computabilità nell’anzianità di servizio.
  • Periodo di prova superato: le ferie maturate durante la prova sono computate nell’anzianità complessiva.
  • Periodo di prova non superato o recesso: in caso di risoluzione del rapporto, spettano i ratei di ferie maturati e non goduti, liquidati come indennità sostitutiva.

Fruizione delle ferie: programmazione e limiti al rinvio

L’art. 2109 c.c. attribuisce al datore di lavoro la facoltà di stabilire il periodo di godimento delle ferie, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. Il datore deve dare al lavoratore un congruo preavviso del periodo feriale.

Il d.lgs. 66/2003 (art. 10) stabilisce che almeno due settimane delle quattro minime devono essere godute nel corso dell’anno di maturazione (a richiesta del lavoratore, in periodo continuativo). Le restanti due settimane devono essere fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Il mancato rispetto di questi termini da parte del datore espone quest’ultimo a sanzioni amministrative (art. 18-bis, d.lgs. 66/2003). Il lavoratore non perde il diritto alle ferie per il semplice decorso del termine: mantiene il credito e può chiederne la liquidazione (indennità sostitutiva) in sede di risoluzione del rapporto o, in caso di inerzia del datore, in via giudiziale.

Nelle cooperative agricole, dove la stagionalità rende difficile fruire le ferie nel periodo estivo, è pratica comune concordare con il lavoratore la collocazione delle ferie nei periodi di minore attività (mesi invernali). Tale accordo è valido a condizione che non superi i termini legali di fruizione.

Monetizzazione delle ferie: quando è possibile

Le quattro settimane di ferie minime garantite dalla legge non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro: devono essere effettivamente fruite. La ratio è garantire il recupero psicofisico del lavoratore.

Fanno eccezione le seguenti ipotesi:

  • Risoluzione del rapporto: in caso di licenziamento, dimissioni o altro scioglimento del contratto, le ferie maturate e non godute (incluse le quattro settimane minime) vengono liquidate come indennità sostitutiva delle ferie, calcolata sulla retribuzione globale giornaliera moltiplicata per i giorni di ferie non fruiti.
  • Ferie eccedenti il minimo legale: le giornate di ferie contrattualmente previste in eccesso rispetto alle quattro settimane legali possono essere monetizzate se il CCNL lo consente espressamente.
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Permessi retribuiti: fattispecie tipiche

Il CCNL Cooperative Agricole prevede permessi retribuiti per diverse fattispecie, distinti dalle ferie. Le più comuni sono:

  • Permessi per eventi familiari: matrimonio (15 giorni per impiegati e operai a tempo indeterminato; 15, 10 o 5 giorni per gli operai a termine secondo le giornate del contratto), un giorno al padre per la nascita o l’adozione, tre giorni l’anno per decesso o grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente, un giorno per il decesso di un affine di primo grado (art. 30).
  • Permessi per visite mediche e accertamenti: il lavoratore può assentarsi per il tempo strettamente necessario, con obbligo di produrre documentazione.
  • Permessi sindacali: i rappresentanti sindacali aziendali (RSA o RSU) hanno diritto a un monte ore annuo di permessi retribuiti per lo svolgimento dell’attività sindacale, disciplinato dallo Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970) e dal CCNL.
  • Permessi per studio: il lavoratore che frequenti corsi di istruzione o formazione può avere diritto a permessi studio nelle condizioni previste dal contratto.
  • Permessi per donazione di sangue o midollo: l.584/1967 e l.52/2001 garantiscono permessi retribuiti in caso di donazione.

ROL: Riduzione dell’Orario di Lavoro

I permessi ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) sono un monte ore annuo di permesso retribuito che il CCNL riconosce ai lavoratori in aggiunta alle ferie. La loro origine storica è connessa alla riduzione collettiva dell’orario di lavoro negoziata dalle parti sociali negli anni Ottanta e Novanta: l’orario settimanale fu ridotto (da 40 a un valore inferiore nei contratti più favorevoli), e la differenza non recuperata sul piano retributivo fu «accantonata» come monte ore ROL.

Nel CCNL Cooperative Agricole la riduzione d’orario si traduce in 12 ore annue di permessi retribuiti (4 dal 1992 e 8 dal 1993), con modalità di godimento concordate in azienda e riproporzionate per part-time e impiegati a termine (art. 22). Gli impiegati hanno inoltre fino a 5 giorni di permessi retribuiti l’anno, maturati in dodicesimi e non cumulabili con le ferie salvo casi eccezionali (art. 30). Dal rinnovo del 2024 si aggiungono 8 ore l’anno per assistere i genitori dai 75 anni in caso di ricovero, dimissioni, day hospital o visite specialistiche, 8 ore dal 1° gennaio 2025 per coniuge, figli e affini di primo grado nelle stesse situazioni e 8 ore dal 1° agosto 2024 per l’inserimento al nido dei figli fino a 3 anni (accordo di rinnovo del 19 luglio 2024).

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Casi pratici

Tizio — Operaio a tempo determinato, ferie al termine del contratto
Tizio viene assunto con contratto a tempo determinato per la campagna di raccolta delle olive, della durata di quattro mesi. Come operaio a tempo determinato riceve le ferie già in busta paga, giorno per giorno, dentro il terzo elemento: l’8,33% del minimo conglobato e del salario integrativo (art. 60). Il CCNL precisa che questo pagamento non gli toglie il diritto di godere le ferie maturate, che si calcolano in 365esimi sulle giornate lavorate.
Caia — Impiegata, malattia durante le ferie programmate
Caia ha programmato due settimane di ferie in agosto. A partire dal terzo giorno di ferie si ammala e ottiene un certificato medico. Informa immediatamente il datore e fa pervenire il certificato. Le ferie godute fino al secondo giorno restano ferie; dal terzo giorno in poi si attiva la malattia: quei giorni non vengono conteggiati come ferie fruite e restano nel monte ferie di Caia, che potrà fruirli in un secondo momento. Questo principio è consolidato in giurisprudenza e rispecchia la finalità diversa dei due istituti.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quante settimane di ferie spettano a un lavoratore delle cooperative agricole?
Il minimo di legge è di 4 settimane per anno lavorativo (art. 10, d.lgs. 66/2003). Il CCNL Cooperative Agricole ne riconosce di più: 26 giornate lavorative l’anno, 22 con la settimana corta (art. 29).
Le ferie possono essere monetizzate nelle cooperative agricole?
Le 4 settimane minime garantite dalla legge non possono essere sostituite da indennità economica durante il rapporto, salvo alla cessazione. Le eventuali ferie aggiuntive contrattualmente previste oltre le 4 settimane possono essere monetizzate se il CCNL lo consente.
Cosa sono i permessi ROL e come si maturano?
I ROL sono ore di permesso retribuito riconosciute dal CCNL come compensazione per la riduzione dell’orario settimanale. Nel CCNL Cooperative Agricole sono 12 ore annue (art. 22), con modalità di fruizione concordate in azienda; gli impiegati hanno in più fino a 5 giorni di permessi retribuiti l’anno (art. 30); alla cessazione del rapporto i ROL non fruiti vengono liquidati.
Le ferie maturano anche durante la malattia?
Sì. La malattia non interrompe la maturazione delle ferie. Le ferie già programmate che coincidono con un periodo di malattia certificata non vengono conteggiate come ferie godute.
Il datore può fissare unilateralmente il periodo feriale nelle cooperative agricole?
Sì, ma deve tenere conto degli interessi del lavoratore e garantire la fruizione di almeno 2 settimane nell’anno di maturazione. Il datore deve comunicare in anticipo il calendario ferie e non può rinviare le ferie oltre i termini legali (18 mesi dall’anno di maturazione).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. I riferimenti legali citati (d.lgs. 66/2003, art. 2109 c.c.) sono aggiornati alla normativa vigente. Ferie e permessi sono quelli degli artt. 22, 29 e 30 del CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli, come modificati dal rinnovo del 19 luglio 2024.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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