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Ultimo aggiornamento: 9 Febbraio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Cooperative Agricole garantisce almeno 4 settimane di ferie annue (minimo di legge ex d.lgs. 66/2003) e prevede permessi retribuiti e un monte ore di Riduzione dell'Orario di Lavoro (ROL) per compensare eventuali riduzioni orarie. La mancata fruizione delle ferie entro i termini non fa perdere il diritto ma espone il datore a sanzioni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative Agricole

CCNL Cooperative Agricole: ferie, permessi e ROL

Ferie, permessi retribuiti e ore di riduzione dell’orario di lavoro (ROL) sono diritti fondamentali del lavoratore. Nel settore delle cooperative agricole, caratterizzato da stagionalità e cicli produttivi intensi, conoscere le regole di maturazione e fruizione è essenziale per far valere i propri diritti e organizzare correttamente il personale.

In sintesi

Il CCNL Cooperative Agricole garantisce almeno 4 settimane di ferie annue (minimo di legge) e prevede permessi retribuiti e un monte ore ROL. La mancata fruizione delle ferie entro i termini non fa perdere il diritto: il lavoratore mantiene il credito e il datore risponde delle sanzioni per la mancata concessione.

Dati contrattuali

Parti firmatarie (lavoratori)
FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
Parti firmatarie (datori)
Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare, Confcooperative FedAgriPesca, AGCI Agrital)
Categorie
Operai e impiegati
Ambito
Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi connessi
Vigenza
Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le ferie: il minimo di legge e il miglioramento contrattuale

Il diritto alle ferie è garantito dall’art. 36 della Costituzione e dall’art. 10 del d.lgs. 66/2003: ogni lavoratore ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie retribuite per ogni anno di lavoro. Questo minimo è inderogabile: nessun accordo individuale o collettivo può ridurlo.

Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere un numero di giorni di ferie superiore al minimo legale come miglioramento contrattuale. La durata effettiva varia a seconda del livello di inquadramento e dell’anzianità di servizio. Per i valori aggiornati occorre consultare il testo contrattuale vigente.

Maturazione proporzionale

Le ferie maturano proporzionalmente ai mesi di servizio prestati nell’anno solare. Chi assume o cessa il rapporto nel corso dell’anno ha diritto a un numero di giorni di ferie proporzionale ai mesi (o frazioni di mese superiori a 15 giorni) di servizio. Il calcolo si basa sul totale dei giorni annui diviso dodici, moltiplicato per i mesi lavorati.

Maturazione delle ferie: cosa la interrompe e cosa no

Le ferie maturano durante tutto il periodo di vigenza del rapporto di lavoro, inclusi i periodi di assenza «tutelata». In particolare:

  • Malattia e infortunio: le ferie continuano a maturare durante le assenze per malattia e infortunio, poiché il contratto e la legge proteggono la continuità del rapporto.
  • Maternità e congedo parentale: la maturazione delle ferie prosegue durante il congedo di maternità obbligatorio (d.lgs. 151/2001). Per il congedo parentale facoltativo si applicano le regole contrattuali o, in mancanza, il criterio della computabilità nell’anzianità di servizio.
  • Periodo di prova superato: le ferie maturate durante la prova sono computate nell’anzianità complessiva.
  • Periodo di prova non superato o recesso: in caso di risoluzione del rapporto, spettano i ratei di ferie maturati e non goduti, liquidati come indennità sostitutiva.

Fruizione delle ferie: programmazione e limiti al rinvio

L’art. 2109 c.c. attribuisce al datore di lavoro la facoltà di stabilire il periodo di godimento delle ferie, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. Il datore deve dare al lavoratore un congruo preavviso del periodo feriale.

Il d.lgs. 66/2003 (art. 10) stabilisce che almeno due settimane delle quattro minime devono essere godute nel corso dell’anno di maturazione (a richiesta del lavoratore, in periodo continuativo). Le restanti due settimane devono essere fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Il mancato rispetto di questi termini da parte del datore espone quest’ultimo a sanzioni amministrative (art. 18-bis, d.lgs. 66/2003). Il lavoratore non perde il diritto alle ferie per il semplice decorso del termine: mantiene il credito e può chiederne la liquidazione (indennità sostitutiva) in sede di risoluzione del rapporto o, in caso di inerzia del datore, in via giudiziale.

Nelle cooperative agricole, dove la stagionalità rende difficile fruire le ferie nel periodo estivo, è pratica comune concordare con il lavoratore la collocazione delle ferie nei periodi di minore attività (mesi invernali). Tale accordo è valido a condizione che non superi i termini legali di fruizione.

Monetizzazione delle ferie: quando è possibile

Le quattro settimane di ferie minime garantite dalla legge non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro: devono essere effettivamente fruite. La ratio è garantire il recupero psicofisico del lavoratore.

Fanno eccezione le seguenti ipotesi:

  • Risoluzione del rapporto: in caso di licenziamento, dimissioni o altro scioglimento del contratto, le ferie maturate e non godute (incluse le quattro settimane minime) vengono liquidate come indennità sostitutiva delle ferie, calcolata sulla retribuzione globale giornaliera moltiplicata per i giorni di ferie non fruiti.
  • Ferie eccedenti il minimo legale: le giornate di ferie contrattualmente previste in eccesso rispetto alle quattro settimane legali possono essere monetizzate se il CCNL lo consente espressamente.

Permessi retribuiti: fattispecie tipiche

Il CCNL Cooperative Agricole prevede permessi retribuiti per diverse fattispecie, distinti dalle ferie. Le più comuni sono:

  • Permessi per eventi familiari: matrimonio del lavoratore (di norma una settimana o più), nascita di figli, lutto di familiari stretti. Le durate e i gradi di parentela rilevanti sono definiti dal contratto.
  • Permessi per visite mediche e accertamenti: il lavoratore può assentarsi per il tempo strettamente necessario, con obbligo di produrre documentazione.
  • Permessi sindacali: i rappresentanti sindacali aziendali (RSA o RSU) hanno diritto a un monte ore annuo di permessi retribuiti per lo svolgimento dell’attività sindacale, disciplinato dallo Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970) e dal CCNL.
  • Permessi per studio: il lavoratore che frequenti corsi di istruzione o formazione può avere diritto a permessi studio nelle condizioni previste dal contratto.
  • Permessi per donazione di sangue o midollo: l.584/1967 e l.52/2001 garantiscono permessi retribuiti in caso di donazione.

ROL: Riduzione dell’Orario di Lavoro

I permessi ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) sono un monte ore annuo di permesso retribuito che il CCNL riconosce ai lavoratori in aggiunta alle ferie. La loro origine storica è connessa alla riduzione collettiva dell’orario di lavoro negoziata dalle parti sociali negli anni Ottanta e Novanta: l’orario settimanale fu ridotto (da 40 a un valore inferiore nei contratti più favorevoli), e la differenza non recuperata sul piano retributivo fu «accantonata» come monte ore ROL.

Caratteristiche principali dei permessi ROL:

  • Maturano mensilmente o con cadenza diversa stabilita dal contratto, di norma nella misura di alcune ore al mese;
  • Sono fruibili a richiesta del lavoratore, con preavviso definito dal contratto (di norma qualche giorno);
  • Non possono essere accumulati indefinitamente: il contratto fissa i termini di fruizione e, in caso di scadenza, può prevedere la monetizzazione o il trasferimento in banca ore;
  • In caso di risoluzione del rapporto, i ROL maturati e non fruiti vengono liquidati come indennità sostitutiva.

Il monte ore ROL annuo e le regole di fruizione sono fissati dal CCNL vigente. Per i valori aggiornati occorre consultare il testo contrattuale o rivolgersi alle organizzazioni sindacali.

Casi pratici

Tizio — Operaio a tempo determinato, ferie al termine del contratto
Tizio viene assunto con contratto a tempo determinato per la campagna di raccolta delle olive, della durata di quattro mesi. Al termine del contratto ha maturato un terzo delle ferie annue (quattro mesi su dodici). La cooperativa deve liquidargli l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nel corso del rapporto. Se la cooperativa non le liquida spontaneamente, Tizio può richiederne il pagamento in sede sindacale o giudiziale.
Caia — Impiegata, malattia durante le ferie programmate
Caia ha programmato due settimane di ferie in agosto. A partire dal terzo giorno di ferie si ammala e ottiene un certificato medico. Informa immediatamente il datore e fa pervenire il certificato. Le ferie godute fino al secondo giorno restano ferie; dal terzo giorno in poi si attiva la malattia: quei giorni non vengono conteggiati come ferie fruite e restano nel monte ferie di Caia, che potrà fruirli in un secondo momento. Questo principio è consolidato in giurisprudenza e rispecchia la finalità diversa dei due istituti.

Domande frequenti

Quante settimane di ferie spettano a un lavoratore delle cooperative agricole?
Il minimo di legge è di 4 settimane per anno lavorativo (art. 10, d.lgs. 66/2003). Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere un numero superiore come miglioramento contrattuale. Per i valori esatti occorre consultare il testo vigente.
Le ferie possono essere monetizzate nelle cooperative agricole?
Le 4 settimane minime garantite dalla legge non possono essere sostituite da indennità economica durante il rapporto, salvo alla cessazione. Le eventuali ferie aggiuntive contrattualmente previste oltre le 4 settimane possono essere monetizzate se il CCNL lo consente.
Cosa sono i permessi ROL e come si maturano?
I ROL sono ore di permesso retribuito riconosciute dal CCNL come compensazione per la riduzione dell’orario settimanale. Il monte ore annuo e le modalità di fruizione sono definiti dal contratto collettivo vigente; alla cessazione del rapporto i ROL non fruiti vengono liquidati.
Le ferie maturano anche durante la malattia?
Sì. La malattia non interrompe la maturazione delle ferie. Le ferie già programmate che coincidono con un periodo di malattia certificata non vengono conteggiate come ferie godute.
Il datore può fissare unilateralmente il periodo feriale nelle cooperative agricole?
Sì, ma deve tenere conto degli interessi del lavoratore e garantire la fruizione di almeno 2 settimane nell’anno di maturazione. Il datore deve comunicare in anticipo il calendario ferie e non può rinviare le ferie oltre i termini legali (18 mesi dall’anno di maturazione).

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. I riferimenti legali citati (d.lgs. 66/2003, art. 2109 c.c.) sono aggiornati alla normativa vigente. Per il monte ferie contrattuale esatto, il monte ore ROL e le condizioni di fruizione è indispensabile consultare il testo CCNL vigente depositato al CNEL o rivolgersi a FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL o a un consulente del lavoro.

Domande frequenti

Quante settimane di ferie spettano a un lavoratore delle cooperative agricole?

Il minimo di legge è di 4 settimane per anno lavorativo (art. 10, d.lgs. 66/2003). Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere un numero superiore di giorni di ferie come miglioramento contrattuale. Per i valori esatti occorre consultare il testo vigente.

Le ferie possono essere monetizzate nelle cooperative agricole?

Le 4 settimane minime garantite dalla legge non possono essere sostituite da indennità economica, salvo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Le eventuali ferie aggiuntive previste dal CCNL oltre le 4 settimane possono essere monetizzate se il contratto lo consente.

Cosa sono i permessi ROL e come si maturano?

I permessi ROL (Riduzione dell'Orario di Lavoro) sono ore di permesso retribuito che il CCNL riconosce ai lavoratori come compensazione per la riduzione dell'orario settimanale rispetto a una soglia di riferimento. Il monte ore annuo e le modalità di fruizione sono definiti dal contratto collettivo vigente.

Le ferie maturano anche durante la malattia?

Sì. La malattia non interrompe la maturazione delle ferie: il lavoratore in malattia continua ad accumulare giorni di ferie. Analogamente, le ferie già programmate che coincidono con un periodo di malattia debitamente certificata non vengono conteggiate come ferie godute.

Il datore può fissare unilateralmente il periodo feriale nelle cooperative agricole?

Sì, ma con limiti. La scelta del periodo di ferie spetta al datore, tenendo conto delle esigenze produttive e degli interessi del lavoratore (art. 2109 c.c.). Il datore deve comunicare in anticipo il calendario ferie e non può frazionare le ferie in modo tale da renderne impossibile il godimento effettivo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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