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La guida
Preavviso e licenziamento nel CCNL Cooperative Agricole: regole, durate e tutele
La cessazione del rapporto di lavoro nelle cooperative agricole è regolata da norme di legge e da disposizioni contrattuali che determinano i termini di preavviso, le causali ammissibili di licenziamento e i rimedi in caso di recesso illegittimo. Operai e impiegati devono conoscere i propri diritti prima di affrontare qualsiasi comunicazione di fine rapporto.
Nel CCNL Cooperative Agricole il preavviso dipende dal livello e da chi recede, non dall'anzianità: 6 mesi di licenziamento e 3 di dimissioni per gli impiegati di 1° e 2° livello, 4 e 2 mesi per impiegati e operai di 3° e 4° livello, 2 mesi e 1 mese per tutti gli altri. Il mancato rispetto del preavviso obbliga la parte inadempiente a corrispondere l'indennità sostitutiva. Le tutele contro i licenziamenti illegittimi sono quelle previste dalla legge (l. 604/1966, l. 300/1970, d.lgs. 23/2015), con eventuali miglioramenti contrattuali.
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Il preavviso: funzione e struttura
Il preavviso è il periodo di tempo che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso (licenziamento o dimissioni) e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. La sua funzione è duplice: consente alla cooperativa di organizzarsi per la sostituzione del lavoratore e offre al lavoratore il tempo necessario per trovare una nuova occupazione.
Il CCNL Cooperative Agricole (art. 39) fissa il preavviso in base al livello e a chi recede: il licenziamento richiede un preavviso doppio rispetto alle dimissioni. L'anzianità di servizio non conta.
| Lavoratori | Licenziamento | Dimissioni |
|---|---|---|
| Impiegati di 1° e 2° livello | 6 mesi | 3 mesi |
| Impiegati e operai di 3° e 4° livello | 4 mesi | 2 mesi |
| Tutti gli altri lavoratori | 2 mesi | 1 mese |
Fonte: art. 39 del testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila). Il preavviso si comunica con raccomandata A.R. e decorre dal ricevimento; durante il preavviso il lavoratore ha diritto a permessi adeguati per cercare un altro lavoro. Le dimissioni per giusta causa danno diritto all'indennità di mancato preavviso, che il datore deve anche in caso di morte del lavoratore.
L'indennità sostitutiva del preavviso
Quando la parte recedente non intende (o non può) far lavorare il lavoratore durante il periodo di preavviso, può corrispondere in luogo del preavviso lavorato un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe stata dovuta per la durata del preavviso stesso. L'indennità sostitutiva comprende di norma la retribuzione ordinaria più la quota di tredicesima e, ove prevista, di quattordicesima, maturate nel periodo di preavviso non lavorato.
L'indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contribuzione previdenziale e a tassazione IRPEF ordinaria. È liquidata contestualmente alle altre competenze di fine rapporto (TFR, ferie non godute, ratei di mensilità aggiuntive).
Le cause di cessazione del rapporto: schema generale
Il rapporto di lavoro nelle cooperative agricole può cessare per:
- Dimissioni volontarie: il lavoratore recede liberamente, con obbligo di preavviso contrattuale (salvo giusta causa di dimissioni). Le dimissioni devono essere rassegnate tramite procedura telematica sui moduli del Ministero del Lavoro (sito lavoro.gov.it, in autonomia con SPID o tramite patronato, sindacato o altro intermediario abilitato), pena l'inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015).
- Licenziamento individuale per giusta causa (art. 2119 c.c.): recesso immediato senza preavviso, per fatto grave che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Richiede contestazione disciplinare e rispetto del contraddittorio.
- Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: inadempimento contrattuale non talmente grave da integrare la giusta causa, ma sufficiente a legittimare il recesso con preavviso.
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro o al suo regolare funzionamento (es. soppressione del posto, ristrutturazione). Richiede la comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro se la cooperativa occupa più di quindici lavoratori.
- Scadenza del contratto a termine: cessazione automatica senza obbligo di preavviso né motivazione (salvo conversione in indeterminato per violazione delle norme sui contratti a termine).
- Risoluzione consensuale: accordo tra le parti, di norma documentato per iscritto.
Il procedimento disciplinare e la contestazione
Prima di procedere a un licenziamento disciplinare (giusta causa o giustificato motivo soggettivo), la cooperativa è tenuta a rispettare il procedimento disciplinare previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970) e dal CCNL:
- Contestazione scritta dei fatti addebitati al lavoratore, in termini specifici e non generici.
- Concessione al lavoratore di un termine per presentare le proprie difese (di norma cinque giorni dalla ricezione della contestazione).
- Possibilità del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale nell'eventuale audizione.
- Comunicazione scritta della sanzione irrogata.
Il mancato rispetto del procedimento disciplinare rende il licenziamento invalido, indipendentemente dalla fondatezza dell'addebito. Il CCNL può prevedere un codice disciplinare con infrazioni e sanzioni specifiche: verificarne il testo.
Le tutele in caso di licenziamento illegittimo
Il regime di tutele applicabile in caso di licenziamento illegittimo dipende dall'epoca di assunzione del lavoratore e dalle dimensioni dell'organico della cooperativa:
- Per i lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015 (vigenza dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori): possibile reintegrazione nel posto di lavoro o risarcimento, a seconda della tipologia di vizio del licenziamento.
- Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 (regime del d.lgs. 23/2015, «tutele crescenti»): di norma indennità risarcitoria crescente con l'anzianità, con reintegrazione limitata ai casi più gravi (licenziamento discriminatorio o nullo, fatto materialmente insussistente nei licenziamenti disciplinari).
- Per le cooperative che occupano fino a quindici dipendenti: si applica la tutela obbligatoria (l. 604/1966), con indennità risarcitoria in misura ridotta rispetto alle realtà di maggiori dimensioni.
Il licenziamento deve essere impugnato entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta, con qualsiasi atto scritto (lettera raccomandata, PEC, comunicazione sindacale). Entro i successivi centottanta giorni deve essere depositato il ricorso in sede giudiziale o avviata la procedura di conciliazione, pena la decadenza.
Il comporto per malattia e il licenziamento
Il lavoratore assente per malattia è protetto dal periodo di comporto stabilito dall'art. 2110 c.c. e dal CCNL. Durante il comporto, il datore non può licenziare per giustificato motivo oggettivo in ragione della malattia stessa. Al superamento del periodo di comporto, la cooperativa acquista la facoltà di recedere con preavviso (o indennità sostitutiva), senza obbligo di motivazione aggiuntiva rispetto al superamento del limite.
Il CCNL Cooperative Agricole conserva il posto all'impiegato per 12 mesi, anche per più eventi, negli ultimi 18 mesi (24 mesi su 36 per infortunio sul lavoro o malattia professionale) e all'operaio a tempo indeterminato per 180 giorni negli ultimi 12 mesi (12 mesi su 18 per grave malattia oncologica; fino a guarigione clinica per l'infortunio sul lavoro). Non c'è differenza per anzianità (artt. 50 e 62, come rinnovati nel 2024).
Casi pratici
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Domande frequenti
La cooperativa può licenziare un operaio agricolo senza preavviso?
Quanto dura il preavviso per un impiegato con molti anni di anzianità?
Il lavoratore che si dimette deve rispettare il preavviso?
Cosa succede al preavviso durante la malattia?
Il licenziamento collettivo si applica anche alle cooperative agricole?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sulla legge (l. 604/1966, l. 300/1970, d.lgs. 23/2015) e sul CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (art. 39 per il preavviso; artt. 50 e 62 per il comporto), rinnovato il 19 luglio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL oppure a un consulente del lavoro o avvocato giuslavorista.