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La guida
Apprendistato nel CCNL Cooperative Agricole: disciplina, formazione e tutele
L'apprendistato professionalizzante è lo strumento principale con cui le cooperative agricole inseriscono giovani lavoratori e qualificano il proprio personale. Il d.lgs. 81/2015 fissa la cornice di legge; il CCNL integra le regole operative su formazione, retribuzione e progressione di carriera.
L'apprendistato professionalizzante nelle cooperative agricole è disciplinato dal d.lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore. Il CCNL (art. 24) lo prevede per i livelli dal 1° al 6°, con durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi (24 per il 6° livello). L'inquadramento sale di un livello ogni 12 mesi: due livelli sotto quello finale nel primo anno, uno sotto nel secondo, livello finale nel terzo. Al termine della formazione ciascuna parte può recedere con 15 giorni di preavviso; in assenza di recesso, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
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La cornice legale: d.lgs. 81/2015
L'apprendistato professionalizzante è uno dei tre tipi di apprendistato previsti dal d.lgs. 81/2015 (Codice dei contratti di lavoro). È destinato a lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni (o dai 17 anni se in possesso di una qualifica professionale) e ha come finalità il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.
L'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a causa mista: da un lato, il lavoratore presta attività lavorativa; dall'altro, la cooperativa è tenuta a garantirgli una formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze previste dal profilo di destinazione. Entrambe le obbligazioni sono essenziali: la violazione dell'obbligo formativo da parte del datore può determinare la riqualificazione del contratto in ordinario rapporto a tempo indeterminato.
Durata e piano formativo individuale
Il CCNL Cooperative Agricole (art. 24, fonte: testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila)) ammette l'apprendistato professionalizzante per le mansioni dei livelli dal 1° al 6°, con queste durate:
- durata minima di 6 mesi;
- 24 mesi al massimo per le mansioni del 6° livello;
- 36 mesi al massimo per gli altri livelli.
Il limite di 60 mesi che l'art. 44, comma 2, del d.lgs. 81/2015 consente per le figure a carattere artigianale non è applicato: le parti si sono solo impegnate a verificare soluzioni per il settore agricolo. Il periodo di prova è quello previsto dal CCNL per la categoria di destinazione.
Il piano formativo individuale (PFI) è il documento che definisce le competenze da acquisire, il percorso formativo, i tempi e le modalità di erogazione della formazione. Va sottoscritto da cooperativa e apprendista nei tempi previsti dalla legge, tenendo conto del fac-simile allegato al CCNL, e conservato nel fascicolo del lavoratore. Per la formazione il CCNL dispone che:
- l'offerta formativa pubblica (competenze di base e trasversali) non superi 120 ore nel triennio ed è disciplinata dalle Regioni;
- la formazione interna non sia inferiore a 80 ore medie annue, compresa la formazione teorica iniziale sul rischio specifico;
- le ore su sicurezza e organizzazione aziendale si svolgano all'inizio del rapporto.
Il tutor aziendale
La legge (art. 42 d.lgs. 81/2015) prevede che a ogni apprendista sia assegnato un tutor o referente aziendale, responsabile di seguire l'apprendista nel percorso formativo e di valutarne i progressi. Per il CCNL le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore di adeguata qualifica designato dall'impresa; nelle imprese fino a 15 dipendenti anche direttamente da un amministratore. Il nominativo va indicato nel piano formativo. La mancanza del tutor costituisce un inadempimento datoriale che incide sulla validità del contratto di apprendistato.
L'inquadramento retributivo durante l'apprendistato
L'art. 42 d.lgs. 81/2015 consente al CCNL di stabilire, per la durata dell'apprendistato, un inquadramento a livelli inferiori rispetto a quello di destinazione. L'art. 24 del CCNL lo fa così:
| Periodo | Livello di inquadramento |
|---|---|
| Primo periodo (12 mesi) | Due livelli sotto quello di destinazione finale |
| Secondo periodo (12 mesi) | Un livello sotto quello di destinazione finale |
| Terzo e ultimo periodo (12 mesi) | Livello di destinazione finale |
Gli apprendisti con destinazione finale al 6° livello sono inquadrati al livello finale dalla fine del primo periodo. Per gli impiegati non si conta il 5° livello, che riguarda solo le qualifiche operaie: la progressione è per esempio 7°-6°-4° oppure 6°-4°-3°. È vietato retribuire l'apprendista a cottimo. Le retribuzioni sono quelle dei minimi del livello di inquadramento indicati nella scheda delle tabelle retributive.
Indipendentemente dall'inquadramento ridotto, l'apprendista ha diritto a:
- la retribuzione ordinaria per le ore di lavoro effettivo;
- il trattamento previsto dal CCNL per le assenze per malattia, infortunio e maternità;
- tredicesima e quattordicesima mensilità (in proporzione ai mesi di servizio);
- maturazione del TFR (sull'intera retribuzione percepita, inclusa la quota proporzionale di mensilità aggiuntive);
- ferie minime di legge (quattro settimane annue ai sensi del d.lgs. 66/2003).
Il sottoinquadramento ha un limite temporale: cessa al termine del contratto di apprendistato o alla promozione al livello di destinazione. Durante l'apprendistato non è ammessa una retribuzione al di sotto dei minimi di legge né la disapplicazione degli istituti contrattuali obbligatori.
Il recesso al termine dell'apprendistato
Al termine del periodo di apprendistato si apre la stessa biforcazione prevista per la prova:
- Recesso di una delle parti: al termine del periodo di formazione cooperativa e apprendista possono recedere con un preavviso di 15 giorni (art. 24 del CCNL), senza motivazione. È l'unica ipotesi in cui il recesso datoriale è ammesso senza giustificazione al di fuori del periodo di prova.
- Nessun recesso: se nessuna delle parti recede, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato con inquadramento al livello di destinazione. Il periodo di apprendistato viene computato integralmente nell'anzianità di servizio ai fini di scatti, preavviso, comporto e TFR.
Il recesso al termine dell'apprendistato deve essere comunicato per iscritto con il preavviso di 15 giorni, durante il quale continua ad applicarsi la disciplina dell'apprendistato (art. 42, comma 4, d.lgs. 81/2015). Il recesso privo di preavviso obbliga la parte che recede a corrispondere l'indennità sostitutiva. Durante il periodo di apprendistato il licenziamento resta soggetto alle stesse regole degli altri lavoratori subordinati: serve giusta causa o giustificato motivo.
Agevolazioni contributive e incentivi
L'apprendistato professionalizzante beneficia di un regime contributivo agevolato previsto dalla legge: le aliquote contributive a carico del datore di lavoro sono ridotte rispetto al regime ordinario per tutta la durata del contratto e per un periodo successivo alla conferma in servizio, secondo le modalità e le percentuali fissate dalla normativa vigente. L'entità delle agevolazioni può variare in base alle dimensioni della cooperativa (micro, piccole, medie imprese) e alle eventuali novità introdotte dalle leggi di bilancio annuali.
Sono inoltre previsti incentivi occupazionali per le cooperative che assumono apprendisti in zone o fasce di età particolari: verificare la normativa INPS e gli accordi territoriali vigenti nella zona di operatività della cooperativa.
Casi pratici
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Domande frequenti
Qual è la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante nelle cooperative agricole?
L'apprendista ha diritto alla tredicesima mensilità?
Il datore può licenziare l'apprendista durante il contratto?
Quante ore di formazione deve ricevere l'apprendista?
Cosa succede se il datore non eroga la formazione prevista?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sul d.lgs. 81/2015 e sul CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (art. 24), rinnovato il 19 luglio 2024. Per la predisposizione di piani formativi e la gestione contrattuale è consigliabile rivolgersi a FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL oppure a un consulente del lavoro.