Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative Agricole

Apprendistato nel CCNL Cooperative Agricole: disciplina, formazione e tutele

L'apprendistato professionalizzante è lo strumento principale con cui le cooperative agricole inseriscono giovani lavoratori e qualificano il proprio personale. Il d.lgs. 81/2015 fissa la cornice di legge; il CCNL integra le regole operative su formazione, retribuzione e progressione di carriera.

In sintesi

L'apprendistato professionalizzante nelle cooperative agricole è disciplinato dal d.lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore. Il contratto ha una durata massima di tre anni (cinque per i profili di alta specializzazione), prevede un piano formativo individuale e consente un inquadramento retributivo inferiore al livello di destinazione durante il periodo formativo. Al termine, il datore può recedere liberamente; in assenza di recesso, il rapporto si converte in tempo indeterminato.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (lavoratori)
FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
Parti firmatarie (datori)
Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare · Confcooperative FedAgriPesca · AGCI Agrital)
Categorie
Operai e impiegati delle cooperative e consorzi agricoli
Ambito
Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi
Vigenza
Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

La cornice legale: d.lgs. 81/2015

L'apprendistato professionalizzante è uno dei tre tipi di apprendistato previsti dal d.lgs. 81/2015 (Codice dei contratti di lavoro). È destinato a lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni (o dai 17 anni se in possesso di una qualifica professionale) e ha come finalità il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.

L'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a causa mista: da un lato, il lavoratore presta attività lavorativa; dall'altro, la cooperativa è tenuta a garantirgli una formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze previste dal profilo di destinazione. Entrambe le obbligazioni sono essenziali: la violazione dell'obbligo formativo da parte del datore può determinare la riqualificazione del contratto in ordinario rapporto a tempo indeterminato.

Durata e piano formativo individuale

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante non può superare il limite massimo fissato dal d.lgs. 81/2015, modulato dal CCNL in relazione ai profili professionali tipici del settore agricolo. In linea generale:

  • Tre anni per la maggior parte dei profili professionali;
  • Cinque anni per i profili di alta specializzazione (con eventuale riduzione per chi possiede titoli di studio o qualifiche professionali già acquisite).

Il piano formativo individuale (PFI) è il documento che definisce le competenze da acquisire, il percorso formativo (formazione trasversale e formazione tecnico-professionale specifica), i tempi e le modalità di erogazione della formazione. Il PFI deve essere predisposto prima dell'inizio del rapporto, firmato da entrambe le parti e conservato nel fascicolo del lavoratore. Il CCNL Cooperative Agricole può indicare contenuti minimi e schemi-tipo di PFI per i profili più comuni del settore.

Il tutor aziendale

La legge (art. 42 d.lgs. 81/2015) prevede che a ogni apprendista sia assegnato un tutor o referente aziendale, responsabile di seguire l'apprendista nel percorso formativo e di valutarne i progressi. Il tutor deve possedere adeguate competenze professionali, che il CCNL può specificare. La mancanza del tutor costituisce un inadempimento datoriale che incide sulla validità del contratto di apprendistato.

L'inquadramento retributivo durante l'apprendistato

L'art. 42 d.lgs. 81/2015 consente al CCNL di stabilire, per la durata dell'apprendistato, un inquadramento del lavoratore a livelli inferiori rispetto al livello di destinazione, con un massimo di due livelli in meno rispetto alla qualifica da conseguire. In alternativa, il CCNL può prevedere una retribuzione percentualizzata rispetto al minimo tabellare del livello di destinazione, crescente nel corso del rapporto.

Indipendentemente dall'inquadramento ridotto, l'apprendista ha diritto a:

  • la retribuzione ordinaria per le ore di lavoro effettivo;
  • il trattamento previsto dal CCNL per le assenze per malattia, infortunio e maternità;
  • tredicesima e quattordicesima mensilità (in proporzione ai mesi di servizio);
  • maturazione del TFR (sull'intera retribuzione percepita, inclusa la quota proporzionale di mensilità aggiuntive);
  • ferie minime di legge (quattro settimane annue ai sensi del d.lgs. 66/2003).

Il sottoinquadramento ha un limite temporale: cessa al termine del contratto di apprendistato o alla promozione al livello di destinazione. Durante l'apprendistato non è ammessa una retribuzione al di sotto dei minimi di legge né la disapplicazione degli istituti contrattuali obbligatori.

Il recesso al termine dell'apprendistato

Al termine del periodo di apprendistato si apre la stessa biforcazione prevista per la prova:

  • Recesso del datore: al termine del contratto, il datore può recedere liberamente con il solo obbligo del preavviso contrattuale, senza dover fornire motivazione. È l'unica ipotesi in cui il recesso datoriale è ammesso senza giustificazione al di fuori del periodo di prova.
  • Nessun recesso: se nessuna delle parti recede, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato con inquadramento al livello di destinazione. Il periodo di apprendistato viene computato integralmente nell'anzianità di servizio ai fini di scatti, preavviso, comporto e TFR.

Il recesso al termine dell'apprendistato deve essere comunicato per iscritto con il preavviso contrattuale. Il recesso privo di preavviso obbliga il datore a corrispondere l'indennità sostitutiva. Durante il periodo di apprendistato il licenziamento resta soggetto alle stesse regole degli altri lavoratori subordinati: serve giusta causa o giustificato motivo.

Agevolazioni contributive e incentivi

L'apprendistato professionalizzante beneficia di un regime contributivo agevolato previsto dalla legge: le aliquote contributive a carico del datore di lavoro sono ridotte rispetto al regime ordinario per tutta la durata del contratto e per un periodo successivo alla conferma in servizio, secondo le modalità e le percentuali fissate dalla normativa vigente. L'entità delle agevolazioni può variare in base alle dimensioni della cooperativa (micro, piccole, medie imprese) e alle eventuali novità introdotte dalle leggi di bilancio annuali.

Sono inoltre previsti incentivi occupazionali per le cooperative che assumono apprendisti in zone o fasce di età particolari: verificare la normativa INPS e gli accordi territoriali vigenti nella zona di operatività della cooperativa.

Casi pratici

Tizio — Operaio apprendista, mancata formazione
Tizio, 22 anni, viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante da una cooperativa di trasformazione. Il piano formativo individuale prevede 120 ore di formazione nel primo anno, suddivise in formazione trasversale e affiancamento tecnico. Trascorso un anno, Tizio si accorge di non aver mai ricevuto le ore di formazione trasversale previste: nessun corso, nessuna documentazione. Si rivolge al delegato FLAI, che verifica la mancanza della documentazione formativa e invita la cooperativa a regolarizzare la posizione. Se la cooperativa non adempie, il rapporto rischia di essere riqualificato come ordinario contratto a tempo indeterminato, con perdita delle agevolazioni contributive e inquadramento immediato al livello di destinazione.
Caia — Impiegata apprendista, recesso datoriale al termine
Caia, 26 anni, conclude il suo contratto di apprendistato triennale come impiegata amministrativa. La cooperativa la convoca e le comunica per iscritto il recesso al termine del contratto, con il preavviso contrattuale. Caia verifica se il preavviso applicato corrisponde a quello previsto dal CCNL per la sua categoria e anzianità: in caso di preavviso inferiore, ha diritto all'indennità sostitutiva per la parte non goduta. Il TFR maturato nei tre anni e i ratei di tredicesima vengono liquidati con l'ultima busta paga. Caia conserva il diritto a ricevere le ultime ferie maturate e non godute.

Domande frequenti

Qual è la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante nelle cooperative agricole?
Il d.lgs. 81/2015 fissa la durata massima in tre anni per i profili ordinari e cinque anni per i profili di alta specializzazione. Il CCNL Cooperative Agricole può stabilire durate inferiori in relazione ai profili professionali tipici del settore: verificare il testo vigente.
L'apprendista ha diritto alla tredicesima mensilità?
Sì. L'apprendista è un lavoratore subordinato a tutti gli effetti e matura tredicesima (e quattordicesima, se prevista dal CCNL) in proporzione ai mesi di servizio. La base di calcolo è la retribuzione dell'apprendista durante la fase formativa.
Il datore può licenziare l'apprendista durante il contratto?
Durante il periodo di apprendistato il recesso datoriale è ammesso solo per giusta causa o giustificato motivo. Al termine del periodo formativo, invece, il datore può recedere liberamente con obbligo di preavviso contrattuale.
Quante ore di formazione deve ricevere l'apprendista?
Il d.lgs. 81/2015 prevede una formazione di almeno 120 ore annue per l'apprendistato professionalizzante, articolata in formazione trasversale e formazione tecnico-professionale. Il CCNL e il piano formativo individuale possono aumentare il monte ore formativo.
Cosa succede se il datore non eroga la formazione prevista?
La mancata erogazione della formazione può comportare la trasformazione del rapporto in ordinario contratto a tempo indeterminato con inquadramento al livello di destinazione, oltre a possibili conseguenze contributive. Il lavoratore può segnalare l'inadempimento all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sul d.lgs. 81/2015 e sul CCNL Cooperative Agricole nella versione depositata presso il CNEL. Per la predisposizione di piani formativi e la gestione contrattuale è consigliabile rivolgersi a FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL oppure a un consulente del lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L'apprendistato professionalizzante nelle cooperative agricole è disciplinato dal d.lgs. 81/2015 e integrato dal CCNL di settore.
  • Ha una causa formativa: alla prestazione di lavoro si affianca l'obbligo del datore di garantire la formazione per il conseguimento della qualifica.
  • La durata massima è fissata dalla legge e dal contratto, con un limite ordinario di tre anni (più ampio per alcuni profili).
  • La retribuzione segue il meccanismo del sottoinquadramento o della percentuale rispetto al livello di destinazione, secondo il CCNL.
  • Al termine, in assenza di disdetta, il rapporto prosegue come ordinario a tempo indeterminato.
Indice dei contenuti

L'apprendistato è lo strumento con cui le cooperative agricole inseriscono i giovani e ne qualificano la professionalità, combinando lavoro e formazione. La sua disciplina nasce dalla cornice di legge - il d.lgs. 81/2015 - e si completa con le regole operative del CCNL di settore, che fissa durata, inquadramento e contenuti formativi. Comprendere questa duplice fonte è essenziale per gestire correttamente il rapporto, sia dal lato dell'impresa sia da quello dell'apprendista. Questo commento ricostruisce la disciplina senza riportare valori retributivi, che dipendono dalle tabelle vigenti.

La causa formativa del contratto

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato con finalità formativa: il datore non si limita a retribuire la prestazione, ma si obbliga a erogare la formazione necessaria al conseguimento di una qualificazione professionale. Questa causa mista distingue l'apprendistato dagli altri rapporti e ne giustifica le agevolazioni: se la formazione manca, il rapporto può essere riqualificato come ordinario fin dall'origine.

Le tipologie e il professionalizzante

Il d.lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato; nelle cooperative agricole quella più diffusa è l'apprendistato professionalizzante, destinato all'acquisizione di una qualifica attraverso formazione tecnico-professionale on the job, integrata da quella di base e trasversale. È lo strumento elettivo per formare operai qualificati, addetti alle lavorazioni e figure tecniche del comparto.

Durata e limiti

La durata dell'apprendistato professionalizzante è stabilita dal CCNL entro il limite ordinario fissato dalla legge - tipicamente fino a tre anni, elevabile per i profili artigiani o di maggiore complessità. Il contratto definisce anche la durata minima, a tutela della effettività del percorso formativo, e le regole sulla proroga in caso di sospensioni del rapporto, come malattia o infortunio.

Inquadramento e retribuzione

Durante l'apprendistato la retribuzione è ridotta rispetto a quella del livello di destinazione, secondo i due meccanismi tipici: il sottoinquadramento (collocazione in un livello inferiore per un periodo, poi avanzamento) o la percentualizzazione (una percentuale crescente del minimo del livello finale). Quale dei due si applichi, e con quali progressioni, lo stabilisce il CCNL: i valori vanno letti nelle tabelle vigenti, non stimati.

La formazione come obbligo sostanziale

Il piano formativo individuale e il monte ore di formazione non sono un adempimento burocratico: rappresentano il cuore del contratto. Il CCNL e la disciplina regionale definiscono contenuti, durata e modalità della formazione professionalizzante; l'inadempimento grave dell'obbligo formativo da parte del datore espone alla riqualificazione del rapporto e a sanzioni. Documentare la formazione erogata è quindi nell'interesse dell'impresa.

La conclusione del percorso

Al termine del periodo formativo ciascuna parte può recedere con il preavviso dell'art. 2118 c.c.; in assenza di disdetta nei termini, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario rapporto a tempo indeterminato, conservando l'anzianità maturata. La stabilizzazione degli apprendisti, nelle cooperative come altrove, è inoltre spesso condizione per accedere a nuove assunzioni agevolate.

Domande frequenti

Quale norma disciplina l'apprendistato nelle cooperative agricole?

La cornice di legge è il d.lgs. 81/2015, integrato dal CCNL di settore che ne fissa durata, inquadramento e contenuti formativi operativi.

Quanto può durare l'apprendistato professionalizzante?

Il CCNL ne stabilisce la durata entro il limite di legge, tipicamente fino a tre anni, elevabile per alcuni profili; sono previsti anche una durata minima e criteri di proroga per le sospensioni.

Come è retribuito l'apprendista?

Con una retribuzione ridotta rispetto al livello finale, tramite sottoinquadramento o percentuale crescente del minimo, secondo le tabelle vigenti del CCNL di settore.

Cosa succede se manca la formazione?

La formazione è obbligo sostanziale: il suo inadempimento grave può comportare la riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall'origine e l'applicazione di sanzioni.

Cosa accade al termine dell'apprendistato?

Ciascuna parte può recedere con il preavviso ex art. 2118 c.c.; in assenza di disdetta nei termini il rapporto prosegue come ordinario a tempo indeterminato, conservando l'anzianità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.