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La guida

CCNL Cooperative Agricole

Apprendistato nel CCNL Cooperative Agricole: disciplina, formazione e tutele

L'apprendistato professionalizzante è lo strumento principale con cui le cooperative agricole inseriscono giovani lavoratori e qualificano il proprio personale. Il d.lgs. 81/2015 fissa la cornice di legge; il CCNL integra le regole operative su formazione, retribuzione e progressione di carriera.

In sintesi

L'apprendistato professionalizzante nelle cooperative agricole è disciplinato dal d.lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore. Il CCNL (art. 24) lo prevede per i livelli dal 1° al 6°, con durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi (24 per il 6° livello). L'inquadramento sale di un livello ogni 12 mesi: due livelli sotto quello finale nel primo anno, uno sotto nel secondo, livello finale nel terzo. Al termine della formazione ciascuna parte può recedere con 15 giorni di preavviso; in assenza di recesso, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (lavoratori)
FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
Parti firmatarie (datori)
Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare · Confcooperative FedAgriPesca · AGCI Agrital)
Categorie
Operai e impiegati delle cooperative e consorzi agricoli
Ambito
Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 19 luglio 2024)
Fonte
art. 24 del testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila); art. 42 D.Lgs. 81/2015

La cornice legale: d.lgs. 81/2015

L'apprendistato professionalizzante è uno dei tre tipi di apprendistato previsti dal d.lgs. 81/2015 (Codice dei contratti di lavoro). È destinato a lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni (o dai 17 anni se in possesso di una qualifica professionale) e ha come finalità il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.

L'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a causa mista: da un lato, il lavoratore presta attività lavorativa; dall'altro, la cooperativa è tenuta a garantirgli una formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze previste dal profilo di destinazione. Entrambe le obbligazioni sono essenziali: la violazione dell'obbligo formativo da parte del datore può determinare la riqualificazione del contratto in ordinario rapporto a tempo indeterminato.

Durata e piano formativo individuale

Il CCNL Cooperative Agricole (art. 24, fonte: testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila)) ammette l'apprendistato professionalizzante per le mansioni dei livelli dal 1° al 6°, con queste durate:

  • durata minima di 6 mesi;
  • 24 mesi al massimo per le mansioni del 6° livello;
  • 36 mesi al massimo per gli altri livelli.

Il limite di 60 mesi che l'art. 44, comma 2, del d.lgs. 81/2015 consente per le figure a carattere artigianale non è applicato: le parti si sono solo impegnate a verificare soluzioni per il settore agricolo. Il periodo di prova è quello previsto dal CCNL per la categoria di destinazione.

Il piano formativo individuale (PFI) è il documento che definisce le competenze da acquisire, il percorso formativo, i tempi e le modalità di erogazione della formazione. Va sottoscritto da cooperativa e apprendista nei tempi previsti dalla legge, tenendo conto del fac-simile allegato al CCNL, e conservato nel fascicolo del lavoratore. Per la formazione il CCNL dispone che:

  • l'offerta formativa pubblica (competenze di base e trasversali) non superi 120 ore nel triennio ed è disciplinata dalle Regioni;
  • la formazione interna non sia inferiore a 80 ore medie annue, compresa la formazione teorica iniziale sul rischio specifico;
  • le ore su sicurezza e organizzazione aziendale si svolgano all'inizio del rapporto.

Il tutor aziendale

La legge (art. 42 d.lgs. 81/2015) prevede che a ogni apprendista sia assegnato un tutor o referente aziendale, responsabile di seguire l'apprendista nel percorso formativo e di valutarne i progressi. Per il CCNL le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore di adeguata qualifica designato dall'impresa; nelle imprese fino a 15 dipendenti anche direttamente da un amministratore. Il nominativo va indicato nel piano formativo. La mancanza del tutor costituisce un inadempimento datoriale che incide sulla validità del contratto di apprendistato.

L'inquadramento retributivo durante l'apprendistato

L'art. 42 d.lgs. 81/2015 consente al CCNL di stabilire, per la durata dell'apprendistato, un inquadramento a livelli inferiori rispetto a quello di destinazione. L'art. 24 del CCNL lo fa così:

Inquadramento dell'apprendista professionalizzante (art. 24 CCNL Cooperative Agricole)
Periodo Livello di inquadramento
Primo periodo (12 mesi) Due livelli sotto quello di destinazione finale
Secondo periodo (12 mesi) Un livello sotto quello di destinazione finale
Terzo e ultimo periodo (12 mesi) Livello di destinazione finale

Gli apprendisti con destinazione finale al 6° livello sono inquadrati al livello finale dalla fine del primo periodo. Per gli impiegati non si conta il 5° livello, che riguarda solo le qualifiche operaie: la progressione è per esempio 7°-6°-4° oppure 6°-4°-3°. È vietato retribuire l'apprendista a cottimo. Le retribuzioni sono quelle dei minimi del livello di inquadramento indicati nella scheda delle tabelle retributive.

Indipendentemente dall'inquadramento ridotto, l'apprendista ha diritto a:

  • la retribuzione ordinaria per le ore di lavoro effettivo;
  • il trattamento previsto dal CCNL per le assenze per malattia, infortunio e maternità;
  • tredicesima e quattordicesima mensilità (in proporzione ai mesi di servizio);
  • maturazione del TFR (sull'intera retribuzione percepita, inclusa la quota proporzionale di mensilità aggiuntive);
  • ferie minime di legge (quattro settimane annue ai sensi del d.lgs. 66/2003).

Il sottoinquadramento ha un limite temporale: cessa al termine del contratto di apprendistato o alla promozione al livello di destinazione. Durante l'apprendistato non è ammessa una retribuzione al di sotto dei minimi di legge né la disapplicazione degli istituti contrattuali obbligatori.

Il recesso al termine dell'apprendistato

Al termine del periodo di apprendistato si apre la stessa biforcazione prevista per la prova:

  • Recesso di una delle parti: al termine del periodo di formazione cooperativa e apprendista possono recedere con un preavviso di 15 giorni (art. 24 del CCNL), senza motivazione. È l'unica ipotesi in cui il recesso datoriale è ammesso senza giustificazione al di fuori del periodo di prova.
  • Nessun recesso: se nessuna delle parti recede, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato con inquadramento al livello di destinazione. Il periodo di apprendistato viene computato integralmente nell'anzianità di servizio ai fini di scatti, preavviso, comporto e TFR.

Il recesso al termine dell'apprendistato deve essere comunicato per iscritto con il preavviso di 15 giorni, durante il quale continua ad applicarsi la disciplina dell'apprendistato (art. 42, comma 4, d.lgs. 81/2015). Il recesso privo di preavviso obbliga la parte che recede a corrispondere l'indennità sostitutiva. Durante il periodo di apprendistato il licenziamento resta soggetto alle stesse regole degli altri lavoratori subordinati: serve giusta causa o giustificato motivo.

Agevolazioni contributive e incentivi

L'apprendistato professionalizzante beneficia di un regime contributivo agevolato previsto dalla legge: le aliquote contributive a carico del datore di lavoro sono ridotte rispetto al regime ordinario per tutta la durata del contratto e per un periodo successivo alla conferma in servizio, secondo le modalità e le percentuali fissate dalla normativa vigente. L'entità delle agevolazioni può variare in base alle dimensioni della cooperativa (micro, piccole, medie imprese) e alle eventuali novità introdotte dalle leggi di bilancio annuali.

Sono inoltre previsti incentivi occupazionali per le cooperative che assumono apprendisti in zone o fasce di età particolari: verificare la normativa INPS e gli accordi territoriali vigenti nella zona di operatività della cooperativa.

Casi pratici

Tizio — Operaio apprendista, mancata formazione
Tizio, 22 anni, viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante da una cooperativa di trasformazione. Il piano formativo individuale prevede almeno 80 ore medie annue di formazione interna, tra formazione trasversale e affiancamento tecnico. Trascorso un anno, Tizio si accorge di non aver mai ricevuto le ore di formazione trasversale previste: nessun corso, nessuna documentazione. Si rivolge al delegato FLAI, che verifica la mancanza della documentazione formativa e invita la cooperativa a regolarizzare la posizione. Se la cooperativa non adempie, il rapporto rischia di essere riqualificato come ordinario contratto a tempo indeterminato, con perdita delle agevolazioni contributive e inquadramento immediato al livello di destinazione.
Caia — Impiegata apprendista, recesso datoriale al termine
Caia, 26 anni, conclude il suo contratto di apprendistato triennale come impiegata amministrativa. La cooperativa le comunica per iscritto il recesso al termine del contratto. Il CCNL prevede un preavviso di 15 giorni, uguale per tutti: se la cooperativa ne concede solo 7, Caia ha diritto all'indennità sostitutiva per gli 8 giorni mancanti. Il TFR maturato nei tre anni e i ratei di tredicesima vengono liquidati con l'ultima busta paga. Caia conserva il diritto a ricevere le ultime ferie maturate e non godute.

Domande frequenti

Qual è la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante nelle cooperative agricole?
Il CCNL Cooperative Agricole (art. 24) prevede una durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi, ridotta a 24 mesi per le mansioni del 6° livello. Il d.lgs. 81/2015 consentirebbe fino a 60 mesi per le figure artigianali, ma il CCNL non lo applica al settore agricolo.
L'apprendista ha diritto alla tredicesima mensilità?
Sì. L'apprendista è un lavoratore subordinato a tutti gli effetti e matura tredicesima (e quattordicesima, se prevista dal CCNL) in proporzione ai mesi di servizio. La base di calcolo è la retribuzione dell'apprendista durante la fase formativa.
Il datore può licenziare l'apprendista durante il contratto?
Durante il periodo di apprendistato il recesso datoriale è ammesso solo per giusta causa o giustificato motivo. Al termine del periodo formativo, invece, ciascuna parte può recedere senza motivazione con 15 giorni di preavviso (art. 24 del CCNL).
Quante ore di formazione deve ricevere l'apprendista?
Il CCNL (art. 24) prevede una formazione interna non inferiore a 80 ore medie annue, oltre all'offerta pubblica di base e trasversale di non più di 120 ore nel triennio, disciplinata dalle Regioni. Il piano formativo individuale può aumentare il monte ore.
Cosa succede se il datore non eroga la formazione prevista?
La mancata erogazione della formazione può comportare la trasformazione del rapporto in ordinario contratto a tempo indeterminato con inquadramento al livello di destinazione, oltre a possibili conseguenze contributive. Il lavoratore può segnalare l'inadempimento all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sul d.lgs. 81/2015 e sul CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (art. 24), rinnovato il 19 luglio 2024. Per la predisposizione di piani formativi e la gestione contrattuale è consigliabile rivolgersi a FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL oppure a un consulente del lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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