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Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Nel CCNL Cooperative Agricole tredicesima e quattordicesima maturano in proporzione ai mesi lavorati nell'anno. La tredicesima è un diritto consolidato per tutti i lavoratori subordinati, la quattordicesima è un beneficio introdotto dalla contrattazione collettiva per alcune categorie; eventuali premi di produttività o risultato possono essere stabiliti dalla contrattazione di secondo livello.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative Agricole

Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Cooperative Agricole

La gratifica natalizia, la quattordicesima mensilità e gli eventuali premi di produttività costituiscono una parte rilevante della retribuzione annua dei lavoratori delle cooperative agricole: comprendere come maturano, come si calcolano e cosa accade in caso di rapporto non annuale è essenziale per operai e impiegati del settore.

In sintesi

Nel CCNL Cooperative Agricole tredicesima e quattordicesima maturano in proporzione ai mesi lavorati nell'anno. La tredicesima è un diritto consolidato per tutti i lavoratori subordinati, la quattordicesima è un beneficio introdotto dalla contrattazione collettiva; eventuali premi di produttività o risultato possono essere stabiliti dalla contrattazione di secondo livello.

Dati contrattuali

Parti firmatarie (lavoratori)
FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
Parti firmatarie (datori)
Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare · Confcooperative FedAgriPesca · AGCI Agrital)
Categorie
Operai e impiegati delle cooperative e consorzi agricoli
Ambito
Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi
Vigenza
Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

La tredicesima mensilità: natura e fondamento

La tredicesima mensilità — anche detta «gratifica natalizia» — è un emolumento aggiuntivo che matura nel corso dell'anno solare e viene corrisposto, di norma, nel mese di dicembre. Nonostante sia diventata prassi generalizzata, la sua fonte non è la legge bensì la contrattazione collettiva: in assenza di CCNL applicabile, la tredicesima potrebbe non essere dovuta (anche se la quasi totalità dei contratti in vigore la prevede).

Il CCNL Cooperative Agricole disciplina la tredicesima per operai e impiegati, stabilendo il periodo di maturazione (di solito il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre di ogni anno), la scadenza di pagamento e la base di calcolo. La tredicesima è pari a una mensilità della retribuzione contrattuale lorda, comprensiva di tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione, nei termini specificati dal contratto.

Maturazione proporzionale e ratei

Il principio della proporzionalità vale per tutti: chi ha lavorato l'intero anno percepisce la mensilità piena; chi ha prestato servizio solo per una parte dell'anno — perché assunto, dimessosi o licenziato nel corso dell'anno — ha diritto al rateo proporzionale ai mesi lavorati. La regola tipica è che la frazione di mese superiore ai quindici giorni vale come mese intero; quella inferiore non è computata. Il CCNL può stabilire criteri diversi: consultare il testo vigente.

I periodi di assenza obbligatoria per maternità, malattia e infortunio sono generalmente computati nella maturazione della tredicesima, poiché si tratta di sospensioni del rapporto tutelate dalla legge o dal contratto. Il CCNL Cooperative Agricole può contenere disposizioni specifiche: è opportuno verificarne il testo.

La quattordicesima mensilità: origine contrattuale e ambito

La quattordicesima mensilità è un istituto di pura fonte contrattuale, introdotto da alcuni CCNL del settore agricolo per migliorare il trattamento economico dei lavoratori. A differenza della tredicesima, la quattordicesima non spetta automaticamente a tutti i lavoratori subordinati, ma solo a quelli cui si applica un contratto collettivo che la prevede.

Nel CCNL Cooperative Agricole la quattordicesima, ove prevista, viene corrisposta di norma nel mese di giugno o in un diverso periodo indicato dal contratto. La base di calcolo e le modalità di maturazione sono analoghe a quelle della tredicesima: mensilità intera per chi ha lavorato l'intero periodo di riferimento, rateo proporzionale per chi ha lavorato solo una parte dell'anno.

Distinzione fondamentale: la tredicesima è universale (in tutti i principali CCNL); la quattordicesima dipende dal contratto collettivo specifico applicato. In caso di dubbio, verificare la sezione «trattamento economico» del CCNL o rivolgersi al sindacato di categoria.

Calcolo dei ratei in caso di rapporto non annuale

Il calcolo del rateo di tredicesima e quattordicesima segue una formula elementare ma applicata con attenzione alle frazioni mensili. La cooperativa calcola la quota spettante dividendo l'importo della mensilità contrattuale per il numero di mesi del periodo di riferimento e moltiplicando il risultato per i mesi (e le frazioni rilevanti) effettivamente lavorati.

Elementi che incidono sul calcolo:

  • Data di assunzione o cessazione: determinano il numero di mesi (o frazioni) computabili.
  • Base di calcolo: di solito la retribuzione mensile lorda comprensiva di minimi tabellari, scatti di anzianità e altri elementi fissi; esclusi gli elementi variabili non continuativi (come i premi una tantum). Verificare la composizione indicata dal CCNL.
  • Assenze non retribuite: il CCNL può stabilire che periodi di assenza non retribuita riducano la maturazione delle mensilità aggiuntive.

In caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la cooperativa è tenuta a liquidare i ratei maturati di tredicesima e quattordicesima insieme alle altre competenze di fine rapporto (TFR, ferie non godute, preavviso).

Premi di produttività e premi di risultato

Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere, o consentire alla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale), l'istituzione di premi di produttività, di risultato o di rendimento. Questi strumenti retributivi variabili sono collegati al raggiungimento di obiettivi misurabili (produttivi, qualitativi, di efficienza) definiti a livello aziendale o di gruppo di cooperative.

La distinzione con la tredicesima e la quattordicesima è netta:

  • Tredicesima e quattordicesima sono emolumenti fissi e certi (maturano per il solo fatto del rapporto di lavoro).
  • I premi di risultato sono emolumenti variabili e condizionati (dipendono dal raggiungimento di parametri concordati).

Sul piano fiscale, i premi di produttività derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali depositati possono beneficiare di un regime di tassazione agevolata (imposta sostitutiva IRPEF a tasso ridotto), nei limiti di importo e di reddito stabiliti dalla normativa fiscale vigente. È consigliabile verificare i requisiti con un consulente del lavoro o un CAF.

Elemento economico di garanzia e premi territoriali

Nei settori ad alta presenza di piccole e medie cooperative, la contrattazione territoriale — stipulata tra le organizzazioni datoriali e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL a livello provinciale o regionale — può istituire un elemento economico di garanzia (EEG) a beneficio dei lavoratori cui non si applica un premio aziendale. Si tratta di un importo forfettario erogato annualmente, a condizione che la cooperativa non abbia già corrisposto trattamenti economici equivalenti tramite la contrattazione aziendale.

La presenza, l'importo e le modalità di erogazione dell'EEG variano da provincia a provincia: è necessario verificare gli accordi territoriali vigenti nella zona di operatività della cooperativa.

Incidenza sugli altri istituti contrattuali

Tredicesima e quattordicesima, in quanto parti della retribuzione annua, incidono su altri istituti:

  • TFR: le mensilità aggiuntive concorrono alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (art. 2120 c.c.), nella misura stabilita dalla norma di legge (la retribuzione annua divisa per 13,5 per ottenere la quota annua di TFR).
  • Contribuzione previdenziale: tredicesima e quattordicesima sono soggette a contribuzione INPS come ogni altra voce retributiva.
  • IRPEF: sono tassate come reddito da lavoro dipendente, senza agevolazioni particolari (a differenza dei premi di risultato).
  • Indennità sostitutiva del preavviso: in caso di licenziamento, l'indennità sostitutiva del preavviso viene di solito calcolata sulla retribuzione comprensiva di tredicesima e quattordicesima, secondo le istruzioni del CCNL.

Casi pratici

Tizio — Operaio stagionale, calcolo del rateo di tredicesima
Tizio è assunto con contratto a tempo determinato stagionale dal 1º luglio al 30 settembre (tre mesi interi). Al termine del contratto ha diritto al rateo di tredicesima pari a tre dodicesimi della mensilità contrattuale. Se la tredicesima è pari a una mensilità intera, il rateo corrisponde a tre mesi su dodici. La cooperativa liquida tale importo insieme all'ultima busta paga. Tizio deve verificare nella propria lettera di assunzione o nella busta paga che la voce «rateo tredicesima» sia presente; in caso contrario può rivendicarla per iscritto o tramite il sindacato.
Caia — Impiegata, verifica della base di calcolo della quattordicesima
Caia è impiegata amministrativa a tempo indeterminato presso una cooperativa di trasformazione. Nel mese di giugno riceve la busta paga con la voce «quattordicesima». Vuole verificare se l'importo è corretto: controlla il CCNL applicato (o si fa aiutare dal delegato FLAI) per identificare la base di calcolo (minimi tabellari più scatti di anzianità e altri elementi fissi) e moltiplica per i mesi lavorati nell'anno in corso. Se è in servizio da gennaio, deve ricevere sei dodicesimi (gennaio-giugno). Eventuale difformità va segnalata alla cooperativa per iscritto.

Domande frequenti

La tredicesima mensilità spetta anche agli operai stagionali delle cooperative agricole?
Sì. La tredicesima matura in proporzione ai mesi (o alle frazioni di mese) di servizio effettivamente prestato nel periodo di riferimento contrattuale. Anche il lavoratore stagionale che presta servizio solo per pochi mesi ha diritto al rateo corrispondente.
Come si calcola il rateo di tredicesima in caso di cessazione del rapporto?
In caso di cessazione del rapporto durante l'anno, la cooperativa è tenuta a liquidare il rateo di tredicesima maturato fino all'ultimo giorno di servizio. Il calcolo avviene dividendo la mensilità contrattuale per dodici e moltiplicando il risultato per i mesi interi lavorati, aggiungendo eventuali frazioni mensili secondo la regola dei quindici giorni stabilita dal CCNL.
La quattordicesima mensilità è obbligatoria in tutte le cooperative agricole?
La quattordicesima mensilità non è un diritto di fonte legale ma di fonte contrattuale collettiva. Spetta se il CCNL applicato o accordi integrativi la prevedono per la categoria di appartenenza. Verificare il testo contrattuale vigente.
I premi di produttività sono soggetti a tassazione agevolata?
I premi di risultato collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità o efficienza possono beneficiare del regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva IRPEF ridotta, nei limiti fissati annualmente dalla legge di bilancio) se derivano da contratti collettivi aziendali o territoriali depositati. Verificare la normativa fiscale vigente con un consulente.
Le assenze per malattia incidono sulla maturazione della tredicesima?
In linea generale la tredicesima matura anche nei periodi di assenza per malattia, infortunio e maternità, in quanto questi periodi sono considerati utili ai fini dell'anzianità contrattuale. Il CCNL Cooperative Agricole può contenere disposizioni specifiche: verificare il testo vigente.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sul CCNL Cooperative Agricole nella versione depositata presso il CNEL. Per calcoli specifici e verifiche sulla propria busta paga è consigliabile rivolgersi a FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL oppure a un consulente del lavoro.

Domande frequenti

La tredicesima mensilità spetta anche agli operai stagionali delle cooperative agricole?

Sì. La tredicesima matura in proporzione ai mesi (o alle frazioni di mese) di servizio effettivamente prestato nel periodo di riferimento contrattuale. Anche il lavoratore stagionale che presta servizio solo per pochi mesi ha diritto al rateo corrispondente.

Come si calcola il rateo di tredicesima in caso di cessazione del rapporto?

In caso di cessazione del rapporto durante l'anno, la cooperativa è tenuta a liquidare il rateo di tredicesima maturato fino all'ultimo giorno di servizio. Il calcolo avviene dividendo la mensilità contrattuale per dodici e moltiplicando il risultato per i mesi interi lavorati, aggiungendo eventuali frazioni mensili secondo la regola dei quindici giorni.

La quattordicesima mensilità è obbligatoria in tutte le cooperative agricole?

La quattordicesima mensilità non è un diritto di fonte legale ma di fonte contrattuale collettiva. Spetta se il CCNL applicato o accordi integrativi la prevedono per la categoria di appartenenza (operaio o impiegato). Verificare il testo contrattuale vigente.

I premi di produttività sono soggetti a tassazione agevolata?

I premi di risultato collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità o efficienza possono beneficiare del regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva IRPEF ridotta, nei limiti e alle condizioni fissate annualmente dalla legge di bilancio) se derivano da contratti collettivi aziendali o territoriali depositati. Verificare la normativa fiscale vigente con un consulente.

Le assenze per malattia incidono sulla maturazione della tredicesima?

In linea generale la tredicesima matura anche nei periodi di assenza per malattia, infortunio e maternità, in quanto questi periodi sono considerati utili ai fini dell'anzianità contrattuale. Il CCNL Cooperative Agricole può contenere disposizioni specifiche: verificare il testo vigente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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