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La guida
Scatti di anzianità nel CCNL Cooperative Agricole: maturazione, numero e importo
Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici della retribuzione legati agli anni di servizio. A differenza degli aumenti dei minimi (che arrivano con i rinnovi), gli scatti maturano a scadenze fisse e restano acquisiti. Il CCNL ne stabilisce numero massimo, cadenza e valore: ecco come funzionano e cosa controllare nel cedolino.
Lo scatto di anzianità è un aumento automatico che matura con gli anni di servizio. Nel CCNL Cooperative Agricole matura uno scatto ogni due anni presso la stessa azienda: fino a 12 per gli impiegati (da 22,21 a 33,05 euro) e fino a 5 per gli operai a tempo indeterminato (da 9,44 a 12,20 euro). Gli scatti già maturati sono irreversibili ed entrano nella base di calcolo di TFR e tredicesima. Da non confondere con gli aumenti dei minimi tabellari dei rinnovi.
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Che cosa sono gli scatti di anzianità
Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.
La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.
Come matura lo scatto
Lo scatto di anzianità si lega all’anzianità di servizio, cioè agli anni trascorsi alle dipendenze del datore. Il CCNL stabilisce gli elementi chiave:
| Elemento | Impiegati | Operai a tempo indeterminato |
|---|---|---|
| Cadenza | Ogni biennio di servizio nella stessa azienda | Ogni biennio di servizio nella stessa azienda |
| Numero massimo | 12 | 5 |
| Decorrenza | Dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio | |
| Importo mensile per scatto | 1° liv. 33,05 €; 2° 29,44 €; 3° 26,86 €; 4° 24,79 €; 6° 23,76 €; 7° 22,21 € | 3° liv. 12,20 €; 4° 11,93 €; 5° 11,39 €; 6° 10,85 €; 7° 9,44 € |
| Passaggio di livello | Si conserva il numero di scatti, rivalutati all’importo del nuovo livello, fino al massimo previsto | |
Scatti e minimi tabellari: non confonderli
Gli scatti dipendono dalla tua anzianità; gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con i rinnovi del contratto e valgono per tutti. Sono due voci diverse della retribuzione.
Decorrenza, irreversibilità e calcolo
Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:
- decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
- irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
- incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
Casi pratici
Come cambia il netto con gli scatti?
Calcola lo stipendio netto dal lordo con IRPEF, addizionali e contributi, aggiornando la cifra a ogni scatto.
Domande frequenti
Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
Ogni quanto matura uno scatto?
Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
Che differenza c’è tra scatti di anzianità e aumenti del rinnovo?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importi sono quelli degli artt. 49 (impiegati) e 61 (operai) del CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli.