Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

In sintesi

Il CCNL Tessile-Abbigliamento garantisce la conservazione del posto per malattia fino a 12 mesi (18 mesi per anzianità superiore ai 10 anni). L’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione per i primi mesi, con scalettatura progressiva. In caso di infortunio sul lavoro, la tutela è piena per l’intera durata dell’inabilità.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
Ultimo rinnovo
Accordo di rinnovo 2022-2025 (in corso di rinnovo per il triennio 2025-2028)
Vigenza
Testo vigente 2022-2025; rinnovo 2025-2028 in trattativa a maggio 2026
Platea
~400.000 (industria tessile, abbigliamento, maglieria, calzature/pelletteria)

Tabella riepilogativa

Comporto malattia e integrazione aziendale – CCNL Tessile-Abbigliamento
Periodo di assenza Indennità INPS Integrazione aziendale Totale garantito
1°-3° giorno (carenza) 0% Generalmente 0% (salvo accordi aziendali) 0%
Dal 4° al 20° giorno 50% retribuzione +50% (integrazione piena) 100%
Dal 21° al 180° giorno 66,67% +33,33% 100%
Dal 181° al 365° giorno 66,67% Integrazione ridotta (~10-15%) ~77-82%
Infortunio sul lavoro (INAIL) 60% (giorni 4-90) / 75% (oltre 90 gg) Integrazione fino al 100% 100%

La carenza (1°-3° giorno) non è indennizzata dall’INPS. Alcuni accordi aziendali prevedono il pagamento dei giorni di carenza da parte dell’azienda per un numero limitato di episodi annui.

Il periodo di comporto

Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore assente per malattia. Nel CCNL Tessile-Abbigliamento il comporto è:

  • 12 mesi per lavoratori con anzianità fino a 10 anni;
  • 18 mesi per lavoratori con anzianità superiore a 10 anni.

Il comporto si calcola su un arco mobile di 36 mesi: si sommano tutte le assenze per malattia negli ultimi 36 mesi. Se il totale supera il limite, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto, con preavviso contrattuale.

Le assenze per infortunio sul lavoro non si computano nel periodo di comporto.

Integrazione aziendale dell'indennità INPS

L’INPS eroga l’indennità di malattia a partire dal 4° giorno di assenza (i primi tre giorni sono a carico del lavoratore, salvo integrazioni aziendali). Il CCNL Tessile prevede che l’azienda integri l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta per i primi 180 giorni di malattia nell’arco dell’anno.

Oltre il 180° giorno, l’integrazione si riduce: il lavoratore percepisce l’indennità INPS (circa il 66,67%) più un’integrazione ridotta a carico dell’azienda, per un totale variabile tra il 77% e l’82% della retribuzione.

Infortunio sul lavoro e INAIL

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il lavoratore è tutelato dall’INAIL. L’indennità INAIL copre il 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno di inabilità temporanea assoluta, e il 75% dal 91° giorno in poi.

Il CCNL Tessile prevede che l’azienda integri la rendita INAIL fino alla retribuzione piena per l’intera durata dell’inabilità temporanea. La conservazione del posto è garantita per tutta la durata dell’inabilità, senza limiti di comporto, in quanto l’infortunio è evento diverso dalla malattia comune.

Obblighi di comunicazione e visite fiscali

Il lavoratore deve comunicare l’assenza all’azienda il più tempestivamente possibile (in genere entro l’inizio del turno). Il certificato medico va trasmesso telematicamente all’INPS dal medico curante; il lavoratore comunica il numero di protocollo all’azienda.

L’azienda può richiedere una visita fiscale di controllo tramite l’INPS. Le fasce orarie di reperibilità sono 10:00-12:00 e 17:00-19:00, salvo esenzioni (es. pazienti oncologici, invalidi gravi). L’assenza alla visita fiscale senza giustificato motivo comporta la perdita dell’indennità per i giorni di assenza non giustificata.

Casi pratici

Tizio – Malattia lunga e comporto
Tizio (3° livello, 7 anni anzianità) si assenta per 9 mesi negli ultimi 36 mesi. Il comporto è 12 mesi. Il datore verifica il cumulo nel triennio e accerta che le assenze non abbiano superato il limite: Tizio è ancora in comporto. Al raggiungimento dei 12 mesi, il datore può recedere con il preavviso contrattuale.
Caia – Infortunio e integrazione aziendale
Caia si infortuna sul telaio e rimane inabile per 45 giorni. L’INAIL eroga il 60% della retribuzione. L’azienda integra il restante 40% così da garantire il 100% della retribuzione netta. I 45 giorni non sono computati nel periodo di comporto.
Sempronio – Carenza e accordo aziendale
Sempronio si ammala per 2 giorni (venerdì e lunedì). L’INPS non corrisponde nulla (carenza). L’accordo aziendale prevede il pagamento dei giorni di carenza per i primi 3 episodi annui. Sempronio riceve il 100% della retribuzione anche per questi 2 giorni.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Tessile?
12 mesi per lavoratori con anzianità fino a 10 anni; 18 mesi per anzianità superiore. Il computo avviene su un arco mobile di 36 mesi.
I giorni di infortunio si contano nel comporto?
No. Le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale non si computano nel periodo di comporto.
Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
I primi 3 giorni (carenza) non sono indennizzati dall’INPS. L’azienda integra la carenza solo se previsto dall’accordo aziendale.
Il posto è conservato per tutta la malattia?
Sì, fino al termine del periodo di comporto. Superato il comporto, il datore può licenziare con il preavviso contrattuale.
Come si effettua la visita fiscale?
Il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce 10:00-12:00 e 17:00-19:00. L’assenza ingiustificata comporta la perdita dell’indennità per i giorni non giustificati.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, categorie e mansioni.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Il periodo di comporto è l'arco temporale durante il quale il datore non può licenziare il lavoratore assente per malattia; la sua durata è graduata sull'anzianità di servizio.
  • Il calcolo avviene di norma su un arco mobile, sommando le assenze per malattia nel periodo di riferimento fissato dal CCNL.
  • Le assenze per infortunio sul lavoro non si computano nel comporto.
  • L'INPS eroga l'indennità di malattia dal quarto giorno; il CCNL può prevedere un'integrazione aziendale, secondo le misure del testo contrattuale.
  • Per infortunio e malattia professionale interviene l'INAIL; superato il comporto, il licenziamento richiede preavviso e forma scritta.
Indice dei contenuti

La gestione della malattia e dell'infortunio è uno snodo critico del rapporto di lavoro, perché mette in tensione due interessi: la tutela della salute e della stabilità del dipendente da un lato, l'esigenza organizzativa dell'impresa dall'altro. Il punto di equilibrio è il periodo di comporto, istituto che la legge presuppone (art. 2110 c.c.) e che il CCNL Tessile-Abbigliamento riempie di contenuto quanto a durata e modalità di calcolo.

Che cos'è il periodo di comporto

Il comporto è il lasso di tempo durante il quale l'assenza per malattia non legittima il licenziamento: il rapporto resta sospeso e il posto è conservato. La sua radice civilistica è nell'art. 2110 c.c., che rinvia alla legge, agli usi o all'equità per la durata; nel lavoro privato è il contratto collettivo a stabilirla in concreto. Nel settore tessile la durata è graduata sull'anzianità di servizio.

Comporto secco e comporto per sommatoria

Occorre distinguere il comporto continuativo, riferito a un unico, ininterrotto evento morboso, dal comporto per sommatoria, che addiziona più assenze entro un arco temporale mobile fissato dal contratto. È quest'ultima la modalità di calcolo più diffusa e insidiosa, perché impone di monitorare le assenze ricorrenti nel periodo di osservazione. Il superamento del limite apre al datore la facoltà - non l'obbligo - di recedere.

L'integrazione aziendale dell'indennità INPS

Dal quarto giorno di malattia l'INPS eroga l'indennità nelle misure previste dalla normativa previdenziale; i primi giorni di carenza restano di norma a carico del lavoratore, salvo diverse pattuizioni. Il CCNL può prevedere che l'azienda integri il trattamento per avvicinarlo alla retribuzione, con una scalettatura che si riduce man mano che l'assenza si prolunga. Le percentuali e i periodi esatti dell'integrazione vanno letti sul testo del CCNL vigente, evitando di affidarsi a valori riepilogati.

Infortunio sul lavoro e tutela INAIL

L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale rientrano nella copertura INAIL, che eroga l'indennità per inabilità temporanea assoluta nelle misure e con la progressione fissate dalla normativa di settore. Un dato di rilievo: le assenze per infortunio sul lavoro non si computano nel periodo di comporto, perché trovano la loro causa nell'attività lavorativa. Il CCNL può prevedere un'integrazione anche in questa ipotesi.

Obblighi del lavoratore durante la malattia

Il dipendente deve comunicare tempestivamente l'assenza, farsi rilasciare il certificato telematico dal medico e rendersi reperibile nelle fasce orarie di visita di controllo. La violazione degli obblighi di reperibilità può incidere sul diritto all'indennità e, nei casi più gravi, avere rilievo disciplinare.

Superamento del comporto e licenziamento

Esaurito il comporto, il datore può procedere al licenziamento, che richiede forma scritta e il rispetto del preavviso contrattuale. Resta ferma, secondo i principi generali, la necessità che il recesso intervenga in un tempo ragionevole rispetto al superamento del limite, per non ingenerare nel lavoratore l'affidamento sulla prosecuzione del rapporto.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto nel tessile?

La durata è graduata sull'anzianità di servizio e fissata dal CCNL del settore. Per i valori esatti, anche in funzione delle fasce di anzianità, occorre consultare il testo contrattuale vigente.

Le assenze per infortunio contano nel comporto?

No. Le assenze per infortunio sul lavoro non si computano nel periodo di comporto, perché trovano causa nell'attività lavorativa e sono coperte dall'INAIL.

Durante la malattia ricevo l'intero stipendio?

Dipende. L'INPS eroga l'indennità dal quarto giorno nelle misure di legge; il CCNL può prevedere un'integrazione aziendale, di norma decrescente con il prolungarsi dell'assenza. Misure e durata sono nel testo del CCNL vigente.

Come si calcola il comporto per le malattie ripetute?

Con il comporto per sommatoria: si addizionano le assenze per malattia entro l'arco temporale mobile fissato dal contratto. Il superamento del limite consente, ma non obbliga, il datore a recedere.

Dopo il comporto posso essere licenziato subito?

Superato il comporto il datore può licenziare con forma scritta e preavviso. Il recesso, secondo i principi generali, deve però intervenire in un tempo ragionevole, per non ingenerare affidamento sulla prosecuzione del rapporto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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