Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Tessile-Abbigliamento garantisce la conservazione del posto per malattia fino a 12 mesi (18 mesi per anzianità superiore ai 10 anni). L’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione per i primi mesi, con scalettatura progressiva. In caso di infortunio sul lavoro, la tutela è piena per l’intera durata dell’inabilità.
Tabella riepilogativa
| Periodo di assenza | Indennità INPS | Integrazione aziendale | Totale garantito |
|---|---|---|---|
| 1°-3° giorno (carenza) | 0% | Generalmente 0% (salvo accordi aziendali) | 0% |
| Dal 4° al 20° giorno | 50% retribuzione | +50% (integrazione piena) | 100% |
| Dal 21° al 180° giorno | 66,67% | +33,33% | 100% |
| Dal 181° al 365° giorno | 66,67% | Integrazione ridotta (~10-15%) | ~77-82% |
| Infortunio sul lavoro (INAIL) | 60% (giorni 4-90) / 75% (oltre 90 gg) | Integrazione fino al 100% | 100% |
La carenza (1°-3° giorno) non è indennizzata dall’INPS. Alcuni accordi aziendali prevedono il pagamento dei giorni di carenza da parte dell’azienda per un numero limitato di episodi annui.
Il periodo di comporto
Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore assente per malattia. Nel CCNL Tessile-Abbigliamento il comporto è:
- 12 mesi per lavoratori con anzianità fino a 10 anni;
- 18 mesi per lavoratori con anzianità superiore a 10 anni.
Il comporto si calcola su un arco mobile di 36 mesi: si sommano tutte le assenze per malattia negli ultimi 36 mesi. Se il totale supera il limite, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto, con preavviso contrattuale.
Le assenze per infortunio sul lavoro non si computano nel periodo di comporto.
Integrazione aziendale dell'indennità INPS
L’INPS eroga l’indennità di malattia a partire dal 4° giorno di assenza (i primi tre giorni sono a carico del lavoratore, salvo integrazioni aziendali). Il CCNL Tessile prevede che l’azienda integri l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta per i primi 180 giorni di malattia nell’arco dell’anno.
Oltre il 180° giorno, l’integrazione si riduce: il lavoratore percepisce l’indennità INPS (circa il 66,67%) più un’integrazione ridotta a carico dell’azienda, per un totale variabile tra il 77% e l’82% della retribuzione.
Infortunio sul lavoro e INAIL
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il lavoratore è tutelato dall’INAIL. L’indennità INAIL copre il 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno di inabilità temporanea assoluta, e il 75% dal 91° giorno in poi.
Il CCNL Tessile prevede che l’azienda integri la rendita INAIL fino alla retribuzione piena per l’intera durata dell’inabilità temporanea. La conservazione del posto è garantita per tutta la durata dell’inabilità, senza limiti di comporto, in quanto l’infortunio è evento diverso dalla malattia comune.
Obblighi di comunicazione e visite fiscali
Il lavoratore deve comunicare l’assenza all’azienda il più tempestivamente possibile (in genere entro l’inizio del turno). Il certificato medico va trasmesso telematicamente all’INPS dal medico curante; il lavoratore comunica il numero di protocollo all’azienda.
L’azienda può richiedere una visita fiscale di controllo tramite l’INPS. Le fasce orarie di reperibilità sono 10:00-12:00 e 17:00-19:00, salvo esenzioni (es. pazienti oncologici, invalidi gravi). L’assenza alla visita fiscale senza giustificato motivo comporta la perdita dell’indennità per i giorni di assenza non giustificata.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Tessile?
I giorni di infortunio si contano nel comporto?
Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
Il posto è conservato per tutta la malattia?
Come si effettua la visita fiscale?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Tessile?
12 mesi per lavoratori con anzianità fino a 10 anni; 18 mesi per anzianità superiore. Il computo avviene su un arco mobile di 36 mesi.
I giorni di infortunio si contano nel comporto?
No. Le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale non si computano nel periodo di comporto.
Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
I primi 3 giorni (carenza) non sono indennizzati dall'INPS. L'azienda integra la carenza solo se previsto dall'accordo aziendale.
Il posto è conservato per tutta la malattia?
Sì, fino al termine del periodo di comporto. Superato il comporto, il datore può licenziare con il preavviso contrattuale.
Come si effettua la visita fiscale?
Il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce 10:00-12:00 e 17:00-19:00. L'assenza ingiustificata comporta la perdita dell'indennità per i giorni non giustificati.
Vedi anche