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La guida
Dal 1° gennaio 2025 il CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda fissa un preavviso unico per operai, intermedi e impiegati: da 1 settimana (1° livello) a 4 mesi (7° e 8° livello con oltre 10 anni di anzianità), uguale per dimissioni e licenziamento. In mancanza del preavviso, la parte inadempiente deve corrispondere l’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso; quello disciplinare segue procedure specifiche.
Tabella riepilogativa
| Livello | Fino a 5 anni di anzianità | Da 5 a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| 8° (quadri) e 7° | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
| 6° e 5° | 1 mese e mezzo | 2 mesi | 3 mesi |
| 4° e 3° | 3 settimane | 1 mese | 1 mese e mezzo |
| 2° | 2 settimane | 3 settimane | 1 mese |
| 1° | 1 settimana | ||
Fonte: articolo «Risoluzione del rapporto e preavviso» dell’ipotesi di accordo 11 novembre 2024 (SMI, Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL). La nuova disciplina vale dal 1° gennaio 2025 per tutti i lavoratori che hanno superato la prova; fino al 31 dicembre 2024 restavano in vigore i termini distinti per operai, intermedi e impiegati (artt. 96, 104 e 114 del CCNL 31 gennaio 2022). Il licenziamento va comunicato per iscritto; le dimissioni si danno con la procedura telematica e il preavviso decorre dalla data della ricevuta di invio.
Preavviso: regole generali
Il preavviso è l’obbligo di comunicare con anticipo la volontà di recedere dal rapporto di lavoro. Nel CCNL Tessile si applica sia al licenziamento (salvo giusta causa) sia alle dimissioni volontarie. I periodi variano in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianità aziendale; dal 2025 non dipendono più dalla qualifica di operaio, intermedio o impiegato. Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie né con il congedo matrimoniale e, anche se sostituito dall’indennità, conta per il TFR.
Durante il preavviso il rapporto di lavoro continua a tutti gli effetti: il lavoratore ha diritto alla retribuzione ordinaria e matura TFR, ferie e ratei di 13ª. Il datore può dispensare il lavoratore dal lavorare durante il preavviso (esonero dal preavviso), pagando comunque l’intero periodo.
Indennità sostitutiva del preavviso
Se il recesso avviene senza rispetto del preavviso (es. dimissioni in tronco da parte del lavoratore, o licenziamento in tronco senza giusta causa), la parte inadempiente deve all’altra l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale del periodo non lavorato.
L’indennità sostitutiva del preavviso è imponibile ai fini fiscali (IRPEF ordinaria) e ai fini previdenziali (contributi INPS). Non è soggetta a tassazione separata, a differenza del TFR.
Licenziamento disciplinare: procedura
Il licenziamento per motivi disciplinari segue la procedura obbligatoria dell’art. 7 St. Lav. (L. 300/1970): contestazione scritta dell’addebito, audizione a difesa del lavoratore (entro 5 giorni), provvedimento motivato scritto. Il rispetto della procedura è condizione di validità del licenziamento.
Il CCNL Tessile classifica le infrazioni disciplinari in tre gradi: infrazioni minori (ammonizione scritta), infrazioni medie (sospensione 1-5 giorni), infrazioni gravi (licenziamento con preavviso o giusta causa). La recidiva aggrava il provvedimento.
Dimissioni per giusta causa
Il lavoratore può dimettersi senza preavviso (e con diritto all’indennità sostitutiva a carico del datore) in caso di giusta causa: grave inadempimento del datore, molestie, mancato pagamento della retribuzione per oltre due mesi, demansionamento illegittimo.
Le dimissioni volontarie ordinarie, al di fuori della giusta causa, devono essere comunicate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (procedura obbligatoria dal D.Lgs. 151/2015 per evitare dimissioni in bianco).
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto è il preavviso per le dimissioni nel tessile?
Come si comunicano le dimissioni?
Cosa succede se non rispetto il preavviso?
Il licenziamento disciplinare richiede procedura specifica?
Entro quando si deve impugnare il licenziamento?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, categorie e mansioni.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. I termini di preavviso sono quelli in vigore dal 1° gennaio 2025 secondo l’ipotesi di accordo 11 novembre 2024 del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.