Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Tessile-Abbigliamento fissa periodi di preavviso da 15 giorni (1° livello, fino a 5 anni) a 4 mesi (Quadri con oltre 10 anni di anzianità). In mancanza del preavviso, la parte inadempiente deve corrispondere l’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso; quello disciplinare segue procedure specifiche.
Tabella riepilogativa
| Livello | Fino a 5 anni anzianità | Da 5 a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| 7° (Quadro) | 75 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
| 6° | 60 giorni | 75 giorni | 90 giorni |
| 4°-5° | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
| 2°-3° | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| 1° | 15 giorni | 20 giorni | 30 giorni |
I periodi indicati sono di calendario. I valori vanno verificati sul testo contrattuale vigente. Sia il licenziamento sia le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
Preavviso: regole generali
Il preavviso è l’obbligo di comunicare con anticipo la volontà di recedere dal rapporto di lavoro. Nel CCNL Tessile si applica sia al licenziamento (salvo giusta causa) sia alle dimissioni volontarie. I periodi variano in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianità aziendale.
Durante il preavviso il rapporto di lavoro continua a tutti gli effetti: il lavoratore ha diritto alla retribuzione ordinaria e matura TFR, ferie e ratei di 13ª. Il datore può dispensare il lavoratore dal lavorare durante il preavviso (esonero dal preavviso), pagando comunque l’intero periodo.
Indennità sostitutiva del preavviso
Se il recesso avviene senza rispetto del preavviso (es. dimissioni in tronco da parte del lavoratore, o licenziamento in tronco senza giusta causa), la parte inadempiente deve all’altra l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale del periodo non lavorato.
L’indennità sostitutiva del preavviso è imponibile ai fini fiscali (IRPEF ordinaria) e ai fini previdenziali (contributi INPS). Non è soggetta a tassazione separata, a differenza del TFR.
Licenziamento disciplinare: procedura
Il licenziamento per motivi disciplinari segue la procedura obbligatoria dell’art. 7 St. Lav. (L. 300/1970): contestazione scritta dell’addebito, audizione a difesa del lavoratore (entro 5 giorni), provvedimento motivato scritto. Il rispetto della procedura è condizione di validità del licenziamento.
Il CCNL Tessile classifica le infrazioni disciplinari in tre gradi: infrazioni minori (ammonizione scritta), infrazioni medie (sospensione 1-5 giorni), infrazioni gravi (licenziamento con preavviso o giusta causa). La recidiva aggrava il provvedimento.
Dimissioni per giusta causa
Il lavoratore può dimettersi senza preavviso (e con diritto all’indennità sostitutiva a carico del datore) in caso di giusta causa: grave inadempimento del datore, molestie, mancato pagamento della retribuzione per oltre due mesi, demansionamento illegittimo.
Le dimissioni volontarie ordinarie, al di fuori della giusta causa, devono essere comunicate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (procedura obbligatoria dal D.Lgs. 151/2015 per evitare dimissioni in bianco).
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto è il preavviso per le dimissioni nel tessile?
Come si comunicano le dimissioni?
Cosa succede se non rispetto il preavviso?
Il licenziamento disciplinare richiede procedura specifica?
Entro quando si deve impugnare il licenziamento?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, categorie e mansioni.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La cessazione del rapporto di lavoro nel comparto tessile e dell'abbigliamento e' governata dall'intreccio tra le norme del codice civile, la disciplina legale dei licenziamenti e le clausole del CCNL di settore. Tre sono i profili centrali: il preavviso, le dimissioni e il licenziamento, ciascuno con regole proprie che e' bene tenere distinte.
Il preavviso e l'art. 2118 c.c.
L'art. 2118 del codice civile stabilisce che, nel rapporto a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere dando il preavviso nei termini fissati dal contratto collettivo. Il preavviso ha la funzione di consentire all'altra parte di organizzarsi: al datore di sostituire il lavoratore, al dipendente di trovare una nuova occupazione. La durata e' graduata dal CCNL in base alla qualifica, al livello di inquadramento e all'anzianita' di servizio.
L'indennita' sostitutiva del preavviso
La parte che recede senza rispettare il preavviso e' tenuta a corrispondere all'altra un'indennita' sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo non lavorato. così, se il lavoratore si dimette senza preavviso, il datore può trattenere l'importo corrispondente; se e' il datore a licenziare senza preavviso, deve versarlo al dipendente. L'indennita' rileva anche ai fini del calcolo di altri istituti retributivi.
Le dimissioni e la procedura di convalida
Le dimissioni del lavoratore devono oggi essere rassegnate con la procedura telematica di convalida prevista dalla legge, salvo le eccezioni espressamente contemplate, come quelle rese in sedi protette. La procedura serve a prevenire le dimissioni in bianco e a garantire la genuinita' della volonta' del lavoratore. Entro il termine di legge il dipendente può revocare le dimissioni.
Il licenziamento
Il licenziamento richiede la forma scritta e una motivazione riconducibile alla giusta causa o al giustificato motivo, oggettivo o soggettivo. Il datore deve rispettare, per il licenziamento disciplinare, il procedimento di contestazione previsto dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Le conseguenze del licenziamento illegittimo dipendono dal regime applicabile in base alla data di assunzione e alla natura del vizio.
Dimissioni per giusta causa
Quando il lavoratore si dimette per una giusta causa, ad esempio per il mancato pagamento della retribuzione, non e' tenuto al preavviso e matura il diritto all'indennita' sostitutiva a carico del datore, oltre alle tutele connesse. La giusta causa deve consistere in un inadempimento grave tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.
Indicazioni pratiche
Per il lavoratore tessile conviene verificare sul CCNL la durata esatta del preavviso applicabile alla propria posizione e seguire correttamente la procedura telematica per le dimissioni. Per il datore restano essenziali la forma scritta degli atti di recesso, il rispetto delle procedure disciplinari e la corretta gestione del preavviso e della relativa indennita'.
Domande frequenti
Quanto dura il preavviso nel CCNL Tessile?
La durata e' fissata dal contratto collettivo in base a qualifica, livello e anzianita' di servizio, secondo il rinvio dell'art. 2118 c.c. I termini esatti vanno verificati sulle tabelle del CCNL vigente.
Cosa succede se non rispetto il preavviso?
La parte che recede senza preavviso deve corrispondere all'altra un'indennita' sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Vale sia per le dimissioni del lavoratore sia per il licenziamento del datore.
Come si presentano le dimissioni?
Con la procedura telematica di convalida prevista dalla legge, salvo le eccezioni come le dimissioni rese in sedi protette. Entro il termine di legge il lavoratore puo' revocarle.
Quando posso dimettermi senza preavviso?
In caso di dimissioni per giusta causa, cioe' in presenza di un inadempimento grave del datore che non consente la prosecuzione del rapporto. In tal caso spetta anche l'indennita' sostitutiva a carico del datore.
Il licenziamento deve essere motivato?
Si'. Richiede forma scritta e una motivazione riconducibile a giusta causa o giustificato motivo. Per il licenziamento disciplinare va rispettato il procedimento di contestazione dell'art. 7 dello Statuto.