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La guida
Apprendistato nel CCNL Cemento, Calce e Gesso
Durata, retribuzione progressiva, formazione obbligatoria e inquadramento finale per gli apprendisti delle industrie del cemento, calce e gesso: guida pratica per lavoratori e datori.
Nel CCNL Cemento, Calce e Gesso (art. 25) l’apprendistato professionalizzante dura 24 mesi per l’area qualificata 2° livello e la specialistica 1° livello, 30 mesi per la specialistica 2° e 3°, 36 mesi per le aree concettuale e direttiva. L’apprendista è inquadrato due livelli sotto la destinazione nel primo periodo, un livello sotto nel secondo e, nel terzo, ha la retribuzione del livello finale. La formazione è di 120 ore medie annue retribuite.
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Il quadro legale: D.Lgs. 81/2015
L’apprendistato è disciplinato in via generale dal D.Lgs. 81/2015 (Testo Unico dei contratti di lavoro, artt. 41–47), che prevede tre tipologie:
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello): rivolto a giovani tra 15 e 25 anni in percorsi scolastici/IeFP;
- Apprendistato professionalizzante: la tipologia prevalente nell’industria; può essere attivato per lavoratori tra 18 e 29 anni (17 se in possesso di qualifica professionale) e consente di acquisire la qualificazione professionale ai fini contrattuali;
- Apprendistato di alta formazione e ricerca: per percorsi universitari, dottorati e ricerca.
Il CCNL Cemento, Calce e Gesso disciplina principalmente l’apprendistato professionalizzante, che rappresenta la forma più diffusa nel settore per l’inserimento di personale operativo e tecnico negli impianti.
Durata e livello di destinazione
L’art. 25 del CCNL consente l’apprendistato professionalizzante per operai, intermedi e impiegati destinati all’area qualificata 2° livello (AQ2), all’area specialistica (1°, 2° e 3° livello), all’area concettuale (1°, 2° e 3° livello) e all’area direttiva (1° e 2° livello). Possono essere assunti giovani tra 18 e 29 anni (17 anni con una qualifica professionale ai sensi del D.Lgs. 226/2005). La durata minima è di 6 mesi; quella massima dipende dal livello di destinazione:
- Area qualificata 2° livello e area specialistica 1° livello: 24 mesi (12 + 12);
- Area specialistica 2° e 3° livello: 30 mesi (12 + 12 + 6);
- Area concettuale 1°, 2° e 3° livello e area direttiva 1° e 2° livello: 36 mesi (12 + 12 + 12).
Il livello di destinazione è indicato nel contratto individuale, stipulato per iscritto, e nel piano formativo individuale. Può essere previsto un periodo di prova non superiore a quello del livello immediatamente superiore a quello di inserimento e comunque non oltre 2 mesi.
Retribuzione progressiva dell’apprendista
Il CCNL Cemento non usa percentuali del minimo ma il sotto-inquadramento:
- primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione, con la retribuzione minima (minimo tabellare, ex contingenza ed EDR) del livello di inserimento;
- secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione, con la retribuzione minima di quel livello;
- terzo e ultimo periodo: resta l’inquadramento del secondo periodo, ma la retribuzione è quella del livello di destinazione finale.
Altre regole dell’art. 25: in caso di malattia il rapporto è mantenuto con il 50% della retribuzione per un massimo di 6 mesi per anno solare; in caso di infortunio sul lavoro l’azienda integra l’INAIL fino al 100%; il premio di risultato spetta dal secondo anno di apprendistato nella misura dell’80%; per chi viene confermato il periodo di apprendistato conta nell’anzianità per tutti gli istituti del CCNL. Gli apprendisti possono iscriversi al fondo pensione di categoria Concreto. Fonte: art. 25 del CCNL 8 maggio 2025 (Feneal-Uil).
Formazione obbligatoria: 120 ore medie annue
Il CCNL destina alla qualificazione un monte di 120 ore medie annue retribuite nel triennio (salvo riduzioni previste dalle norme regionali), distribuibili in modo diverso negli anni ma con un minimo di 40 ore l’anno, secondo il piano formativo individuale; la formazione può essere interna o esterna all’azienda. Nel settore cemento, calce e gesso la formazione professionalizzante riguarda tipicamente:
- Tecnologie di produzione (chimica del cemento, processi di cottura della calce, idratazione del gesso);
- Conduzione e manutenzione degli impianti (forni rotativi, mulini, silos, sistemi di dosaggio);
- Normativa ambientale e sicurezza (D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 152/2006 per le emissioni in atmosfera);
- Controllo qualità e tecniche di laboratorio (prove di resistenza, analisi chimica del clinker).
La formazione va documentata con fogli-presenza firmati dal tutor aziendale. Il piano formativo individuale deve indicare i contenuti, le modalità (interna/esterna), i tempi e le figure responsabili. Il mancato rispetto degli obblighi formativi può comportare la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato ordinario.
Obblighi del tutor aziendale
Ogni apprendista deve avere un tutor aziendale designato dal datore. Il tutor è il referente tecnico-formativo e risponde dell’attuazione del piano formativo individuale. Nel settore cemento, calce e gesso il ruolo di tutor è generalmente affidato a un lavoratore esperto del reparto di destinazione (un AS3 o AC1 con adeguata esperienza). Il tutor non può seguire più apprendisti di quanti consentiti dalla legge regionale e dalle disposizioni contrattuali.
Tabella riepilogativa dell’apprendistato professionalizzante
| Livello di destinazione | Durata massima | 1° periodo | 2° periodo | 3° periodo |
|---|---|---|---|---|
| Area qualificata 2° livello; area specialistica 1° livello | 24 mesi | 12 mesi | 12 mesi | — |
| Area specialistica 2° e 3° livello | 30 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 6 mesi |
| Area concettuale 1°, 2° e 3° livello | 36 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
| Area direttiva 1° e 2° livello | 36 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
Nel primo periodo l’apprendista è inquadrato due livelli sotto la destinazione, nel secondo un livello sotto; nel terzo ha la retribuzione del livello finale. Formazione: 120 ore medie annue retribuite, minimo 40 ore l’anno. Al termine ciascuna parte può recedere con 15 giorni di preavviso (art. 2118 c.c.). Nuove assunzioni di apprendisti sono possibili solo se l’unità produttiva (cemento) o l’impresa (calce e gesso) ha mantenuto in servizio almeno il 51% degli apprendisti con contratto terminato nei 24 mesi precedenti; se la soglia non è rispettata si può assumere un apprendista in più di quelli confermati.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanti anni dura l’apprendistato nel CCNL Cemento, Calce e Gesso?
Quanto guadagna un apprendista nel settore cemento?
Quante ore di formazione deve ricevere l’apprendista?
L’apprendista può essere licenziato durante il periodo?
Quale livello viene attribuito all’apprendista al termine del contratto?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. La disciplina dell’apprendistato è fissata dal D.Lgs. 81/2015; il CCNL ne integra le previsioni con disposizioni specifiche di settore. Durate, inquadramento e formazione sono quelli dell’art. 25 del testo del CCNL 8 maggio 2025 pubblicato da Feneal-Uil.