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La guida

CCNL Cemento, Calce e Gesso

Preavviso e licenziamento nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

Termini di preavviso per livello e anzianità, dimissioni, licenziamento e indennità sostitutiva nel contratto collettivo del settore cemento, calce e gesso.

In sintesi

I termini di preavviso variano da 15 giorni (area Qualificata/Esecutiva fino a 5 anni) a 4 mesi (area Direttiva oltre 10 anni). In caso di dimissioni i termini sono ridotti di un terzo. L’indennità sostitutiva del preavviso è dovuta se il recesso è immediato.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
Ultimo rinnovo
8 maggio 2025
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
Dimissioni
Preavviso ridotto di 1/3 rispetto al licenziamento

Tabella riepilogativa dei termini di preavviso

Preavviso in caso di licenziamento – CCNL Cemento, Calce e Gesso (valori in vigore dal 1° gennaio 2020)
Area professionale Fino a 5 anni anzianità Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
Direttiva (AD1, AD2, AD3) 60 giorni 3 mesi 4 mesi
Concettuale e Specialistica (AC1-AC3, AS1-AS3) 30 giorni 2 mesi 3 mesi
Qualificata ed Esecutiva (AQ1, AQ2, AE1) 15 giorni 1 mese 1,5 mesi

Termini dell’art. 76 del CCNL (in vigore dal 1° gennaio 2020, confermato nel testo dell’8 maggio 2025), uguali per operai, intermedi e impiegati; il primo scaglione vale per chi ha superato la prova e ha fino a 5 anni di anzianità, il secondo da oltre 5 a 10 anni, il terzo oltre 10 anni. Per le dimissioni i termini sono ridotti di un terzo. Il preavviso si calcola dal giorno successivo al ricevimento della lettera di licenziamento o di dimissioni; durante il preavviso di licenziamento l’azienda concede permessi per cercare un nuovo lavoro. Fonte: testo del CCNL 8 maggio 2025 (Feneal-Uil).

Come funziona il preavviso

Il preavviso è il periodo che deve intercorrere tra la comunicazione del recesso (licenziamento o dimissioni) e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. Durante il preavviso il rapporto continua normalmente: il lavoratore presta servizio e il datore paga la retribuzione.

Se il recedente non vuole o non può attendere la scadenza del preavviso, può corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale di fatto per i giorni mancanti. L’indennità sostitutiva:

  • Dovuta dal datore che licenzia con effetto immediato;
  • Dovuta dal lavoratore che si dimette senza rispettare il termine;
  • È imponibile sia a fini fiscali che contributivi (INPS).

Dimissioni: preavviso ridotto di un terzo

Il CCNL Cemento, Calce e Gesso prevede che in caso di dimissioni volontarie i termini di preavviso siano ridotti di un terzo rispetto a quelli previsti per il licenziamento. Questa riduzione è un miglioramento rispetto al regime legale e riconosce la necessità del lavoratore di passare rapidamente a una nuova occupazione.

Esempio: un impiegato AS2 con 8 anni di anzianità in caso di licenziamento ha 2 mesi di preavviso; in caso di dimissioni avrà circa 40 giorni (2/3 di 60 giorni).

Tipi di licenziamento e regole applicabili

Il CCNL si inserisce nel quadro legale del licenziamento, che si distingue in:

  • Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.): fatti gravi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisoria. Nessun preavviso dovuto. Il lavoratore che lo ritiene illegittimo deve impugnarlo per iscritto entro 60 giorni e depositare il ricorso nei 180 giorni successivi (art. 6 L. 604/1966).
  • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: inadempimento contrattuale rilevante ma non tale da giustificare la rottura immediata. Preavviso contrattuale dovuto.
  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: ragioni economiche, organizzative o produttive. Preavviso contrattuale dovuto; la procedura preventiva davanti all’Ispettorato (art. 7 L. 604/1966) riguarda i datori con più di 15 dipendenti e solo i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015. Il recesso per superamento del comporto segue l’art. 2110 c.c., con preavviso.
  • Licenziamento individuale plurimo o collettivo: procedura sindacale obbligatoria ex L. 223/1991.
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Il licenziamento disciplinare nel settore cemento

Il CCNL prevede un sistema di infrazioni e sanzioni. Ai fini del licenziamento disciplinare per giusta causa rilevano comportamenti come: abbandono del posto di lavoro in impianti a ciclo continuo, danneggiamento volontario di macchinari, gravi violazioni delle norme di sicurezza (D.Lgs. 81/2008), reiterata inosservanza degli ordini di servizio. La procedura disciplinare deve rispettare l’art. 7 L. 300/1970 (contestazione scritta, 5 giorni per la difesa, sanzione proporzionata).

Casi pratici

Tizio – Licenziamento per GMO con preavviso
Tizio è un operaio AQ2 con 12 anni di anzianità. L’azienda chiude la linea di produzione dove lavorava e lo licenzia per giustificato motivo oggettivo. Il preavviso contrattuale è di 1,5 mesi. Il datore, non volendo che Tizio presti servizio nel periodo, gli riconosce l’indennità sostitutiva del preavviso pari a 1,5 mensilità lorde. Tizio riceve inoltre il TFR intero e le ferie/ROL non godute.
Caio – Dimissioni di un tecnico Specialistica
Caio è tecnico di laboratorio AS3 con 7 anni di anzianità. Trova un’altra occupazione e si dimette. Il preavviso per dimissioni nell’area Specialistica con 5-10 anni è pari a 2/3 di 2 mesi = circa 40 giorni. Caio li lavora regolarmente. Il nuovo datore attende il termine del preavviso prima di farlo iniziare.
Sempronia – Licenziamento disciplinare contestato
Sempronia (AD2, 15 anni anzianità) riceve una contestazione per presunto abbandono del posto durante un turno critico. L’azienda avvia il procedimento disciplinare. Sempronia risponde con le proprie difese entro 5 giorni. Il responsabile sindacale assiste all’audizione. L’azienda converte la sanzione da licenziamento a sospensione, riconoscendo le attenuanti. Sempronia continua il rapporto.

Domande frequenti

Quanto preavviso spetta a un operaio con 8 anni di anzianità?
Un operaio nell’area Qualificata o Esecutiva con 5-10 anni di anzianità ha diritto a 1 mese di preavviso in caso di licenziamento. In caso di dimissioni il termine è ridotto di un terzo (circa 20 giorni).
Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
Deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale per i giorni mancanti, soggetta a contribuzione e tassazione ordinaria.
Nelle dimissioni il preavviso può essere azzerato?
No. In caso di dimissioni va rispettato il termine ridotto di un terzo. Se non rispettato, il datore può trattenere l’indennità sostitutiva dalla liquidazione finale.
Il licenziamento disciplinare richiede il preavviso?
Il licenziamento per giusta causa (comportamenti gravissimi) è senza preavviso. Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (inadempimento meno grave) richiede il preavviso contrattuale.
Cosa cambia con il licenziamento per superamento del comporto?
Avviene con il preavviso contrattuale; non è disciplinare. Al lavoratore spettano preavviso (o indennità sostitutiva) e TFR maturato.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, premi e fedeltà e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Cemento, Calce e Gesso e al rinnovo dell’8 maggio 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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