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CCNL Legno e Arredamento Artigianato: preavviso e licenziamento
Guida ai termini di preavviso previsti dal CCNL Legno e Arredamento Artigianato per licenziamento e dimissioni: durate per livello e anzianità, indennità sostitutiva, giusta causa e tutele legali per i lavoratori delle imprese artigiane.
Nel CCNL Legno Arredamento Artigianato il preavviso varia da 15 giorni (operai livelli E-F, anzianità fino a 5 anni) a 4 mesi (impiegati di livello A con oltre 10 anni di anzianità). Le stesse regole si applicano sia per il licenziamento che per le dimissioni. In caso di mancato rispetto del preavviso è dovuta l’indennità sostitutiva.
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Il preavviso: cos’è e perché è fondamentale
Il preavviso è il periodo di tempo che deve intercorrere tra la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la sua effettiva cessazione. La sua funzione è duplice: consente al datore di trovare un sostituto e al lavoratore di cercare una nuova occupazione.
La disciplina del preavviso è fondamentalmente contrattuale: l’art. 2118 c.c. stabilisce il principio generale del preavviso per i contratti a tempo indeterminato, ma rimette ai contratti collettivi la determinazione dei termini concreti. Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato fissa tali termini in funzione di due variabili: il livello di inquadramento del lavoratore e la sua anzianità di servizio.
Una caratteristica importante del sistema artigiano è che le stesse tabelle di preavviso si applicano sia al licenziamento da parte del datore sia alle dimissioni del lavoratore. Il preavviso è dunque simmetrico: chi recede deve rispettarlo, indipendentemente da chi prende l’iniziativa.
Tabella riepilogativa dei termini di preavviso
| Categoria / Livello | Fino a 5 anni anzianità | Da 5 a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Operai – livelli F ed E | 15 giorni | 20 giorni | 25 giorni |
| Operai – livelli D e CS | 20 giorni | 25 giorni | 30 giorni |
| Operai – livelli C e B | 25 giorni | 30 giorni | 40 giorni |
| Impiegati – livelli E e D | 1 mese | 2 mesi | 2 mesi e mezzo |
| Impiegati – livelli C e B | 1 mese e mezzo | 2 mesi e mezzo | 3 mesi |
| Impiegati – livelli A e AS | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
I termini sopra indicati sono rappresentativi della struttura del CCNL. Per la misura esatta, verificare la tabella vigente nel testo integrale del contratto o con il sindacato di categoria. L’anzianità si calcola come anzianità di servizio continuativa presso lo stesso datore di lavoro.
Preavviso e dimissioni: le regole per il lavoratore
Quando è il lavoratore a prendere l’iniziativa di dimettersi, deve rispettare gli stessi termini di preavviso previsti per il licenziamento. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto (o, per i rapporti instaurati dal 12 marzo 2016, mediante la procedura telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro). Il lavoratore che non rispetta il preavviso di dimissioni è tenuto a corrispondere al datore l’indennità sostitutiva per il periodo non goduto.
Vi sono tuttavia ipotesi in cui il lavoratore può dimettersi senza preavviso:
- Dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.): se il datore ha tenuto comportamenti gravi che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto (es. mancato pagamento prolungato della retribuzione, comportamenti vessatori o molestie), il lavoratore può dimettersi immediatamente. In tal caso ha anche diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a suo favore.
- Periodo di prova: durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso (vedi la guida dedicata).
Licenziamento: tipologie e rispetto del preavviso
Il datore di lavoro può risolvere il rapporto a tempo indeterminato nelle seguenti ipotesi principali:
- Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: inadempimento del lavoratore agli obblighi contrattuali (es. assenze ingiustificate reiterate, comportamenti scorretti non gravi). Richiede il preavviso contrattuale.
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento dell’impresa (es. soppressione del posto, crisi aziendale). Richiede il preavviso contrattuale.
- Licenziamento per giusta causa: infrazione grave che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (es. furto, grave insubordinazione, falsa certificazione medica). Non richiede preavviso (licenziamento «in tronco»).
Il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta con indicazione dei motivi. L’omissione della forma scritta o dei motivi rende il licenziamento inefficace.
L’indennità sostitutiva del preavviso
Quando una delle parti risolve il rapporto senza rispettare il termine di preavviso (o con preavviso inferiore a quello dovuto), deve corrispondere all’altra parte l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non goduto (art. 2118 c.c.).
La retribuzione «globale di fatto» comprende non solo il minimo tabellare ma anche tutte le voci fisse e continuative della retribuzione (superminimi, indennità contrattuali, quote di tredicesima e quattordicesima pro-quota). L’indennità sostitutiva è assoggettata a contribuzione INPS e a tassazione IRPEF ordinaria.
In alternativa all’indennità, il datore può optare per la dispensa dal lavoro durante il preavviso (c.d. «preavviso lavorato»): il lavoratore viene esonerato dalla prestazione ma continua a percepire la retribuzione per l’intero periodo di preavviso. In entrambi i casi il costo economico per il datore è equivalente.
Tutele contro il licenziamento illegittimo nelle imprese artigiane
Le imprese artigiane del legno-arredo sono nella quasi totalità microimprese o piccole imprese. Questo incide sul regime di tutele applicabile in caso di licenziamento illegittimo:
- Imprese fino a 15 dipendenti (soglia più comune nell’artigianato): si applica la tutela indennitaria attenuata ex art. 9 D.Lgs. 23/2015 per i contratti a tutele crescenti (assunzioni dal 7 marzo 2015). Per i contratti anteriori vale l’art. 8 L. 604/1966 (indennità da 2,5 a 6 mensilità).
- Imprese da 16 a 60 dipendenti (soglia rara nell’artigianato del legno): si applica il D.Lgs. 23/2015 per le assunzioni successive al 7 marzo 2015.
- Licenziamento discriminatorio o nullo: in ogni caso, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, il licenziamento discriminatorio (per ragioni di sesso, età, religione, opinioni politiche, ecc.) o ritorsivo è nullo e comporta la reintegra nel posto di lavoro con risarcimento integrale.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto preavviso spetta a un operaio livello D con 3 anni di anzianità?
Le dimissioni richiedono lo stesso preavviso del licenziamento?
Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
Esistono casi in cui il preavviso non è dovuto?
Quali tutele ha il lavoratore artigiano in caso di licenziamento illegittimo?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il preavviso è il meccanismo che dà ordine alla fine del rapporto di lavoro: tutela chi subisce il recesso, concedendo il tempo per riorganizzarsi. Nel CCNL Legno e Arredamento per l'artigianato le durate si graduano per livello e anzianità, ma la cornice resta quella del codice civile. Capire come si combinano contratto e legge evita errori costosi, soprattutto in fase di dimissioni.
La regola dell'art. 2118 c.c.
Nel rapporto a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere dando il preavviso nel termine stabilito dal contratto collettivo. È il principio dell'art. 2118 c.c.: il recesso ordinario è lecito ma deve rispettare il preavviso, la cui durata cresce con l'anzianità e con la posizione gerarchica. La logica è che a maggiore radicamento nel rapporto corrisponde un periodo di transizione più lungo.
Preavviso per licenziamento e per dimissioni
Le durate previste dal contratto valgono in entrambe le direzioni: se è il datore a recedere, deve concedere il preavviso (o pagarne l'indennità); se è il lavoratore a dimettersi, deve a sua volta rispettarlo, salvo che il contratto preveda termini ridotti per le dimissioni. La simmetria non è assoluta, quindi la durata concreta va sempre verificata sulla tabella del preavviso del CCNL vigente per livello e anzianità.
L'indennità sostitutiva del preavviso
Chi non rispetta il preavviso deve all'altra parte un'indennità pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. Se è il datore a esonerare il lavoratore dal preavviso, gli corrisponde l'indennità; se è il lavoratore a non rispettarlo, il datore può trattenere il corrispondente importo. È un automatismo che traduce in denaro il tempo di transizione non concesso.
La giusta causa: recesso senza preavviso
L'art. 2119 c.c. consente a ciascuna parte di recedere senza preavviso in presenza di una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. È l'ipotesi del licenziamento per giusta causa o delle dimissioni per giusta causa: in questi casi il preavviso non è dovuto, ma la gravità del fatto deve essere effettiva e dimostrabile.
Le dimissioni telematiche e la revoca
Dal D.Lgs. 151/2015 le dimissioni e la risoluzione consensuale si rendono con procedura telematica, a pena di inefficacia. Il lavoratore può revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione, con la stessa modalità. È una tutela contro le dimissioni estorte o avventate: il datore non può considerare cessato il rapporto prima che decorra il termine di revoca.
Cosa verificare in concreto
Prima di dimettersi o di accettare un licenziamento conviene individuare sulla tabella del CCNL vigente il preavviso esatto per il proprio livello e la propria anzianità, distinguere l'ipotesi ordinaria da quella per giusta causa e ricordare la procedura telematica con il diritto di revoca. Gli importi dell'indennità sostitutiva dipendono dalla retribuzione e dal periodo, quindi vanno calcolati sul caso concreto e sul contratto aggiornato.
Domande frequenti
Da cosa dipende la durata del preavviso?
Dal livello di inquadramento e dall'anzianità di servizio. La durata cresce con la posizione gerarchica e con gli anni di lavoro e va letta sulla tabella del preavviso del CCNL vigente.
Il preavviso vale anche per le dimissioni?
Sì, l'art. 2118 c.c. lo prevede per entrambe le parti. Il lavoratore che si dimette deve rispettarlo, salvo termini ridotti previsti dal contratto; va verificata la durata esatta per il proprio caso.
Cosa succede se non rispetto il preavviso?
È dovuta l'indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Se è il lavoratore a non rispettarlo, il datore può trattenere l'importo corrispondente.
Quando si può recedere senza preavviso?
In presenza di una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., cioè un fatto che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Vale per licenziamento e dimissioni per giusta causa.
Posso revocare le dimissioni?
Sì. Il D.Lgs. 151/2015 prevede dimissioni telematiche revocabili entro 7 giorni dalla trasmissione, con la stessa modalità. Prima di tale termine il rapporto non può considerarsi cessato.