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Ultimo aggiornamento: 15 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Nel CCNL Legno Arredamento Artigianato il preavviso varia da 15 giorni (operai livelli E-F, fino a 5 anni di anzianità) a 4 mesi (impiegati livello A, oltre 10 anni). Le stesse tabelle valgono per licenziamento e dimissioni. Chi non rispetta il preavviso deve corrispondere l'indennità sostitutiva.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

CCNL Legno e Arredamento Artigianato: preavviso e licenziamento

Guida ai termini di preavviso previsti dal CCNL Legno e Arredamento Artigianato per licenziamento e dimissioni: durate per livello e anzianità, indennità sostitutiva, giusta causa e tutele legali per i lavoratori delle imprese artigiane.

In sintesi

Nel CCNL Legno Arredamento Artigianato il preavviso varia da 15 giorni (operai livelli E-F, anzianità fino a 5 anni) a 4 mesi (impiegati di livello A con oltre 10 anni di anzianità). Le stesse regole si applicano sia per il licenziamento che per le dimissioni. In caso di mancato rispetto del preavviso è dovuta l’indennità sostitutiva.

Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
Parti firmatarie (sindacali)
Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Preavviso minimo operai
15 giorni (livelli E-F, anzianità fino a 5 anni)
Preavviso massimo impiegati
4 mesi (livello A, oltre 10 anni di anzianità)
Norma legge di riferimento
Art. 2118-2119 c.c. — L. 604/1966 — D.Lgs. 23/2015

Il preavviso: cos’è e perché è fondamentale

Il preavviso è il periodo di tempo che deve intercorrere tra la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la sua effettiva cessazione. La sua funzione è duplice: consente al datore di trovare un sostituto e al lavoratore di cercare una nuova occupazione.

La disciplina del preavviso è fondamentalmente contrattuale: l’art. 2118 c.c. stabilisce il principio generale del preavviso per i contratti a tempo indeterminato, ma rimette ai contratti collettivi la determinazione dei termini concreti. Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato fissa tali termini in funzione di due variabili: il livello di inquadramento del lavoratore e la sua anzianità di servizio.

Una caratteristica importante del sistema artigiano è che le stesse tabelle di preavviso si applicano sia al licenziamento da parte del datore sia alle dimissioni del lavoratore. Il preavviso è dunque simmetrico: chi recede deve rispettarlo, indipendentemente da chi prende l’iniziativa.

Tabella riepilogativa dei termini di preavviso

Termini di preavviso — CCNL Legno e Arredamento Artigianato
Categoria / Livello Fino a 5 anni anzianità Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
Operai — livelli F ed E 15 giorni 20 giorni 25 giorni
Operai — livelli D e CS 20 giorni 25 giorni 30 giorni
Operai — livelli C e B 25 giorni 30 giorni 40 giorni
Impiegati — livelli E e D 1 mese 2 mesi 2 mesi e mezzo
Impiegati — livelli C e B 1 mese e mezzo 2 mesi e mezzo 3 mesi
Impiegati — livelli A e AS 2 mesi 3 mesi 4 mesi

I termini sopra indicati sono rappresentativi della struttura del CCNL. Per la misura esatta, verificare la tabella vigente nel testo integrale del contratto o con il sindacato di categoria. L’anzianità si calcola come anzianità di servizio continuativa presso lo stesso datore di lavoro.

Preavviso e dimissioni: le regole per il lavoratore

Quando è il lavoratore a prendere l’iniziativa di dimettersi, deve rispettare gli stessi termini di preavviso previsti per il licenziamento. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto (o, per i rapporti instaurati dal 12 marzo 2016, mediante la procedura telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro). Il lavoratore che non rispetta il preavviso di dimissioni è tenuto a corrispondere al datore l’indennità sostitutiva per il periodo non goduto.

Vi sono tuttavia ipotesi in cui il lavoratore può dimettersi senza preavviso:

  • Dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.): se il datore ha tenuto comportamenti gravi che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto (es. mancato pagamento prolungato della retribuzione, comportamenti vessatori o molestie), il lavoratore può dimettersi immediatamente. In tal caso ha anche diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a suo favore.
  • Periodo di prova: durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso (vedi la guida dedicata).

Licenziamento: tipologie e rispetto del preavviso

Il datore di lavoro può risolvere il rapporto a tempo indeterminato nelle seguenti ipotesi principali:

  • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: inadempimento del lavoratore agli obblighi contrattuali (es. assenze ingiustificate reiterate, comportamenti scorretti non gravi). Richiede il preavviso contrattuale.
  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento dell’impresa (es. soppressione del posto, crisi aziendale). Richiede il preavviso contrattuale.
  • Licenziamento per giusta causa: infrazione grave che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (es. furto, grave insubordinazione, falsa certificazione medica). Non richiede preavviso (licenziamento «in tronco»).

Il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta con indicazione dei motivi. L’omissione della forma scritta o dei motivi rende il licenziamento inefficace.

L’indennità sostitutiva del preavviso

Quando una delle parti risolve il rapporto senza rispettare il termine di preavviso (o con preavviso inferiore a quello dovuto), deve corrispondere all’altra parte l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non goduto (art. 2118 c.c.).

La retribuzione «globale di fatto» comprende non solo il minimo tabellare ma anche tutte le voci fisse e continuative della retribuzione (superminimi, indennità contrattuali, quote di tredicesima e quattordicesima pro-quota). L’indennità sostitutiva è assoggettata a contribuzione INPS e a tassazione IRPEF ordinaria.

In alternativa all’indennità, il datore può optare per la dispensa dal lavoro durante il preavviso (c.d. «preavviso lavorato»): il lavoratore viene esonerato dalla prestazione ma continua a percepire la retribuzione per l’intero periodo di preavviso. In entrambi i casi il costo economico per il datore è equivalente.

Tutele contro il licenziamento illegittimo nelle imprese artigiane

Le imprese artigiane del legno-arredo sono nella quasi totalità microimprese o piccole imprese. Questo incide sul regime di tutele applicabile in caso di licenziamento illegittimo:

  • Imprese fino a 15 dipendenti (soglia più comune nell’artigianato): si applica la tutela indennitaria attenuata ex art. 9 D.Lgs. 23/2015 per i contratti a tutele crescenti (assunzioni dal 7 marzo 2015). Per i contratti anteriori vale l’art. 8 L. 604/1966 (indennità da 2,5 a 6 mensilità).
  • Imprese da 16 a 60 dipendenti (soglia rara nell’artigianato del legno): si applica il D.Lgs. 23/2015 per le assunzioni successive al 7 marzo 2015.
  • Licenziamento discriminatorio o nullo: in ogni caso, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, il licenziamento discriminatorio (per ragioni di sesso, età, religione, opinioni politiche, ecc.) o ritorsivo è nullo e comporta la reintegra nel posto di lavoro con risarcimento integrale.

Casi pratici

Tizio — Operaio livello D, 7 anni di anzianità: preavviso in caso di licenziamento
Tizio è un falegname di livello D con 7 anni di anzianità. Il datore decide di licenziarlo per giustificato motivo oggettivo (riduzione dell’organico). Rientrando nella fascia «da 5 a 10 anni» per un operaio di livello D, il preavviso dovuto è indicativamente di 25 giorni. Il datore deve comunicare il licenziamento in forma scritta con i motivi e rispettare il termine di preavviso (o corrispondere l’indennità sostitutiva). Tizio ha diritto anche al TFR maturato, alle ferie residue e ai ratei delle mensilità aggiuntive.
Caia — Impiegata livello B, dimissioni per giusta causa
Caia, impiegata di livello B con 4 anni di anzianità, da 3 mesi non riceve lo stipendio intero (il datore paga solo una parte). Caia si rivolge alla Fillea-Cgil, che le conferma il diritto alle dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.). Caia presenta le dimissioni telematicamente, indicando la giusta causa, ed è esentata dal preavviso. Ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso (1 mese, fascia fino a 5 anni), al TFR, alle ferie non godute e ai ratei delle mensilità aggiuntive. Può altresì richiedere la NASpI.
Sempronio — Licenziamento per giusta causa: nessun preavviso
Sempronio viene sorpreso dal datore a sottrarre materiale (legno e ferramenta) dall’opificio. Il datore avvia il procedimento disciplinare, contesta l’addebito per iscritto e, dopo le controdeduzioni di Sempronio, irroga il licenziamento per giusta causa senza preavviso. Sempronio ha diritto al TFR maturato e alle ferie non godute, ma non all’indennità sostitutiva del preavviso. Poiché il licenziamento è per giusta causa documentata, non ha diritto alla NASpI.

Domande frequenti

Quanto preavviso spetta a un operaio livello D con 3 anni di anzianità?
Per un operaio di livello D con meno di 5 anni di anzianità il preavviso è indicativamente di 20 giorni. La misura esatta è fissata dalla tabella contrattuale vigente: si raccomanda di verificarla sul testo integrale del CCNL o di contattare il sindacato (Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil).
Le dimissioni richiedono lo stesso preavviso del licenziamento?
Sì, i termini di preavviso del CCNL si applicano in modo simmetrico: gli stessi termini valgono sia per il licenziamento sia per le dimissioni. Chi recede senza rispettare il preavviso deve corrispondere l’indennità sostitutiva.
Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
Il datore deve corrispondere l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non goduto, comprensiva delle quote pro-rata di tredicesima e quattordicesima.
Esistono casi in cui il preavviso non è dovuto?
Il preavviso non è dovuto in caso di licenziamento o dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) e durante il periodo di prova. In caso di giusta causa, chi recede non deve il preavviso e chi lo subisce ha diritto all’indennità sostitutiva.
Quali tutele ha il lavoratore artigiano in caso di licenziamento illegittimo?
Nelle imprese fino a 15 dipendenti (la gran parte delle artigiane del legno) si applica la tutela indennitaria attenuata. Il licenziamento discriminatorio o ritorsivo è sempre nullo e comporta la reintegra, a prescindere dalle dimensioni aziendali.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto preavviso spetta a un operaio livello D con 3 anni di anzianità nel CCNL Legno Artigianato?

Per un operaio di livello D con meno di 5 anni di anzianità il preavviso è in genere di 20 giorni. Il termine esatto dipende dalla tabella contrattuale vigente che distingue gli operai (livelli F, E, D, CS, C, B) dagli impiegati (livelli E, D, C, B, A, AS) e incrocia il livello con la fascia di anzianità (fino a 5 anni, da 5 a 10 anni, oltre 10 anni). Si raccomanda di verificare la tabella sul testo CCNL aggiornato.

Le dimissioni richiedono lo stesso preavviso del licenziamento?

Sì, il CCNL Legno Arredamento Artigianato prevede i medesimi termini di preavviso sia per il licenziamento da parte del datore che per le dimissioni del lavoratore. Il preavviso è bidirezionale.

Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?

Se il datore risolve il rapporto senza preavviso o con preavviso inferiore a quello dovuto, deve corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non goduto. L'indennità è dovuta anche sulle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) pro-quota.

Esistono casi in cui il preavviso non è dovuto?

Il preavviso non è dovuto in caso di licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.), cioè quando si verifica una grave mancanza del lavoratore che rende impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Analogamente, il lavoratore può dimettersi per giusta causa senza preavviso e ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso a suo favore.

Quali sono le tutele contro il licenziamento illegittimo per i dipendenti di imprese artigiane?

Le imprese artigiane con meno di 16 dipendenti rientrano nella soglia del regime di tutele attenuate (art. 8 L. 604/1966 modificato dal D.Lgs. 23/2015): in caso di licenziamento illegittimo si applica la tutela indennitaria e non la reintegra, salvo i casi di licenziamento discriminatorio o nullo. Le imprese con 16 o più dipendenti (soglia rara nell'artigianato del legno) seguono il regime del D.Lgs. 23/2015 per le assunzioni dal 7 marzo 2015.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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