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CCNL Legno e Arredamento Artigianato: tredicesima, quattordicesima e premi
Guida completa alle mensilità aggiuntive e ai premi nelle imprese artigiane del legno e dell’arredamento: quando vengono pagate tredicesima e quattordicesima, come si calcolano pro-quota e cosa prevedono gli accordi di secondo livello sui premi di risultato.
Il CCNL Legno Arredamento Artigianato prevede la tredicesima (entro il 20 dicembre, pari a una mensilità) e la quattordicesima (entro il 30 giugno, pari a una mensilità). Entrambe maturano nel corso dell’anno e si computano pro-quota in caso di periodi lavorati parziali. I premi di risultato, ove previsti, sono definiti a livello aziendale o territoriale.
La tredicesima mensilità: struttura e scadenza
La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») è un istituto previsto da quasi tutti i contratti collettivi nazionali e rappresenta un diritto acquisito per il lavoratore subordinato. Nel CCNL Legno e Arredamento Artigianato la tredicesima è pari a una mensilità intera della retribuzione contrattuale e deve essere corrisposta dal datore di lavoro entro il 20 dicembre di ogni anno.
La base di calcolo comprende la retribuzione mensile lorda in senso stretto: minimo tabellare del livello di inquadramento, eventuale scatto di anzianità maturato, e le eventuali voci retributive che il CCNL indica come computabili nella tredicesima. Non rientrano nella base di calcolo, salvo diversa previsione aziendale, i rimborsi spese, le indennità occasionali o i compensi una-tantum.
Il diritto alla tredicesima è tutelato anche in caso di assenza: i periodi di malattia, infortunio, maternità obbligatoria e congedo parentale sono computati in misura proporzionale alla copertura retributiva garantita dalla legge o dal contratto, salvo le precisazioni illustrate nel paragrafo sulle assenze.
La quattordicesima mensilità: caratteristiche
La quattordicesima mensilità è anch’essa pari a una mensilità della retribuzione contrattuale e viene corrisposta entro il 30 giugno di ogni anno. Il periodo di maturazione della quattordicesima decorre dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno di erogazione. In caso di rapporto iniziato o cessato durante tale periodo, si applica il calcolo pro-quota (vedi oltre).
La quattordicesima è un istituto specificamente previsto dal CCNL e non è riconducibile a obblighi di legge: il suo fondamento è esclusivamente contrattuale. Questo significa che un lavoratore del settore legno-arredo artigiano ha diritto alla quattordicesima in quanto si applica questo specifico CCNL, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa artigiana.
Calcolo pro-quota: come funziona
Sia la tredicesima sia la quattordicesima si calcolano proporzionalmente ai mesi di servizio effettivo nell’anno di riferimento. La regola generale è la seguente:
- Per ogni mese intero lavorato si matura 1/12 della mensilità aggiuntiva.
- Una frazione di mese superiore a 15 giorni viene arrotondata a mese intero (e quindi matura 1/12).
- Una frazione di mese pari o inferiore a 15 giorni non viene computata.
Questo meccanismo si applica sia in caso di assunzione o cessazione del rapporto durante l’anno, sia in caso di trasformazione del rapporto (es. da part-time a tempo pieno). Il calcolo si effettua separatamente per tredicesima e quattordicesima, in quanto i rispettivi periodi di maturazione sono sfasati nel calendario.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Importo | Scadenza erogazione | Periodo di maturazione |
|---|---|---|---|
| Tredicesima mensilità | Una mensilità lorda (minimo tabellare + scatti) | Entro il 20 dicembre | 1° gennaio – 31 dicembre |
| Quattordicesima mensilità | Una mensilità lorda (minimo tabellare + scatti) | Entro il 30 giugno | 1° luglio – 30 giugno |
| Premio di risultato | Definito da accordo di secondo livello | Stabilita dall’accordo | Periodo indicato dall’accordo |
La base di calcolo comprende la retribuzione contrattuale mensile (minimo tabellare + scatti di anzianità). Non rientrano le voci occasionali o i rimborsi spese, salvo specifica previsione contrattuale o aziendale.
Impatto delle assenze sulla maturazione
Non tutte le assenze hanno lo stesso effetto sulla maturazione delle mensilità aggiuntive. È fondamentale distinguere:
- Malattia comune: i periodi di assenza per malattia entro il comporto (9 mesi) maturano tredicesima e quattordicesima nella misura in cui il lavoratore percepisce retribuzione o integrazione contrattuale. I giorni di carenza non retribuiti non concorrono alla maturazione; le frazioni coperte dall’integrazione contrattuale sì.
- Infortunio sul lavoro: il periodo di inabilità temporanea coperto dall’INAIL matura integralmente le mensilità aggiuntive, in quanto non è equiparato all’assenza non retribuita.
- Maternità obbligatoria (5 mesi ex D.Lgs. 151/2001): il periodo è integralmente computato ai fini della maturazione di tredicesima e quattordicesima, anche per la quota a carico dell’INPS.
- Aspettativa non retribuita: i periodi in aspettativa senza retribuzione non maturano mensilità aggiuntive, salvo specifica previsione contrattuale o aziendale.
I premi di risultato nel settore artigiano del legno
Il CCNL nazionale non fissa un premio di risultato uguale per tutte le imprese artigiane del legno-arredo, ma rimanda agli accordi di secondo livello (aziendali o territoriali) la definizione di obiettivi, importi e modalità di erogazione. Questa scelta è coerente con la struttura del sistema contrattuale artigiano, caratterizzato da imprese di piccola dimensione nelle quali la capacità di sopportare costi fissi aggiuntivi varia notevolmente.
Ove un accordo di secondo livello sia stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil), il premio può beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dalla normativa vigente: imposta sostitutiva del 5% sui premi di produttività fino a 3.000 euro lordi annui (ex L. 208/2015 e successive proroghe), a condizione che la corresponsione sia subordinata al raggiungimento di obiettivi misurabili e verificabili di produttività, qualità, efficienza o redditività.
In assenza di accordi di secondo livello, l’impresa artigiana non ha l’obbligo di corrispondere un premio di risultato oltre alle due mensilità aggiuntive previste dal CCNL.
Tredicesima e TFR: come si relazionano
La tredicesima e la quattordicesima entrano nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR), disciplinato dall’art. 2120 c.c. La retribuzione annua utile ai fini TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, incluse le mensilità aggiuntive. Ciò significa che corrispondere tredicesima e quattordicesima aumenta (proporzionalmente) anche l’accantonamento annuale di TFR. Il lavoratore non deve fare nulla di specifico: il datore è tenuto ad accantonare il TFR calcolando la quota annuale su tutte le voci retributive previste.
Casi pratici
Domande frequenti
Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Legno Arredamento Artigianato?
Il CCNL prevede anche la quattordicesima?
La malattia o la maternità riducono la tredicesima?
Cosa si intende per premio di risultato nel settore artigiano del legno?
Come si calcola la tredicesima se il lavoratore viene assunto a metà anno?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e alle successive intese del 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Legno Arredamento Artigianato?
La tredicesima mensilità deve essere corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno. Il diritto matura sull'intero anno solare: se il lavoratore ha prestato servizio per l'intero anno, riceve una mensilità piena; in caso di assunzione o risoluzione infrannuale, la tredicesima è calcolata pro-quota (un dodicesimo per ogni mese intero o frazione superiore a 15 giorni).
Il CCNL prevede anche la quattordicesima?
Sì, il CCNL Legno e Arredamento Artigianato prevede la quattordicesima mensilità, da erogarsi entro il 30 giugno di ogni anno. Come la tredicesima, matura su base annua (luglio-giugno) e si calcola pro-quota per i periodi parziali.
La malattia o la maternità riducono la tredicesima?
La malattia comune riduce la quota maturata solo nella misura in cui l'assenza non è coperta da retribuzione piena: i periodi di assenza per i quali il CCNL garantisce l'integrazione al 100% non incidono sulla maturazione. La maternità obbligatoria è invece computata integralmente ai fini della maturazione di tredicesima e quattordicesima.
Cosa si intende per premio di risultato nel settore artigiano del legno?
Il premio di risultato (o premio di produttività) non è fissato dal CCNL nazionale ma può essere introdotto da accordi di secondo livello (aziendali o territoriali). Ove previsto, può fruire del regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva del 5% fino a 3.000 euro lordi, ex art. 1 co. 182-189 L. 208/2015 e successive proroghe), a condizione che sia collegato a obiettivi misurabili di produttività, qualità o redditività.
Come si calcola la tredicesima se il lavoratore viene assunto a metà anno?
Si contano i mesi interi lavorati (o con frazioni superiori a 15 giorni) e si divide la retribuzione mensile per 12, moltiplicando per i mesi maturati. Esempio: assunzione il 1° luglio, alla tredicesima di dicembre si percepisce 6/12 della mensilità, pari alla metà dell'importo pieno.
Vedi anche