Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

CCNL Legno e Arredamento Artigianato: tredicesima e premi

Guida completa alle mensilità aggiuntive e ai premi nelle imprese artigiane del legno e dell’arredamento: quando viene pagata la tredicesima (il CCNL non prevede la quattordicesima), come si calcola pro-quota e cosa prevedono gli accordi di secondo livello sui premi di risultato.

In sintesi

Il CCNL Legno Arredamento Artigianato prevede 13 mensilità: la tredicesima, pari a una mensilità e pagata alla vigilia di Natale, matura nel corso dell’anno e si computa pro-quota in caso di periodi lavorati parziali. Non è prevista la quattordicesima. I premi di risultato, ove previsti, sono definiti a livello aziendale o territoriale.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
Parti firmatarie (sindacali)
Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Tredicesima
Una mensilità, alla vigilia di Natale
Quattordicesima
Non prevista (le mensilità sono 13)
Bilateralità artigiana
EBNA · FSBA · San.Arti.

La tredicesima mensilità: struttura e scadenza

La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») è un istituto previsto da quasi tutti i contratti collettivi nazionali e rappresenta un diritto acquisito per il lavoratore subordinato. Nel CCNL Legno e Arredamento Artigianato la tredicesima è pari a una mensilità intera della retribuzione globale di fatto e viene corrisposta dal datore di lavoro alla vigilia di Natale.

La base di calcolo comprende la retribuzione mensile lorda in senso stretto: minimo tabellare del livello di inquadramento, eventuale scatto di anzianità maturato, e le eventuali voci retributive che il CCNL indica come computabili nella tredicesima. Non rientrano nella base di calcolo, salvo diversa previsione aziendale, i rimborsi spese, le indennità occasionali o i compensi una-tantum.

Il diritto alla tredicesima è tutelato anche in caso di assenza: i periodi di malattia, infortunio, maternità obbligatoria e congedo parentale sono computati in misura proporzionale alla copertura retributiva garantita dalla legge o dal contratto, salvo le precisazioni illustrate nel paragrafo sulle assenze.

La quattordicesima non è prevista

Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato prevede 13 mensilità: oltre alla retribuzione mensile spetta solo la tredicesima. Lo conferma anche l’importo dovuto dalle imprese che non aderiscono alla bilateralità artigiana, 30 euro lordi al mese per 13 mensilità (accordo interconfederale del 17 dicembre 2021). Una quattordicesima può esistere solo se la riconosce un accordo aziendale o un patto individuale più favorevole.

Calcolo pro-quota: come funziona

La tredicesima si calcola proporzionalmente ai mesi di servizio effettivo nell’anno di riferimento. La regola generale è la seguente:

  • Per ogni mese intero lavorato si matura 1/12 della mensilità aggiuntiva.
  • Una frazione di mese superiore a 15 giorni viene arrotondata a mese intero (e quindi matura 1/12).
  • Una frazione di mese pari o inferiore a 15 giorni non viene computata.

Questo meccanismo si applica sia in caso di assunzione o cessazione del rapporto durante l’anno, sia in caso di trasformazione del rapporto (es. da part-time a tempo pieno). Il periodo di maturazione coincide con l’anno solare, da gennaio a dicembre.

Tabella riepilogativa

Mensilità aggiuntive – CCNL Legno e Arredamento Artigianato
Istituto Importo Scadenza erogazione Periodo di maturazione
Tredicesima mensilità Una mensilità della retribuzione globale di fatto Vigilia di Natale 1° gennaio – 31 dicembre
Premio di risultato Definito da accordo di secondo livello Stabilita dall’accordo Periodo indicato dall’accordo

La base di calcolo comprende la retribuzione contrattuale mensile (minimo tabellare + scatti di anzianità). Non rientrano le voci occasionali o i rimborsi spese, salvo specifica previsione contrattuale o aziendale.

Impatto delle assenze sulla maturazione

Non tutte le assenze hanno lo stesso effetto sulla maturazione delle mensilità aggiuntive. È fondamentale distinguere:

  • Malattia comune: i periodi di assenza per malattia entro il comporto (9 mesi) maturano la tredicesima nella misura in cui il lavoratore percepisce retribuzione o integrazione contrattuale. I giorni di carenza non retribuiti non concorrono alla maturazione; le frazioni coperte dall’integrazione contrattuale sì.
  • Infortunio sul lavoro: il periodo di inabilità temporanea coperto dall’INAIL matura integralmente le mensilità aggiuntive, in quanto non è equiparato all’assenza non retribuita.
  • Maternità obbligatoria (5 mesi ex D.Lgs. 151/2001): il periodo è integralmente computato ai fini della maturazione della tredicesima, anche per la quota a carico dell’INPS.
  • Aspettativa non retribuita: i periodi in aspettativa senza retribuzione non maturano mensilità aggiuntive, salvo specifica previsione contrattuale o aziendale.
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I premi di risultato nel settore artigiano del legno

Il CCNL nazionale non fissa un premio di risultato uguale per tutte le imprese artigiane del legno-arredo, ma rimanda agli accordi di secondo livello (aziendali o territoriali) la definizione di obiettivi, importi e modalità di erogazione. Questa scelta è coerente con la struttura del sistema contrattuale artigiano, caratterizzato da imprese di piccola dimensione nelle quali la capacità di sopportare costi fissi aggiuntivi varia notevolmente.

Ove un accordo di secondo livello sia stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil), il premio può beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dalla normativa vigente: imposta sostitutiva dell’1% nel 2026 e nel 2027 sui premi di produttività fino a 5.000 euro lordi annui (L. 208/2015 come modificata dalla legge di bilancio 2026), a condizione che la corresponsione sia subordinata al raggiungimento di obiettivi misurabili e verificabili di produttività, qualità, efficienza o redditività.

In assenza di accordi di secondo livello, l’impresa artigiana non ha l’obbligo di corrispondere un premio di risultato oltre alle due mensilità aggiuntive previste dal CCNL.

Tredicesima e TFR: come si relazionano

La tredicesima entra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR), disciplinato dall’art. 2120 c.c. La retribuzione annua utile ai fini TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, incluse le mensilità aggiuntive. Ciò significa che corrispondere la tredicesima aumenta (proporzionalmente) anche l’accantonamento annuale di TFR. Il lavoratore non deve fare nulla di specifico: il datore è tenuto ad accantonare il TFR calcolando la quota annuale su tutte le voci retributive previste.

Casi pratici

Tizio – Assunto a luglio: tredicesima pro-quota
Tizio viene assunto il 1° luglio 2025 come operaio di livello D in un’impresa artigiana del legno. La tredicesima di dicembre 2025 è pro-quota: da luglio a dicembre sono 6 mesi, quindi percepisce 6/12 di mensilità. La tredicesima di dicembre 2026 sarà intera (12 mesi maturati); il contratto non prevede una quattordicesima.
Caia – Dimissioni a ottobre: tredicesima maturata
Caia è impiegata di livello B e rassegna le dimissioni con decorrenza 15 ottobre 2026. Non riceverà la tredicesima di dicembre perché non sarà più in servizio. Tuttavia, ha maturato 9 mesi interi (gennaio-settembre) più 14 giorni di ottobre: la frazione non supera i 15 giorni e non si computa, quindi matura 9/12 di tredicesima (se avesse lavorato fino al 16 ottobre, la frazione di 16 giorni varrebbe un mese intero e maturerebbe 10/12). Il datore la liquiderà nelle competenze di fine rapporto insieme al TFR.
Sempronio – Impresa con accordo di secondo livello
Sempronio lavora in un’impresa artigiana che ha sottoscritto un accordo territoriale con Filca-Cisl e Fillea-Cgil, prevedendo un premio annuale di 800 euro lordi legato al fatturato. Poiché l’accordo rispetta i requisiti di legge (obiettivi misurabili, stipulato con sindacati firmatari del CCNL), il premio è assoggettato all’imposta sostitutiva dell’1% (8 euro) anziché all’IRPEF ordinaria, che al 23% sarebbe stata di 184 euro.

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Domande frequenti

Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Legno Arredamento Artigianato?
La tredicesima viene corrisposta alla vigilia di Natale. Matura sull’anno solare (gennaio-dicembre) e si calcola pro-quota per i periodi lavorati parziali: un dodicesimo per ogni mese intero o frazione superiore a 15 giorni.
Il CCNL prevede anche la quattordicesima?
No. Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato prevede 13 mensilità: la quattordicesima non è dovuta, salvo che la riconosca un accordo aziendale o un patto individuale più favorevole.
La malattia o la maternità riducono la tredicesima?
La maternità obbligatoria non riduce la maturazione. La malattia comune incide solo per i giorni di carenza non retribuiti; i periodi coperti da integrazione contrattuale maturano normalmente. L’infortunio sul lavoro non riduce la maturazione.
Cosa si intende per premio di risultato nel settore artigiano del legno?
Il premio di risultato non è fissato dal CCNL nazionale ma può essere introdotto da accordi di secondo livello. Se rispetta i requisiti di legge, nel 2026 e nel 2027 beneficia dell’imposta sostitutiva dell’1% fino a 5.000 euro annui lordi.
Come si calcola la tredicesima se il lavoratore viene assunto a metà anno?
Si contano i mesi interi lavorati (o con frazioni superiori a 15 giorni) e si divide la retribuzione mensile per 12, moltiplicando per i mesi maturati. Es.: assunzione il 1° luglio, a dicembre si percepisce 6/12 della mensilità.

Fonti: Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) · premi di risultato 2026-2027. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e alle successive intese del 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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