Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

CCNL Legno e Arredamento Artigianato: ferie, permessi e ROL

Guida completa alle ferie annue, ai permessi ROL e ai permessi retribuiti previsti dal CCNL per le imprese artigiane del legno, arredamento e mobili: maturazione, fruizione, festività e diritto allo studio.

In sintesi

Il CCNL Legno Arredamento Artigianato riconosce 4 settimane (160 ore) di ferie annue retribuite e 16 ore di permessi ROL annui. Sono previsti permessi per assemblea (10 ore), cariche sindacali, lutto, matrimonio e diritto allo studio. Almeno due settimane di ferie devono essere godute su richiesta del lavoratore in estate.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
Parti firmatarie (sindacali)
Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Ferie annue
4 settimane (160 ore su orario a 40 h/settimana)
ROL annui
16 ore (4 ex festività soppresse × 4 ore)

Tabella riepilogativa

Ferie, permessi e ROL – CCNL Legno e Arredamento Artigianato
Istituto Quantità Modalità Note
Ferie annue 4 settimane / 160 ore Individuale; almeno 2 settimane consecutive su richiesta Pro rata per assunzioni/cessazioni in corso d’anno
Permessi ROL (ex festività) 16 ore/anno Individuale o collettiva Non goduti entro 31 gennaio dell’anno successivo: liquidati in busta paga
Assemblea retribuita 10 ore/anno Collettiva in orario di lavoro Indetta dalle RSA o organizzazioni sindacali firmatarie
Permessi cariche sindacali 4 ore/dip. (min. 16 h/anno) Individuale per dirigenti sindacali Comunicazione preventiva al datore
Diritto allo studio 150 ore/persona nel triennio Individuale su richiesta Per corsi di istruzione o formazione professionale
Permesso per lutto 3 giorni retribuiti Individuale per decesso di familiari stretti Aggiornamento 2025: 2 giorni aggiuntivi (ferie/ROL)

Il CCNL distingue le ferie (diritto irrinunciabile ex art. 36 Cost. e D.Lgs. 66/2003) dai permessi ROL (istituto contrattuale). Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro; i ROL non goduti entro il termine possono essere liquidati.

Le ferie annue: quanto spettano e come si godono

Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato riconosce a ogni lavoratore quattro settimane di ferie retribuite per anno solare, pari a 160 ore su base di 40 ore settimanali. L’entità delle ferie è fissata dalla legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003) come minimo inderogabile di quattro settimane, che il contratto di lavoro artigiano conferma.

Il lavoratore ha il diritto di usufruire di almeno due settimane consecutive nel periodo estivo, su propria richiesta. La pianificazione delle ferie spetta al datore di lavoro, che deve tenere conto delle esigenze produttive e di quelle dei lavoratori. Il datore non può imporre unilateralmente la concentrazione di tutte le ferie in un periodo senza tener conto delle preferenze dei lavoratori.

Per i lavoratori assunti o cessati in corso d’anno, le ferie si calcolano in dodicesimi: per ogni mese intero di servizio (o frazione superiore a 15 giorni) spetta un dodicesimo delle ferie annue.

ROL: i permessi per le festività soppresse

I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) derivano dalla trasformazione in permessi retribuiti delle quattro festività infrasettimanali soppresse dalla legge n. 54/1977: ognuna vale quattro ore, per un totale di 16 ore annue. Nel CCNL del settore lapideo questi permessi sono esplicitamente indicati in 16 ore per anno solare, fruibili individualmente o collettivamente.

I permessi ROL maturano per ogni anno di servizio e devono essere goduti entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Se non vengono fruiti entro tale data, vengono liquidati nel cedolino di febbraio.

Permessi retribuiti per eventi specifici

Il CCNL prevede permessi retribuiti per situazioni particolari della vita del lavoratore:

  • Lutto: tre giorni di permesso retribuito per decesso del coniuge/partner, dei figli o dei genitori. Il rinnovo 2025 ha introdotto la possibilità di aggiungere due giorni supplementari a carico di ferie o ROL.
  • Matrimonio o unione civile: 15 giorni di congedo retribuito (istituto di legge ex art. 1 L. 53/2000, confermato dal CCNL).
  • Donazione sangue: giornata di riposo retribuito ai sensi della L. 584/1967.
  • Festività religiose non cattoliche: a partire dal rinnovo 2025, permessi non retribuiti per i lavoratori che osservano festività di altre religioni (Islam, Induismo, Chiese ortodosse).

Diritto allo studio e formazione

I lavoratori che frequentano corsi di istruzione primaria, secondaria, universitaria o di formazione professionale hanno diritto a 150 ore retribuite per persona nell’arco di tre anni (diritto allo studio, art. 10 Stat. Lavoratori). La fruizione è su richiesta individuale del lavoratore, con comunicazione preventiva al datore e modalità da concordare per non interferire con l’attività produttiva.

Casi pratici

Tizio – Falegname, maturazione ferie e ROL
Tizio lavora a tempo pieno per l’intera annualità. A fine anno ha diritto a 160 ore di ferie e 16 ore di ROL. Il datore pianifica le ferie collettive a agosto (due settimane). Tizio ha il diritto di godere delle restanti due settimane in un altro periodo concordato, e di usufruire dei 16 ore ROL quando preferisce, previa comunicazione. Se al 31 gennaio dell’anno successivo non ha ancora goduto dei ROL, li riceve liquidati in busta paga.
Caia – Assunzione a giugno, ferie proporzionali
Caia viene assunta il 1° giugno. A fine anno ha maturato 7 mesi di ferie (giugno-dicembre), pari a 7/12 di 160 ore = circa 93 ore di ferie e 7/12 di 16 ore ROL = circa 9 ore di ROL. Il datore deve assicurarle la fruizione di queste ferie nell’anno o al più tardi entro i 18 mesi successivi (art. 10 D.Lgs. 66/2003).
Sempronio – Permesso per lutto improvviso
Il padre di Sempronio viene a mancare il martedì. Sempronio ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito per lutto a partire dal giorno del decesso. Se vuole anche giovedì e venerdì, può chiederli a titolo di ferie o ROL. La comunicazione al datore deve avvenire al più presto, con documentazione (es. certificato di morte) da presentare al rientro.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quante ferie spettano nel CCNL Legno Arredamento Artigianato?
Il CCNL riconosce 4 settimane di ferie retribuite annue, corrispondenti a 160 ore per un orario di 40 ore settimanali. Il lavoratore ha diritto a godere di almeno due settimane consecutive nel periodo estivo su sua richiesta.
Cosa sono i permessi ROL nel settore legno artigianato?
I permessi ROL derivano dalla trasformazione in permessi retribuiti delle 4 festività infrasettimanali soppresse (L. 54/1977). Ammontano a 16 ore annue, fruibili individualmente o collettivamente. Se non goduti entro il 31 gennaio dell’anno successivo, vengono liquidati in busta paga.
Come maturano le ferie nel corso dell’anno?
Le ferie maturano in proporzione ai mesi lavorati: per ogni mese intero (o frazione superiore a 15 giorni) spetta un dodicesimo delle ferie annue. Per chi lavora l’intera annualità spettano 160 ore.
Cosa succede se le ferie non vengono godute entro l’anno?
Almeno due settimane devono essere fruite nell’anno di maturazione. Le altre due settimane possono essere godute entro i 18 mesi successivi. La monetizzazione è ammessa solo in caso di cessazione del rapporto.
Ci sono permessi retribuiti per motivi personali o familiari?
Sì: 3 giorni per lutto, 15 giorni per matrimonio/unione civile, 1 giornata per donazione sangue, permessi per cariche sindacali e diritto allo studio (150 ore nel triennio). Il rinnovo 2025 ha aggiunto la possibilità di 2 giorni aggiuntivi di lutto a carico di ferie/ROL.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e alle successive intese. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Le ferie hanno fondamento costituzionale (art. 36 Cost.) e una soglia minima legale di quattro settimane annue fissata dal D.Lgs. 66/2003, irrinunciabile e non monetizzabile.
  • Il CCNL dell'artigianato del legno e dell'arredamento può elevare il monte ferie e disciplina autonomamente permessi retribuiti e ROL, con misure indicate nelle tabelle del contratto vigente.
  • I ROL (riduzione orario di lavoro) maturano per ratei mensili e vanno fruiti, di norma, entro i termini stabiliti dal contratto, salvo monetizzazione residua a fine rapporto.
  • Almeno due delle quattro settimane di ferie vanno godute nell'anno di maturazione; le restanti entro diciotto mesi dalla fine dell'anno stesso.
  • Nella piccola impresa artigiana la programmazione delle ferie tiene conto sia delle esigenze produttive (commesse, chiusure di reparto) sia degli interessi del lavoratore.
Indice dei contenuti

Ferie, permessi retribuiti e ROL costituiscono, nel comparto artigiano del legno e dell'arredamento, il nucleo del cosiddetto orario non lavorato retribuito: un insieme di istituti che incidono direttamente sulla busta paga e sull'organizzazione di laboratori e falegnamerie spesso di piccole dimensioni. La materia nasce dalla combinazione fra una base legale inderogabile e una regolazione contrattuale di dettaglio, che il presente commento ricostruisce senza riportare misure numeriche del contratto, sempre da verificare sulle tabelle del CCNL vigente.

Il fondamento costituzionale e legale delle ferie

Le ferie annuali retribuite trovano radice nell'art. 36 della Costituzione, che le qualifica come diritto irrinunciabile del lavoratore. Il D.Lgs. 66/2003 traduce il principio in una soglia minima di quattro settimane di ferie per anno di servizio, di cui almeno due da godere nel corso dell'anno di maturazione e le rimanenti entro i diciotto mesi successivi alla fine dell'anno. Il carattere irrinunciabile comporta che, durante il rapporto, le ferie non possano essere sostituite da una indennita' economica, salvo l'ipotesi del trattamento sostitutivo dovuto alla cessazione del rapporto sui ratei non goduti.

Il ruolo del CCNL artigiano del legno

Sulla base minima di legge il contratto collettivo del settore può costruire un trattamento di miglior favore, ampliando il monte ferie o articolandolo in funzione dell'anzianita' di servizio. Le concrete misure - giornate aggiuntive, criteri di maturazione, modalita' di calcolo del rateo - sono indicate nelle tabelle del CCNL vigente, alle quali occorre sempre fare rinvio per evitare di fissare valori non attuali. In un comparto stagionalmente sensibile come la produzione di mobili e arredi, il contratto disciplina anche le chiusure collettive del laboratorio, durante le quali il personale fruisce in modo coordinato di una quota di ferie.

Permessi retribuiti e loro funzione

Accanto alle ferie, il CCNL riconosce permessi retribuiti destinati a esigenze personali, familiari o di formazione, talvolta sostitutivi di festivita' soppresse. Tali permessi maturano in genere per ratei e si distinguono dalle ferie per la loro funzione: non rispondono al bisogno di recupero psico-fisico prolungato, ma a necessita' puntuali del lavoratore. La quantita' annua e le causali ammesse sono definite dal contratto, mentre la legge interviene per i permessi a tutela speciale, come quelli previsti dalla L. 104/1992 per l'assistenza a familiari con disabilita'.

I ROL: natura e maturazione

I ROL, riduzioni dell'orario di lavoro, nascono storicamente dalla contrattazione come strumento di redistribuzione del tempo di lavoro. Maturano per ratei mensili in proporzione al servizio prestato e si traducono in ore di assenza retribuita. Il CCNL del legno-arredamento ne stabilisce l'entita' annua e le regole di fruizione, normalmente entro l'anno di maturazione o un periodo successivo definito; le ore non godute possono dar luogo, secondo il contratto, a monetizzazione, in particolare alla cessazione del rapporto.

Programmazione e fruizione nella piccola impresa

La gestione concreta di ferie, permessi e ROL nella falegnameria artigiana richiede un equilibrio tra le esigenze produttive - rispetto delle commesse, manutenzione dei macchinari, chiusure di reparto - e il diritto del lavoratore al riposo. Il datore conserva il potere di collocazione temporale delle ferie, ma deve esercitarlo secondo buona fede, tenendo conto delle richieste del personale e di un congruo preavviso. La programmazione annuale e' lo strumento ordinario per contemperare i due interessi ed evitare l'accumulo di residui difficilmente smaltibili.

Conseguenze economiche dei residui

La mancata fruizione genera effetti diversi a seconda dell'istituto. Per le ferie eccedenti la soglia legale fruita, durante il rapporto opera in linea di principio il divieto di monetizzazione, e le ore restano a credito del lavoratore; alla cessazione, i ratei non goduti si traducono in trattamento economico sostitutivo. Per permessi e ROL, la disciplina di dettaglio del CCNL definisce se e in che misura i residui siano liquidabili. In ogni caso, gli importi e i coefficienti di calcolo vanno desunti dal contratto vigente e dalle istruzioni applicative aggiornate, senza ricorrere a stime.

Domande frequenti

Quante settimane di ferie spettano come minimo nel CCNL del legno artigiano?

La legge (D.Lgs. 66/2003) garantisce un minimo inderogabile di quattro settimane annue. Il CCNL puo' prevedere un trattamento di miglior favore: l'entita' esatta va letta sulle tabelle del contratto vigente.

Le ferie non godute possono essere pagate al lavoratore?

Durante il rapporto le quattro settimane minime di legge non sono monetizzabili: vanno effettivamente godute. Alla cessazione del rapporto i ratei maturati e non fruiti danno diritto al trattamento economico sostitutivo.

Che differenza c'e' tra permessi retribuiti e ROL?

I permessi retribuiti rispondono a esigenze personali o familiari puntuali, talvolta sostituiscono festivita' soppresse; i ROL sono riduzioni dell'orario di lavoro che maturano per ratei e si traducono in ore di assenza retribuita, secondo le misure del CCNL.

Entro quando vanno godute le ferie maturate?

Almeno due settimane nell'anno di maturazione; le ulteriori due entro i diciotto mesi successivi alla fine di quell'anno, salvo condizioni di miglior favore previste dal contratto.

Il datore puo' decidere quando far fruire le ferie?

Si', la collocazione temporale spetta al datore, che deve pero' esercitarla secondo buona fede, con congruo preavviso e tenendo conto delle richieste del lavoratore e delle esigenze del laboratorio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.