Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

CCNL Legno e Arredamento Artigianato: welfare e sanità integrativa

Guida al sistema di welfare bilaterale per i lavoratori e le imprese artigiane del legno e dell’arredamento: sanità integrativa con San.Arti., sostegno al reddito con FSBA, servizi formativi e di welfare con EBNA, e previdenza complementare con Fondapi.

In sintesi

Il CCNL Legno Arredamento Artigianato aderisce al sistema bilaterale artigiano: San.Arti. per la sanità integrativa, FSBA per il sostegno al reddito in caso di crisi aziendale, EBNA per formazione e servizi. La partecipazione è obbligatoria. I lavoratori accedono a rimborsi sanitari, prestazioni integrative e tutele di welfare senza costi aggiuntivi diretti.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
Parti firmatarie (sindacali)
Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Sanità integrativa
San.Arti. (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Artigiani)
Sostegno al reddito
FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato)
Bilateralità nazionale
EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato)
Previdenza complementare
Fondapi (fondo pensione PMI) o altri fondi autorizzati

Il sistema bilaterale artigiano: una struttura di welfare specifica

Il settore artigiano italiano dispone di un sistema di welfare bilaterale autonomo e distinto rispetto a quello delle imprese industriali o del terziario. Questo sistema è costruito sulle fondamenta della contrattazione collettiva artigiana e si articola in tre pilastri principali: la bilateralità (gestita da EBNA e dagli enti regionali), la sanità integrativa (affidata a San.Arti.) e il sostegno al reddito in caso di crisi (gestito da FSBA).

Per le imprese che applicano il CCNL Legno e Arredamento (Artigianato), la partecipazione a questi fondi è obbligatoria per contratto: il datore è tenuto a iscrivere i propri dipendenti ai fondi previsti e a versare i relativi contributi. Non si tratta di una scelta discrezionale, ma di un obbligo contrattuale la cui inosservanza può determinare responsabilità verso i lavoratori e sanzioni da parte degli enti previdenziali.

San.Arti.: la sanità integrativa per i lavoratori artigiani del legno

San.Arti. è il fondo di assistenza sanitaria integrativa costituito dalle parti firmatarie dei CCNL artigiani per offrire ai lavoratori delle imprese artigiane prestazioni sanitarie che integrano o sostituiscono quelle del Servizio Sanitario Nazionale, spesso caratterizzato da lunghe liste d’attesa. San.Arti. copre:

  • Visite specialistiche e consulenze mediche presso strutture convenzionate.
  • Esami diagnostici (analisi cliniche, diagnostica per immagini, ecografie, ecc.).
  • Ricoveri ospedalieri, con rimborso della quota ticket e delle eventuali spese di degenza in camera singola.
  • Interventi chirurgici in regime di day surgery o di ricovero ordinario.
  • Prestazioni odontoiatriche (cure dentistiche, protesi, ortodonzia), spesso non coperte dal SSN.
  • Check-up preventivi e screening oncologici.
  • Prestazioni di non autosufficienza (in alcune configurazioni del piano sanitario).

Il contributo a San.Arti. è interamente a carico del datore di lavoro per la copertura di base; eventuali piani sanitari più elevati (con massimali maggiori) possono prevedere una compartecipazione volontaria del lavoratore.

FSBA: il sostegno al reddito per i lavoratori artigiani in crisi

Le imprese artigiane non hanno accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), riservata alle imprese industriali. Per colmare questo divario il sistema artigiano ha istituito il FSBA – Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato, ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. 148/2015.

Il FSBA eroga prestazioni di integrazione salariale quando l’attività lavorativa è sospesa o ridotta per:

  • Situazioni aziendali dovute a eventi temporanei non imputabili al datore né ai lavoratori (crisi di mercato, carenza di commesse, difficoltà di approvvigionamento materiali).
  • Situazioni aziendali conseguenti a crisi settoriali o territoriali.
  • Causali eccezionali (eventi atmosferici, calamità naturali, emergenze sanitarie).

Per poter accedere alle prestazioni FSBA, l’impresa artigiana deve essere in regola con i versamenti ai fondi bilaterali. In assenza di regolarità contributiva il FSBA non è tenuto a erogare le prestazioni. Questo rende il versamento dei contributi bilaterali un obbligo con rilevanza pratica immediata sia per il datore sia per i lavoratori.

Tabella riepilogativa: i fondi del sistema bilaterale artigiano

Sistema bilaterale artigiano – CCNL Legno e Arredamento Artigianato
Fondo / Ente Funzione principale Obbligatorietà Chi versa il contributo
San.Arti. Sanità integrativa (visite, diagnostica, ricoveri, odontoiatria) Obbligatoria per CCNL Datore di lavoro (contributo base)
FSBA Sostegno al reddito in caso di sospensione/riduzione attività Obbligatoria per CCNL Datore e lavoratore (quote bilaterali)
EBNA / enti regionali Formazione, sicurezza, welfare complementare, osservatorio Obbligatoria per CCNL Datore di lavoro
Fondapi (o altro fondo) Previdenza complementare (pensione integrativa) Volontaria (con contributo datoriale in caso di adesione) Datore + lavoratore (volontario) + TFR

Le misure dei contributi ai fondi bilaterali sono stabilite dagli accordi interconfederali artigiani e possono essere aggiornate periodicamente. Per i valori vigenti, consultare le organizzazioni datoriali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI) o i sindacati di categoria.

EBNA e enti bilaterali regionali: i servizi concreti

EBNA – Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato – è l’organismo nazionale di riferimento per la bilateralità artigiana. Opera attraverso una rete di enti bilaterali regionali (uno per ciascuna regione italiana) che erogano concretamente i servizi ai lavoratori e alle imprese. Per i lavoratori del comparto legno-arredo i servizi più rilevanti includono:

  • Organizzazione della formazione obbligatoria per gli apprendisti (ore esterne, sicurezza, competenze tecnico-professionali).
  • Erogazione di borse di studio per i figli dei dipendenti che conseguono titoli di studio.
  • Sussidi per eventi straordinari (decesso, grave malattia, calamità naturali che colpiscono il lavoratore o la sua famiglia).
  • Promozione della salute e sicurezza sul lavoro (formazione specifica per il settore legno, dispositivi di protezione individuale nelle lavorazioni del legno).
  • Supporto alle imprese nelle procedure di accesso a FSBA (pratiche amministrative, moduli, termini).

La previdenza complementare: Fondapi e altre opzioni

La previdenza complementare rappresenta il «terzo pilastro» del sistema pensionistico italiano, accanto alla pensione obbligatoria INPS e al TFR. Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato prevede la possibilità (e in caso di adesione del lavoratore, l’obbligo) di versare contributi a un fondo pensione complementare.

Il fondo pensione di riferimento per le piccole e medie imprese artigiane è Fondapi (Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori delle Piccole e Medie Imprese), che rientra tra i fondi negoziali (fondi «chiusi») accessibili ai lavoratori delle imprese che applicano i CCNL artigiani. In caso di adesione del lavoratore:

  • Il lavoratore versa una quota volontaria mensile (deducibile fiscalmente fino a 5.164,57 euro annui).
  • Il datore versa un contributo datoriale aggiuntivo, previsto dal CCNL in misura percentuale sulla retribuzione.
  • Il TFR maturando viene dirottato al fondo pensione anziché rimanere in azienda (su scelta del lavoratore).

L’adesione al fondo pensione è vantaggiosa fiscalmente: oltre alla deducibilità dei contributi, le prestazioni pensionistiche integrative sono tassate con aliquota agevolata rispetto alla tassazione ordinaria IRPEF.

Casi pratici

Tizio – Operaio che accede a San.Arti. per cure odontoiatriche
Tizio, operaio di una falegnameria artigiana, deve affrontare una spesa odontoiatrica significativa (protesi e cure per tre elementi). Tramite San.Arti. presenta la richiesta di rimborso con la documentazione delle spese sostenute. Il fondo rimborsa una quota della spesa secondo il piano sanitario vigente, riducendo sensibilmente il costo a carico di Tizio. Per conoscere i massimali e le modalità di rimborso Tizio si registra sul portale di San.Arti. o si rivolge all’ente bilaterale regionale di zona.
Caia – L’impresa accede a FSBA durante un periodo di crisi
L’impresa artigiana che impiega Caia attraversa un periodo di forte riduzione delle commesse. Il titolare, in regola con i contributi bilaterali, presenta domanda al FSBA per la sospensione temporanea dell’attività di Caia e degli altri due dipendenti. Il FSBA eroga le prestazioni di integrazione salariale per il periodo autorizzato, garantendo a Caia una percentuale della retribuzione ordinaria anche durante la sospensione. Senza FSBA, essendo l’impresa artigiana esclusa dalla CIGO, Caia non avrebbe avuto alcuna tutela reddituale.
Sempronio – Scelta della previdenza complementare con Fondapi
Sempronio, 35 anni, decide di aderire a Fondapi destinando il TFR maturando al fondo e versando un contributo volontario mensile. Il datore versa il contributo datoriale previsto dal CCNL. Sempronio può dedurre dal reddito imponibile il proprio contributo (fino al limite di 5.164,57 euro annui), riducendo l’IRPEF dovuta. Alla fine della vita lavorativa Sempronio avrà accumulato una pensione complementare che integra la pensione INPS, tutelando il suo tenore di vita in età avanzata.

Domande frequenti

Cos’è San.Arti. e a chi si rivolge?
San.Arti. è il fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori delle imprese artigiane. Copre visite specialistiche, diagnostica, ricoveri, interventi chirurgici, odontoiatria e check-up preventivi. L’iscrizione è obbligatoria per le imprese che applicano il CCNL Legno Arredamento Artigianato.
Cosa copre FSBA per i lavoratori del legno-arredo artigiano?
FSBA eroga prestazioni di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per crisi aziendali, eventi straordinari o calamità. È l’equivalente artigiano della cassa integrazione, riservato alle imprese artigiane escluse dalla CIGO.
L’iscrizione a San.Arti. è obbligatoria per tutte le imprese artigiane del legno?
Sì. Le imprese artigiane che applicano il CCNL devono obbligatoriamente iscrivere tutti i dipendenti a San.Arti. Il contributo è a carico del datore; il lavoratore non sostiene costi diretti per la copertura sanitaria di base.
Come funziona la previdenza complementare nel settore artigiano del legno?
Il CCNL prevede la possibilità di versare il TFR e contributi aggiuntivi a Fondapi o altro fondo pensione autorizzato. L’adesione è volontaria per il lavoratore. I contributi versati sono deducibili fiscalmente fino a 5.164,57 euro annui.
Cosa fa EBNA per i lavoratori artigiani del legno?
EBNA organizza la formazione per apprendisti, eroga borse di studio per i figli dei dipendenti, gestisce sussidi per eventi straordinari e supporta le imprese nelle pratiche di accesso a FSBA. Opera tramite enti bilaterali regionali in tutta Italia.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e alle successive intese del 2025. I fondi bilaterali citati (San.Arti., FSBA, EBNA, Fondapi) sono enti reali e verificabili. Per informazioni aggiornate sulle prestazioni, i contributi e le modalità di accesso, si raccomanda di consultare i siti istituzionali dei fondi, le organizzazioni datoriali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI) o il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL Legno-Arredamento Artigianato prevede welfare e sanità integrativa tramite gli enti bilaterali e i fondi di settore.
  • La sanità integrativa eroga prestazioni a integrazione del SSN secondo il piano del fondo.
  • La contribuzione segue le regole contrattuali e dell'ente bilaterale dell'artigianato.
  • Il welfare può comprendere previdenza complementare e prestazioni con il regime art. 51 TUIR.
  • Adesione e prestazioni seguono i regolamenti vigenti dei fondi.
Indice dei contenuti

Nel comparto artigiano del legno e dell'arredamento il welfare contrattuale e la sanità integrativa passano in larga parte attraverso il sistema della bilateralità dell'artigianato e i fondi di settore. Sono tutele che integrano la retribuzione diretta e il cui valore concreto dipende dai regolamenti dei fondi: comprenderne il funzionamento aiuta a fruirne pienamente e ad applicare il corretto regime fiscale. Nelle piccole imprese artigiane, dove la struttura amministrativa è essenziale, conoscere questi strumenti è particolarmente utile sia per il lavoratore sia per il datore.

Bilateralità e ruolo degli enti

L'artigianato si caratterizza per un sistema di enti bilaterali che gestiscono prestazioni di welfare, sostegno al reddito e servizi alle imprese e ai lavoratori. La contribuzione agli enti è disciplinata dal contratto e dagli accordi interconfederali; l'iscrizione è il presupposto per accedere alle prestazioni. La bilateralità rappresenta una caratteristica distintiva del comparto, che affianca alla retribuzione un sistema di tutele collettive gestite congiuntamente dalle parti sociali.

La sanità integrativa di settore

La sanità integrativa opera tramite un fondo o una cassa che eroga prestazioni a integrazione del SSN - rimborsi, prevenzione, odontoiatria, specialistica - secondo il piano sanitario adottato. Le condizioni e i massimali sono fissati dal regolamento del fondo e possono variare nel tempo: prima di attivare una prestazione conviene quindi consultare il piano vigente e le procedure di accesso previste.

Contribuzione e regime fiscale

La contribuzione segue le regole contrattuali; i contributi versati a enti con finalità assistenziale godono, entro i limiti di legge, del trattamento agevolato dell'art. 51 TUIR, che individua ciò che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. Questo regime rende il welfare uno strumento efficiente, perché a parità di costo per l'impresa il lavoratore ottiene un beneficio netto superiore rispetto a un equivalente in retribuzione diretta.

Previdenza complementare

Il welfare di settore può comprendere la previdenza complementare tramite fondi pensione negoziali dell'artigianato, alimentati da contribuzione datoriale, del lavoratore ed eventuale conferimento del TFR, con i limiti di deducibilità e il regime fiscale dedicato. È uno strumento pensato per costruire nel tempo una pensione integrativa a quella obbligatoria.

Prestazioni e servizi

Oltre alla sanità, gli enti bilaterali possono erogare prestazioni di sostegno al reddito, formazione e conciliazione, oltre a servizi rivolti alle imprese. Molte utilità di welfare rientrano, nei limiti di legge, tra le voci che non concorrono al reddito imponibile, ampliando il ventaglio di tutele a disposizione del lavoratore.

Come fruire correttamente delle tutele

Il metodo è verificare l'iscrizione ai fondi, consultare i regolamenti e i piani vigenti e attivare le prestazioni secondo le procedure previste. Il riferimento operativo è sempre la documentazione aggiornata del fondo, non informazioni superate: un controllo periodico della regolarità contributiva garantisce l'effettivo accesso alle prestazioni.

Domande frequenti

Come funziona il welfare nell'artigianato del legno?

Attraverso la bilateralità e i fondi di settore, che gestiscono sanità integrativa, sostegno al reddito e servizi, secondo i regolamenti vigenti.

Quali prestazioni offre la sanità integrativa?

Rimborsi e prestazioni a integrazione del SSN - prevenzione, odontoiatria, specialistica - secondo il piano sanitario del fondo.

Che regime fiscale si applica?

Quello dell'art. 51 TUIR: entro i limiti di legge, contributi a enti assistenziali e molte utilità di welfare non concorrono al reddito.

È prevista la previdenza complementare?

Può esserlo tramite fondi pensione negoziali dell'artigianato, alimentati da contributi datoriali, del lavoratore e dal TFR.

Dove trovo prestazioni e massimali aggiornati?

Nei regolamenti e nei piani vigenti dei fondi, che possono essere aggiornati nel tempo: sono la fonte attendibile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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