Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

CCNL Legno e Arredamento Artigianato: apprendistato

Guida all’apprendistato professionalizzante nelle imprese artigiane del legno e dell’arredamento: tipologie, durata per livello di destinazione, percentuali retributive, obbligo formativo tramite EBNA, ruolo del tutor aziendale e cosa accade al termine del contratto.

In sintesi

Il CCNL Legno Arredamento Artigianato disciplina l’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015): durata fino a 5 anni per i livelli più alti, retribuzione crescente dal 70% al 100% del minimo tabellare del livello di destinazione, obbligo di formazione esterna tramite EBNA e affiancamento da un tutor aziendale qualificato.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Confartigianato Legno e Arredo · Confartigianato Marmisti · CNA Produzione · CNA Costruzioni · Casartigiani · CLAAI (CCNL Area Legno-Lapidei, codice CNEL F060)
Parti firmatarie (sindacali)
Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Fonte
testo CCNL 25 marzo 2014, aggiornato dagli accordi del 13 marzo 2018 e del 5 marzo 2024 (pubblicati da Confartigianato Vicenza)
Norma legge
D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)
Ente bilaterale formazione
EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato) + enti bilaterali regionali

L’apprendistato professionalizzante: il contratto tipico del settore

Nel settore artigiano del legno e dell’arredamento la tipologia di apprendistato pressoché esclusiva è l’apprendistato professionalizzante, disciplinato dagli artt. 41-47 del D.Lgs. 81/2015. Esso consente al datore artigiano di assumere giovani dai 18 ai 29 anni (o dai 17 anni se già in possesso di una qualifica professionale) con un contratto formativo finalizzato all’acquisizione di competenze tecnico-professionali specifiche e al conseguimento di una qualifica contrattuale.

L’apprendistato professionalizzante si caratterizza per la combinazione tra formazione interna (affiancamento operativo sul luogo di lavoro sotto la guida di un tutor aziendale) e formazione esterna (ore dedicate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico-professionali, organizzate dagli enti bilaterali artigiani). Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato integra la disciplina di legge, fissando durate, percentuali retributive e obblighi specifici per il settore.

Durata del contratto per livello di destinazione

La durata dipende dal gruppo della qualifica da conseguire (accordo di rinnovo del 13 marzo 2018, che ha riscritto l’art. 55 del CCNL):

  • 1° gruppo (categorie AS, A e B): 5 anni
  • 2° gruppo (categorie CS, C e D): 5 anni
  • 3° gruppo (categoria E): 2 anni e 6 mesi
  • Impiegati amministrativi: 3 anni

La durata è ridotta di sei mesi per chi ha un titolo di studio post-obbligo o una qualifica professionale attinenti alle mansioni; nelle PMI non artigiane che applicano il CCNL la durata massima è di 3 anni a tutti gli effetti, anche retributivi. L’apprendistato non è ammesso per la categoria F. La durata minima è di 6 mesi, il periodo di prova al massimo di 2 mesi.

Retribuzione dell’apprendista per semestre

Percentuali sulla retribuzione tabellare del livello finale – operai, settore Legno, Arredamento, Mobili (imprese artigiane)
Gruppo I-II sem. III-IV sem. V-VI sem. VII-VIII sem. IX-X sem.
1° (AS, A, B) 70% 73% 80% 85% 90%
2° (CS, C, D) 70% 75% 88% 90% 95%
3° (E) 70% – 75% 80% – 90% 95% (V sem.) – –

Fonte: accordo di rinnovo del 13 marzo 2018 e tabelle retributive Area Legno-Lapidei 2026 (Confartigianato Vicenza). Per il 3° gruppo le percentuali sono, semestre per semestre, 70%, 75%, 80%, 90% e 95%. Per gli impiegati amministrativi (3 anni) valgono i primi sei semestri della propria colonna: 70-70-73-73-80-80 (1° gruppo), 70-70-75-75-88-88 (2° gruppo), 70-75-80-90-95-95 (3° gruppo). Al termine spetta il 100% del minimo del livello. Dal 1° gennaio 2025 anche gli apprendisti maturano gli scatti di anzianità, di 8 € ciascuno (accordo 5 marzo 2024).

: EBNA e enti regionali

Una delle caratteristiche distintive dell’apprendistato artigiano rispetto ad altri settori è il ruolo centrale degli enti bilaterali artigiani nell’organizzazione della formazione esterna. Il CCNL fissa un monte di 80 ore medie annue di formazione professionalizzante e di mestiere, nel quale rientra anche la formazione sulla sicurezza (accordo 13 marzo 2018); la formazione di base e trasversale offerta dalla Regione si aggiunge nei limiti del D.Lgs. 81/2015 (art. 44, comma 3: al massimo 120 ore nel triennio).

La formazione esterna si articola in due componenti:

  • Formazione di base e trasversale: sicurezza sul lavoro, competenze relazionali, organizzazione dell’impresa artigiana, diritti e doveri del lavoratore. È erogata dagli enti bilaterali regionali (articolazioni territoriali di EBNA) o da strutture accreditate dalla Regione.
  • Formazione tecnico-professionale: competenze specifiche del settore legno-arredo (lavorazione del legno, macchine CNC, finitura, posa in opera, progettazione assistita). Può essere erogata dall’ente bilaterale o da istituti di formazione professionale convenzionati.

Il datore artigiano è tenuto a garantire all’apprendista la partecipazione alle attività formative esterne senza decurtazione della retribuzione e senza recupero delle ore formative. La mancata erogazione della formazione esterna rende il contratto di apprendistato irregolare, con possibili conseguenze contributive e sanzionatorie.

Il tutor aziendale: chi è e cosa deve fare

Ogni contratto di apprendistato deve prevedere l’affiancamento dell’apprendista da parte di un tutor aziendale (o referente interno), che nel settore artigiano coincide spesso con il titolare dell’impresa o con un lavoratore qualificato esperto. Il tutor ha il compito di:

  • Guidare e formare l’apprendista nella pratica quotidiana delle mansioni.
  • Valutare i progressi dell’apprendista e segnalare eventuali difficoltà all’ente bilaterale.
  • Collaborare con l’ente formativo esterno per garantire la coerenza tra formazione interna ed esterna.
  • Compilare il libretto formativo del cittadino (ove previsto dalla normativa regionale).

Nelle imprese artigiane il tutor non deve necessariamente essere una figura dedicata a tempo pieno: può essere il maestro artigiano titolare o un dipendente qualificato che svolga questa funzione in affiancamento alle proprie mansioni.

Agevolazioni contributive per l’apprendistato artigiano

L’assunzione con contratto di apprendistato comporta significative agevolazioni contributive per il datore di lavoro. Le aliquote ridotte a carico del datore, più basse nei primi anni per chi occupa fino a 9 dipendenti, sono stabilite dalla legge e proseguono per un anno dopo la conferma (art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2015). Le aliquote agevolate sono stabilite dalla normativa vigente e possono essere integrate da incentivi regionali o da risorse dei fondi bilaterali artigiani (FSBA). Il datore è comunque tenuto al versamento dei contributi per la copertura previdenziale (pensione futura) e assicurativa (INAIL) dell’apprendista.

Casi pratici

Tizio – Apprendista falegname livello D, prima volta in laboratorio
Tizio, 19 anni, viene assunto come apprendista in un laboratorio artigiano di falegnameria con destinazione al livello D. Il livello D è nel 2° gruppo: il contratto dura 5 anni (4 anni e 6 mesi se avesse una qualifica attinente). Sul minimo D in vigore dal 1° ottobre 2026 (1.674,71 €) percepisce il 70% nel primo anno (1.172,30 €), il 75% nel secondo (1.256,03 €), l’88% nel terzo (1.473,74 €), il 90% nel quarto e il 95% nel quinto (1.590,97 €). Deve partecipare alle ore di formazione esterna organizzate dall’ente bilaterale regionale (sicurezza, tecniche di lavorazione del legno, utilizzo macchinari). Se al termine il datore non recede, Tizio diventa operaio di livello D a tempo indeterminato.
Caia – Apprendista impiegata amministrativa livello C
Caia, 22 anni, viene assunta come apprendista impiegata in un’azienda artigiana del mobile con destinazione al livello C (impiegata di concetto). Per gli impiegati amministrativi la durata è di 3 anni: sul minimo C dal 1° ottobre 2026 (1.771,64 €) percepisce il 70% il primo anno (1.240,15 €), il 75% il secondo e l’88% il terzo (1.559,04 €). Al termine, se nessuna delle parti recede con il preavviso dell’art. 2118 c.c., Caia prosegue come impiegata di livello C a tempo indeterminato. Il periodo di apprendistato sarà computato nell’anzianità per TFR, ferie e scatti.
Sempronio – Datore artigiano: come assumere il primo apprendista
Sempronio è il titolare di una piccola falegnameria artigiana (1 dipendente qualificato). Vuole assumere un apprendista. Può farlo: per le imprese artigiane il limite numerico non è quello dell’art. 42, comma 7, D.Lgs. 81/2015 ma quello dei limiti dimensionali dell’art. 4 L. 443/1985. Deve predisporre il piano formativo individuale, designarsi come tutor aziendale, iscrivere l’apprendista alle attività formative dell’ente bilaterale regionale e comunicare il contratto al Centro per l’Impiego. Poiché l’impresa ha meno di 10 dipendenti, beneficia delle aliquote contributive agevolate previste per l’apprendistato artigiano.

Domande frequenti

Qual è la durata massima dell’apprendistato professionalizzante nel CCNL Legno Artigianato?
5 anni per le qualifiche dei gruppi AS-A-B e CS-C-D, 2 anni e 6 mesi per la categoria E, 3 anni per gli impiegati amministrativi; 3 anni nelle PMI non artigiane. Il D.Lgs. 81/2015 (art. 44) consente fino a 5 anni per i profili artigiani individuati dal contratto.
Come si calcola la retribuzione dell’apprendista?
È una percentuale del minimo del livello finale che cresce ogni due semestri: per gli operai del 2° gruppo (CS, C, D) 70%, 75%, 88%, 90% e 95%; per il 1° gruppo (AS, A, B) 70%, 73%, 80%, 85% e 90%; per la categoria E 70%, 75%, 80%, 90% e 95% a semestre.
Quante ore di formazione esterna deve ricevere l’apprendista?
Il CCNL prevede 80 ore medie annue di formazione professionalizzante, comprese quelle sulla sicurezza; la formazione di base e trasversale offerta dalla Regione può aggiungersi fino a 120 ore nel triennio (art. 44 D.Lgs. 81/2015). Le ore di formazione sono retribuite.
Il datore artigiano può assumere apprendisti senza limiti?
No, ma per le imprese artigiane non vale il rapporto dell’art. 42, comma 7, D.Lgs. 81/2015: si applicano i limiti dimensionali dell’art. 4 della L. 443/1985, che fissano il numero massimo di dipendenti e di apprendisti per restare impresa artigiana.
Cosa succede al termine dell’apprendistato?
Ciascuna parte può recedere con il preavviso dell’art. 2118 c.c., che decorre dal termine dell’apprendistato. Se nessuno recede, il rapporto prosegue come ordinario contratto a tempo indeterminato al livello di destinazione.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e al D.Lgs. 81/2015. Durate e percentuali sono quelle dell’accordo di rinnovo del 13 marzo 2018. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil), l’associazione datoriale (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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