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Ultimo aggiornamento: 14 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Nel CCNL Legno Arredamento Artigianato la maternità obbligatoria (5 mesi) è retribuita dall'INPS all'80%; il CCNL integra con un'ulteriore quota portando la copertura più vicina alla retribuzione ordinaria. Per violenza di genere il contratto prevede 2 mesi di aspettativa al 30% della retribuzione, oltre al congedo previsto dalla legge. Il divieto di licenziamento in gravidanza vale anche durante la prova.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

CCNL Legno e Arredamento Artigianato: maternità, paternità e congedi

Guida alle tutele per la maternità e la genitorialità nelle imprese artigiane del legno, arredamento e mobili: congedo obbligatorio, integrazioni contrattuali, paternità, congedi parentali e protezione speciale per violenza di genere.

In sintesi

Nel CCNL Legno Arredamento Artigianato la maternità obbligatoria (5 mesi) è retribuita dall’INPS all’80%; il CCNL integra per i primi 3 mesi. Per violenza di genere il contratto prevede 2 mesi di aspettativa al 30% della retribuzione tabellare, oltre al congedo di legge. Il divieto di licenziamento in gravidanza vale anche durante il periodo di prova.

Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
Parti firmatarie (sindacali)
Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Riferimento legge
D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità)

Tabella riepilogativa

Maternità, paternità e congedi — CCNL Legno e Arredamento Artigianato
Istituto Durata Trattamento economico Chi eroga
Congedo di maternità obbligatorio 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto) 80% retribuzione (legge) + integrazione CCNL INPS + datore (integrazione)
Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni (legge vigente) 100% retribuzione INPS
Congedo parentale facoltativo Fino a 6 mesi per genitore (max 10 mesi totali) 30% retribuzione (legge); elevabile con accordi INPS
Aspettativa violenza di genere 2 mesi (oltre congedo di legge) 30% della retribuzione tabellare Datore (integrazione contrattuale)
Allattamento (riposi giornalieri) 2 ore/giorno nel primo anno di vita Retribuiti INPS

Il CCNL si applica in aggiunta alla legge, non in sostituzione: il lavoratore ha sempre diritto al trattamento legale minimo, eventualmente migliorato dal contratto collettivo.

Congedo di maternità: la tutela di legge e il miglioramento contrattuale

Il congedo di maternità obbligatorio dura 5 mesi ed è disciplinato dal D.Lgs. 151/2001. La lavoratrice non può lavorare nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi. In alternativa, con certificazione medica e accordo con il datore, è possibile posticipare l’inizio del congedo a 1 mese prima del parto, prolungando quello post-parto a 4 mesi.

Durante il congedo obbligatorio l’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Legno Artigianato migliora questo trattamento, prevedendo un’integrazione contrattuale a carico del datore per avvicinarsi alla retribuzione ordinaria durante i primi 3 mesi di congedo. Per la misura esatta dell’integrazione si rinvia al testo contrattuale aggiornato al rinnovo 2024.

Divieto di licenziamento: esteso fino al primo anno del figlio

La legge (art. 54 D.Lgs. 151/2001) vieta il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto è assoluto e vale anche durante il periodo di prova: se la lavoratrice in prova risulta in stato di gravidanza, il datore non può recedere dal rapporto.

Il divieto di licenziamento si estende al padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità obbligatorio o facoltativo, durante il periodo di fruizione.

Congedo parentale facoltativo

Dopo il congedo di maternità obbligatorio, entrambi i genitori lavoratori possono fruire del congedo parentale facoltativo, disciplinato dagli artt. 32-38 del D.Lgs. 151/2001:

  • Ciascun genitore può fruire di un congedo fino a 6 mesi, entro i 12 anni di vita del bambino.
  • Il totale dei congedi parentali dei due genitori non può superare 10 mesi (11 mesi se il padre ne fruisce per almeno 3 mesi).
  • Il trattamento economico durante il congedo parentale è del 30% della retribuzione erogato dall’INPS, fino al sesto anno di età del figlio; successivo al sesto anno solo se il reddito individuale è inferiore a certe soglie.

Tutela speciale per le vittime di violenza di genere

Il rinnovo del CCNL Legno e Arredamento Artigianato ha introdotto una tutela specifica per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione contro la violenza di genere (riconosciuti dai servizi sociali o dai centri antiviolenza). Oltre al congedo previsto dalla legge (L. 119/2013, art. 24, fino a 3 mesi di congedo retribuito al 100%), il CCNL aggiunge:

  • 2 mesi di aspettativa aggiuntivi, durante i quali la lavoratrice percepisce un’indennità pari al 30% della retribuzione tabellare.
  • I periodi di aspettativa contribuiscono all’anzianità di servizio.

Casi pratici

Caia — Maternità obbligatoria, integrazione contrattuale
Caia è impiegata di livello C in un’azienda artigiana di arredamento. Comunica la gravidanza al datore. Durante i 5 mesi di congedo obbligatorio, l’INPS le eroga l’indennità all’80%. Per i primi 3 mesi il datore integra la differenza come previsto dal CCNL. Dopo il parto, Caia è tutelata dal divieto di licenziamento fino al primo anno di vita del bambino. Per i mesi di maternità matura regolarmente anzianità, ferie e TFR.
Tizio — Padre, congedo obbligatorio e parentale
Tizio è falegname di livello D. Alla nascita della figlia prende 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità retribuiti al 100% dall’INPS. Nei mesi successivi decide di fruire anche di 2 mesi di congedo parentale facoltativo: percepirà il 30% della retribuzione dall’INPS. Il suo posto di lavoro è tutelato durante il periodo di fruizione del congedo.
Sempronio (datore) — Gestione della sostituzione durante la maternità
Sempronio è titolare di un’impresa artigiana. Una dipendente va in maternità per 5 mesi. Può assumere una lavoratrice in sostituzione con contratto a tempo determinato (art. 4 D.Lgs. 151/2001). Il contratto di sostituzione può iniziare fino a un mese prima dell’astensione obbligatoria e può proseguire fino al termine del congedo parentale eventualmente fruito dalla madre.

Domande frequenti

Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?
5 mesi: di norma 2 mesi prima del parto e 3 dopo. Con certificazione medica è possibile posticipare a 1 mese prima del parto, estendendo quello post-parto a 4 mesi. La scelta va comunicata al datore.
Come viene integrata l’indennità di maternità nel CCNL Legno Artigianato?
La legge garantisce l’80% della retribuzione dall’INPS. Il CCNL prevede un’integrazione contrattuale del datore per i primi 3 mesi di maternità, per avvicinarsi al 100% della retribuzione ordinaria. La misura esatta va verificata sul testo contrattuale.
Il padre lavoratore ha diritti specifici nel CCNL Legno Artigianato?
Sì: 10 giorni di congedo obbligatorio retribuiti al 100% dall’INPS alla nascita del figlio, più la facoltà di fruire del congedo parentale (30% della retribuzione INPS). Il posto è tutelato durante la fruizione.
Cosa prevede il CCNL per le lavoratrici vittime di violenza di genere?
Il CCNL aggiunge 2 mesi di aspettativa con indennità al 30% della retribuzione tabellare, in aggiunta al congedo di legge (fino a 3 mesi retribuiti al 100%). I periodi contribuiscono all’anzianità.
Il periodo di gravidanza e maternità conta per l’anzianità?
Sì, il congedo obbligatorio di maternità è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti: ferie, scatti, TFR e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e alle successive intese. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?

Il congedo di maternità obbligatorio è di 5 mesi, di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo (o in alternativa 1 mese prima e 4 dopo, o tutto dopo il parto in assenza di rischi). È disciplinato dal D.Lgs. 151/2001, che si applica anche alle lavoratrici di imprese artigiane.

Come viene integrata l'indennità di maternità nel CCNL Legno Artigianato?

La legge (D.Lgs. 151/2001) garantisce l'80% della retribuzione media durante il congedo obbligatorio, a carico dell'INPS. Il CCNL prevede un'integrazione contrattuale a carico del datore per i primi 3 mesi di maternità, in modo da avvicinarsi al 100% della retribuzione ordinaria. La misura esatta va verificata sul testo del contratto aggiornato.

Il padre lavoratore ha diritti specifici nel CCNL Legno Artigianato?

Il congedo di paternità obbligatorio è disciplinato dalla legge (attualmente 10 giorni retribuiti al 100% dall'INPS). Il CCNL recepisce la normativa vigente. Il padre può anche fruire del congedo parentale facoltativo (30% della retribuzione da INPS) in alternativa o in aggiunta alla madre, nei limiti di legge.

Cosa prevede il CCNL per le lavoratrici vittime di violenza di genere?

Il rinnovo del CCNL ha introdotto una specifica tutela: la lavoratrice inserita in un percorso di protezione dalla violenza di genere può fruire di un periodo di aspettativa di 2 mesi (oltre al congedo previsto dalla legge L. 119/2013) con un'indennità pari al 30% della retribuzione tabellare. I periodi di aspettativa contribuiscono all'anzianità di servizio.

Il periodo di gravidanza e maternità conta per l'anzianità?

Sì. I periodi di assenza obbligatoria per maternità sono computati ai fini dell'anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, degli scatti e del TFR, come se la lavoratrice avesse prestato servizio effettivo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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