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CCNL Legno e Arredamento Artigianato: maternità, paternità e congedi
Guida alle tutele per la maternità e la genitorialità nelle imprese artigiane del legno, arredamento e mobili: congedo obbligatorio, integrazioni contrattuali, paternità, congedi parentali e protezione speciale per violenza di genere.
Nel CCNL Legno Arredamento Artigianato la maternità obbligatoria (5 mesi) è retribuita dall’INPS all’80%; il CCNL integra per i primi 3 mesi. Per violenza di genere il contratto prevede 2 mesi di aspettativa al 30% della retribuzione tabellare, oltre al congedo di legge. Il divieto di licenziamento in gravidanza vale anche durante il periodo di prova.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata | Trattamento economico | Chi eroga |
|---|---|---|---|
| Congedo di maternità obbligatorio | 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto) | 80% retribuzione (legge) + integrazione CCNL | INPS + datore (integrazione) |
| Congedo di paternità obbligatorio | 10 giorni (legge vigente) | 100% retribuzione | INPS |
| Congedo parentale facoltativo | Fino a 6 mesi per genitore (max 10 mesi totali) | 30% retribuzione (legge); elevabile con accordi | INPS |
| Aspettativa violenza di genere | 2 mesi (oltre congedo di legge) | 30% della retribuzione tabellare | Datore (integrazione contrattuale) |
| Allattamento (riposi giornalieri) | 2 ore/giorno nel primo anno di vita | Retribuiti | INPS |
Il CCNL si applica in aggiunta alla legge, non in sostituzione: il lavoratore ha sempre diritto al trattamento legale minimo, eventualmente migliorato dal contratto collettivo.
Congedo di maternità: la tutela di legge e il miglioramento contrattuale
Il congedo di maternità obbligatorio dura 5 mesi ed è disciplinato dal D.Lgs. 151/2001. La lavoratrice non può lavorare nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi. In alternativa, con certificazione medica e accordo con il datore, è possibile posticipare l’inizio del congedo a 1 mese prima del parto, prolungando quello post-parto a 4 mesi.
Durante il congedo obbligatorio l’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Legno Artigianato migliora questo trattamento, prevedendo un’integrazione contrattuale a carico del datore per avvicinarsi alla retribuzione ordinaria durante i primi 3 mesi di congedo. Per la misura esatta dell’integrazione si rinvia al testo contrattuale aggiornato al rinnovo 2024.
Divieto di licenziamento: esteso fino al primo anno del figlio
La legge (art. 54 D.Lgs. 151/2001) vieta il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto è assoluto e vale anche durante il periodo di prova: se la lavoratrice in prova risulta in stato di gravidanza, il datore non può recedere dal rapporto.
Il divieto di licenziamento si estende al padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità obbligatorio o facoltativo, durante il periodo di fruizione.
Congedo parentale facoltativo
Dopo il congedo di maternità obbligatorio, entrambi i genitori lavoratori possono fruire del congedo parentale facoltativo, disciplinato dagli artt. 32-38 del D.Lgs. 151/2001:
- Ciascun genitore può fruire di un congedo fino a 6 mesi, entro i 12 anni di vita del bambino.
- Il totale dei congedi parentali dei due genitori non può superare 10 mesi (11 mesi se il padre ne fruisce per almeno 3 mesi).
- Il trattamento economico durante il congedo parentale è del 30% della retribuzione erogato dall’INPS, fino al sesto anno di età del figlio; successivo al sesto anno solo se il reddito individuale è inferiore a certe soglie.
Tutela speciale per le vittime di violenza di genere
Il rinnovo del CCNL Legno e Arredamento Artigianato ha introdotto una tutela specifica per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione contro la violenza di genere (riconosciuti dai servizi sociali o dai centri antiviolenza). Oltre al congedo previsto dalla legge (L. 119/2013, art. 24, fino a 3 mesi di congedo retribuito al 100%), il CCNL aggiunge:
- 2 mesi di aspettativa aggiuntivi, durante i quali la lavoratrice percepisce un’indennità pari al 30% della retribuzione tabellare.
- I periodi di aspettativa contribuiscono all’anzianità di servizio.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?
Come viene integrata l’indennità di maternità nel CCNL Legno Artigianato?
Il padre lavoratore ha diritti specifici nel CCNL Legno Artigianato?
Cosa prevede il CCNL per le lavoratrici vittime di violenza di genere?
Il periodo di gravidanza e maternità conta per l’anzianità?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e alle successive intese. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?
Il congedo di maternità obbligatorio è di 5 mesi, di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo (o in alternativa 1 mese prima e 4 dopo, o tutto dopo il parto in assenza di rischi). È disciplinato dal D.Lgs. 151/2001, che si applica anche alle lavoratrici di imprese artigiane.
Come viene integrata l'indennità di maternità nel CCNL Legno Artigianato?
La legge (D.Lgs. 151/2001) garantisce l'80% della retribuzione media durante il congedo obbligatorio, a carico dell'INPS. Il CCNL prevede un'integrazione contrattuale a carico del datore per i primi 3 mesi di maternità, in modo da avvicinarsi al 100% della retribuzione ordinaria. La misura esatta va verificata sul testo del contratto aggiornato.
Il padre lavoratore ha diritti specifici nel CCNL Legno Artigianato?
Il congedo di paternità obbligatorio è disciplinato dalla legge (attualmente 10 giorni retribuiti al 100% dall'INPS). Il CCNL recepisce la normativa vigente. Il padre può anche fruire del congedo parentale facoltativo (30% della retribuzione da INPS) in alternativa o in aggiunta alla madre, nei limiti di legge.
Cosa prevede il CCNL per le lavoratrici vittime di violenza di genere?
Il rinnovo del CCNL ha introdotto una specifica tutela: la lavoratrice inserita in un percorso di protezione dalla violenza di genere può fruire di un periodo di aspettativa di 2 mesi (oltre al congedo previsto dalla legge L. 119/2013) con un'indennità pari al 30% della retribuzione tabellare. I periodi di aspettativa contribuiscono all'anzianità di servizio.
Il periodo di gravidanza e maternità conta per l'anzianità?
Sì. I periodi di assenza obbligatoria per maternità sono computati ai fini dell'anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, degli scatti e del TFR, come se la lavoratrice avesse prestato servizio effettivo.
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