Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.

In sintesi

L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
Istituti trattati
Indennità sostitutiva di mensa · Buoni pasto · Regime fiscale
Riferimenti
Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le forme del servizio pasto a confronto

Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
Forma In che cosa consiste Regime fiscale
Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto

Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.

Il regime fiscale

L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).

La differenza con il buono pasto

È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.

Un diritto contrattuale

Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.

Un diritto contrattuale, non di legge

È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

Casi pratici

Tizio — indennità sostitutiva in cantiere isolato
Tizio lavora a tempo pieno in un cantiere in zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti dell’art. 51 TUIR, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; oltre tale soglia diventa imponibile.
Caia — buono pasto al posto dell’indennità
Per alcune giornate in sede, a Caia viene dato un buono pasto cartaceo da 5 €. Non si applica la soglia dei 5,29 € dell’indennità sostitutiva: il buono cartaceo è esente fino a 4 €, quindi 1 € concorre al reddito. Le due voci seguono regole distinte.

Domande frequenti

Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
No. È di regola imponibile perché in denaro, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per addetti a cantieri e a zone prive di ristorazione. Il buono pasto segue invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Nelle PMI artigiane del legno-arredo il servizio di mensa è raramente strutturato: prevale l'indennità sostitutiva o il buono pasto.
  • Il buono pasto gode dell'esenzione fiscale e contributiva nei limiti dell'art. 51 TUIR: fino a 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico) al giorno.
  • L'indennità sostitutiva in denaro concorre invece interamente a formare reddito imponibile, salvo la quota giornaliera di 5,29 € prevista per la mensa aziendale.
  • L'importo e le condizioni di erogazione vanno letti nelle tabelle del CCNL artigiano vigente e negli accordi regionali, non assunti come fissi.
  • Trattandosi di voce non retributiva in senso stretto, di norma non incide su TFR e tredicesima, salvo diversa pattuizione.
Indice dei contenuti

Nel comparto artigiano del legno e dell'arredamento la pausa pasto si gestisce quasi sempre senza una mensa interna: le dimensioni ridotte delle botteghe e dei laboratori rendono antieconomico un refettorio attrezzato. Per questo il tema, nella contrattazione di settore, si traduce in due strumenti alternativi - il buono pasto e l'indennità sostitutiva di mensa - che hanno natura giuridica e trattamento fiscale profondamente diversi. Capire la differenza è decisivo tanto per il datore quanto per il lavoratore, perché incide sul netto in busta e sugli oneri aziendali.

Perché il legno-arredo artigiano ricorre al buono pasto

La struttura produttiva del settore - piccoli laboratori, cantieri di posa, trasferte presso il cliente - mal si concilia con un servizio di ristorazione fisso. Il buono pasto è la soluzione più flessibile: segue il lavoratore ovunque presti servizio e si spende presso esercizi convenzionati. La contrattazione collettiva artigiana ne disciplina presupposti e misura, spesso rinviando agli accordi territoriali regionali che storicamente caratterizzano l'artigianato.

Il regime fiscale: la soglia dell'art. 51 TUIR

Il buono pasto è escluso dalla base imponibile fiscale e contributiva entro i limiti fissati dall'art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR: 4 € al giorno per i buoni cartacei e 8 € al giorno per quelli in formato elettronico. La parte eccedente concorre a formare reddito. È un dato di legge, stabile, che non dipende dal singolo CCNL: il contratto può prevedere un buono di valore superiore, ma la frazione oltre soglia è tassata.

Indennità sostitutiva in denaro: attenzione alla tassazione

Diverso è il caso dell'indennità sostitutiva erogata in contanti. Quando non assume la forma del buono ma del rimborso monetario, essa concorre integralmente al reddito imponibile, con l'unica eccezione della quota giornaliera di 5,29 € riconosciuta ai prestatori di lavoro addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità prive di servizio di mensa. È un'asimmetria spesso ignorata: pagare la pausa in denaro anziché in buoni può ridurre il netto effettivo per il lavoratore.

Misura e presupposti: leggere il contratto vigente

Gli importi concreti, le giornate che danno diritto alla prestazione e le soglie minime di orario per maturarla sono definiti dalle tabelle del CCNL artigiano del legno-arredamento di volta in volta vigente e dagli accordi regionali. Per questo è prudente verificare sempre l'ultima versione contrattuale e gli eventuali rinnovi, evitando di assumere come definitivi importi che possono essere stati aggiornati.

Incidenza su TFR e altri istituti

Buono pasto e indennità di mensa hanno natura tipicamente non retributiva: rispondono a un'esigenza di rimborso del costo del pasto, non a un corrispettivo della prestazione. Di norma, quindi, non rientrano nella base di calcolo del TFR né della tredicesima, salvo che il contratto o un accordo individuale non dispongano diversamente. La qualificazione concreta va però sempre verificata, perché un'erogazione continuativa e generalizzata può, in casi limite, assumere carattere retributivo.

Buone prassi gestionali

Per l'azienda artigiana conviene formalizzare per iscritto la scelta tra buono ed eventuale indennità, indicando il presupposto (assenza di mensa, articolazione dell'orario, trasferte) e mantenere documentazione dell'erogazione. Questo riduce il rischio di contestazioni in sede ispettiva e chiarisce al lavoratore la natura della voce, distinguendola dalla retribuzione ordinaria.

Domande frequenti

Il buono pasto nel legno-arredo artigiano è sempre dovuto?

No. Il diritto e la misura dipendono da quanto previsto dal CCNL artigiano vigente e dagli accordi regionali; spesso è condizionato all'assenza di mensa e a una determinata articolazione dell'orario di lavoro.

Quanto è esente da tasse il buono pasto?

L'art. 51 TUIR esenta fino a 4 € al giorno per i buoni cartacei e fino a 8 € al giorno per quelli elettronici. La parte eccedente concorre a formare reddito imponibile.

L'indennità di mensa pagata in denaro è tassata?

Sì, concorre integralmente al reddito imponibile, salvo la quota giornaliera di 5,29 € prevista per chi è addetto a strutture prive di servizio di mensa.

Il buono pasto incide sul TFR?

In linea generale no, perché ha natura non retributiva. Può rilevare solo se il contratto o un accordo individuale ne dispongano espressamente l'inclusione.

Dove trovo l'importo aggiornato del buono?

Nelle tabelle del CCNL artigiano del legno-arredamento in vigore e negli accordi territoriali regionali, che vanno consultati nella loro versione più recente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.