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La guida
CCNL Legno e Arredamento Artigianato: malattia e infortunio
Guida al trattamento economico e normativo in caso di malattia e infortunio sul lavoro nelle imprese artigiane del legno, arredamento e mobili: comporto, integrazione contrattuale e ruolo di INPS e INAIL.
Il CCNL Legno Arredamento Artigianato prevede un periodo di comporto di 9 mesi (consecutivi o in 12 mesi per ricadute). Il rinnovo 2025 ha introdotto l’integrazione al 100% nei primi 3 giorni per i primi 3 eventi annui. L’infortunio è tutelato dall’INAIL con eventuali integrazioni contrattuali. Durante il comporto il licenziamento per malattia è vietato.
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Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola legge | Miglioramento CCNL |
|---|---|---|
| Periodo di comporto | Non determinato dalla sola legge; fissato dal CCNL | 12 mesi consecutivi o 12 mesi in 18 per più malattie; apprendisti 9 mesi |
| Carenza (1°-3° giorno) | Non coperta da INPS (solo dal 4° giorno) | Operai: 100% della retribuzione netta per i primi 3 giorni se la malattia supera i 7 giorni |
| Indennità malattia INPS | Dal 4° giorno: 50% fino al 20° giorno; 66,67% dal 21° giorno | Operai: fino al 100% netto dal 4° al 180° giorno, poi 34% netto per al massimo 90 giorni; impiegati: intera retribuzione per sei mesi, poi 34% netto per 90 giorni |
| Infortunio INAIL | 60% dal 4° giorno; 75% dal 91° giorno | Integrazione fino al 100% della retribuzione netta dal 1° giorno fino alla guarigione clinica |
| Sospensione periodo di prova | Non prevista dalla legge | La malattia sospende il periodo di prova per pari durata |
| Licenziamento per malattia | Vietato durante il comporto | CCNL conferma il divieto; possibile al superamento del comporto |
La distinzione tra regola di legge e miglioramento contrattuale è fondamentale: il lavoratore ha diritto a entrambi i livelli di tutela, e il CCNL non può peggiorare quanto previsto dalla legge.
Il periodo di comporto: quanto dura e come si calcola
Il periodo di comporto è il limite massimo di assenza per malattia entro il quale il datore non può licenziare il lavoratore. Nel CCNL Legno e Arredamento Artigianato il comporto è fissato in 12 mesi consecutivi per la malattia continuativa (art. 49). Il limite di 9 mesi vale solo per gli apprendisti (9 mesi consecutivi o 9 mesi in 12 con ricadute).
In caso di ricadute (più episodi di malattia distinti), il comporto si applica quando le assenze complessive superano 12 mesi nell’arco di 18 mesi consecutivi. Il calcolo tiene conto di tutte le assenze per malattia nel periodo di riferimento, anche se distinte.
Se il lavoratore guarisce prima dello scadere del comporto, il rapporto riprende regolarmente. Se la malattia si prolunga oltre il comporto, il datore può recedere dal rapporto corrispondendo il TFR e l’indennità di preavviso; se è il lavoratore a chiedere la risoluzione, gli spetta il solo TFR.
Trattamento economico durante la malattia
La malattia è un istituto disciplinato in primo luogo dalla legge (artt. 2110 c.c., R.D.L. 1827/1935 e successivi), con l’INPS che eroga agli operai una indennità di malattia a partire dal quarto giorno di assenza (per gli impiegati dell’artigianato il trattamento è a carico dell’impresa):
- Dal 4° al 20° giorno: indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera.
- Dal 21° giorno in poi: indennità pari al 66,67% della retribuzione media giornaliera.
I primi tre giorni (c.d. carenza) non sono coperti dall’INPS. Il CCNL Legno Artigianato (art. 49, lettera B) garantisce agli operai il 100% della retribuzione netta per i primi 3 giorni solo se la malattia dura più di 7 giorni, e un’integrazione fino al 100% netto dal 4° al 180° giorno; oltre i 180 giorni spetta un’indennità del 34% della retribuzione netta per al massimo 90 giorni. Agli impiegati spetta l’intera retribuzione globale per i primi sei mesi, poi il 34% netto per al massimo 90 giorni.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la tutela economica è garantita dall’INAIL, non dall’INPS:
- Giorno dell’infortunio: a carico del datore di lavoro (retribuzione piena).
- Tre giorni successivi (carenza): indennità del 60% a carico del datore (art. 73 DPR 1124/1965).
- Dal 4° al 90° giorno: indennità INAIL al 60%.
- Dal 91° giorno in poi: indennità INAIL al 75%.
Il CCNL (art. 49) obbliga l’impresa a integrare l’indennità dell’istituto assicuratore fino al 100% della retribuzione netta dal 1° giorno e fino alla guarigione clinica, per l’infortunio sul lavoro e per la malattia professionale. Il posto è conservato fino alla guarigione clinica (infortunio) o per tutto il periodo di indennità per inabilità temporanea (malattia professionale).
Si precisa che la distinzione tra infortunio sul lavoro e malattia comune è importante: per gli infortuni il periodo di assenza non si computa ai fini del comporto contrattuale, che riguarda invece le sole malattie comuni.
Obblighi di comunicazione e certificazione
In caso di malattia, il lavoratore ha precisi obblighi di comunicazione:
- Comunicazione immediata: il lavoratore deve avvisare il datore entro l’inizio del proprio orario di lavoro del primo giorno di assenza (di norma entro la mattinata).
- Certificato medico telematico: il medico curante deve rilasciare il certificato di malattia in via telematica al sistema INPS, che lo rende disponibile al datore. Il lavoratore deve comunicare al datore il numero di protocollo del certificato.
- Reperibilità: durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce orarie indicate dall’INPS (di norma 10-12 e 17-19) per eventuali visite mediche di controllo disposte dal datore o dall’INPS.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Legno Arredamento Artigianato?
Come viene integrato il trattamento INPS durante la malattia?
Cosa deve fare il lavoratore quando si ammala?
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
Il datore può licenziare il lavoratore malato?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e al verbale integrativo del 17 febbraio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.