Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

CCNL Legno e Arredamento Artigianato: malattia e infortunio

Guida al trattamento economico e normativo in caso di malattia e infortunio sul lavoro nelle imprese artigiane del legno, arredamento e mobili: comporto, integrazione contrattuale e ruolo di INPS e INAIL.

In sintesi

Il CCNL Legno Arredamento Artigianato prevede un periodo di comporto di 9 mesi (consecutivi o in 12 mesi per ricadute). Il rinnovo 2025 ha introdotto l’integrazione al 100% nei primi 3 giorni per i primi 3 eventi annui. L’infortunio è tutelato dall’INAIL con eventuali integrazioni contrattuali. Durante il comporto il licenziamento per malattia è vietato.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
Parti firmatarie (sindacali)
Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Comporto malattia
9 mesi consecutivi; 9 mesi in 12 mesi per ricadute
Enti erogatori
INPS (malattia) · INAIL (infortuni e malattie professionali)

Tabella riepilogativa

Malattia e infortunio – Aspetti principali – CCNL Legno Arredamento Artigianato
Aspetto Regola legge Miglioramento CCNL
Periodo di comporto Non determinato dalla sola legge; fissato dal CCNL 9 mesi consecutivi o in 12 mesi per ricadute
Carenza (1°-3° giorno) Non coperta da INPS (solo dal 4° giorno) Dal rinnovo 2025: integrazione al 100% per i primi 3 giorni dei primi 3 eventi annui
Indennità malattia INPS Dal 4° giorno: 50% fino al 20° giorno; 66,67% dal 21° giorno Il CCNL prevede integrazioni a carico del datore per avvicinarsi alla retribuzione ordinaria
Infortunio INAIL 60% dal 4° giorno; 75% dal 91° giorno Possibile integrazione contrattuale da verificare sul testo CCNL aggiornato
Sospensione periodo di prova Non prevista dalla legge La malattia sospende il periodo di prova per pari durata
Licenziamento per malattia Vietato durante il comporto CCNL conferma il divieto; possibile al superamento del comporto

La distinzione tra regola di legge e miglioramento contrattuale è fondamentale: il lavoratore ha diritto a entrambi i livelli di tutela, e il CCNL non può peggiorare quanto previsto dalla legge.

Il periodo di comporto: quanto dura e come si calcola

Il periodo di comporto è il limite massimo di assenza per malattia entro il quale il datore non può licenziare il lavoratore. Nel CCNL Legno e Arredamento Artigianato il comporto è fissato in 9 mesi per la malattia continuativa (un solo episodio ininterrotto).

In caso di ricadute (più episodi di malattia distinti), il comporto si applica quando le assenze complessive superano 9 mesi nell’arco di 12 mesi consecutivi. Il calcolo tiene conto di tutte le assenze per malattia nel periodo di riferimento, anche se distinte.

Se il lavoratore guarisce prima dello scadere del comporto, il rapporto riprende regolarmente. Se la malattia si prolunga oltre il comporto, il datore può recedere dal rapporto con il preavviso contrattuale, corrispondendo le competenze di fine rapporto (TFR, ferie residue, ratei mensilità aggiuntive).

Trattamento economico durante la malattia

La malattia è un istituto disciplinato in primo luogo dalla legge (artt. 2110 c.c., R.D.L. 1827/1935 e successivi), con l’INPS che eroga una indennità di malattia a partire dal quarto giorno di assenza:

  • Dal 4° al 20° giorno: indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera.
  • Dal 21° giorno in poi: indennità pari al 66,67% della retribuzione media giornaliera.

I primi tre giorni (c.d. carenza) non sono coperti dall’INPS. Il CCNL Legno Artigianato, con l’aggiornamento del rinnovo 2025, ha introdotto un significativo miglioramento: integrazione al 100% della retribuzione nei primi 3 giorni, limitatamente ai primi 3 eventi di malattia per anno solare. Questo significa che, per le prime tre malattie dell’anno, il lavoratore non subisce alcuna decurtazione nei giorni di carenza.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la tutela economica è garantita dall’INAIL, non dall’INPS:

  • Giorno dell’infortunio: a carico del datore di lavoro (retribuzione piena).
  • Dal 1° al 3° giorno successivo: indennità INAIL pari al 60% della retribuzione.
  • Dal 4° al 90° giorno: indennità INAIL al 60%.
  • Dal 91° giorno in poi: indennità INAIL al 75%.

Il CCNL prevede la possibilità che il datore di lavoro integri il trattamento INAIL per avvicinarsi alla retribuzione ordinaria durante l’inabilità temporanea assoluta. Per la misura esatta dell’integrazione, che può variare in funzione degli accordi di rinnovo, si raccomanda di consultare il testo integrale del CCNL o il sindacato di categoria.

Si precisa che la distinzione tra infortunio sul lavoro e malattia comune è importante: per gli infortuni il periodo di assenza non si computa ai fini del comporto contrattuale, che riguarda invece le sole malattie comuni.

Obblighi di comunicazione e certificazione

In caso di malattia, il lavoratore ha precisi obblighi di comunicazione:

  1. Comunicazione immediata: il lavoratore deve avvisare il datore entro l’inizio del proprio orario di lavoro del primo giorno di assenza (di norma entro la mattinata).
  2. Certificato medico telematico: il medico curante deve rilasciare il certificato di malattia in via telematica al sistema INPS, che lo rende disponibile al datore. Il lavoratore deve comunicare al datore il numero di protocollo del certificato.
  3. Reperibilità: durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce orarie indicate dall’INPS (di norma 10-12 e 17-19) per eventuali visite mediche di controllo disposte dal datore o dall’INPS.

Casi pratici

Tizio – Prima malattia dell’anno, giorni di carenza
Tizio si ammala per la prima volta in febbraio e rimane assente 5 giorni. Grazie al rinnovo 2025, i primi 3 giorni (carenza) gli vengono integrati al 100% dal datore come primo dei 3 eventi annui previsti. Dal 4° giorno l’INPS eroga l’indennità del 50%. Tizio non subisce alcuna decurtazione effettiva per i giorni di carenza di questa prima malattia.
Caia – Malattia lunga, rischio comporto
Caia è assente per una malattia grave ininterrotta da 7 mesi. Il comporto è di 9 mesi: Caia ha ancora 2 mesi di protezione. Il datore non può licenziarla. Se al termine del comporto Caia non è ancora guarita, il datore potrà recedere con preavviso. Caia riceve l’indennità INPS al 66,67% dal 21° giorno e dovrebbe verificare se è iscritta a San.Arti. (fondo sanitario artigiani), che può offrire ulteriori prestazioni per ricoveri e cure.
Sempronio – Infortunio in laboratorio
Sempronio si ferisce con una macchina da legno durante il lavoro. L’infortunio è denunciato all’INAIL entro 2 giorni. Il giorno dell’infortunio è retribuito dal datore. Dal giorno successivo interviene l’INAIL con l’indennità del 60%. Il periodo di inabilità per infortunio non si computa nel comporto per malattia comune. Sempronio deve anche verificare se l’impresa è in regola con la valutazione del rischio (DVR) e i DPI per macchine da legno.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Legno Arredamento Artigianato?
Il comporto è di 9 mesi per malattia continuativa. Per le ricadute, il comporto si applica quando le assenze complessivamente superano 9 mesi nell’arco di 12 mesi consecutivi.
Come viene integrato il trattamento INPS durante la malattia?
Dal rinnovo 2025 il CCNL integra al 100% i primi 3 giorni di carenza per i primi 3 eventi di malattia annui. Per i periodi successivi l’integrazione segue le disposizioni contrattuali, che migliorano il minimo legale.
Cosa deve fare il lavoratore quando si ammala?
Deve comunicare subito l’assenza al datore e trasmettere il numero di protocollo del certificato medico telematico. Deve mantenersi reperibile nelle fasce orarie INPS (10-12 e 17-19) per le visite di controllo.
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
L’infortunio è gestito dall’INAIL: indennità al 60% dal 1° giorno dopo l’infortunio e al 75% dal 91° giorno. Il periodo di inabilità per infortunio non conta nel comporto contrattuale per malattia comune.
Il datore può licenziare il lavoratore malato?
No, durante il periodo di comporto (9 mesi) il licenziamento per malattia è vietato. È possibile solo al superamento del comporto, con preavviso e liquidazione di tutte le competenze di fine rapporto.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e alle successive intese del 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • In caso di malattia il lavoratore ha diritto a conservazione del posto per il periodo di comporto e a un trattamento economico (art. 2110 c.c.).
  • Il comporto e' fissato dal CCNL, distinguendo malattia continuativa e sommatoria di eventi (ricadute) in un arco temporale.
  • L'infortunio e la malattia professionale sono tutelati dall'INAIL, con eventuali integrazioni contrattuali.
  • Durante il comporto il licenziamento per malattia e' vietato; e' ammesso solo al suo superamento.
  • Indennita' INPS, integrazioni e durate puntuali sono nelle tabelle del CCNL vigente e nelle circolari INPS aggiornate.
Indice dei contenuti

Nelle piccole imprese artigiane del legno e dell'arredamento la malattia e l'infortunio del lavoratore pongono un duplice problema: garantire al dipendente reddito e posto, e dare all'azienda regole certe sui limiti di tollerabilita' dell'assenza. L'art. 2110 c.c. e il CCNL costruiscono questo equilibrio attorno al concetto di comporto.

La conservazione del posto: l'art. 2110 c.c.

L'art. 2110 c.c. stabilisce che in caso di malattia o infortunio il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo stabilito dal contratto collettivo - il comporto - e al trattamento economico previsto. E' una deroga al principio per cui l'impossibilita' sopravvenuta scioglie il contratto: la malattia, entro il comporto, sospende il rapporto ma non lo estingue.

Il periodo di comporto

Il comporto e' il tempo massimo di assenza tollerata prima che il datore possa legittimamente recedere. Il CCNL del settore lo articola distinguendo il comporto secco - una malattia unica e continuativa - dal comporto per sommatoria, che conteggia più eventi (le ricadute) all'interno di un arco temporale di riferimento. La distinzione e' decisiva per i lavoratori con patologie ricorrenti, perché la modalita' di conteggio incide sull'esaurimento del periodo protetto.

Il trattamento economico in malattia

Durante la malattia il lavoratore percepisce l'indennita' a carico dell'INPS secondo le regole generali e, ove previsto, un'integrazione a carico del datore stabilita dal CCNL. Il contratto può migliorare la copertura, ad esempio integrando la retribuzione nei primi giorni di malattia, spesso entro un numero limitato di eventi nell'anno. Gli importi e le percentuali di integrazione sono nelle tabelle del CCNL vigente e nelle circolari INPS aggiornate.

L'infortunio e la malattia professionale: il ruolo dell'INAIL

L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale seguono un binario diverso: la tutela e' affidata all'INAIL, che eroga l'indennita' per inabilita' temporanea e, nei casi più gravi, le prestazioni per inabilita' permanente. Il CCNL può prevedere integrazioni all'indennita' INAIL. Per l'artigianato, settore ad alta esposizione a rischi meccanici, questa tutela e' particolarmente rilevante.

Il divieto di licenziamento durante il comporto

finché il comporto non e' superato, il licenziamento per malattia e' illegittimo: la conservazione del posto e' il cuore della tutela dell'art. 2110 c.c. Solo al superamento del comporto il datore può recedere, e deve farlo in modo tempestivo e adeguatamente motivato. Il licenziamento intimato prima del superamento e' nullo o annullabile a seconda dei casi.

Obblighi del lavoratore

Alla tutela corrispondono oneri: il lavoratore deve comunicare tempestivamente l'assenza, trasmettere il certificato medico telematico e rendersi reperibile nelle fasce orarie per la visita di controllo. La violazione di questi obblighi può incidere sul trattamento economico e, nei casi gravi, sul piano disciplinare. Le specifiche procedurali sono nel CCNL vigente.

Domande frequenti

Cos'e' il periodo di comporto?

E' il tempo massimo di assenza per malattia tollerata, fissato dal CCNL, durante il quale il posto e' conservato (art. 2110 c.c.). Il contratto distingue il comporto secco per malattia continuativa dal comporto per sommatoria di piu' eventi in un arco temporale.

Posso essere licenziato mentre sono in malattia?

No, finche' non e' superato il comporto: il licenziamento per malattia entro il periodo protetto e' illegittimo. Solo al superamento del comporto il datore puo' recedere, in modo tempestivo e motivato.

Chi paga durante la malattia?

L'indennita' di malattia e' erogata dall'INPS secondo le regole generali, con l'eventuale integrazione a carico del datore prevista dal CCNL. Gli importi e le percentuali sono nelle tabelle del CCNL vigente e nelle circolari INPS aggiornate.

L'infortunio sul lavoro segue le stesse regole della malattia?

No. L'infortunio e la malattia professionale sono tutelati dall'INAIL, che eroga l'indennita' per inabilita' temporanea e, nei casi gravi, le prestazioni per inabilita' permanente. Il CCNL puo' prevedere integrazioni all'indennita' INAIL.

Quali obblighi ho durante la malattia?

Comunicare tempestivamente l'assenza, trasmettere il certificato medico telematico e rendersi reperibile nelle fasce orarie per la visita di controllo. La violazione puo' incidere sul trattamento economico e, nei casi gravi, sul piano disciplinare.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.