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CCNL Legno e Arredamento Artigianato: TFR e fine rapporto
Guida al trattamento di fine rapporto (TFR) per i lavoratori delle imprese artigiane del legno e dell’arredamento: calcolo, rivalutazione, destinazione a previdenza complementare, anticipazioni e competenze da liquidare alla cessazione del rapporto.
Il TFR nel CCNL Legno Arredamento Artigianato segue le regole dell’art. 2120 c.c.: accantonamento annuale pari alla retribuzione lorda divisa per 13,5, rivalutato all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione. Può essere destinato a previdenza complementare. L’anticipazione è ammessa dopo 8 anni di servizio continuativo, fino al 70% del maturato, per causali specifiche.
Cos’è il TFR e come si forma
Il trattamento di fine rapporto (TFR), comunemente chiamato «liquidazione», è una somma accantonata annualmente dal datore di lavoro per ogni lavoratore dipendente e corrisposta all’atto della cessazione del rapporto. È disciplinato dall’art. 2120 c.c., una norma inderogabile di legge che si applica a tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dal CCNL applicato.
La quota annuale di TFR che matura per ciascun lavoratore è pari alla retribuzione lorda annua divisa per 13,5. Questa formula equivale, in termini pratici, all’accantonamento di circa il 7,4% della retribuzione lorda annua. Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato non modifica questa formula, che è fissata dalla legge; il contratto interviene invece sulla definizione delle voci retributive che concorrono alla base di calcolo.
La retribuzione utile ai fini TFR include tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale: minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimi, tredicesima, quattordicesima, indennità contrattuali fisse. Non rientrano i rimborsi spese, le indennità occasionali e i compensi per prestazioni accessorie non continuative.
Rivalutazione annuale: come cresce il TFR
Il TFR accantonato non rimane fisso nel tempo: ogni 31 dicembre la quota già maturata viene rivalutata in base a un tasso composto da due elementi:
- Una quota fissa dell’1,5% all’anno.
- Una quota variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (indice FOI, senza tabacchi) registrato nell’anno precedente.
Questa rivalutazione garantisce una parziale protezione dall’inflazione, ma il tasso effettivo dipende dall’andamento dei prezzi. In periodi di inflazione elevata il TFR mantiene buona parte del suo valore reale grazie alla componente variabile; in periodi di inflazione bassa o nulla la rivalutazione è sostanzialmente limitata all’1,5% fisso.
Tabella riepilogativa: calcolo TFR anno per anno
| Voce | Formula / Regola | Nota |
|---|---|---|
| Quota annua accantonata | Retribuzione lorda annua ÷ 13,5 | Circa il 7,4% della retribuzione annua lorda |
| Rivalutazione annuale | 1,5% fisso + 75% incremento ISTAT FOI | Applicata al 31 dicembre su tutto il TFR già maturato |
| Base di calcolo | Tutte le voci retributive non occasionali (incl. 13ª e 14ª) | Esclusi rimborsi spese e compensi occasionali |
| Anticipazione massima | 70% del TFR maturato | Solo dopo 8 anni di servizio continuativo, per causali previste |
| Tassazione alla liquidazione | Tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni) | Più favorevole della tassazione ordinaria IRPEF in molti casi |
Il TFR è un diritto di legge inderogabile: il datore non può escluderlo contrattualmente né ritardarne il versamento al momento della cessazione del rapporto senza andare incontro a interessi moratori e sanzioni.
Destinazione del TFR: in azienda o a previdenza complementare
Il D.Lgs. 252/2005 ha introdotto la possibilità per il lavoratore di scegliere di destinare il TFR maturando (cioè le quote future, non quelle già accumulate) a un fondo di previdenza complementare. La scelta deve essere esercitata entro 6 mesi dall’assunzione (o, per i lavoratori già in servizio al 1° gennaio 2007, entro il termine previsto dalla legge).
Per le imprese artigiane con meno di 50 addetti — la quasi totalità delle realtà del legno-arredo artigiano — il meccanismo funziona così:
- Se il lavoratore non esprime alcuna scelta (silenzio), il TFR maturando rimane in azienda (diversamente da quanto accade nelle imprese con 50 o più addetti, per le quali scatta il conferimento al Fondo di tesoreria INPS).
- Se il lavoratore sceglie esplicitamente di versare il TFR a un fondo pensione, le quote future vengono trasferite al fondo indicato.
Il fondo pensione di riferimento per le piccole e medie imprese artigiane è Fondapi, al quale accedono molti lavoratori del settore legno-arredo artigiano, oppure altri fondi aperti o piani individuali pensionistici (PIP). Il versamento alla previdenza complementare consente anche la deducibilità fiscale dei contributi (fino a 5.164,57 euro annui).
Anticipazione del TFR: quando e come richiederla
Il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR maturato alle seguenti condizioni:
- Anzianità minima: almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro.
- Misura massima: 70% del TFR complessivo maturato alla data della richiesta.
- Causali ammesse: spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; fruizione dei congedi parentali o dei congedi formativi ex L. 53/2000.
- Frequenza: l’anticipazione può essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro non è obbligato a concedere l’anticipazione se le richieste contemporaneamente pendenti superano il 10% dei dipendenti aventi diritto o il 4% del totale dei dipendenti. In questi casi il datore può motivatamente rinviare la concessione.
Competenze di fine rapporto: cosa si percepisce alla cessazione
Al momento della cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa, il lavoratore ha diritto alla liquidazione delle seguenti competenze:
- TFR maturato (comprensivo delle rivalutazioni annuali).
- Retribuzione del mese corrente fino alla data di cessazione (pro-quota).
- Ferie e permessi non goduti (indennità sostitutiva).
- Ratei di tredicesima e quattordicesima maturati e non ancora corrisposti.
- Indennità sostitutiva del preavviso (se il preavviso non è stato lavorato o se il licenziamento è per giusta causa a favore del lavoratore).
Casi pratici
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nel CCNL Legno Arredamento Artigianato?
Il lavoratore può chiedere un’anticipazione del TFR?
Dove viene depositato il TFR nelle imprese artigiane?
Cosa si intende per «retribuzione utile TFR»?
Quando viene liquidato il TFR?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024. Le regole sul TFR derivano dall’art. 2120 c.c. e dal D.Lgs. 252/2005, che si applicano a tutti i lavoratori dipendenti indipendentemente dal CCNL. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nel CCNL Legno Arredamento Artigianato?
Il TFR è disciplinato dall'art. 2120 c.c., che si applica a tutti i lavoratori dipendenti. La quota annuale accantonata è pari alla retribuzione lorda annua (comprensiva di tutte le voci, incluse tredicesima e quattordicesima) divisa per 13,5. Alla fine di ogni anno la quota già accantonata viene rivalutata in misura pari all'1,5% fisso più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Il lavoratore può chiedere un'anticipazione del TFR?
Sì, l'art. 2120 c.c. consente l'anticipazione del TFR dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. L'anticipazione può essere chiesta in un'unica soluzione, nella misura massima del 70% del TFR maturato, per specifiche causali: spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, acquisto della prima casa per sé o per i figli, congedo parentale o formativo. Il datore non è obbligato a concederla se le richieste simultanee superano il 10% degli aventi diritto o il 4% del totale dei dipendenti.
Dove viene depositato il TFR: in azienda o in un fondo pensione?
Per le imprese artigiane con meno di 50 addetti (la quasi totalità del settore legno-arredo artigiano) il TFR rimane in azienda, salvo scelta esplicita del lavoratore di destinarlo a previdenza complementare. Il lavoratore può scegliere di versare il TFR a un fondo pensione (come Fondapi, fondo pensione per piccole e medie imprese, cui accedono molte realtà artigiane) tramite il meccanismo del silenzio-assenso (entro 6 mesi dall'assunzione) o di esprimere scelta esplicita. In caso di silenzio, per le aziende con meno di 50 dipendenti il TFR resta in azienda.
Cosa si intende per «retribuzione utile TFR»?
La retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, inclusi minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimi, tredicesima e quattordicesima, ma esclude i rimborsi spese e i compensi per prestazioni occasionali o straordinarie non continuative, salvo diversa previsione del CCNL.
Quando viene liquidato il TFR?
Il TFR deve essere corrisposto entro i tempi stabiliti dall'art. 2120 c.c. all'atto della cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa (licenziamento, dimissioni, pensionamento, decesso). Per i lavoratori che destinano il TFR a un fondo pensione, la liquidazione finale avviene secondo le regole del fondo stesso (di norma la prestazione pensionistica integrativa è erogata al momento del pensionamento).
Vedi anche