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Ultimo aggiornamento: 7 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il TFR segue l'art. 2120 c.c.: accantonamento annuale pari alla retribuzione lorda divisa per 13,5, rivalutato all'1,5% fisso più il 75% dell'inflazione ISTAT. Può essere destinato a previdenza complementare (es. Fondapi). L'anticipazione è ammessa dopo 8 anni di servizio, fino al 70% del maturato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

CCNL Legno e Arredamento Artigianato: TFR e fine rapporto

Guida al trattamento di fine rapporto (TFR) per i lavoratori delle imprese artigiane del legno e dell’arredamento: calcolo, rivalutazione, destinazione a previdenza complementare, anticipazioni e competenze da liquidare alla cessazione del rapporto.

In sintesi

Il TFR nel CCNL Legno Arredamento Artigianato segue le regole dell’art. 2120 c.c.: accantonamento annuale pari alla retribuzione lorda divisa per 13,5, rivalutato all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione. Può essere destinato a previdenza complementare. L’anticipazione è ammessa dopo 8 anni di servizio continuativo, fino al 70% del maturato, per causali specifiche.

Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
Parti firmatarie (sindacali)
Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Norma legge
Art. 2120 c.c. (TFR) — D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)
Bilateralità artigiana
EBNA · FSBA · San.Arti.

Cos’è il TFR e come si forma

Il trattamento di fine rapporto (TFR), comunemente chiamato «liquidazione», è una somma accantonata annualmente dal datore di lavoro per ogni lavoratore dipendente e corrisposta all’atto della cessazione del rapporto. È disciplinato dall’art. 2120 c.c., una norma inderogabile di legge che si applica a tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dal CCNL applicato.

La quota annuale di TFR che matura per ciascun lavoratore è pari alla retribuzione lorda annua divisa per 13,5. Questa formula equivale, in termini pratici, all’accantonamento di circa il 7,4% della retribuzione lorda annua. Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato non modifica questa formula, che è fissata dalla legge; il contratto interviene invece sulla definizione delle voci retributive che concorrono alla base di calcolo.

La retribuzione utile ai fini TFR include tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale: minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimi, tredicesima, quattordicesima, indennità contrattuali fisse. Non rientrano i rimborsi spese, le indennità occasionali e i compensi per prestazioni accessorie non continuative.

Rivalutazione annuale: come cresce il TFR

Il TFR accantonato non rimane fisso nel tempo: ogni 31 dicembre la quota già maturata viene rivalutata in base a un tasso composto da due elementi:

  • Una quota fissa dell’1,5% all’anno.
  • Una quota variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (indice FOI, senza tabacchi) registrato nell’anno precedente.

Questa rivalutazione garantisce una parziale protezione dall’inflazione, ma il tasso effettivo dipende dall’andamento dei prezzi. In periodi di inflazione elevata il TFR mantiene buona parte del suo valore reale grazie alla componente variabile; in periodi di inflazione bassa o nulla la rivalutazione è sostanzialmente limitata all’1,5% fisso.

Tabella riepilogativa: calcolo TFR anno per anno

Schema di calcolo e rivalutazione TFR — art. 2120 c.c.
Voce Formula / Regola Nota
Quota annua accantonata Retribuzione lorda annua ÷ 13,5 Circa il 7,4% della retribuzione annua lorda
Rivalutazione annuale 1,5% fisso + 75% incremento ISTAT FOI Applicata al 31 dicembre su tutto il TFR già maturato
Base di calcolo Tutte le voci retributive non occasionali (incl. 13ª e 14ª) Esclusi rimborsi spese e compensi occasionali
Anticipazione massima 70% del TFR maturato Solo dopo 8 anni di servizio continuativo, per causali previste
Tassazione alla liquidazione Tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni) Più favorevole della tassazione ordinaria IRPEF in molti casi

Il TFR è un diritto di legge inderogabile: il datore non può escluderlo contrattualmente né ritardarne il versamento al momento della cessazione del rapporto senza andare incontro a interessi moratori e sanzioni.

Destinazione del TFR: in azienda o a previdenza complementare

Il D.Lgs. 252/2005 ha introdotto la possibilità per il lavoratore di scegliere di destinare il TFR maturando (cioè le quote future, non quelle già accumulate) a un fondo di previdenza complementare. La scelta deve essere esercitata entro 6 mesi dall’assunzione (o, per i lavoratori già in servizio al 1° gennaio 2007, entro il termine previsto dalla legge).

Per le imprese artigiane con meno di 50 addetti — la quasi totalità delle realtà del legno-arredo artigiano — il meccanismo funziona così:

  • Se il lavoratore non esprime alcuna scelta (silenzio), il TFR maturando rimane in azienda (diversamente da quanto accade nelle imprese con 50 o più addetti, per le quali scatta il conferimento al Fondo di tesoreria INPS).
  • Se il lavoratore sceglie esplicitamente di versare il TFR a un fondo pensione, le quote future vengono trasferite al fondo indicato.

Il fondo pensione di riferimento per le piccole e medie imprese artigiane è Fondapi, al quale accedono molti lavoratori del settore legno-arredo artigiano, oppure altri fondi aperti o piani individuali pensionistici (PIP). Il versamento alla previdenza complementare consente anche la deducibilità fiscale dei contributi (fino a 5.164,57 euro annui).

Anticipazione del TFR: quando e come richiederla

Il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR maturato alle seguenti condizioni:

  • Anzianità minima: almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro.
  • Misura massima: 70% del TFR complessivo maturato alla data della richiesta.
  • Causali ammesse: spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; fruizione dei congedi parentali o dei congedi formativi ex L. 53/2000.
  • Frequenza: l’anticipazione può essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro non è obbligato a concedere l’anticipazione se le richieste contemporaneamente pendenti superano il 10% dei dipendenti aventi diritto o il 4% del totale dei dipendenti. In questi casi il datore può motivatamente rinviare la concessione.

Competenze di fine rapporto: cosa si percepisce alla cessazione

Al momento della cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa, il lavoratore ha diritto alla liquidazione delle seguenti competenze:

  1. TFR maturato (comprensivo delle rivalutazioni annuali).
  2. Retribuzione del mese corrente fino alla data di cessazione (pro-quota).
  3. Ferie e permessi non goduti (indennità sostitutiva).
  4. Ratei di tredicesima e quattordicesima maturati e non ancora corrisposti.
  5. Indennità sostitutiva del preavviso (se il preavviso non è stato lavorato o se il licenziamento è per giusta causa a favore del lavoratore).

Casi pratici

Tizio — 12 anni di anzianità: anticipazione per acquisto casa
Tizio lavora come falegname in una piccola impresa artigiana da 12 anni. Ha maturato un TFR significativo. Vuole acquistare la prima casa e chiede l’anticipazione del TFR (causale ammessa ex art. 2120 c.c.). Poiché ha più di 8 anni di anzianità, può chiedere fino al 70% del TFR maturato. Il datore, unico dipendente in azienda, è obbligato a concedere l’anticipazione poiché non vi sono altre richieste pendenti. L’importo anticipato non riduce i mesi di servizio utili per la tredicesima o le ferie, ma riduce proporzionalmente il TFR residuo maturato.
Caia — Scelta della previdenza complementare al momento dell’assunzione
Caia viene assunta come impiegata di livello C in un’impresa artigiana del legno. Entro 6 mesi dall’assunzione deve scegliere se lasciare il TFR in azienda o destinarlo a un fondo pensione. Caia sceglie di versare il TFR a Fondapi (fondo pensione per le PMI), così le quote future di TFR vengono trasferite mensilmente al fondo. Caia potrà dedurre fiscalmente il proprio contributo volontario al fondo (fino a 5.164,57 euro l’anno), godendo di un vantaggio fiscale immediato in busta paga.
Sempronio — Dimissioni: calcolo delle competenze finali
Sempronio si dimette dopo 5 anni di servizio, con preavviso regolarmente lavorato. A fine rapporto ha diritto a: TFR maturato in 5 anni (rivalutato); retribuzione del mese fino alla data di cessazione; 8 giorni di ferie non godute (indennità); rateo di tredicesima (mesi maturati da gennaio alla data di dimissioni diviso 12 di mensilità) e rateo di quattordicesima (mesi maturati dal 1° luglio alla cessazione diviso 12). Il preavviso è stato lavorato, quindi nessuna indennità sostitutiva. Il datore deve liquidare tutto entro i termini di legge.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR nel CCNL Legno Arredamento Artigianato?
Il TFR segue l’art. 2120 c.c.: la quota annua accantonata è pari alla retribuzione lorda annua (incluse tredicesima e quattordicesima) divisa per 13,5. La quota già accumulata viene rivalutata al 31 dicembre di ogni anno all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT FOI.
Il lavoratore può chiedere un’anticipazione del TFR?
Sì, dopo 8 anni di servizio continuativo è possibile richiedere fino al 70% del TFR maturato per spese sanitarie straordinarie, acquisto prima casa o congedi. L’anticipazione può essere chiesta una sola volta nel corso del rapporto.
Dove viene depositato il TFR nelle imprese artigiane?
Per le imprese con meno di 50 addetti (la quasi totalità del settore legno-arredo artigiano), in assenza di scelta esplicita del lavoratore il TFR rimane in azienda. Se il lavoratore sceglie la previdenza complementare, le quote vengono versate al fondo pensione indicato (es. Fondapi).
Cosa si intende per «retribuzione utile TFR»?
Include tutte le voci retributive non occasionali: minimo tabellare, scatti, superminimi, tredicesima e quattordicesima, indennità contrattuali fisse. Non entrano rimborsi spese e compensi occasionali non continuativi.
Quando viene liquidato il TFR?
Il TFR deve essere corrisposto all’atto della cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa. Il ritardo del datore fa scattare interessi legali e risarcimento del danno da svalutazione monetaria.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024. Le regole sul TFR derivano dall’art. 2120 c.c. e dal D.Lgs. 252/2005, che si applicano a tutti i lavoratori dipendenti indipendentemente dal CCNL. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR nel CCNL Legno Arredamento Artigianato?

Il TFR è disciplinato dall'art. 2120 c.c., che si applica a tutti i lavoratori dipendenti. La quota annuale accantonata è pari alla retribuzione lorda annua (comprensiva di tutte le voci, incluse tredicesima e quattordicesima) divisa per 13,5. Alla fine di ogni anno la quota già accantonata viene rivalutata in misura pari all'1,5% fisso più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Il lavoratore può chiedere un'anticipazione del TFR?

Sì, l'art. 2120 c.c. consente l'anticipazione del TFR dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. L'anticipazione può essere chiesta in un'unica soluzione, nella misura massima del 70% del TFR maturato, per specifiche causali: spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, acquisto della prima casa per sé o per i figli, congedo parentale o formativo. Il datore non è obbligato a concederla se le richieste simultanee superano il 10% degli aventi diritto o il 4% del totale dei dipendenti.

Dove viene depositato il TFR: in azienda o in un fondo pensione?

Per le imprese artigiane con meno di 50 addetti (la quasi totalità del settore legno-arredo artigiano) il TFR rimane in azienda, salvo scelta esplicita del lavoratore di destinarlo a previdenza complementare. Il lavoratore può scegliere di versare il TFR a un fondo pensione (come Fondapi, fondo pensione per piccole e medie imprese, cui accedono molte realtà artigiane) tramite il meccanismo del silenzio-assenso (entro 6 mesi dall'assunzione) o di esprimere scelta esplicita. In caso di silenzio, per le aziende con meno di 50 dipendenti il TFR resta in azienda.

Cosa si intende per «retribuzione utile TFR»?

La retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, inclusi minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimi, tredicesima e quattordicesima, ma esclude i rimborsi spese e i compensi per prestazioni occasionali o straordinarie non continuative, salvo diversa previsione del CCNL.

Quando viene liquidato il TFR?

Il TFR deve essere corrisposto entro i tempi stabiliti dall'art. 2120 c.c. all'atto della cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa (licenziamento, dimissioni, pensionamento, decesso). Per i lavoratori che destinano il TFR a un fondo pensione, la liquidazione finale avviene secondo le regole del fondo stesso (di norma la prestazione pensionistica integrativa è erogata al momento del pensionamento).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.