Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

CCNL Legno e Arredamento Artigianato: TFR e fine rapporto

Guida al trattamento di fine rapporto (TFR) per i lavoratori delle imprese artigiane del legno e dell’arredamento: calcolo, rivalutazione, destinazione a previdenza complementare, anticipazioni e competenze da liquidare alla cessazione del rapporto.

In sintesi

Il TFR nel CCNL Legno Arredamento Artigianato segue le regole dell’art. 2120 c.c.: accantonamento annuale pari alla retribuzione lorda divisa per 13,5, rivalutato all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione. Può essere destinato a previdenza complementare. L’anticipazione è ammessa dopo 8 anni di servizio continuativo, fino al 70% del maturato, per causali specifiche.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
Parti firmatarie (sindacali)
Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Norma legge
Art. 2120 c.c. (TFR) – D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)
Bilateralità artigiana
EBNA · FSBA · San.Arti.

Cos’è il TFR e come si forma

Il trattamento di fine rapporto (TFR), comunemente chiamato «liquidazione», è una somma accantonata annualmente dal datore di lavoro per ogni lavoratore dipendente e corrisposta all’atto della cessazione del rapporto. È disciplinato dall’art. 2120 c.c., una norma inderogabile di legge che si applica a tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dal CCNL applicato.

La quota annuale di TFR che matura per ciascun lavoratore è pari alla retribuzione lorda annua divisa per 13,5. Questa formula equivale, in termini pratici, all’accantonamento di circa il 7,4% della retribuzione lorda annua. Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato non modifica questa formula, che è fissata dalla legge; il contratto interviene invece sulla definizione delle voci retributive che concorrono alla base di calcolo.

La retribuzione utile ai fini TFR include tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale: minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimi, tredicesima, quattordicesima, indennità contrattuali fisse. Non rientrano i rimborsi spese, le indennità occasionali e i compensi per prestazioni accessorie non continuative.

Rivalutazione annuale: come cresce il TFR

Il TFR accantonato non rimane fisso nel tempo: ogni 31 dicembre la quota già maturata viene rivalutata in base a un tasso composto da due elementi:

  • Una quota fissa dell’1,5% all’anno.
  • Una quota variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (indice FOI, senza tabacchi) registrato nell’anno precedente.

Questa rivalutazione garantisce una parziale protezione dall’inflazione, ma il tasso effettivo dipende dall’andamento dei prezzi. In periodi di inflazione elevata il TFR mantiene buona parte del suo valore reale grazie alla componente variabile; in periodi di inflazione bassa o nulla la rivalutazione è sostanzialmente limitata all’1,5% fisso.

Tabella riepilogativa: calcolo TFR anno per anno

Schema di calcolo e rivalutazione TFR – art. 2120 c.c.
Voce Formula / Regola Nota
Quota annua accantonata Retribuzione lorda annua ÷ 13,5 Circa il 7,4% della retribuzione annua lorda
Rivalutazione annuale 1,5% fisso + 75% incremento ISTAT FOI Applicata al 31 dicembre su tutto il TFR già maturato
Base di calcolo Tutte le voci retributive non occasionali (incl. 13ª e 14ª) Esclusi rimborsi spese e compensi occasionali
Anticipazione massima 70% del TFR maturato Solo dopo 8 anni di servizio continuativo, per causali previste
Tassazione alla liquidazione Tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni) Più favorevole della tassazione ordinaria IRPEF in molti casi

Il TFR è un diritto di legge inderogabile: il datore non può escluderlo contrattualmente né ritardarne il versamento al momento della cessazione del rapporto senza andare incontro a interessi moratori e sanzioni.

Destinazione del TFR: in azienda o a previdenza complementare

Il D.Lgs. 252/2005 ha introdotto la possibilità per il lavoratore di scegliere di destinare il TFR maturando (cioè le quote future, non quelle già accumulate) a un fondo di previdenza complementare. La scelta deve essere esercitata entro 6 mesi dall’assunzione (o, per i lavoratori già in servizio al 1° gennaio 2007, entro il termine previsto dalla legge).

Per le imprese artigiane con meno di 50 addetti – la quasi totalità delle realtà del legno-arredo artigiano – il meccanismo funziona così:

  • Se il lavoratore non esprime alcuna scelta (silenzio), il TFR maturando rimane in azienda (diversamente da quanto accade nelle imprese con 50 o più addetti, per le quali scatta il conferimento al Fondo di tesoreria INPS).
  • Se il lavoratore sceglie esplicitamente di versare il TFR a un fondo pensione, le quote future vengono trasferite al fondo indicato.

Il fondo pensione di riferimento per le piccole e medie imprese artigiane è Fondapi, al quale accedono molti lavoratori del settore legno-arredo artigiano, oppure altri fondi aperti o piani individuali pensionistici (PIP). Il versamento alla previdenza complementare consente anche la deducibilità fiscale dei contributi (fino a 5.164,57 euro annui).

Anticipazione del TFR: quando e come richiederla

Il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR maturato alle seguenti condizioni:

  • Anzianità minima: almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro.
  • Misura massima: 70% del TFR complessivo maturato alla data della richiesta.
  • Causali ammesse: spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; fruizione dei congedi parentali o dei congedi formativi ex L. 53/2000.
  • Frequenza: l’anticipazione può essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro non è obbligato a concedere l’anticipazione se le richieste contemporaneamente pendenti superano il 10% dei dipendenti aventi diritto o il 4% del totale dei dipendenti. In questi casi il datore può motivatamente rinviare la concessione.

Competenze di fine rapporto: cosa si percepisce alla cessazione

Al momento della cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa, il lavoratore ha diritto alla liquidazione delle seguenti competenze:

  1. TFR maturato (comprensivo delle rivalutazioni annuali).
  2. Retribuzione del mese corrente fino alla data di cessazione (pro-quota).
  3. Ferie e permessi non goduti (indennità sostitutiva).
  4. Ratei di tredicesima e quattordicesima maturati e non ancora corrisposti.
  5. Indennità sostitutiva del preavviso (se il preavviso non è stato lavorato o se il licenziamento è per giusta causa a favore del lavoratore).

Casi pratici

Tizio – 12 anni di anzianità: anticipazione per acquisto casa
Tizio lavora come falegname in una piccola impresa artigiana da 12 anni. Ha maturato un TFR significativo. Vuole acquistare la prima casa e chiede l’anticipazione del TFR (causale ammessa ex art. 2120 c.c.). Poiché ha più di 8 anni di anzianità, può chiedere fino al 70% del TFR maturato. Il datore, unico dipendente in azienda, è obbligato a concedere l’anticipazione poiché non vi sono altre richieste pendenti. L’importo anticipato non riduce i mesi di servizio utili per la tredicesima o le ferie, ma riduce proporzionalmente il TFR residuo maturato.
Caia – Scelta della previdenza complementare al momento dell’assunzione
Caia viene assunta come impiegata di livello C in un’impresa artigiana del legno. Entro 6 mesi dall’assunzione deve scegliere se lasciare il TFR in azienda o destinarlo a un fondo pensione. Caia sceglie di versare il TFR a Fondapi (fondo pensione per le PMI), così le quote future di TFR vengono trasferite mensilmente al fondo. Caia potrà dedurre fiscalmente il proprio contributo volontario al fondo (fino a 5.164,57 euro l’anno), godendo di un vantaggio fiscale immediato in busta paga.
Sempronio – Dimissioni: calcolo delle competenze finali
Sempronio si dimette dopo 5 anni di servizio, con preavviso regolarmente lavorato. A fine rapporto ha diritto a: TFR maturato in 5 anni (rivalutato); retribuzione del mese fino alla data di cessazione; 8 giorni di ferie non godute (indennità); rateo di tredicesima (mesi maturati da gennaio alla data di dimissioni diviso 12 di mensilità) e rateo di quattordicesima (mesi maturati dal 1° luglio alla cessazione diviso 12). Il preavviso è stato lavorato, quindi nessuna indennità sostitutiva. Il datore deve liquidare tutto entro i termini di legge.

Quanto TFR hai maturato?

Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata, partendo dalla retribuzione del tuo CCNL.

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Domande frequenti

Come si calcola il TFR nel CCNL Legno Arredamento Artigianato?
Il TFR segue l’art. 2120 c.c.: la quota annua accantonata è pari alla retribuzione lorda annua (incluse tredicesima e quattordicesima) divisa per 13,5. La quota già accumulata viene rivalutata al 31 dicembre di ogni anno all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT FOI.
Il lavoratore può chiedere un’anticipazione del TFR?
Sì, dopo 8 anni di servizio continuativo è possibile richiedere fino al 70% del TFR maturato per spese sanitarie straordinarie, acquisto prima casa o congedi. L’anticipazione può essere chiesta una sola volta nel corso del rapporto.
Dove viene depositato il TFR nelle imprese artigiane?
Per le imprese con meno di 50 addetti (la quasi totalità del settore legno-arredo artigiano), in assenza di scelta esplicita del lavoratore il TFR rimane in azienda. Se il lavoratore sceglie la previdenza complementare, le quote vengono versate al fondo pensione indicato (es. Fondapi).
Cosa si intende per «retribuzione utile TFR»?
Include tutte le voci retributive non occasionali: minimo tabellare, scatti, superminimi, tredicesima e quattordicesima, indennità contrattuali fisse. Non entrano rimborsi spese e compensi occasionali non continuativi.
Quando viene liquidato il TFR?
Il TFR deve essere corrisposto all’atto della cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa. Il ritardo del datore fa scattare interessi legali e risarcimento del danno da svalutazione monetaria.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024. Le regole sul TFR derivano dall’art. 2120 c.c. e dal D.Lgs. 252/2005, che si applicano a tutti i lavoratori dipendenti indipendentemente dal CCNL. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il TFR nel settore segue interamente l'art. 2120 c.c.: quota annua pari alla retribuzione divisa per 13,5, accantonata e rivalutata ogni anno.
  • La rivalutazione si compone di una parte fissa dell'1,5% e di una parte variabile pari al 75% dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo.
  • Il lavoratore può destinare il TFR a un fondo di previdenza complementare, anche al fondo negoziale di settore, modificando così la gestione del maturando.
  • L'anticipazione è ammessa al ricorrere delle condizioni di legge (anzianità minima e causali tipiche) entro i limiti previsti dall'art. 2120 c.c.
  • Alla cessazione si liquidano TFR maturato, ratei di mensilità aggiuntive, ferie non godute e l'eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
Indice dei contenuti

Il trattamento di fine rapporto è uno degli istituti più stabili dell'ordinamento del lavoro, perché poggia su una norma di legge - l'art. 2120 c.c. - che il contratto collettivo può integrare ma non stravolgere. Per i lavoratori delle imprese artigiane del legno e dell'arredamento questo significa che il meccanismo di calcolo è uniforme e prevedibile, mentre gli aspetti gestionali - destinazione, anticipazioni, liquidazione finale - meritano attenzione perché incidono concretamente sul risultato.

Il meccanismo di accantonamento annuale

Ogni anno matura una quota di TFR pari alla retribuzione utile divisa per 13,5. La nozione di retribuzione utile comprende, salvo diversa previsione contrattuale, tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale. La quota così determinata si somma al montante accantonato negli anni precedenti, costruendo progressivamente il capitale che sarà liquidato alla fine.

La rivalutazione del maturato

Il TFR accantonato non resta fermo: si rivaluta annualmente. La formula dell'art. 2120 c.c. prevede un tasso composto da una componente fissa dell'1,5% e da una componente pari al 75% dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. La rivalutazione si applica al montante esistente al 31 dicembre dell'anno precedente, escluse le quote maturate nell'anno in corso.

Destinazione a previdenza complementare

Il lavoratore può scegliere di destinare il TFR maturando a una forma di previdenza complementare, tipicamente il fondo negoziale di settore. In tal caso la quota annua non resta in azienda ma confluisce nel fondo, dove segue una propria gestione finanziaria. La scelta ha effetti rilevanti sul trattamento fiscale e sul rendimento atteso e, per il maturando, è in linea generale irreversibile: va quindi ponderata con attenzione.

Anticipazioni in costanza di rapporto

L'art. 2120 c.c. consente di chiedere un'anticipazione del TFR maturato al ricorrere di un'anzianità minima di servizio e di causali tipiche, come spese sanitarie straordinarie o acquisto della prima casa. L'anticipo è contenuto entro una percentuale del maturato e può essere richiesto una sola volta nel corso del rapporto. La contrattazione può prevedere condizioni di miglior favore, da verificare nel testo vigente.

Le competenze da liquidare alla cessazione

Alla fine del rapporto non si liquida solo il TFR. Concorrono i ratei delle mensilità aggiuntive maturate e non ancora corrisposte, l'indennità per le ferie e i permessi non goduti e, nei casi in cui il preavviso non sia lavorato per scelta del datore, l'indennità sostitutiva del preavviso. Ricostruire l'intero pacchetto di competenze finali evita contestazioni sul conguaglio.

Specificità del comparto artigiano

Nell'artigianato il quadro si completa con il sistema della bilateralità di settore, che può prevedere prestazioni e tutele integrative. Il TFR resta governato dalla legge, ma il lavoratore ha interesse a verificare nel CCNL vigente le eventuali previsioni di miglior favore su anticipazioni e modalità di liquidazione, oltre al ruolo degli enti bilaterali nel sostegno al reddito.

Domande frequenti

Come si calcola la quota annua di TFR?

Dividendo la retribuzione utile dell'anno per 13,5, secondo l'art. 2120 c.c. La quota si somma poi al montante accantonato negli anni precedenti, che viene rivalutato annualmente.

Come funziona la rivalutazione del TFR?

Il montante esistente si rivaluta ogni anno con un tasso pari all'1,5% fisso piu il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, come stabilito dall'art. 2120 c.c.

Posso destinare il TFR alla previdenza complementare?

Si. Il lavoratore puo destinare il TFR maturando a una forma di previdenza complementare, anche al fondo negoziale di settore. La scelta, per il maturando, e in linea generale irreversibile e va valutata con attenzione.

Quando posso chiedere un'anticipazione del TFR?

Al ricorrere dell'anzianita minima di servizio e delle causali tipiche previste dall'art. 2120 c.c. (ad esempio spese sanitarie o acquisto prima casa), entro i limiti percentuali di legge e di regola una sola volta. Il CCNL puo prevedere condizioni di miglior favore.

Cosa mi spetta oltre al TFR quando finisce il rapporto?

Oltre al TFR maturato e rivalutato, spettano i ratei delle mensilita aggiuntive, l'indennita per ferie e permessi non goduti e, se il preavviso non viene lavorato per scelta del datore, l'indennita sostitutiva del preavviso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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