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La guida

CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: apprendistato professionalizzante

Le emittenti radiotelevisive locali possono inserire giovani tecnici, operatori e amministrativi attraverso l’apprendistato professionalizzante: il CCNL Aeranti-Corallo ne disciplina durata, retribuzioni progressive e obblighi formativi.

In sintesi

Il CCNL Aeranti-Corallo disciplina solo l’apprendistato professionalizzante, per mansioni dal 1° al 4° livello: dura 36 mesi (30 con un titolo di studio attinente) e l’apprendista è inquadrato e pagato due livelli sotto quello finale nella prima metà e un livello sotto nella seconda; chi è destinato al 4° livello resta al 5° per tutto il periodo. Prova di 30 giorni lavorativi, al massimo un apprendista per ogni lavoratore qualificato.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriale)
Aeranti-Corallo (Aeranti + Associazione Corallo)
Parti firmatarie (sindacali)
CISAL Terziario con assistenza CISAL
Vigenza
1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028
Riferimento legge
D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47, apprendistato professionalizzante)

Tabella riepilogativa

Apprendistato professionalizzante: durata e inquadramento – CCNL Aeranti-Corallo (artt. 63-70)
Livello finale Durata Prima metà del periodo Seconda metà del periodo Formazione professionalizzante
1° livello 36 mesi (30 con titolo attinente) 3° livello 2° livello 75 ore complessive
2° livello 36 mesi (30 con titolo attinente) 4° livello 3° livello 75 ore complessive
3° livello 36 mesi (30 con titolo attinente) 5° livello 4° livello 60 ore complessive
4° livello 36 mesi (30 con titolo attinente) 5° livello 5° livello 60 ore complessive

Fonte: artt. 63-70 del testo del CCNL del 16 febbraio 2026. Con la durata di 36 mesi le due metà sono di 18 mesi ciascuna, con 30 mesi di 15. La retribuzione è la paga base del livello di inquadramento (vedi le tabelle retributive del CCNL Aeranti-Corallo), non una percentuale. La formazione di base e trasversale è disciplinata dalle Regioni, fino a 120 ore nel triennio. Periodo di prova: 30 giorni lavorativi (art. 67).

La disciplina dell’apprendistato nel settore radiotelevisivo

L’apprendistato professionalizzante (art. 44, D.Lgs. 81/2015) è lo strumento contrattuale che consente alle emittenti locali di inserire giovani lavoratori in un percorso di formazione e lavoro finalizzato all’acquisizione della qualifica professionale prevista dal CCNL. È rivolto a soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni (abbassato a 17 per chi possiede già una qualifica IeFP).

Nel settore delle emittenti locali, l’apprendistato è particolarmente rilevante per figure come operatori di ripresa, tecnici audio, montatori, addetti alla grafica e al commerciale. Il CCNL Aeranti-Corallo consente l’apprendistato solo per mansioni comprese tra il 1° e il 4° livello (art. 68): non per i Quadri né per il 5° livello. Regola solo l’apprendistato professionalizzante e rinvia alla legge per le altre due tipologie (art. 63). Il numero di apprendisti non può superare quello dei lavoratori qualificati in azienda; chi ne ha meno di tre, o nessuno, può assumere fino a tre apprendisti (art. 66). Gli apprendisti non contano nei limiti numerici di legge (art. 64).

Retribuzione progressiva dell’apprendista

Il CCNL Aeranti-Corallo non usa le percentuali: l’apprendista è inquadrato e retribuito fino a due livelli sotto quello di destinazione. Per la prima metà del periodo il livello è di due gradini inferiore, per la seconda metà di un gradino; chi è destinato al 4° livello resta al 5° per tutta la durata (art. 68). La retribuzione è quindi la paga base del livello di inquadramento, che cresce a metà percorso e poi con la qualifica finale.

La durata è di 36 mesi, ridotta di 6 mesi per chi ha un titolo di studio, una laurea o un attestato di qualifica attinente all’attività (art. 65). I periodi di apprendistato svolti presso altre aziende per la stessa attività si contano per intero, se tra l’uno e l’altro non sono passati più di 12 mesi. Malattia, infortunio o altre sospensioni involontarie oltre i 30 giorni prorogano l’apprendistato (art. 64).

Formazione obbligatoria: il piano formativo individuale

L’apprendistato professionalizzante prevede obbligatoriamente:

  • Un Piano Formativo Individuale (PFI), redatto e sottoscritto all’inizio del rapporto, che descrive le competenze da acquisire, i contenuti formativi, il ruolo del tutor e le modalità di verifica.
  • Un tutor aziendale nominato dall’emittente, con funzioni di affiancamento e verifica dell’apprendimento.
  • Una componente di formazione professionalizzante svolta all’interno dell’azienda (75 ore complessive per i livelli 1 e 2, 60 ore per i livelli 3 e 4, anticipabili dal datore; art. 70).
  • Eventuali ore di formazione trasversale (sicurezza, competenze di base) disciplinate dalle Regioni, fino a 120 ore nel triennio (art. 70). Il CCNL rinvia al fac-simile di piano formativo dell’allegato B e al protocollo ISFOL per i profili formativi (art. 69).
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Clausola di stabilizzazione

Il CCNL Aeranti-Corallo non contiene una clausola di stabilizzazione propria. Vale la regola di legge (art. 42, comma 8, D.Lgs. 81/2015): solo i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti possono assumere nuovi apprendisti professionalizzanti a condizione di aver confermato a tempo indeterminato almeno il 20% degli apprendisti dei 36 mesi precedenti.

Recesso al termine dell’apprendistato

Al termine del periodo di apprendistato, entrambe le parti possono recedere dal rapporto con il preavviso previsto dall’art. 2118 c.c., che decorre dal termine del periodo di formazione; la durata è quella dell’art. 52 del CCNL per il livello raggiunto (per esempio 30 giorni per il 3° livello fino a 5 anni di servizio). Se nessuna delle parti recede, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato con inquadramento al livello contrattuale di destinazione.

Casi pratici

Tizio – Apprendista operatore di ripresa (3° livello, 36 mesi)
Tizio, 22 anni, viene assunto come apprendista con obiettivo il 3° livello (operatore di ripresa). La durata è 36 mesi. Per i primi 18 mesi è inquadrato al 5° livello (in una radio, 1.103,29 € di paga base da febbraio 2026, 1.166,51 € dal 1° gennaio 2027), per i successivi 18 al 4° livello (1.198,82 € dal 1° gennaio 2027, 1.263,79 € dal 1° gennaio 2028). Al termine dei 36 mesi, se l’emittente non recede, Tizio è confermato al 3° livello.
Caia – Apprendista addetta commerciale (3° livello)
Caia, 24 anni, inizia come apprendista per il ruolo di addetta alla raccolta pubblicitaria (3° livello). Viene redatto il Piano Formativo Individuale che prevede la formazione sulle tecniche di vendita pubblicitaria in ambito locale. Al termine dell’apprendistato l’emittente le propone il contratto a tempo indeterminato al 3° livello. Caia accetta.
Sempronio – Apprendista montatore che non viene stabilizzato
Sempronio completa 36 mesi di apprendistato come montatore al 3° livello. L’emittente decide di non stabilizzarlo per ragioni economiche, comunicando il recesso con 30 giorni di preavviso. Sempronio ha diritto alla tredicesima maturata, al TFR proporzionale e all’indennità di mancato preavviso se il datore non rispetta i termini. Il CCNL non pone limiti a nuove assunzioni di apprendisti per chi non conferma; il vincolo di legge del 20% riguarda solo i datori con almeno 50 dipendenti.
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Domande frequenti

Quanti mesi dura l’apprendistato nelle emittenti radiotelevisive locali?
36 mesi per tutti i livelli ammessi (dal 1° al 4°), ridotti a 30 per chi ha un titolo di studio o una qualifica attinente all’attività (art. 65).
Quanto viene pagato un apprendista nel settore radiotelevisivo?
Con la paga base di un livello più basso: due livelli sotto quello finale nella prima metà del periodo, un livello sotto nella seconda; per chi è destinato al 4° livello, la paga del 5° per tutta la durata (art. 68).
L’apprendista ha diritto alle stesse tutele del lavoratore ordinario?
Sì per la maggior parte degli istituti: ferie, tredicesima, TFR, malattia, maternità/paternità. Le tutele sul licenziamento durante l’apprendistato sono diverse: al termine il recesso è libero con preavviso.
L’emittente è obbligata ad assumere l’apprendista a fine percorso?
No. Al termine ciascuna parte può recedere con il preavviso dell’art. 2118 c.c.; il CCNL non prevede quote di stabilizzazione, mentre la legge impone il 20% solo ai datori con almeno 50 dipendenti.
Come funziona la formazione obbligatoria nell’apprendistato?
Servono il piano formativo individuale, un tutor e la formazione professionalizzante: 75 ore complessive per i livelli 1 e 2, 60 per i livelli 3 e 4 (art. 70). La formazione di base e trasversale è regionale, fino a 120 ore nel triennio.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario, vigente dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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