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CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: orario di lavoro, turni e straordinari
Le emittenti locali operano spesso H24 e nei fine settimana: il CCNL Aeranti-Corallo disciplina turni, orario flessibile e maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno e festivo.
Il CCNL Aeranti-Corallo fissa l’orario normale a 40 ore settimanali su 5 o 6 giorni, anche domenica (45 ore per i lavori discontinui, come la messa in onda). Lo straordinario si paga con il 15% oltre le 40 ore, il 30% se diurno festivo, il 35% se notturno e il 40% se notturno festivo, entro 250 ore l’anno. Notturno occasionale +10%, domenicale +10%, festivo +15% (20% di notte). Nessuna maggiorazione per i turni.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Tipo di prestazione | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario oltre le 40 ore settimanali (45 per i discontinui) | + 15% |
| Straordinario diurno festivo | + 30% |
| Straordinario notturno (24-6) | + 35% |
| Straordinario notturno festivo | + 40% |
| Lavoro ordinario notturno occasionale (24-6) | + 10% |
| Lavoro ordinario domenicale (riposo in altro giorno) | + 10% (15% se notturno) |
| Lavoro festivo | + 15% diurno, + 20% notturno |
| Turni avvicendati | Nessuna maggiorazione prevista |
Fonte: artt. 21-29 e 48 del testo del CCNL del 16 febbraio 2026. Le percentuali si calcolano sulla quota oraria della normale retribuzione (paga base, scatti ed eventuali superminimi, art. 47), cioè la retribuzione mensile divisa per 168 (195 per i discontinui). Le maggiorazioni dello straordinario non si cumulano: la maggiore assorbe la minore. Il lavoro notturno, per il CCNL, è quello dalle 24 alle 6.
Orario normale: 40 ore settimanali
L’orario normale è di 40 ore settimanali di lavoro effettivo, distribuite di norma su cinque o sei giornate, che possono comprendere la domenica con il riposo spostato ad altro giorno (art. 21). Le soste di almeno dieci minuti senza prestazione non sono lavoro effettivo, e nemmeno gli spostamenti casa-lavoro, anche in trasferta. L’orario giornaliero non può essere spezzato in più di tre frazioni. Per i lavori discontinui o di semplice attesa (uscieri, custodi, portieri, centralinisti, addetti al carico e scarico e personale addetto alla messa in onda) l’orario normale può arrivare a 45 ore settimanali (art. 23). Il contratto non prevede un orario ridotto per i turni notturni.
Il CCNL consente un orario flessibile: nei periodi di maggiore attività l’orario settimanale può essere prolungato e compensato, entro sei mesi, da settimane più corte, senza variazioni della retribuzione. Le ore in più confluiscono nella banca ore e si recuperano con riposi compensativi concordati con il datore; quelle non godute per impossibilità sopravvenuta si possono monetizzare secondo accordi aziendali. L’azienda può anche non usare questo sistema e pagare le ore eccedenti come straordinario. Resta il limite di legge di 48 ore medie settimanali (art. 4 D.Lgs. 66/2003).
Straordinario: limiti e compensazione
È straordinario il lavoro che eccede l’orario normale previsto dal contratto. Il datore può chiedere prestazioni straordinarie individuali entro 250 ore l’anno (art. 27). Lo straordinario non ordinato o autorizzato dall’azienda non viene riconosciuto né pagato.
Il lavoratore non può rifiutare lo straordinario, notturno o festivo salvo giustificato impedimento (art. 27); l’art. 21 precisa che non può sottrarsi quando la richiesta resta entro il 20% dell’orario settimanale, è giustificata da esigenze tecniche, produttive od organizzative ed è comunicata con adeguato preavviso. Le ore si pagano con le maggiorazioni della tabella qui sopra; il recupero in riposi passa per la banca ore dell’art. 21.
Turni nelle emittenti: una specificità del settore
Le emittenti radiotelevisive locali trasmettono spesso dalle prime ore del mattino alla mezzanotte o oltre, sette giorni su sette. Il CCNL stabilisce che i lavoratori non possono esimersi dai turni giornalieri, notturni o avvicendati e che turni di servizio e riposi settimanali sono disposti dal datore (art. 21). In concreto:
- il riposo settimanale segue la legge e può non coincidere con la domenica; in quel caso spetta un riposo compensativo in un altro giorno e la domenica lavorata ha la maggiorazione del 10% (art. 28);
- il contratto non prevede maggiorazioni per i turni in quanto tali: si pagano solo le maggiorazioni per notturno, domenicale, festivo e straordinario;
- il lavoro ordinario prestato occasionalmente tra le 24 e le 6 ha una maggiorazione del 10% (art. 26).
Lavoro domenicale e festivo
Le ore ordinarie lavorate di domenica da chi ha il riposo settimanale in un altro giorno hanno una maggiorazione del 10%, del 15% se notturne (art. 24). Il lavoro nelle festività (1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 4 ottobre, 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre, santo patrono) non può essere rifiutato se richiesto e ha una maggiorazione del 15% di giorno e del 20% di notte (artt. 25 e 29). Per il 4 novembre non spetta maggiorazione.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL Radio TV Aeranti-Corallo?
Quanto si paga lo straordinario nel settore radiotelevisivo?
Un’emittente può distribuire l’orario in modo flessibile?
Cosa prevede il CCNL per il lavoro festivo?
I turni notturni sono pagati di più?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario, vigente dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Approfondimento
Indice dei contenuti
Le emittenti radiotelevisive private vivono di una contraddizione organizzativa: la programmazione non si ferma, ma il lavoratore sì. Conciliare la continuità del palinsesto con i limiti di durata e i riposi imposti dalla legge è il cuore della disciplina dell'orario in questo settore, e spiega perché i CCNL di area Aeranti dedichino tanto spazio a turni, straordinario e flessibilità. Il riferimento normativo sovraordinato è il D.Lgs. 66/2003, che il contratto collettivo declina rispetto alle specificità della produzione audiovisiva.
Orario normale, durata media e i tetti del D.Lgs. 66/2003
L'orario normale di lavoro è tendenzialmente fissato in 40 ore settimanali, ma il dato davvero vincolante è quello della durata media: il D.Lgs. 66/2003 impone che la durata media dell'orario, computata su un periodo di riferimento, non superi le 48 ore comprensive degli straordinari. È un limite di igiene del lavoro, non solo retributivo. Nelle emittenti, dove una settimana di dirette intense può sforare le 48 ore, il sistema regge proprio perché si ragiona sulla media: settimane pesanti compensate da settimane più leggere.
Lo straordinario: nozione, autorizzazione e maggiorazioni
Lo straordinario è la prestazione resa oltre l'orario normale. Non è una variabile libera: deve essere richiesto o autorizzato dall'emittente e trova un tetto annuo. La sua remunerazione avviene con le maggiorazioni dell'art. 27 del CCNL Aeranti-Corallo: 15% per le ore oltre le 40 settimanali, 30% per lo straordinario diurno festivo, 35% per il notturno e 40% per il notturno festivo, non cumulabili tra loro; il tetto è di 250 ore annue. Il principio è che più la prestazione invade tempi destinati al riposo, più cara diventa per il datore: un disincentivo economico alla compressione del riposo.
Turni, notturno e la produzione "a flusso continuo"
La radio e la TV non conoscono la pausa del fine settimana. Ne deriva l'uso strutturale dei turni, anche notturni, e la frequente collocazione della prestazione in giorni festivi. Il lavoro notturno - per il CCNL la fascia 24-6, con il 10% sulle ore ordinarie occasionali - attiva tutele rinforzate: limiti alla durata media della prestazione notturna, diritto alla sorveglianza sanitaria periodica e maggiorazioni specifiche. La turnazione va comunicata con congruo preavviso e organizzata in modo da garantire comunque i riposi minimi.
Riposo giornaliero e settimanale: il limite che non si tratta
Due paletti restano fermi anche nel settore più "always on": le 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore e le 24 ore consecutive di riposo settimanale, di norma in coincidenza con la domenica, cumulabili con le 11 ore giornaliere. La diretta di un evento serale che termina a tarda notte condiziona quindi l'orario di rientro del giorno successivo. Il CCNL può individuare specifiche deroghe per attività non frazionabili, ma sempre con riposi compensativi equivalenti.
Banca ore, flessibilità e riposi compensativi
Per assorbire i picchi - campagne elettorali, grandi eventi sportivi, speciali informativi - il contratto mette a disposizione strumenti di flessibilità: orario plurisettimanale, banca delle ore, riposi compensativi. La logica è spostare nel tempo il recupero anziché monetizzare ogni eccedenza. La banca ore consente al lavoratore di accantonare le ore eccedenti e fruirne come permessi, conciliando esigenze produttive e vita privata.
Cosa verificare in concreto
Per il singolo lavoratore i punti pratici sono: la corretta qualificazione delle ore eccedenti come straordinario (non come orario normale "spalmato"), l'applicazione della maggiorazione giusta in base alla fascia oraria, il rispetto dei riposi e la tracciabilità delle ore in banca. Le percentuali sono quelle degli artt. 24-27 del CCNL e si applicano alla quota oraria, cioè alla retribuzione mensile divisa per 168.