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La guida
CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: ferie, permessi e ROL
Nelle emittenti locali il diritto alle ferie si scontra spesso con la continuità dei palinsesti: il CCNL Aeranti-Corallo bilancia le esigenze operative con le tutele del lavoratore.
Il CCNL Aeranti-Corallo riconosce quattro settimane di ferie l’anno (160 ore nel tempo pieno), quattro giornate di permesso retribuito per le festività soppresse (32 ore), 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale e, per gli studenti, turni agevolati e permessi retribuiti nei giorni d’esame. Il contratto non prevede ROL né le 150 ore per il diritto allo studio.
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Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata | Note |
|---|---|---|
| Ferie annue | 4 settimane di calendario (160 ore nel tempo pieno) | Art. 31. Matura 1/12 per mese; le frazioni di almeno 15 giorni contano come mese intero |
| Festività soppresse | 4 giornate (32 ore) l’anno | Art. 30. Fruibili anche a ore, di norma entro il 31 dicembre dell’anno successivo |
| Riduzione orario (ROL) | Non prevista | Il CCNL non riconosce permessi ROL oltre alle 32 ore per le festività soppresse |
| Congedo matrimoniale | 15 giorni consecutivi di calendario | Art. 33. Non spetta in prova; richiesta con 30 giorni di anticipo |
| Permessi per esami | Giorni d’esame retribuiti | Art. 32. Non retribuiti per lo stesso esame universitario sostenuto più di due volte nell’anno |
| Permesso per lutto | 3 giorni lavorativi l’anno | Di legge (art. 4 L. 53/2000): il CCNL non lo disciplina |
| Assemblea sindacale | 10 ore l’anno retribuite | Di legge (art. 20 L. 300/1970) |
Il CCNL Aeranti-Corallo richiama le disposizioni legislative in materia di congedi parentali, permessi per assistenza a familiari disabili (Legge 104/1992) e ogni altro permesso previsto dalla legge, che si applicano direttamente anche al settore.
Ferie: la disciplina contrattuale
Il diritto alle ferie è un diritto costituzionale (art. 36 Cost.) e contrattuale irrinunciabile. Nessun accordo individuale può sostituire le ferie con un’indennità economica durante il corso del rapporto di lavoro; ciò è possibile solo alla cessazione del rapporto (liquidazione delle ferie residue).
Le quattro settimane di ferie (160 ore l’anno nel tempo pieno, in proporzione nel part-time) maturano in dodicesimi: le frazioni di mese di almeno 15 giorni danno diritto a 1/12 del monte annuo. Un lavoratore assunto il 1° luglio, al 31 dicembre ha maturato metà delle ferie, cioè 80 ore. L’art. 31 consente al datore di fissare un periodo di ferie di due settimane nei periodi di minore attività aziendale e di richiamare il lavoratore per ragioni di servizio, che completa poi le ferie in seguito con il rimborso delle spese. Durante le ferie spetta la retribuzione di fatto; le ferie non si possono fruire durante il preavviso, salvo accordo. Resta la regola di legge: due settimane nell’anno di maturazione, le altre entro i 18 mesi successivi (art. 10 D.Lgs. 66/2003).
Festività nazionali
L’art. 29 elenca come giorni festivi retribuiti il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno, il 1° gennaio, l’Epifania, il lunedì di Pasqua, il 15 agosto, il 4 ottobre (San Francesco d’Assisi), il 1° novembre, l’8, il 25 e il 26 dicembre e il santo patrono. Se una festività cade di domenica o nel giorno di riposo, spetta in più una giornata di retribuzione globale di fatto; lo stesso trattamento vale per il 4 novembre, senza maggiorazione se si lavora quel giorno. Chi lavora in un giorno festivo riceve, oltre alla retribuzione:
- una maggiorazione del 15% sulla quota oraria per il lavoro festivo diurno;
- una maggiorazione del 20% per il lavoro festivo notturno (dalle 24 alle 6) (art. 25).
Il lavoro festivo, se richiesto, non può essere rifiutato. Il contratto non prevede un riposo compensativo per il festivo lavorato; il riposo compensativo spetta invece a chi lavora di domenica con riposo settimanale in un altro giorno (art. 28).
Permessi per eventi familiari e personali
Il CCNL prevede permessi retribuiti per eventi specifici:
- Matrimonio o unione civile: 15 giorni consecutivi di calendario, retribuiti, per chi ha superato la prova. La richiesta va fatta, salvo casi eccezionali, con 30 giorni di anticipo e il certificato di matrimonio va consegnato entro 30 giorni dalla fine del congedo (art. 33).
- Lutto familiare: il CCNL non lo disciplina; vale il permesso di legge di 3 giorni lavorativi l’anno per il decesso del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado o del convivente stabile (art. 4 L. 53/2000).
- Donazione sangue: giornata di riposo retribuita prevista dalla legge (L. 584/1967).
Diritto allo studio: turni e permessi per esami
Il CCNL Aeranti-Corallo non prevede il monte di 150 ore. L’art. 32 riconosce due tutele: i lavoratori a tempo indeterminato da almeno tre anni, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio (scuola, università, qualificazione professionale riconosciuta), possono chiedere di essere assegnati a turni che agevolino la frequenza o la preparazione degli esami; tutti i lavoratori studenti, compresi gli universitari, hanno diritto a permessi retribuiti per i giorni delle prove d’esame, documentate con certificato. Il permesso non è retribuito per lo stesso esame universitario sostenuto più di due volte nello stesso anno accademico.
Permessi sindacali
I lavoratori componenti della RSA o RSU hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento dell’attività sindacale secondo la legge. Il CCNL non fissa un monte ore proprio: per l’assemblea vale il limite di legge di 10 ore annue retribuite (art. 20 L. 300/1970), nelle unità produttive dove si applica lo Statuto dei lavoratori. I rappresentanti sindacali possono usufruire di ulteriori permessi non retribuiti per partecipare a trattative o congressi sindacali.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quante settimane di ferie spettano ai lavoratori delle emittenti locali?
Il lavoratore può scegliere quando fare le ferie?
Quanti giorni di permesso per il matrimonio?
Esiste il diritto allo studio nel CCNL radiotelevisivo?
Le ferie maturate ma non godute vengono pagate alla fine del rapporto?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario, vigente dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.