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CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: ferie, permessi e ROL
Nelle emittenti locali il diritto alle ferie si scontra spesso con la continuità dei palinsesti: il CCNL Aeranti-Corallo bilancia le esigenze operative con le tutele del lavoratore.
Il CCNL Aeranti-Corallo riconosce quattro settimane di ferie annue (irrinunciabili), permessi retribuiti per lutto e matrimonio (15 giorni), 150 ore triennali per diritto allo studio e 10 ore annue per permessi sindacali. La programmazione ferie deve tenere conto delle esigenze dell’emittente.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata | Note |
|---|---|---|
| Ferie annue (5 giorni/settimana) | 20 giorni lavorativi (4 settimane) | Irrinunciabili; almeno 2 settimane consecutive su richiesta del lavoratore |
| Ferie annue (6 giorni/settimana) | 24 giorni lavorativi (4 settimane) | Stessa logica di fruizione |
| Congedo matrimoniale | 15 giorni di calendario | Retribuito; applicabile anche per unione civile |
| Permesso per lutto | 3 giorni per evento | Per decesso di familiare stretto (coniuge, genitori, figli, fratelli) |
| Permessi sindacali | 10 ore per anno | Retribuite; per assemblea o attività RSA/RSU |
| Diritto allo studio | 150 ore nel triennio | Per lavoratori iscritti a corsi scolastici o universitari |
Il CCNL Aeranti-Corallo richiama le disposizioni legislative in materia di congedi parentali, permessi per assistenza a familiari disabili (Legge 104/1992) e ogni altro permesso previsto dalla legge, che si applicano direttamente anche al settore.
Ferie: la disciplina contrattuale
Il diritto alle ferie è un diritto costituzionale (art. 36 Cost.) e contrattuale irrinunciabile. Nessun accordo individuale può sostituire le ferie con un’indennità economica durante il corso del rapporto di lavoro; ciò è possibile solo alla cessazione del rapporto (liquidazione delle ferie residue).
Le quattro settimane di ferie maturano proporzionalmente in corso d’anno: un lavoratore assunto il 1° luglio, al 31 dicembre avrà maturato circa 10 giorni lavorativi di ferie (la metà). Nel settore radiotelevisivo, la programmazione delle ferie deve tenere conto della continuità dei palinsesti: il datore ha facoltà di frazionare il godimento delle ferie, purché garantisca almeno due settimane consecutive su richiesta del lavoratore entro l’anno di maturazione, e le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi.
Festività nazionali
Il contratto riconosce le festività nazionali previste dalla legge. Per le emittenti locali che trasmettono anche nei giorni festivi, il lavoratore che presta servizio in tali giornate ha diritto a:
- La retribuzione ordinaria per le ore lavorate.
- Una maggiorazione del 30% sulla quota oraria per il lavoro festivo ordinario.
- Un giorno di riposo compensativo in altra giornata della settimana, oppure, in alternativa, l’indennità sostitutiva concordata.
Permessi per eventi familiari e personali
Il CCNL prevede permessi retribuiti per eventi specifici:
- Matrimonio o unione civile: 15 giorni consecutivi di calendario, retribuiti integralmente. Il lavoratore deve comunicare la data con ragionevole anticipo.
- Lutto familiare: 3 giorni di calendario retribuiti per il decesso di coniuge, convivente stabile, genitori, figli, fratelli e sorelle. La documentazione del decesso va prodotta al rientro.
- Donazione sangue: giornata di riposo retribuita ai sensi della L. 584/1967, richiamata dal CCNL.
Diritto allo studio: le 150 ore
I lavoratori che frequentano corsi di scuola pubblica o privata riconosciuta (scuola dell’obbligo, maturità, corsi universitari, master riconosciuti) hanno diritto a un monte-ore di permessi retribuiti pari a 150 ore nel triennio, usufruibili compatibilmente con le esigenze organizzative dell’emittente. L’istituto deriva dall’accordo interconfederale del 1973 e viene recepito dal CCNL. Il lavoratore deve documentare l’iscrizione e la frequenza.
Permessi sindacali
I lavoratori componenti della RSA o RSU hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento dell’attività sindacale. Il CCNL Aeranti-Corallo prevede 10 ore annue di permesso retribuito per assemblea sindacale, ripartite tra tutti i lavoratori dell’unità produttiva. I rappresentanti sindacali possono usufruire di ulteriori permessi non retribuiti per partecipare a trattative o congressi sindacali.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quante settimane di ferie spettano ai lavoratori delle emittenti locali?
Il lavoratore può scegliere quando fare le ferie?
Quanti giorni di permesso per il matrimonio?
Esiste il diritto allo studio nel CCNL radiotelevisivo?
Le ferie maturate ma non godute vengono pagate alla fine del rapporto?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario, vigente dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il settore delle emittenti radiotelevisive private vive di palinsesti continui: la programmazione non si ferma, e questo si riflette sull'organizzazione di ferie, permessi e riposi del personale tecnico, redazionale e amministrativo. La disciplina di base resta quella comune, ma la sua applicazione richiede flessibilita' nei turni.
Le ferie: un diritto irrinunciabile
Le ferie annuali retribuite sono garantite dall'art. 36 della Costituzione e dall'art. 2109 c.c. e costituiscono un diritto irrinunciabile, funzionale al recupero delle energie psicofisiche. Il D.Lgs. 66/2003 fissa il minimo in quattro settimane annue. In un'azienda a ciclo continuo come un'emittente, il datore stabilisce il periodo di godimento tenendo conto delle esigenze produttive ma anche degli interessi del lavoratore, attraverso una programmazione a turni.
I tempi di godimento e il divieto di monetizzazione
La legge scandisce la fruizione: almeno due settimane vanno godute nell'anno di maturazione, su richiesta del lavoratore, e le restanti entro i diciotto mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione. Le ferie corrispondenti al minimo legale non possono essere sostituite da un'indennita' economica in costanza di rapporto: monetizzabile e' solo l'eventuale residuo eccedente il minimo, secondo le tabelle del CCNL vigente, e comunque alla cessazione spetta l'indennita' per ferie non godute.
I permessi ROL e gli ex festivita'
Accanto alle ferie esistono i permessi retribuiti, tra cui i ROL (riduzioni dell'orario di lavoro) e i permessi per le ex festivita' soppresse. A differenza delle ferie, questi istituti hanno natura contrattuale: il monte ore annuo, le regole di maturazione e le modalita' di fruizione sono integralmente disciplinati dalle tabelle del CCNL vigente. Nelle emittenti, dove gli orari seguono il palinsesto, il loro utilizzo va coordinato con i turni.
Lavoro a turni e riposi
La continuita' della programmazione comporta turnazioni che il D.Lgs. 66/2003 disciplina sotto il profilo dei riposi: undici ore consecutive di riposo giornaliero e un riposo settimanale di almeno ventiquattro ore, di norma in coincidenza della domenica, ma con i temperamenti previsti per le attività a ciclo continuo. Il rispetto di questi limiti e' il presidio essenziale a tutela della salute di chi opera su fasce orarie ampie.
Maturazione durante le assenze
Le ferie maturano normalmente durante i periodi di sospensione tutelati, come malattia, maternita' e infortunio, mentre per altri istituti la maturazione segue le regole specifiche. La gestione dei ratei in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno avviene in dodicesimi, secondo i criteri delle tabelle del CCNL vigente.
Fruizione e programmazione
Il punto di equilibrio resta la programmazione: in un'azienda che non chiude mai, ferie e permessi vanno pianificati con anticipo per garantire al tempo stesso la copertura del servizio e il diritto al riposo del lavoratore. La giurisprudenza valorizza il dovere del datore di consentire l'effettivo godimento, non potendo il diritto alle ferie essere svuotato da una organizzazione che ne renda impossibile la fruizione.
Domande frequenti
Quante settimane di ferie spettano in un'emittente radiotelevisiva?
Il minimo legale e' di quattro settimane annue (D.Lgs. 66/2003), irrinunciabile. Eventuali giorni aggiuntivi sono previsti dalle tabelle del CCNL vigente.
Posso farmi pagare le ferie invece di godere i giorni?
No per le ferie corrispondenti al minimo legale, che vanno effettivamente godute. E' monetizzabile solo l'eventuale residuo eccedente il minimo e, alla cessazione, le ferie non godute.
Cosa sono i permessi ROL e gli ex festivita'?
Sono permessi retribuiti di natura contrattuale: il monte ore e le modalita' di fruizione sono stabiliti dalle tabelle del CCNL vigente, distinti dalle ferie di legge.
Entro quando devo godere le ferie?
Almeno due settimane nell'anno di maturazione e le restanti entro 18 mesi dalla fine di quell'anno, secondo il D.Lgs. 66/2003.
Come funzionano i riposi se lavoro su turni nel palinsesto?
Spettano 11 ore di riposo giornaliero consecutivo e un riposo settimanale di almeno 24 ore, con i temperamenti previsti per le attivita' a ciclo continuo (D.Lgs. 66/2003).