Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): maggiorazioni

Aperture domenicali, festivi lavorati, turni serali: nel commercio, nel turismo e nei servizi il lavoro nei giorni e nelle ore «non ordinarie» è frequentissimo. La legge garantisce riposi e protezioni; la maggiorazione in busta paga è invece fissata dal CCNL applicato. Ecco come funziona e cosa controllare.

In sintesi

Il lavoro domenicale e festivo è ammesso nei settori a ciclo aperto, ma resta il diritto al riposo settimanale di 24 ore (di norma la domenica) e, se si lavora di domenica, a un riposo compensativo. Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003, periodo 24-5) comporta limiti di durata e sorveglianza sanitaria. Le maggiorazioni economiche sono stabilite dal CCNL applicato.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
Istituti trattati
Lavoro domenicale e festivo · Maggiorazioni · Riposo compensativo · Lavoro notturno
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

Domeniche e festivi: riposo e compenso

Il riposo settimanale di 24 ore coincide di regola con la domenica (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — commercio, turismo, servizi — si può lavorare la domenica facendo cadere il riposo in un altro giorno. In tal caso, e nei giorni festivi, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione:

Situazione Cosa prevede di norma il CCNL
Lavoro nel giorno festivo Maggiorazione sulla retribuzione oraria; talvolta riposo compensativo
Lavoro domenicale (riposo in altro giorno) Maggiorazione per il disagio della domenica lavorata
Festività coincidente con la domenica Spesso una quota aggiuntiva a titolo di festività non goduta
Lavoro serale/notturno Maggiorazione di turno secondo le fasce orarie del contratto
Le percentuali sono quelle del CCNL applicato: la voce in busta paga va confrontata con le tabelle del contratto di settore.

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

Casi pratici

Tizio — domenica al centro commerciale
Tizio lavora la domenica in un punto vendita aperto. Il suo riposo settimanale viene spostato al martedì; per la domenica lavorata il CCNL gli riconosce la maggiorazione prevista, che ritrova nel cedolino del mese.
Caia — festività infrasettimanale
Caia lavora in una festività nazionale infrasettimanale. Le spetta la maggiorazione per il festivo lavorato; se invece la festività cade di domenica e non lavora, molti contratti riconoscono una quota a titolo di festività non goduta.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
Se lavoro di domenica ho diritto a un altro giorno di riposo?
Sì. Il riposo settimanale di 24 ore consecutive resta un diritto: se lavori la domenica, deve essere garantito in un altro giorno. In più, per la domenica lavorata, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione economica.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il lavoro domenicale e festivo è ammesso nei settori a ciclo aperto, ma resta il diritto al riposo settimanale di 24 ore e, se si lavora di domenica, al riposo compensativo (art. 2109 c.c.).
  • Il lavoro notturno è disciplinato dal D.Lgs. 66/2003, che ne dà la definizione, fissa i limiti di durata media e impone la sorveglianza sanitaria.
  • Le maggiorazioni economiche per festivo, domenicale e notturno sono stabilite dal CCNL applicato, non dalla legge.
  • Tutele rafforzate operano per le lavoratrici madri e in gravidanza, secondo il D.Lgs. 151/2001.
  • Gli importi delle maggiorazioni vanno verificati sulle tabelle del CCNL di settore.
Indice dei contenuti

Nel settore radiotelevisivo, come in altri comparti a ciclo continuo, il lavoro nelle ore e nei giorni "non ordinari" è la regola più che l'eccezione. La materia si muove su due piani che conviene non confondere: la legge garantisce i riposi e fissa i limiti di tutela della salute; il contratto collettivo determina la maggiorazione economica che compensa il disagio. Il riferimento normativo cardine è il D.Lgs. 66/2003, integrato dall'art. 2109 c.c. e dalle tutele del D.Lgs. 151/2001.

La definizione di lavoro notturno

Il D.Lgs. 66/2003 distingue due nozioni. Il lavoro notturno è l'attività svolta in un periodo di almeno sette ore consecutive comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno tre ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell'anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Solo questa seconda qualifica fa scattare le tutele aggiuntive di durata e sorveglianza.

Limiti e sorveglianza per il lavoratore notturno

Per il lavoratore notturno l'orario non può superare, in media, le otto ore nell'arco di ventiquattro. È previsto il diritto a una sorveglianza sanitaria periodica e gratuita; in caso di sopravvenuta inidoneità al lavoro notturno, certificata, il lavoratore deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne. Sono presidi di salute che operano a prescindere dalla maggiorazione retributiva.

Domeniche, festivi e riposo compensativo

Il riposo settimanale di ventiquattro ore coincide di regola con la domenica (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto si può lavorare la domenica facendo cadere il riposo in un altro giorno. In tal caso, e nei giorni festivi, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione retributiva e, talvolta, un riposo compensativo. La domenica lavorata, in particolare, è compensata per il disagio che comporta.

Le maggiorazioni economiche

Le percentuali di maggiorazione per festivo, domenicale e notturno sono quelle del CCNL applicato: la legge non le fissa. La voce in busta paga va quindi confrontata con le tabelle del contratto di settore, distinguendo le diverse fattispecie (festivo lavorato, domenica con riposo in altro giorno, festività coincidente con la domenica, turno serale o notturno). Per gli importi esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

I riposi che non si toccano mai

Qualunque sia l'organizzazione dei turni, due diritti restano fermi: il riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive ogni ventiquattro e il riposo settimanale di ventiquattro ore, da cumularsi con quello giornaliero e calcolato come media su un periodo di riferimento. Sono limiti inderogabili posti a tutela della salute.

Tutele rafforzate per maternità e gravidanza

Il D.Lgs. 151/2001 vieta di adibire al lavoro notturno la lavoratrice dalla diagnosi di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Ulteriori facoltà di esonero spettano ai genitori di figli piccoli o conviventi con soggetti disabili. Sono tutele che prevalgono sulle esigenze di turnazione.

Domande frequenti

Chi è il lavoratore notturno per la legge?

Secondo il D.Lgs. 66/2003 è chi svolge, in via non occasionale, almeno tre ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell'anno, secondo i criteri del CCNL. Questa qualifica fa scattare le tutele aggiuntive di durata e sorveglianza sanitaria.

Quanto vale la maggiorazione per il lavoro festivo o notturno?

La percentuale è fissata dal CCNL applicato, non dalla legge. Per conoscere l'importo esatto occorre confrontare la busta paga con le tabelle del contratto di settore.

Se lavoro di domenica perdo il riposo settimanale?

No. Nei settori a ciclo aperto si può lavorare la domenica facendo cadere il riposo di 24 ore in un altro giorno; di norma spetta anche una maggiorazione e, talvolta, un riposo compensativo.

Una lavoratrice in gravidanza può essere messa di notte?

No. Il D.Lgs. 151/2001 vieta di adibire al lavoro notturno la lavoratrice dalla diagnosi di gravidanza fino al primo anno di età del bambino, con ulteriori facoltà di esonero per i genitori di figli piccoli.

Quali riposi sono comunque garantiti?

Il riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 e il riposo settimanale di 24 ore: sono limiti inderogabili a tutela della salute, qualunque sia l'organizzazione dei turni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.