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La guida

CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: preavviso e licenziamento

I termini di preavviso nelle emittenti locali variano per livello e anzianità di servizio: vanno da 20 giorni per i livelli base fino a 150 giorni per i Quadri. Conoscere queste regole è fondamentale sia per il lavoratore che per l’emittente.

In sintesi

Il CCNL Aeranti-Corallo prevede termini di preavviso differenziati per anzianità: da 20 giorni per i livelli 4° e 5° fino a 150 giorni per i Quadri. Lo stesso preavviso vale per dimissioni e licenziamento per giustificato motivo. In caso di giusta causa il preavviso non è dovuto.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriale)
Aeranti-Corallo (Aeranti + Associazione Corallo)
Parti firmatarie (sindacali)
CISAL Terziario con assistenza CISAL
Vigenza
1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028
Riferimento legge
Art. 2118-2119 c.c.; L. 604/1966; L. 300/1970 (Statuto); D.Lgs. 23/2015 (tutele crescenti)

Tabella riepilogativa

Termini di preavviso per livello – CCNL Aeranti-Corallo (giorni di calendario)
Livello Preavviso (licenziamento e dimissioni) Profilo tipo
Quadro A e Quadro B 180 giorni Direttori di settore, responsabili di produzione
1° livello 90 giorni Telereporter, capo servizio informazione
2° livello 90 giorni Radioreporter, tecnico specializzato senior
3° livello 45 giorni Operatore di ripresa, montatore, addetto commerciale
4° livello 60 giorni Speaker, operatore tecnico, autista
5° livello 21 giorni Addetto pulizie, portiere, mansioni generali

Nota: i termini indicati si basano sulla struttura storica del CCNL Aeranti-Corallo e sulle analoghe previsioni dei contratti del settore radiotelevisivo (CCNL Confindustria RadioTV). Per i termini esatti si raccomanda di consultare il testo contrattuale vigente. I termini valgono allo stesso modo sia per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e soggettivo, sia per le dimissioni volontarie.

La funzione del preavviso

Il preavviso è lo spazio temporale che il contratto garantisce a ciascuna parte prima che la cessazione del rapporto abbia effetto. La sua funzione è duplice:

  • Per il lavoratore: permette di cercare un nuovo impiego senza dover rinunciare alla retribuzione ordinaria del periodo.
  • Per il datore di lavoro: permette di trovare un sostituto e organizzare la transizione, evitando interruzioni improvvise del servizio (particolarmente rilevanti nelle emittenti con palinsesti continuativi).

Durante il preavviso il rapporto prosegue con piena efficacia: il lavoratore continua a ricevere la retribuzione ordinaria (incluse le maggiorazioni per eventuali turni e straordinari), matura ferie e TFR, e conserva tutti i diritti contrattuali.

Indennità sostitutiva del preavviso

Se il datore di lavoro non intende far lavorare il dipendente durante il preavviso (dispensa dal preavviso), deve corrispondere un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata per i giorni di preavviso non lavorati. Questa indennità è calcolata sulla retribuzione mensile normale (inclusi gli scatti di anzianità e l’indennità di funzione per i Quadri).

Specularmente, se è il lavoratore che non rispetta il preavviso (ad es. abbandona il lavoro dall’oggi al domani), il datore ha diritto a trattenere dalla liquidazione finale un importo equivalente all’indennità sostitutiva dei giorni di preavviso non lavorati.

Giusta causa e giustificato motivo

Il licenziamento nelle emittenti locali può avvenire per:

  • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave del lavoratore che rende impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (es. insubordinazione grave, furto, diffusione di notizie false imputabili al lavoratore). Il preavviso non è dovuto. La giusta causa deve essere dimostrata dal datore.
  • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali meno grave della giusta causa (es. ripetute assenze ingiustificate, scarso rendimento reiterato). Il preavviso è dovuto.
  • Giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative, produttive o economiche dell’impresa (es. riduzione del personale per calo degli ascolti, ristrutturazione). Il preavviso è dovuto e, nelle aziende sopra 15 dipendenti, si applica la procedura obbligatoria di conciliazione preventiva (art. 7, L. 604/1966).

Dimissioni: procedura e tutele

Dal 2016 (D.Lgs. 151/2015, art. 26) le dimissioni devono essere rassegnate attraverso il portale telematico del Ministero del Lavoro (o tramite patronato/consulente del lavoro), pena l’inefficacia. Il lavoratore ha un diritto di revoca entro 7 giorni dalla trasmissione telematica. Le dimissioni presentate durante il congedo di maternità/paternità o entro l’anno di vita del bambino richiedono la convalida all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Casi pratici

Tizio – Speaker al 4° livello che si dimette senza rispettare il preavviso
Tizio si dimette il 1° giugno e non intende lavorare il periodo di preavviso di 60 giorni. L’emittente gli comunica che tratterrà dalla liquidazione l’indennità sostitutiva corrispondente ai 60 giorni. Tizio può evitarlo se trova un accordo con il datore per dispensarlo dal preavviso senza trattenuta, il che richiede il consenso dell’emittente.
Caia – Operatrice di ripresa licenziata per giustificato motivo oggettivo
L’emittente riduce il personale tecnico per ragioni economiche e licenzia Caia (3° livello) con 45 giorni di preavviso. Caia continua a lavorare per tutto il preavviso e riceve la retribuzione ordinaria. Al termine del preavviso riceve la liquidazione finale: TFR maturato, ferie residue, quota di tredicesima proporzionale e la retribuzione dell’ultimo mese.
Sempronio – Quadro B licenziato in tronco per giusta causa
Sempronio (Quadro B) viene scoperto mentre divulga contenuti riservati dell’emittente a un concorrente. Il datore lo licenzia per giusta causa senza preavviso. Sempronio non ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso (180 giorni), ma conserva il diritto alla tredicesima maturata e al TFR. Può impugnare il licenziamento entro 60 giorni se ritiene non sussistesse la giusta causa.

Domande frequenti

Quanti giorni di preavviso prevede il CCNL Radio TV Aeranti-Corallo?
I termini variano per livello e anzianità (fino a 5 anni / 5-10 anni / oltre 10 anni): Quadri 90/120/150 giorni; 1° livello 60/90/120; 2° livello 45/60/90; 3° livello 30/45/60; 4° e 5° livello 20/30/45 giorni. Gli stessi termini si applicano a licenziamento e dimissioni.
Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
Il datore deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso non lavorato.
Il preavviso vale anche per le dimissioni?
Sì. Il lavoratore che si dimette deve rispettare gli stessi termini di preavviso previsti per il licenziamento. Se non lo rispetta, il datore può trattenere l’equivalente dalla liquidazione finale.
Cosa succede durante il periodo di preavviso?
Il rapporto prosegue normalmente con piena efficacia: retribuzione, maturazione ferie e TFR, tutti i diritti contrattuali.
Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
No. In caso di giusta causa il datore può recedere in tronco. Spettano ugualmente tredicesima maturata e TFR.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario, vigente dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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