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La guida
CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: malattia e infortunio
Il contratto delle emittenti locali stabilisce tutele chiare in caso di malattia e infortunio: comporto, integrazione della retribuzione e trattamento specifico per le patologie gravi.
Il CCNL Aeranti-Corallo conserva il posto per 9 mesi di assenza continuativa o per 12 mesi (365 giorni) di assenze sommate in tre anni di calendario; per patologie gravi e oncologiche il comporto si allunga di 90 giorni. In malattia l’azienda integra l’indennità fino all’80% della retribuzione netta per 180 giorni l’anno, poi spetta il 50% fino alla fine del comporto. L’infortunio sul lavoro non si conta nel comporto.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Situazione | Regola del CCNL | Note |
|---|---|---|
| Comporto per malattia continuativa | 9 mesi | Anche a cavallo di due anni di calendario (art. 39) |
| Comporto per sommatoria | 12 mesi (365 giorni) in tre anni di calendario | Anche per malattie diverse (art. 39) |
| Patologie gravi e oncologiche con terapie salvavita | + 90 giorni di comporto | Accertate da una commissione medica della ASL (art. 39) |
| Terapie salvavita (emodialisi, chemioterapia) | + 30 giorni di aspettativa non retribuita | Su richiesta, prima o all’avvio delle cure (art. 40) |
| Malattia: fino a 180 giorni nell’anno solare | 80% della retribuzione netta | Integrazione dell’azienda all’indennità INPS (art. 40) |
| Malattia: oltre 180 giorni | 50% della retribuzione fino alla fine del comporto | Anche se cessa l’indennità INPS (art. 40) |
| Infortunio sul lavoro e malattia per causa di servizio | Garanzia dell’80% della retribuzione per 180 giorni | Retribuzione fino alla guarigione clinica nei limiti INAIL; non conta nel comporto (art. 43) |
Fonte: artt. 38-43 del testo del CCNL del 16 febbraio 2026. Superato il comporto, il datore può risolvere il rapporto; al lavoratore restano il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso (art. 39). L’integrazione non è dovuta se l’INPS non riconosce l’indennità.
Come funziona il comporto
Il comporto è il periodo massimo di assenza per malattia durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore (art. 2110 c.c.). Il CCNL Aeranti-Corallo lo fissa così per il lavoratore che ha superato la prova (art. 39):
- Comporto secco: 9 mesi di assenza continuativa, anche a cavallo di due anni di calendario.
- Comporto per sommatoria: 12 mesi (365 giorni) di assenze, anche non continuative e per malattie diverse, nell’arco di tre anni di calendario.
- Patologie gravi od oncologiche con terapie salvavita, accertate da una commissione medica della ASL: il comporto si allunga di altri 90 giorni.
Superati questi termini il datore può risolvere il rapporto, pagando comunque il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso.
Integrazione della malattia: la distinzione dalla legge
Per legge l’INPS paga, dove spetta, un’indennità di malattia dal 4° giorno: il 50% della retribuzione media giornaliera fino al 20° giorno e il 66,66% dal 21°. Il CCNL aggiunge un’integrazione a carico dell’azienda (art. 40):
- per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, l’integrazione porta il lavoratore all’80% della normale retribuzione netta, mensile o giornaliera;
- oltre i 180 giorni, o quando cessa il trattamento dell’ente, spetta un’indennità pari al 50% della retribuzione fino alla fine del comporto.
L’integrazione non è dovuta se l’INPS non riconosce per qualsiasi motivo la propria indennità. La quota INPS è anticipata dal datore in busta paga e recuperata con i contributi; l’integrazione resta a carico dell’azienda.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per l’infortunio sul lavoro e la malattia contratta a causa di servizio l’art. 43 prevede che:
- la retribuzione spetta fino alla guarigione clinica, cioè finché gli effetti dell’infortunio non si sono stabilizzati;
- il periodo non si conta nel comporto della malattia;
- il trattamento economico è assicurato nei limiti delle indennità INAIL, con la garanzia dell’80% della retribuzione per un massimo di 180 giorni; l’azienda può anticipare l’indennità INAIL alle normali scadenze di paga.
Il diritto dipende dal riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL e dalla consegna della documentazione richiesta. Per le malattie professionali, cioè quelle contratte a causa del servizio, vale la stessa disciplina.
Patologie oncologiche: comporto più lungo
Il CCNL Aeranti-Corallo non toglie dal comporto le assenze per patologie oncologiche: le conta, ma allunga il comporto di 90 giorni per chi ha patologie gravi od oncologiche con terapie salvavita accertate da una commissione medica della ASL (art. 39). In più, chi deve fare terapie salvavita come emodialisi o chemioterapia può chiedere 30 giorni di aspettativa non retribuita, purché la richiesta arrivi prima o all’inizio delle cure e il comporto non sia già superato (art. 40). Le esclusioni dal comporto previste da altri contratti del settore, come quello Confindustria Radio Televisioni, non valgono per questo CCNL.
Certificazione medica: obblighi e scadenze
Il lavoratore malato deve rispettare precisi adempimenti procedurali:
- Certificato telematico: il medico curante (SSN o convenzionato) trasmette il certificato online all’INPS; l’assenza va comunicata all’azienda entro il normale orario di lavoro del primo giorno e il numero di protocollo del certificato entro il giorno successivo; se il certificato telematico non parte, il lavoratore consegna quello cartaceo negli stessi termini (art. 38). Senza queste comunicazioni l’assenza è ingiustificata e non retribuita.
- Reperibilità: durante la malattia il lavoratore è tenuto a essere reperibile nelle fasce orarie stabilite per le visite fiscali INPS (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, sabato e domenica compresi, art. 41), salvo giustificati impedimenti (ricovero, visite mediche documentate).
- Il mancato rispetto degli obblighi di certificazione può comportare la perdita dell’indennità INPS per i giorni non certificati e, nei casi gravi e reiterati, sanzioni disciplinari.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Radio TV Aeranti-Corallo?
Viene integrata la malattia oltre l’INPS?
L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia?
Le malattie oncologiche rientrano nel comporto?
Come funziona la certificazione medica?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario, vigente dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.