Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: malattia e infortunio

Il contratto delle emittenti locali stabilisce tutele chiare in caso di malattia e infortunio: comporto, integrazione della retribuzione e trattamento specifico per le patologie gravi.

In sintesi

Il CCNL Aeranti-Corallo conserva il posto per 9 mesi di assenza continuativa o per 12 mesi (365 giorni) di assenze sommate in tre anni di calendario; per patologie gravi e oncologiche il comporto si allunga di 90 giorni. In malattia l’azienda integra l’indennità fino all’80% della retribuzione netta per 180 giorni l’anno, poi spetta il 50% fino alla fine del comporto. L’infortunio sul lavoro non si conta nel comporto.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriale)
Aeranti-Corallo (Aeranti + Associazione Corallo)
Parti firmatarie (sindacali)
CISAL Terziario con assistenza CISAL
Vigenza
1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028
Riferimento legge
Art. 2110 c.c. (comporto); D.P.R. 1124/1965 (INAIL); D.Lgs. 151/2001

Tabella riepilogativa

Comporto e trattamento economico in malattia e infortunio – CCNL Aeranti-Corallo (artt. 39-43)
Situazione Regola del CCNL Note
Comporto per malattia continuativa 9 mesi Anche a cavallo di due anni di calendario (art. 39)
Comporto per sommatoria 12 mesi (365 giorni) in tre anni di calendario Anche per malattie diverse (art. 39)
Patologie gravi e oncologiche con terapie salvavita + 90 giorni di comporto Accertate da una commissione medica della ASL (art. 39)
Terapie salvavita (emodialisi, chemioterapia) + 30 giorni di aspettativa non retribuita Su richiesta, prima o all’avvio delle cure (art. 40)
Malattia: fino a 180 giorni nell’anno solare 80% della retribuzione netta Integrazione dell’azienda all’indennità INPS (art. 40)
Malattia: oltre 180 giorni 50% della retribuzione fino alla fine del comporto Anche se cessa l’indennità INPS (art. 40)
Infortunio sul lavoro e malattia per causa di servizio Garanzia dell’80% della retribuzione per 180 giorni Retribuzione fino alla guarigione clinica nei limiti INAIL; non conta nel comporto (art. 43)

Fonte: artt. 38-43 del testo del CCNL del 16 febbraio 2026. Superato il comporto, il datore può risolvere il rapporto; al lavoratore restano il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso (art. 39). L’integrazione non è dovuta se l’INPS non riconosce l’indennità.

Come funziona il comporto

Il comporto è il periodo massimo di assenza per malattia durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore (art. 2110 c.c.). Il CCNL Aeranti-Corallo lo fissa così per il lavoratore che ha superato la prova (art. 39):

  • Comporto secco: 9 mesi di assenza continuativa, anche a cavallo di due anni di calendario.
  • Comporto per sommatoria: 12 mesi (365 giorni) di assenze, anche non continuative e per malattie diverse, nell’arco di tre anni di calendario.
  • Patologie gravi od oncologiche con terapie salvavita, accertate da una commissione medica della ASL: il comporto si allunga di altri 90 giorni.

Superati questi termini il datore può risolvere il rapporto, pagando comunque il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso.

Integrazione della malattia: la distinzione dalla legge

Per legge l’INPS paga, dove spetta, un’indennità di malattia dal 4° giorno: il 50% della retribuzione media giornaliera fino al 20° giorno e il 66,66% dal 21°. Il CCNL aggiunge un’integrazione a carico dell’azienda (art. 40):

  • per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, l’integrazione porta il lavoratore all’80% della normale retribuzione netta, mensile o giornaliera;
  • oltre i 180 giorni, o quando cessa il trattamento dell’ente, spetta un’indennità pari al 50% della retribuzione fino alla fine del comporto.

L’integrazione non è dovuta se l’INPS non riconosce per qualsiasi motivo la propria indennità. La quota INPS è anticipata dal datore in busta paga e recuperata con i contributi; l’integrazione resta a carico dell’azienda.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Per l’infortunio sul lavoro e la malattia contratta a causa di servizio l’art. 43 prevede che:

  • la retribuzione spetta fino alla guarigione clinica, cioè finché gli effetti dell’infortunio non si sono stabilizzati;
  • il periodo non si conta nel comporto della malattia;
  • il trattamento economico è assicurato nei limiti delle indennità INAIL, con la garanzia dell’80% della retribuzione per un massimo di 180 giorni; l’azienda può anticipare l’indennità INAIL alle normali scadenze di paga.

Il diritto dipende dal riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL e dalla consegna della documentazione richiesta. Per le malattie professionali, cioè quelle contratte a causa del servizio, vale la stessa disciplina.

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Patologie oncologiche: comporto più lungo

Il CCNL Aeranti-Corallo non toglie dal comporto le assenze per patologie oncologiche: le conta, ma allunga il comporto di 90 giorni per chi ha patologie gravi od oncologiche con terapie salvavita accertate da una commissione medica della ASL (art. 39). In più, chi deve fare terapie salvavita come emodialisi o chemioterapia può chiedere 30 giorni di aspettativa non retribuita, purché la richiesta arrivi prima o all’inizio delle cure e il comporto non sia già superato (art. 40). Le esclusioni dal comporto previste da altri contratti del settore, come quello Confindustria Radio Televisioni, non valgono per questo CCNL.

Certificazione medica: obblighi e scadenze

Il lavoratore malato deve rispettare precisi adempimenti procedurali:

  • Certificato telematico: il medico curante (SSN o convenzionato) trasmette il certificato online all’INPS; l’assenza va comunicata all’azienda entro il normale orario di lavoro del primo giorno e il numero di protocollo del certificato entro il giorno successivo; se il certificato telematico non parte, il lavoratore consegna quello cartaceo negli stessi termini (art. 38). Senza queste comunicazioni l’assenza è ingiustificata e non retribuita.
  • Reperibilità: durante la malattia il lavoratore è tenuto a essere reperibile nelle fasce orarie stabilite per le visite fiscali INPS (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, sabato e domenica compresi, art. 41), salvo giustificati impedimenti (ricovero, visite mediche documentate).
  • Il mancato rispetto degli obblighi di certificazione può comportare la perdita dell’indennità INPS per i giorni non certificati e, nei casi gravi e reiterati, sanzioni disciplinari.

Casi pratici

Tizio – Operatore di ripresa in malattia per 8 mesi
Tizio, 3° livello, subisce un intervento chirurgico e rimane in malattia per 8 mesi continuativi. Per i primi 180 giorni dell’anno solare riceve l’80% della retribuzione netta (indennità INPS più integrazione dell’emittente); oltre i 180 giorni, un’indennità pari al 50% della retribuzione. Il posto è garantito fino a 9 mesi di assenza continuativa: rientrando dopo 8 mesi, il comporto non è superato.
Caia – Speaker con diagnosi oncologica
Caia è speaker al 4° livello e riceve una diagnosi di tumore. Deve seguire 6 mesi di chemioterapia con frequenti assenze. Le assenze si contano nel comporto, ma se la patologia è accertata da una commissione medica della ASL il comporto si allunga di 90 giorni (art. 39). Prima di iniziare le cure può anche chiedere 30 giorni di aspettativa non retribuita (art. 40). Per le assenze riconosciute dall’INPS riceve l’integrazione fino all’80% della retribuzione netta nei limiti dei 180 giorni annui.
Sempronio – Tecnico infortunato in studio
Sempronio scivola in studio e si frattura il polso: infortunio sul lavoro denunciato all’INAIL. Il CCNL gli garantisce la retribuzione fino alla guarigione clinica nei limiti delle indennità INAIL, con almeno l’80% della retribuzione per un massimo di 180 giorni (art. 43). L’assenza non si conta nel comporto della malattia. Al rientro, se l’inabilità permanente parziale è certificata da INAIL, l’emittente deve verificare se può ancora adibire Sempronio alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti.
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Domande frequenti

Quanto dura il comporto nel CCNL Radio TV Aeranti-Corallo?
9 mesi di assenza continuativa oppure 12 mesi (365 giorni) di assenze sommate in tre anni di calendario; 90 giorni in più per patologie gravi od oncologiche (art. 39). Superato il comporto, il datore può risolvere il rapporto pagando TFR e indennità sostitutiva del preavviso.
Viene integrata la malattia oltre l’INPS?
Sì. Per 180 giorni nell’anno solare l’azienda integra l’indennità fino all’80% della retribuzione netta; oltre i 180 giorni spetta il 50% della retribuzione fino alla fine del comporto (art. 40).
L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia?
Sì. La retribuzione spetta fino alla guarigione clinica, nei limiti delle indennità INAIL con la garanzia dell’80% per 180 giorni, e il periodo non si conta nel comporto (art. 43).
Le malattie oncologiche rientrano nel comporto?
Sì, si contano, ma per le patologie gravi od oncologiche accertate dalla ASL il comporto si allunga di 90 giorni (art. 39); per le terapie salvavita si possono chiedere anche 30 giorni di aspettativa non retribuita (art. 40).
Come funziona la certificazione medica?
Il medico curante trasmette il certificato telematico all’INPS; il lavoratore comunica il numero di protocollo al datore entro il giorno successivo. Il lavoratore deve essere reperibile per le visite fiscali INPS nelle fasce orarie stabilite.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario, vigente dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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