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Malattia e infortunio nel CCNL Tessile e Moda Artigianato
Comporto, trattamento economico e tutele speciali per malattia e infortunio nelle imprese artigiane del tessile e moda: come funziona l’integrazione INPS, quanto dura la conservazione del posto e le novità per malati oncologici e disabili.
Il CCNL Tessile Moda Artigianato garantisce la conservazione del posto per 12 mesi in un arco di 21 mesi consecutivi. Per gli operai l’integrazione INPS arriva all’80% dall’1° al 7° giorno e al 100% dall’8° al 180° giorno. I disabili certificati hanno un’estensione di +90 giorni; i malati oncologici gravi godono di ulteriori 12 mesi di comporto.
Tabella riepilogativa del trattamento di malattia
| Categoria | Periodo | Integrazione aziendale |
|---|---|---|
| Operai (tutti i livelli) | 1° – 7° giorno (malattia ≥ 8 giorni) | 80% della retribuzione normale di fatto |
| Operai (tutti i livelli) | 8° – 180° giorno | 100% della retribuzione normale di fatto |
| Operai – malattia breve (< 8 giorni) | 1° – 3° giorno (carenza) | Non retribuita dall’azienda (solo indennità INPS se spettante) |
| Impiegati/intermedi (anzianità fino a 10 anni) | Primi 3 mesi | 100% della retribuzione |
| Impiegati/intermedi (anzianità fino a 10 anni) | Mesi 4° – 6° | 50% della retribuzione |
| Impiegati/intermedi (anzianità oltre 10 anni) | Primi 4 mesi | 100% della retribuzione |
Nota: L’integrazione aziendale si aggiunge all’indennità INPS, fino al raggiungimento delle percentuali indicate. L’INPS eroga ai lavoratori dipendenti un’indennità di malattia pari al 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno (i primi 3 giorni di carenza sono a carico del lavoratore salvo integrazione contrattuale). Per il settore artigiano le regole INPS applicabili sono quelle del regime generale dei lavoratori dipendenti.
Il comporto: quanto dura la conservazione del posto
Il comporto è il periodo massimo entro il quale il datore di lavoro deve conservare il posto al lavoratore assente per malattia senza poterlo licenziare. Nel CCNL Tessile e Moda Artigianato il comporto è fissato a 12 mesi, con il conteggio effettuato nell’arco di 21 mesi consecutivi (comporto «per sommatoria»). Questo significa che non si considera solo la singola malattia, ma il totale dei giorni di assenza per malattia negli ultimi 21 mesi: se raggiungono o superano i 12 mesi, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto.
Il rinnovo del luglio 2024 ha portato il periodo di riferimento da 21 a 24 mesi per il computo delle malattie ai fini del comporto, rispetto al testo previgente che prevedeva 21 mesi.
Tutele speciali: disabili e malati oncologici
Il CCNL Tessile e Moda Artigianato (rinnovo luglio 2024) ha rafforzato le tutele per due categorie vulnerabili:
- Lavoratori con disabilità certificata (ai sensi della L. n. 68/1999): il comporto ordinario è esteso di ulteriori 90 giorni. Il lavoratore disabile che supera i 12 mesi ordinari ha quindi a disposizione 12 mesi + 90 giorni prima che il datore possa procedere al licenziamento.
- Patologie oncologiche gravi certificate: il comporto è prolungato di ulteriori 12 mesi, calcolati su un periodo di riferimento di 24 mesi consecutivi. Il lavoratore affetto da patologia oncologica certificata gode quindi di una protezione complessiva più estesa rispetto al comporto ordinario.
Infortunio sul lavoro
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 1124/1965 (T.U. infortuni) e le norme INAIL. Il CCNL Tessile e Moda Artigianato garantisce la conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea, fino alla guarigione clinica o al riconoscimento dell’invalidità permanente. Il trattamento economico durante l’infortunio è di norma a carico INAIL (indennità di inabilità temporanea assoluta: 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni, 75% dal 91° giorno), con possibile integrazione aziendale secondo quanto previsto dal CCNL.
Obblighi del lavoratore: certificazione e reperibilità
Il lavoratore malato è tenuto a:
- Comunicare la malattia al datore entro l’inizio del turno o della giornata lavorativa.
- Inviare il certificato medico telematicamente all’INPS tramite il medico curante (sistema di trasmissione telematica dei certificati di malattia), con numero di protocollo da comunicare al datore.
- Essere reperibile al domicilio durante le fasce orarie di visita fiscale (art. 5, L. n. 300/1970 e circolari INPS): di norma 10.00–12.00 e 17.00–19.00 nei giorni feriali. Il mancato reperimento può comportare la perdita dell’indennità INPS per il giorno di assenza.
Casi pratici
Domande frequenti
Per quanti mesi è conservato il posto in caso di malattia?
I primi tre giorni di malattia sono pagati?
Come viene calcolata l’integrazione per gli impiegati?
Cosa succede se si supera il comporto?
Il lavoratore deve stare a casa durante la malattia?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Per quanti mesi il posto di lavoro è conservato in caso di malattia nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
Il CCNL Tessile Moda Artigianato (rinnovo luglio 2024) prevede la conservazione del posto per 12 mesi, con il conteggio riferito a un arco temporale di 21 mesi consecutivi (comporto per sommatoria). Oltre tale limite il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto, con obbligo di preavviso.
Come viene integrata l'indennità INPS per malattia nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
Per gli operai: integrazione al 80% della retribuzione normale dall'1° al 7° giorno (ma non per i primi 3 giorni di malattia breve inferiore a 8 giorni); al 100% dall'8° al 180° giorno. Per impiegati e intermedi con anzianità fino a 10 anni: 100% per i primi 3 mesi e 50% per i successivi 3 mesi.
I primi tre giorni di malattia (carenza) sono retribuiti?
Dipende: per la malattia di durata inferiore a 8 giorni di calendario i primi 3 giorni (carenza) non vengono integrati dall'azienda. Se la malattia dura 8 o più giorni, l'integrazione aziendale decorre dall'1° giorno al 7° all'80% della retribuzione normale.
Cosa prevede il CCNL per i lavoratori con patologie oncologiche?
Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha esteso la protezione per i lavoratori con patologie oncologiche gravi certificate: hanno diritto a un prolungamento del comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di riferimento di 24 mesi consecutivi, rispetto ai 12 mesi ordinari in 21 mesi.
Il lavoratore disabile ha un comporto più lungo?
Sì. Il CCNL prevede per i lavoratori con disabilità certificata (ai sensi della L. n. 68/1999) un'estensione del comporto di ulteriori 90 giorni rispetto a quanto previsto in via ordinaria.
Vedi anche