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La guida

CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

Ferie, permessi e ROL nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

Guida completa alle ferie annue, ai permessi retribuiti e alla nuova banca ore solidale nelle imprese artigiane del tessile, abbigliamento e moda: diritti, maturazione, monetizzazione e novità del rinnovo 2024.

In sintesi

Il CCNL Tessile Moda Artigianato garantisce 4 settimane di ferie annue retribuite per ogni anno di servizio. Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha introdotto la banca ore solidale, che consente la cessione volontaria di ferie e permessi tra colleghi per esigenze familiari gravi. Le ferie non possono essere monetizzate in costanza di rapporto.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI
Parti sindacali
Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
Ultimo rinnovo
16 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Novità 2024
Introduzione banca ore solidale per cessione ferie tra colleghi

Tabella riepilogativa di ferie e permessi

Ferie, permessi e istituti connessi – CCNL Tessile e Moda Artigianato
Istituto Misura Fonte
Ferie annue 4 settimane (20 giorni lavorativi su 5 giorni/sett.) CCNL + D.Lgs. n. 66/2003
Godimento minimo garantito 2 settimane consecutive nel corso dell’anno D.Lgs. n. 66/2003 (legge)
Assemblea sindacale retribuita 10 ore annue CCNL
Permessi per lutto (coniuge, figli, genitori) 3 giorni lavorativi retribuiti CCNL
Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario retribuiti Legge + CCNL
Banca ore solidale Cessione volontaria ferie/permessi tra colleghi CCNL – rinnovo luglio 2024
Ferie maturate pro-rata 1/12 delle ferie annue per ogni mese o frazione ≥ 15 giorni Principio generale

Nota: Le 4 settimane di ferie si traducono in 20 giorni lavorativi per i lavoratori con orario su 5 giorni, o in 24 giorni per chi lavora su 6 giorni. Le ferie maturano dall’inizio del rapporto, incluso il periodo di prova.

Le ferie annue: maturazione e fruizione

Il diritto a 4 settimane di ferie retribuite è garantito dal CCNL in linea con il minimo inderogabile del D.Lgs. n. 66/2003 (art. 10), che prevede 4 settimane annue con un minimo di 2 settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione. Le ferie maturano proporzionalmente per i periodi di servizio inferiori all’anno, calcolando 1/12 delle ferie per ogni mese intero o frazione uguale o superiore a 15 giorni.

Durante le ferie il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione normale (minimo tabellare più scatti di anzianità e indennità contrattuali fissi), escludendo le voci variabili come lo straordinario e le maggiorazioni contingenti.

Il periodo di ferie deve essere programmato dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze produttive e degli interessi del lavoratore. In mancanza di accordo, il datore decide la collocazione nel rispetto del minimo legale di 2 settimane consecutive.

Monetizzazione delle ferie: quando è possibile

Le ferie non possono essere monetizzate in costanza di rapporto, nemmeno su accordo tra le parti, ad eccezione della quota eccedente il minimo inderogabile di legge (2 settimane). Il divieto è posto dal D.Lgs. n. 66/2003 a tutela del diritto al riposo del lavoratore e non è derogabile dalla contrattazione collettiva.

Solo alla cessazione del rapporto di lavoro è corrisposta l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, calcolata sulla retribuzione giornaliera (minimo mensile diviso 26 per i lavoratori con orario su 6 giorni, diviso 22 per quelli su 5 giorni).

La banca ore solidale: la novità del 2024

Una delle novità più significative del rinnovo del 16 luglio 2024 è l’introduzione della banca ore solidale. Questo istituto consente ai lavoratori di cedere volontariamente le proprie ore di ferie e permessi retribuiti a un collega in situazione di grave necessità familiare (ad esempio: assistenza a un familiare non autosufficiente, figlio gravemente malato, situazione di emergenza familiare documentata).

Le caratteristiche della banca ore solidale:

  • La cessione è volontaria e anonima: nessun lavoratore può essere obbligato a cedere.
  • Non è prevista alcuna corresponsione economica tra cedente e cessionario.
  • Le ore cedute sono portate a un fondo aziendale e assegnate al lavoratore beneficiario su sua richiesta motivata.
  • Le modalità operative sono definite a livello aziendale, nel rispetto delle linee guida CCNL.

Permessi per lutto, matrimonio e festività soppresse

Il CCNL Tessile e Moda Artigianato prevede specifici permessi retribuiti per eventi personali:

  • Lutto: 3 giorni lavorativi retribuiti per la morte del coniuge, dei figli o dei genitori (parenti di primo grado).
  • Matrimonio: 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito (c.d. «settimana di nozze» estesa), da fruire in corrispondenza dell’evento.
  • Donazione sangue: giornata retribuita ai sensi della L. n. 584/1967.
  • Festività soppresse (ex ROL): le festività civili soppresse dalla L. n. 54/1977 generano permessi retribuiti aggiuntivi (di norma 4 giorni annui); le modalità di fruizione sono definite dal CCNL e dagli accordi aziendali.

Casi pratici

Tizio – Lavoratore assunto a metà anno: quante ferie ha maturato?
Tizio viene assunto il 1° luglio 2025. Al 31 dicembre 2025 ha maturato 6 mesi di servizio. Le ferie spettanti sono 6/12 delle ferie annuali = 6/12 × 20 giorni = 10 giorni lavorativi. Se entro dicembre ne ha godute 5, ne ha 5 residue da godere nei primi mesi del 2026, entro il termine previsto dalla legge (18 mesi dall’anno di maturazione).
Caia – Ferie non godute: può chiedere i soldi?
Caia ha 8 giorni di ferie residue del 2024 non ancora fruiti. Il datore propone di pagarle in busta paga. Caia è tentata di accettare, ma il consulente del lavoro le spiega che la monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto è vietata dalla legge per la parte corrispondente al minimo di 2 settimane. Solo la quota eccedente potrebbe teoricamente essere monetizzata per accordo; nel dubbio è più prudente e corretto fruire le ferie fisicamente.
Sempronio – Collega malato: banca ore solidale in azione
Il collega di Sempronio ha un figlio gravemente malato e ha esaurito ferie e permessi. Sempronio decide di cedere 8 ore di ferie alla banca ore solidale aziendale, istituita dopo il rinnovo del luglio 2024. La cessione avviene anonimamente tramite il modulo predisposto dall’azienda in accordo con la RSU. Il collega riceve le ore senza alcun costo economico e può stare vicino al figlio senza perdita di retribuzione.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quante settimane di ferie spettano nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
Spettano 4 settimane di ferie retribuite per ogni anno di servizio, pari a 20 giorni lavorativi per chi lavora su 5 giorni. La retribuzione durante le ferie corrisponde alla retribuzione normale contrattuale.
Le ferie possono essere monetizzate?
No, in costanza di rapporto le ferie non possono essere sostituite da un’indennità pecuniaria. Solo alla cessazione del rapporto viene liquidata l’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute.
Cos’è la banca ore solidale introdotta nel 2024?
Un istituto che consente di cedere volontariamente ore di ferie o permessi a un collega in situazione di grave necessità familiare. La cessione è volontaria, anonima e senza corrispettivo economico.
Quanti giorni di permesso per lutto?
Il CCNL prevede 3 giorni lavorativi retribuiti per la morte del coniuge, dei figli o dei genitori. Per la morte di altri parenti, consultare il testo integrale del CCNL o rivolgersi al sindacato.
Le ferie si perdono se non vengono fruite entro l’anno?
No, non si perdono automaticamente. Il datore deve consentire il godimento delle ferie entro 18 mesi dall’anno di maturazione (D.Lgs. n. 66/2003). La prescrizione del diritto alle ferie è quinquennale.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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