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Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Tessile e Moda Artigianato
Guida alle mensilità aggiuntive e agli istituti retributivi differiti nelle imprese artigiane del tessile, abbigliamento e moda: maturazione, calcolo dei ratei, una tantum 2024 e premi di risultato.
Il CCNL Tessile Moda Artigianato prevede tredicesima a dicembre e quattordicesima a giugno, entrambe pari a una mensilità di retribuzione globale maturata pro-rata. Il rinnovo luglio 2024 ha confermato una tantum di 110 € lordi in due rate (settembre 2024 e marzo 2025), esclusa dal TFR. I premi di risultato sono affidati alla contrattazione di secondo livello.
Tabella riepilogativa: mensilità aggiuntive e istituti connessi
| Istituto | Scadenza di pagamento | Periodo di maturazione | Base di calcolo |
|---|---|---|---|
| Tredicesima mensilità | Entro il 24 dicembre | Gennaio – dicembre (anno solare) | Retribuzione mensile globale (minimo + scatti + indennità fisse) |
| Quattordicesima mensilità | Entro il 30 giugno (o luglio per accordo) | Luglio – giugno (anno precedente) | Retribuzione mensile globale |
| Una tantum carenza 2024 (1ª rata) | Settembre 2024 | Copertura gennaio – giugno 2024 | 55 € lordi (38,50 € apprendisti) – non TFR |
| Una tantum carenza 2024 (2ª rata) | Marzo 2025 | Copertura gennaio – giugno 2024 | 55 € lordi (38,50 € apprendisti) – non TFR |
| Premio di risultato | Da definire in sede aziendale/territoriale | Variabile per accordo | Parametri di produttività, redditività, qualità (da accordo) |
Nota: La retribuzione mensile globale utile ai fini delle mensilità aggiuntive comprende il minimo tabellare, gli scatti di anzianità maturati e le indennità contrattuali fisse (es. indennità di funzione per il livello 6S). Non si includono le voci variabili come straordinario, maggiorazioni per turni e indennità occasionali.
La tredicesima mensilità: maturazione e calcolo
La tredicesima mensilità è una gratifica natalizia contrattualmente prevista, corrisposta entro il 24 dicembre di ogni anno. È pari a una mensilità della retribuzione globale mensile, calcolata pro-rata in ragione di 1/12 per ogni mese di servizio (o per ogni frazione pari o superiore a 15 giorni) nel periodo di riferimento gennaio-dicembre.
La base di calcolo è la retribuzione mensile globale, che comprende:
- Minimo tabellare CCNL vigente al momento dell’erogazione.
- Scatti di anzianità maturati.
- Indennità fisse riconosciute contrattualmente (es. indennità di funzione livello 6S).
- Eventuali superminimi individuali non assorbibili concordati per iscritto.
Non rientrano nella base di calcolo le voci variabili: straordinario, maggiorazioni per lavoro notturno/festivo, indennità legate a situazioni contingenti. La tredicesima è soggetta a IRPEF ordinaria e a contribuzione previdenziale integrale.
Per i lavoratori assunti o cessati nel corso dell’anno, il rateo spettante si calcola moltiplicando la retribuzione mensile globale per il numero di mesi interi (o frazioni ≥ 15 giorni) lavorati nell’anno e dividendo per 12.
La quattordicesima mensilità: scadenza e periodo di riferimento
Il CCNL Tessile Moda Artigianato prevede una quattordicesima mensilità corrisposta di norma entro il 30 giugno di ogni anno (alcuni accordi aziendali la spostano a luglio). Matura sullo stesso principio della tredicesima: 1/12 per ogni mese di servizio nel periodo di riferimento luglio-giugno.
La base di calcolo è la stessa retribuzione globale mensile utile per la tredicesima. La quattordicesima non è espressamente richiamata dal codice civile come obbligo di legge: è un istituto contrattuale creato dalla negoziazione collettiva. Non può essere soppressa unilateralmente dal datore di lavoro in costanza di vigenza del CCNL.
In caso di cessazione del rapporto in qualsiasi momento dell’anno, il lavoratore ha diritto al rateo di quattordicesima maturato calcolato sul periodo luglio-giugno in corso. Questo rateo va liquidato nel conguaglio finale insieme agli altri istituti differiti.
Una tantum del rinnovo 2024: cosa è e come è tassata
Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha previsto un’una tantum di 110 € lordi (ridotta a 77 € lordi per gli apprendisti) a copertura della carenza contrattuale del primo semestre 2024 (periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024, durante il quale non era ancora intervenuto il rinnovo). L’erogazione avviene in due rate uguali:
- Prima rata: 55 € lordi (o 38,50 € per apprendisti) con la retribuzione di settembre 2024.
- Seconda rata: 55 € lordi (o 38,50 € per apprendisti) con la retribuzione di marzo 2025.
L’una tantum è espressamente esclusa dal computo del TFR, della tredicesima, della quattordicesima e da tutti gli istituti retributivi diretti o differiti. È assoggettata a IRPEF ordinaria e a contribuzione previdenziale. I lavoratori a tempo parziale o con contratti a durata ridotta percepiscono l’una tantum in proporzione.
Premi di risultato: struttura e agevolazioni fiscali
Il CCNL Tessile Moda Artigianato non fissa a livello nazionale un premio di risultato direttamente applicabile. I premi di produttività e di risultato sono rimessi alla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o accordi territoriali di categoria), in linea con le previsioni del contratto quadro artigiano.
Gli accordi aziendali o territoriali possono prevedere premi legati a:
- Obiettivi di produttività (es. volumi produttivi, riduzione degli scarti).
- Obiettivi di redditività (es. risultato operativo, utile aziendale).
- Obiettivi di qualità (es. riduzione dei resi, customer satisfaction).
- Partecipazione agli utili d’impresa.
I premi di risultato erogati in esecuzione di accordi collettivi di secondo livello godono della tassazione agevolata al 5% (imposta sostitutiva IRPEF e addizionali), fino a un massimo di 3.000 € annui per lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 € nell’anno precedente, ai sensi dell’art. 1, comma 182 e ss., L. n. 208/2015 (come prorogato dalle successive leggi di bilancio). L’accordo deve essere depositato telematicamente presso il Ministero del Lavoro.
Rapporto con il TFR
Tredicesima e quattordicesima rientrano nella retribuzione annua utile ai fini del TFR (art. 2120 c.c.). Il TFR si calcola sommando tutte le voci della retribuzione annua lorda (incluse le mensilità aggiuntive) e dividendo per il coefficiente 13,5. Pertanto, un incremento del minimo tabellare aumenta automaticamente anche la quota TFR annua accantonata. L’una tantum 2024, come detto, è invece espressamente esclusa.
Casi pratici
Domande frequenti
Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
La quattordicesima è obbligatoria per legge?
L’una tantum 2024 è inclusa nel TFR?
Come si calcola il rateo di quattordicesima in caso di dimissioni?
Il premio di risultato può beneficiare dell’aliquota del 5%?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
La tredicesima mensilità viene corrisposta entro il 24 dicembre di ogni anno. Matura in ragione di 1/12 della retribuzione mensile globale per ogni mese intero di servizio (o per le frazioni di mese superiori a 15 giorni) nell'anno solare gennaio-dicembre.
Quando viene pagata la quattordicesima?
La quattordicesima mensilità viene corrisposta di norma entro il 30 giugno di ogni anno (in alcuni accordi aziendali anche a luglio). Matura sullo stesso periodo di riferimento della tredicesima: 1/12 per ogni mese di servizio nel periodo luglio-giugno dell'anno precedente.
Come si calcola il rateo di tredicesima per chi cessa il rapporto a metà anno?
Il rateo di tredicesima spettante al momento della cessazione si calcola moltiplicando la retribuzione mensile globale per il numero di mesi interi lavorati nell'anno (o frazioni ≥ 15 giorni) e dividendo per 12. Ad esempio: se la cessazione avviene il 31 marzo con retribuzione di 1.551,03 € e 3 mesi di servizio nell'anno, il rateo è 1.551,03 × 3/12 = 387,76 € lordi.
La tredicesima è utile ai fini del TFR?
Sì. Sia la tredicesima sia la quattordicesima mensilità rientrano nella «retribuzione annua» utile ai fini del calcolo del TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c. Il TFR si calcola sulla retribuzione lorda annua divisa per il coefficiente 13,5.
Esiste un premio di risultato nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
Il CCNL artigiano non fissa un premio di risultato direttamente applicabile a livello nazionale. La contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o territoriali) può introdurre premi di produttività, partecipazione agli utili o premi di risultato, con eventuale accesso all'imposta sostitutiva del 5% (fino a 3.000 € annui) prevista dalla normativa vigente per i premi agevolati.
L'una tantum del 2024 è computata nel TFR?
No. L'una tantum di 110 euro lordi (77 euro per gli apprendisti) erogata in due rate (55 euro a settembre 2024 e 55 euro a marzo 2025) a copertura della carenza contrattuale del primo semestre 2024 è espressamente esclusa dalla base di calcolo del TFR, dalla tredicesima e da tutti gli istituti retributivi differiti.
Vedi anche