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Ultimo aggiornamento: 14 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Tessile Moda Artigianato integra l'indennità INPS di maternità fino al 100% della retribuzione. Il congedo di paternità è di 10 giorni per legge più 1 aggiuntivo CCNL. I congedi parentali seguono il D.Lgs. n. 151/2001 con le migliorie del rinnovo luglio 2024.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

Maternità e congedi nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

Guida completa alle tutele di maternità, paternità e congedo parentale nelle imprese artigiane del tessile e della moda: integrazione dell’indennità INPS, conservazione del posto, congedo di paternità e novità del rinnovo 2024.

In sintesi

Il CCNL Tessile Moda Artigianato integra il trattamento INPS di maternità obbligatoria fino al 100% della retribuzione. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni per legge; il CCNL aggiunge 1 giorno supplementare a carico del datore. I congedi parentali seguono il D.Lgs. n. 151/2001 con le migliorie introdotte dal rinnovo luglio 2024.

Dati contrattuali

Parti datoriali
Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI
Parti sindacali
Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
Ultimo rinnovo
16 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Novità 2024
Congedo paternità: +1 giorno supplementare a carico datore; rafforzamento tutele genitorialità

Tabella riepilogativa: congedi e trattamento economico

Maternità, paternità e congedi parentali – CCNL Tessile e Moda Artigianato (rinnovo luglio 2024)
Istituto Durata Trattamento economico Fonte
Congedo maternità obbligatoria 5 mesi (2+3 o 1+4 flessibile) INPS 80% + integrazione datore fino a 100% D.Lgs. n. 151/2001 + CCNL
Congedo paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi (legge) + 1 giorno (CCNL) 100% a carico INPS (10 gg) + 100% datore (1 gg) L. n. 234/2021 + CCNL 2024
Congedo parentale facoltativo – madre Fino a 6 mesi (entro 12 anni del figlio) 3 mesi al 80%, 3 mesi al 30% (entro 6 anni) o 30% D.Lgs. n. 105/2022
Congedo parentale facoltativo – padre Fino a 6 mesi (entro 12 anni del figlio) 3 mesi al 80%, 3 mesi al 30% (entro 6 anni) o 30% D.Lgs. n. 105/2022
Congedo per malattia figlio (< 3 anni) Illimitato (entrambi i genitori) Non retribuito; matura TFR e anzianità D.Lgs. n. 151/2001
Congedo per malattia figlio (3-8 anni) 5 giorni per anno lavorativo per genitore Non retribuito D.Lgs. n. 151/2001
Permessi allattamento 2 ore/giorno fino a 1 anno del figlio (1 ora se orario < 6 h) 100% a carico INPS D.Lgs. n. 151/2001

Nota: L’indennità INPS di maternità obbligatoria è pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 12 mesi (art. 22, D.Lgs. n. 151/2001). Il CCNL Tessile Moda Artigianato copre il restante 20%, garantendo alla lavoratrice la retribuzione piena. L’integrazione è a carico del datore di lavoro e non è coperta da INPS.

La maternità obbligatoria: struttura e integrazione contrattuale

Il congedo di maternità obbligatoria è disciplinato dal D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità). La durata ordinaria è di 5 mesi: 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto. In alternativa, la lavoratrice può optare per la maternità flessibile (art. 20, D.Lgs. n. 151/2001): con certificazione medica che attesti la compatibilità della prosecuzione del lavoro, può lavorare fino alla settimana precedente il parto e fruire di 4 mesi post-partum.

L’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Tessile Moda Artigianato stabilisce che il datore integri la prestazione INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione normale per l’intero periodo di astensione obbligatoria. Questa integrazione rappresenta un miglioramento contrattuale rispetto al minimo di legge e riguarda la retribuzione globale (minimo tabellare + scatti di anzianità + indennità contrattuali fisse).

Durante il congedo obbligatorio maturano:

  • Ferie annue (per intero).
  • Ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
  • TFR, calcolato sulla retribuzione utile ai sensi dell’art. 2120 c.c.
  • Scatti di anzianità (il periodo è utile per il calcolo dell’anzianità contrattuale).

Il congedo di paternità obbligatorio

La L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha reso strutturale il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni lavorativi, retribuiti al 100% a carico INPS, da fruire nei 5 mesi dalla nascita (o dall’ingresso in famiglia nel caso di adozione o affidamento). Il padre può fruire dei 10 giorni anche contemporaneamente al congedo obbligatorio della madre.

Il rinnovo del CCNL del 16 luglio 2024 ha introdotto un ulteriore 1 giorno supplementare di congedo di paternità a carico del datore di lavoro, retribuito al 100%. Il padre lavoratore nel settore tessile-moda artigiano ha quindi diritto complessivamente a 11 giorni di congedo obbligatorio retribuito (10 a carico INPS, 1 a carico datore).

Oltre al congedo obbligatorio, il padre può fruire del congedo di paternità alternativo (art. 28, D.Lgs. n. 151/2001) nei soli casi in cui la madre sia impossibilitata a prendersi cura del figlio (morte, grave infermità, abbandono, affidamento esclusivo al padre).

Il congedo parentale facoltativo

Ciascun genitore ha diritto a un congedo parentale di durata massima di 6 mesi, non cedibile all’altro genitore, fruibile fino al dodicesimo anno di vita del figlio (entro il sesto anno per le quote retribuite all’80% e al 30%). Il totale complessivo per entrambi i genitori è di 10 mesi, elevabili a 11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi.

Il trattamento economico del congedo parentale, così come riformato dal D.Lgs. n. 105/2022 (recepimento direttiva UE 2019/1158), prevede:

  • 3 mesi per ciascun genitore: indennità pari all’80% della retribuzione (entro i 6 anni del figlio), non cedibili all’altro genitore.
  • Ulteriori 3 mesi: indennità pari al 30% della retribuzione (entro i 6 anni), oppure 0% tra i 6 e i 12 anni.
  • La quota del 30% può essere elevata all’80% per 1 mese a partire dal 2024 (primo anno di applicazione).

Il CCNL Tessile Moda Artigianato non stabilisce integrazioni aggiuntive alla quota del 30%, ma la contrattazione di secondo livello può farlo.

Divieto di licenziamento e tutele del posto

La legge (art. 54, D.Lgs. n. 151/2001) vieta il licenziamento della lavoratrice dal momento della comunicazione della gravidanza fino al compimento di un anno di età del figlio. Il divieto si estende al padre che fruisca del congedo obbligatorio o del congedo parentale. Il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo.

Fanno eccezione:

  • Cessazione totale dell’attività aziendale.
  • Scadenza del contratto a termine (senza obbligo di proroga, salvo previsioni specifiche).
  • Giusta causa non connessa alla maternità, verificata e documentata.

Al rientro dalla maternità, la lavoratrice ha diritto di tornare nella stessa posizione lavorativa o in una posizione equivalente, con lo stesso trattamento economico e lo stesso inquadramento.

Permessi per allattamento e altri istituti connessi

Fino al compimento del primo anno di età del figlio, la madre (o il padre in alternativa, se la madre non ne fruisce) ha diritto a 2 ore di permesso retribuito per allattamento (ridotte a 1 ora se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore), ai sensi degli artt. 39-42, D.Lgs. n. 151/2001. I permessi sono interamente retribuiti a carico INPS.

In caso di malattia del figlio:

  • Figlio di età inferiore a 3 anni: entrambi i genitori possono assentarsi per tutta la durata della malattia, senza limiti di tempo, senza retribuzione ma con maturazione del TFR.
  • Figlio di età tra 3 e 8 anni: 5 giorni per anno lavorativo per ciascun genitore, non retribuiti.

Casi pratici

Tizia – Lavoratrice in maternità obbligatoria: quanto percepisce?
Tizia, operaia di livello 3 con una retribuzione mensile di 1.551,03 €, inizia il congedo obbligatorio 2 mesi prima del parto. L’INPS le eroga l’80% della retribuzione media giornaliera (1.551,03 ÷ 26 = 59,65 €/giorno × 80% = 47,72 €/giorno). Il datore integra il restante 20%, garantendo a Tizia la retribuzione piena per i 5 mesi di congedo obbligatorio. Maturano ferie, ratei di tredicesima, quattordicesima e TFR.
Caio – Padre artigiano: congedo di paternità e giorni spettanti
Caio lavora come operaio in un laboratorio di confezioni. Nasce il figlio il 10 marzo 2026. Caio ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità retribuiti al 100% da INPS, più 1 giorno aggiuntivo a carico del datore previsto dal CCNL (rinnovo luglio 2024): in totale 11 giorni lavorativi retribuiti interamente. Caio può fruirli anche in modo non consecutivo nei 5 mesi dalla nascita del figlio.
Sempronia – Congedo parentale e scelta della quota
Sempronia rientra dalla maternità obbligatoria e decide di fruire di 3 mesi di congedo parentale facoltativo quando il figlio ha 8 mesi. Ha diritto a 3 mesi all’80% della retribuzione (INPS) e potrebbe prenderne altri 3 al 30%, entro i 6 anni del figlio. Sceglie di prendere solo i 3 mesi all’80% e rientra al lavoro: il suo posto è tutelato e ritrova l’inquadramento di livello 3 senza variazioni economiche.

Domande frequenti

Il CCNL Tessile Moda Artigianato integra l’indennità INPS di maternità?
Sì. Il CCNL integra l’indennità INPS (80% della retribuzione) fino al 100% per l’intera durata del congedo obbligatorio di 5 mesi. L’integrazione è a carico del datore e si calcola sulla retribuzione normale contrattuale.
Quanti giorni di congedo paternità prevede il CCNL?
10 giorni obbligatori per legge (L. n. 234/2021), retribuiti al 100% da INPS, più 1 giorno aggiuntivo a carico del datore previsto dal rinnovo del luglio 2024. Totale: 11 giorni lavorativi retribuiti al 100%.
Il posto di lavoro è garantito durante la maternità?
Sì. Il divieto di licenziamento opera dal momento della comunicazione della gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del figlio (art. 54, D.Lgs. n. 151/2001). Il licenziamento intimato in violazione è nullo.
Durante il congedo parentale maturano ferie e TFR?
Sì. Durante l’astensione obbligatoria maturano ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR per intero. Durante il congedo parentale facoltativo maturano TFR e anzianità ma non necessariamente ferie, salvo previsioni aziendali migliorative.
La lavoratrice può rinunciare alla maternità obbligatoria?
No. L’astensione obbligatoria è un diritto irrinunciabile (art. 6, D.Lgs. n. 151/2001). La lavoratrice non può rinunciarvi né il datore può imporle di lavorare durante il periodo di congedo obbligatorio, salvo le ipotesi di maternità flessibile previste dalla legge.
Il congedo parentale è cumulabile con quello del partner?
No, non si cumulano nello stesso momento: entrambi i genitori possono fruire ciascuno del proprio congedo, ma non contemporaneamente, salvo accordo diverso con il datore. Tuttavia, il padre può fruire del suo congedo obbligatorio di paternità anche mentre la madre è in congedo obbligatorio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026) e alla normativa vigente (D.Lgs. n. 151/2001, D.Lgs. n. 105/2022, L. n. 234/2021). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Il CCNL Tessile Moda Artigianato integra l'indennità INPS di maternità?

Sì. Il CCNL integra l'indennità INPS di maternità obbligatoria (pari all'80% della retribuzione) fino al raggiungimento del 100% della retribuzione normale per l'intera durata del congedo obbligatorio (5 mesi: di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, o in forma flessibile). L'integrazione è a carico del datore di lavoro e si calcola sulla retribuzione globale mensile.

Quanti giorni di congedo di paternità prevede il CCNL?

Il congedo di paternità obbligatorio è disciplinato dalla legge (D.Lgs. n. 151/2001 come modificato dalla L. n. 234/2021) in 10 giorni lavorativi retribuiti al 100% a carico INPS, da fruire nei 5 mesi dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del figlio. Il rinnovo del luglio 2024 aggiunge 1 giorno supplementare a carico del datore, portando il totale a 11 giorni.

Quanto dura il congedo parentale facoltativo e come è retribuito?

Ciascun genitore ha diritto a un congedo parentale di 6 mesi (fino a 10 mesi complessivi per entrambi i genitori, elevabili a 11 se il padre ne fruisce almeno 3). Il D.Lgs. n. 151/2001, come novellato dal D.Lgs. n. 105/2022, prevede 3 mesi retribuiti al 80% e altri 3 mesi al 30% (entro i 6 anni del figlio). Il CCNL non riduce, ma potrebbe integrare queste soglie sulla base della contrattazione aziendale.

Il posto di lavoro è garantito durante la maternità?

Sì. Durante l'intero periodo di congedo obbligatorio e facoltativo la lavoratrice (e il lavoratore padre) non possono essere licenziati, salvo casi eccezionali previsti dalla legge (cessazione dell'attività aziendale, giusta causa non connessa alla maternità). Il divieto di licenziamento opera dal momento della comunicazione della gravidanza fino al compimento di un anno di età del figlio (art. 54, D.Lgs. n. 151/2001).

La lavoratrice in maternità matura ferie e TFR?

Sì. Durante il congedo di maternità obbligatorio maturano le ferie, i ratei di tredicesima e quattordicesima e il TFR, esattamente come se la lavoratrice fosse in servizio. Anche il congedo parentale facoltativo fa maturare ferie e TFR (sia per la madre sia per il padre).

Cosa si intende per maternità flessibile nel CCNL Tessile Moda Artigianato?

La maternità flessibile, introdotta dalla legge, consente alla lavoratrice di spostare fino a 1 mese di astensione pre-parto al periodo post-partum, purché il medico aziendale o il ginecologo certifichino che la prosecuzione del lavoro non è rischiosa. In tal caso l'astensione post-parto si estende a 4 mesi. Il CCNL recepisce questa facoltà senza limitarla.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.