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La guida
Maternità e congedi nel CCNL Tessile e Moda Artigianato
Guida completa alle tutele di maternità, paternità e congedo parentale nelle imprese artigiane del tessile e della moda: integrazione dell’indennità INPS, conservazione del posto, congedo di paternità e novità del rinnovo 2024.
Il CCNL Tessile Moda Artigianato integra il trattamento INPS di maternità obbligatoria fino al 100% della retribuzione. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni per legge; il CCNL aggiunge 1 giorno supplementare a carico del datore. I congedi parentali seguono il D.Lgs. n. 151/2001 con le migliorie introdotte dal rinnovo luglio 2024.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa: congedi e trattamento economico
| Istituto | Durata | Trattamento economico | Fonte |
|---|---|---|---|
| Congedo maternità obbligatoria | 5 mesi (2+3 o 1+4 flessibile) | INPS 80% + integrazione datore fino a 100% | D.Lgs. n. 151/2001 + CCNL |
| Congedo paternità obbligatorio | 10 giorni lavorativi (legge) + 1 giorno (CCNL) | 100% a carico INPS (10 gg) + 100% datore (1 gg) | Art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 + CCNL 2024 |
| Congedo parentale facoltativo – madre | Fino a 6 mesi (entro 14 anni del figlio) | 3 mesi al 80%, 3 mesi al 30% (entro 6 anni) o 30% | D.Lgs. n. 105/2022 |
| Congedo parentale facoltativo – padre | Fino a 6 mesi (entro 14 anni del figlio) | 3 mesi al 80%, 3 mesi al 30% (entro 6 anni) o 30% | D.Lgs. n. 105/2022 |
| Congedo per malattia figlio (< 3 anni) | Illimitato (entrambi i genitori) | Non retribuito; matura TFR e anzianità | D.Lgs. n. 151/2001 |
| Congedo per malattia figlio (3-14 anni) | 10 giorni lavorativi per anno per genitore | Non retribuito | D.Lgs. n. 151/2001 |
| Permessi allattamento | 2 ore/giorno fino a 1 anno del figlio (1 ora se orario < 6 h) | 100% a carico INPS | D.Lgs. n. 151/2001 |
Nota: L’indennità INPS di maternità obbligatoria è pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 12 mesi (art. 22, D.Lgs. n. 151/2001). Il CCNL Tessile Moda Artigianato copre il restante 20%, garantendo alla lavoratrice la retribuzione piena. L’integrazione è a carico del datore di lavoro e non è coperta da INPS.
La maternità obbligatoria: struttura e integrazione contrattuale
Il congedo di maternità obbligatoria è disciplinato dal D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità). La durata ordinaria è di 5 mesi: 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto. In alternativa, la lavoratrice può optare per la maternità flessibile (art. 20, D.Lgs. n. 151/2001): con certificazione medica che attesti la compatibilità della prosecuzione del lavoro, può lavorare fino alla settimana precedente il parto e fruire di 4 mesi post-partum.
L’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Tessile Moda Artigianato stabilisce che il datore integri la prestazione INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione normale per l’intero periodo di astensione obbligatoria. Questa integrazione rappresenta un miglioramento contrattuale rispetto al minimo di legge e riguarda la retribuzione globale (minimo tabellare + scatti di anzianità + indennità contrattuali fisse).
Durante il congedo obbligatorio maturano:
- Ferie annue (per intero).
- Ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
- TFR, calcolato sulla retribuzione utile ai sensi dell’art. 2120 c.c.
- Scatti di anzianità (il periodo è utile per il calcolo dell’anzianità contrattuale).
Il congedo di paternità obbligatorio
L’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 prevede il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni lavorativi, retribuiti al 100% a carico INPS, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (o dall’ingresso in famiglia nel caso di adozione o affidamento). Il padre può fruire dei 10 giorni anche contemporaneamente al congedo obbligatorio della madre.
Il rinnovo del CCNL del 16 luglio 2024 ha introdotto un ulteriore 1 giorno supplementare di congedo di paternità a carico del datore di lavoro, retribuito al 100%. Il padre lavoratore nel settore tessile-moda artigiano ha quindi diritto complessivamente a 11 giorni di congedo obbligatorio retribuito (10 a carico INPS, 1 a carico datore).
Oltre al congedo obbligatorio, il padre può fruire del congedo di paternità alternativo (art. 28, D.Lgs. n. 151/2001) nei soli casi in cui la madre sia impossibilitata a prendersi cura del figlio (morte, grave infermità, abbandono, affidamento esclusivo al padre).
Il congedo parentale facoltativo
Ciascun genitore ha diritto a un congedo parentale di durata massima di 6 mesi, non cedibile all’altro genitore, fruibile fino al quattordicesimo anno di vita del figlio dal 1° gennaio 2026 (fino al 2025 il limite era il dodicesimo; l’80% spetta entro il sesto anno, il 30% entro i quattordici anni). Il totale complessivo per entrambi i genitori è di 10 mesi, elevabili a 11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi.
Il trattamento economico del congedo parentale, così come riformato dal D.Lgs. n. 105/2022 (recepimento direttiva UE 2019/1158), prevede:
- 3 mesi per ciascun genitore: indennità pari all’80% della retribuzione (entro i 6 anni del figlio), non cedibili all’altro genitore.
- Ulteriori 3 mesi: indennità pari al 30% della retribuzione entro i 14 anni del figlio (art. 34, c. 1); oltre i nove mesi indennizzati il 30% spetta solo con reddito individuale inferiore a 2,5 volte il minimo INPS (art. 34, c. 3).
- La quota del 30% può essere elevata all’80% per 1 mese a partire dal 2024 (primo anno di applicazione).
Il CCNL Tessile Moda Artigianato non stabilisce integrazioni aggiuntive alla quota del 30%, ma la contrattazione di secondo livello può farlo.
Divieto di licenziamento e tutele del posto
La legge (art. 54, D.Lgs. n. 151/2001) vieta il licenziamento della lavoratrice dal momento della comunicazione della gravidanza fino al compimento di un anno di età del figlio. Il divieto si estende al padre che fruisca del congedo obbligatorio o del congedo parentale. Il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo.
Fanno eccezione:
- Cessazione totale dell’attività aziendale.
- Scadenza del contratto a termine (senza obbligo di proroga, salvo previsioni specifiche).
- Giusta causa non connessa alla maternità, verificata e documentata.
Al rientro dalla maternità, la lavoratrice ha diritto di tornare nella stessa posizione lavorativa o in una posizione equivalente, con lo stesso trattamento economico e lo stesso inquadramento.
Permessi per allattamento e altri istituti connessi
Fino al compimento del primo anno di età del figlio, la madre (o il padre in alternativa, se la madre non ne fruisce) ha diritto a 2 ore di permesso retribuito per allattamento (ridotte a 1 ora se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore), ai sensi degli artt. 39-42, D.Lgs. n. 151/2001. I permessi sono interamente retribuiti a carico INPS.
In caso di malattia del figlio:
- Figlio di età inferiore a 3 anni: entrambi i genitori possono assentarsi per tutta la durata della malattia, senza limiti di tempo, senza retribuzione ma con maturazione del TFR.
- Figlio di età tra 3 e 14 anni: 10 giorni lavorativi per anno per ciascun genitore, non retribuiti.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Il CCNL Tessile Moda Artigianato integra l’indennità INPS di maternità?
Quanti giorni di congedo paternità prevede il CCNL?
Il posto di lavoro è garantito durante la maternità?
Durante il congedo parentale maturano ferie e TFR?
La lavoratrice può rinunciare alla maternità obbligatoria?
Il congedo parentale è cumulabile con quello del partner?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026) e alla normativa vigente (D.Lgs. n. 151/2001, D.Lgs. n. 105/2022). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.