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Maternità e congedi nel CCNL Tessile e Moda Artigianato
Guida completa alle tutele di maternità, paternità e congedo parentale nelle imprese artigiane del tessile e della moda: integrazione dell’indennità INPS, conservazione del posto, congedo di paternità e novità del rinnovo 2024.
Il CCNL Tessile Moda Artigianato integra il trattamento INPS di maternità obbligatoria fino al 100% della retribuzione. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni per legge; il CCNL aggiunge 1 giorno supplementare a carico del datore. I congedi parentali seguono il D.Lgs. n. 151/2001 con le migliorie introdotte dal rinnovo luglio 2024.
Tabella riepilogativa: congedi e trattamento economico
| Istituto | Durata | Trattamento economico | Fonte |
|---|---|---|---|
| Congedo maternità obbligatoria | 5 mesi (2+3 o 1+4 flessibile) | INPS 80% + integrazione datore fino a 100% | D.Lgs. n. 151/2001 + CCNL |
| Congedo paternità obbligatorio | 10 giorni lavorativi (legge) + 1 giorno (CCNL) | 100% a carico INPS (10 gg) + 100% datore (1 gg) | L. n. 234/2021 + CCNL 2024 |
| Congedo parentale facoltativo – madre | Fino a 6 mesi (entro 12 anni del figlio) | 3 mesi al 80%, 3 mesi al 30% (entro 6 anni) o 30% | D.Lgs. n. 105/2022 |
| Congedo parentale facoltativo – padre | Fino a 6 mesi (entro 12 anni del figlio) | 3 mesi al 80%, 3 mesi al 30% (entro 6 anni) o 30% | D.Lgs. n. 105/2022 |
| Congedo per malattia figlio (< 3 anni) | Illimitato (entrambi i genitori) | Non retribuito; matura TFR e anzianità | D.Lgs. n. 151/2001 |
| Congedo per malattia figlio (3-8 anni) | 5 giorni per anno lavorativo per genitore | Non retribuito | D.Lgs. n. 151/2001 |
| Permessi allattamento | 2 ore/giorno fino a 1 anno del figlio (1 ora se orario < 6 h) | 100% a carico INPS | D.Lgs. n. 151/2001 |
Nota: L’indennità INPS di maternità obbligatoria è pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 12 mesi (art. 22, D.Lgs. n. 151/2001). Il CCNL Tessile Moda Artigianato copre il restante 20%, garantendo alla lavoratrice la retribuzione piena. L’integrazione è a carico del datore di lavoro e non è coperta da INPS.
La maternità obbligatoria: struttura e integrazione contrattuale
Il congedo di maternità obbligatoria è disciplinato dal D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità). La durata ordinaria è di 5 mesi: 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto. In alternativa, la lavoratrice può optare per la maternità flessibile (art. 20, D.Lgs. n. 151/2001): con certificazione medica che attesti la compatibilità della prosecuzione del lavoro, può lavorare fino alla settimana precedente il parto e fruire di 4 mesi post-partum.
L’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Tessile Moda Artigianato stabilisce che il datore integri la prestazione INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione normale per l’intero periodo di astensione obbligatoria. Questa integrazione rappresenta un miglioramento contrattuale rispetto al minimo di legge e riguarda la retribuzione globale (minimo tabellare + scatti di anzianità + indennità contrattuali fisse).
Durante il congedo obbligatorio maturano:
- Ferie annue (per intero).
- Ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
- TFR, calcolato sulla retribuzione utile ai sensi dell’art. 2120 c.c.
- Scatti di anzianità (il periodo è utile per il calcolo dell’anzianità contrattuale).
Il congedo di paternità obbligatorio
La L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha reso strutturale il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni lavorativi, retribuiti al 100% a carico INPS, da fruire nei 5 mesi dalla nascita (o dall’ingresso in famiglia nel caso di adozione o affidamento). Il padre può fruire dei 10 giorni anche contemporaneamente al congedo obbligatorio della madre.
Il rinnovo del CCNL del 16 luglio 2024 ha introdotto un ulteriore 1 giorno supplementare di congedo di paternità a carico del datore di lavoro, retribuito al 100%. Il padre lavoratore nel settore tessile-moda artigiano ha quindi diritto complessivamente a 11 giorni di congedo obbligatorio retribuito (10 a carico INPS, 1 a carico datore).
Oltre al congedo obbligatorio, il padre può fruire del congedo di paternità alternativo (art. 28, D.Lgs. n. 151/2001) nei soli casi in cui la madre sia impossibilitata a prendersi cura del figlio (morte, grave infermità, abbandono, affidamento esclusivo al padre).
Il congedo parentale facoltativo
Ciascun genitore ha diritto a un congedo parentale di durata massima di 6 mesi, non cedibile all’altro genitore, fruibile fino al dodicesimo anno di vita del figlio (entro il sesto anno per le quote retribuite all’80% e al 30%). Il totale complessivo per entrambi i genitori è di 10 mesi, elevabili a 11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi.
Il trattamento economico del congedo parentale, così come riformato dal D.Lgs. n. 105/2022 (recepimento direttiva UE 2019/1158), prevede:
- 3 mesi per ciascun genitore: indennità pari all’80% della retribuzione (entro i 6 anni del figlio), non cedibili all’altro genitore.
- Ulteriori 3 mesi: indennità pari al 30% della retribuzione (entro i 6 anni), oppure 0% tra i 6 e i 12 anni.
- La quota del 30% può essere elevata all’80% per 1 mese a partire dal 2024 (primo anno di applicazione).
Il CCNL Tessile Moda Artigianato non stabilisce integrazioni aggiuntive alla quota del 30%, ma la contrattazione di secondo livello può farlo.
Divieto di licenziamento e tutele del posto
La legge (art. 54, D.Lgs. n. 151/2001) vieta il licenziamento della lavoratrice dal momento della comunicazione della gravidanza fino al compimento di un anno di età del figlio. Il divieto si estende al padre che fruisca del congedo obbligatorio o del congedo parentale. Il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo.
Fanno eccezione:
- Cessazione totale dell’attività aziendale.
- Scadenza del contratto a termine (senza obbligo di proroga, salvo previsioni specifiche).
- Giusta causa non connessa alla maternità, verificata e documentata.
Al rientro dalla maternità, la lavoratrice ha diritto di tornare nella stessa posizione lavorativa o in una posizione equivalente, con lo stesso trattamento economico e lo stesso inquadramento.
Permessi per allattamento e altri istituti connessi
Fino al compimento del primo anno di età del figlio, la madre (o il padre in alternativa, se la madre non ne fruisce) ha diritto a 2 ore di permesso retribuito per allattamento (ridotte a 1 ora se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore), ai sensi degli artt. 39-42, D.Lgs. n. 151/2001. I permessi sono interamente retribuiti a carico INPS.
In caso di malattia del figlio:
- Figlio di età inferiore a 3 anni: entrambi i genitori possono assentarsi per tutta la durata della malattia, senza limiti di tempo, senza retribuzione ma con maturazione del TFR.
- Figlio di età tra 3 e 8 anni: 5 giorni per anno lavorativo per ciascun genitore, non retribuiti.
Casi pratici
Domande frequenti
Il CCNL Tessile Moda Artigianato integra l’indennità INPS di maternità?
Quanti giorni di congedo paternità prevede il CCNL?
Il posto di lavoro è garantito durante la maternità?
Durante il congedo parentale maturano ferie e TFR?
La lavoratrice può rinunciare alla maternità obbligatoria?
Il congedo parentale è cumulabile con quello del partner?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026) e alla normativa vigente (D.Lgs. n. 151/2001, D.Lgs. n. 105/2022, L. n. 234/2021). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Il CCNL Tessile Moda Artigianato integra l'indennità INPS di maternità?
Sì. Il CCNL integra l'indennità INPS di maternità obbligatoria (pari all'80% della retribuzione) fino al raggiungimento del 100% della retribuzione normale per l'intera durata del congedo obbligatorio (5 mesi: di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, o in forma flessibile). L'integrazione è a carico del datore di lavoro e si calcola sulla retribuzione globale mensile.
Quanti giorni di congedo di paternità prevede il CCNL?
Il congedo di paternità obbligatorio è disciplinato dalla legge (D.Lgs. n. 151/2001 come modificato dalla L. n. 234/2021) in 10 giorni lavorativi retribuiti al 100% a carico INPS, da fruire nei 5 mesi dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del figlio. Il rinnovo del luglio 2024 aggiunge 1 giorno supplementare a carico del datore, portando il totale a 11 giorni.
Quanto dura il congedo parentale facoltativo e come è retribuito?
Ciascun genitore ha diritto a un congedo parentale di 6 mesi (fino a 10 mesi complessivi per entrambi i genitori, elevabili a 11 se il padre ne fruisce almeno 3). Il D.Lgs. n. 151/2001, come novellato dal D.Lgs. n. 105/2022, prevede 3 mesi retribuiti al 80% e altri 3 mesi al 30% (entro i 6 anni del figlio). Il CCNL non riduce, ma potrebbe integrare queste soglie sulla base della contrattazione aziendale.
Il posto di lavoro è garantito durante la maternità?
Sì. Durante l'intero periodo di congedo obbligatorio e facoltativo la lavoratrice (e il lavoratore padre) non possono essere licenziati, salvo casi eccezionali previsti dalla legge (cessazione dell'attività aziendale, giusta causa non connessa alla maternità). Il divieto di licenziamento opera dal momento della comunicazione della gravidanza fino al compimento di un anno di età del figlio (art. 54, D.Lgs. n. 151/2001).
La lavoratrice in maternità matura ferie e TFR?
Sì. Durante il congedo di maternità obbligatorio maturano le ferie, i ratei di tredicesima e quattordicesima e il TFR, esattamente come se la lavoratrice fosse in servizio. Anche il congedo parentale facoltativo fa maturare ferie e TFR (sia per la madre sia per il padre).
Cosa si intende per maternità flessibile nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
La maternità flessibile, introdotta dalla legge, consente alla lavoratrice di spostare fino a 1 mese di astensione pre-parto al periodo post-partum, purché il medico aziendale o il ginecologo certifichino che la prosecuzione del lavoro non è rischiosa. In tal caso l'astensione post-parto si estende a 4 mesi. Il CCNL recepisce questa facoltà senza limitarla.
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