← Torna a CCNL — Contratti Collettivi
Ultimo aggiornamento: 14 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato integra le tutele del D.Lgs. 151/2001 per maternità e paternità. Il rinnovo 2024 ha equiparato i diritti dei partner di unioni civili, introdotto fino a 90 giorni di congedo (1 mese retribuito al 60%) per vittime di violenza domestica, e confermato il congedo parentale fino all'8° anno del bambino.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: maternità, paternità e congedi

Le tutele per la genitorialità nelle imprese artigiane chimiche e ceramiche si fondano sul D.Lgs. 151/2001 e sono rafforzate dalle novità introdotte con il rinnovo contrattuale del 16 luglio 2024.

In sintesi

Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi e viene retribuito all’80% dall’INPS. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni al 100%. Il congedo parentale è fruibile fino all’8° anno del bambino. Il rinnovo 2024 ha equiparato le unioni civili e introdotto 3 mesi non retribuiti + 1 mese al 60% per le lavoratrici vittime di violenza domestica.

Dati contrattuali

Fonte legge base
D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità e paternità)
Congedo maternità obbligatorio
5 mesi (80% INPS)
Congedo paternità obbligatorio
10 giorni lavorativi (100% INPS)
Novità CCNL 2024
Parità unioni civili; congedo violenza di genere (1 mese al 60% + 3 mesi non retribuiti)
Divieto licenziamento
Dall’inizio gravidanza fino al 1° anno di vita del bambino

Tabella riepilogativa

Congedi parentali e retribuzioni — CCNL Chimica-Ceramica Artigianato
Istituto Durata Retribuzione Fonte
Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2 pre + 3 post parto, o 1+4 in flessibilità) 80% della retribuzione (INPS) Art. 16 D.Lgs. 151/2001
Congedo paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi (fruibili anche non consecutivi) 100% della retribuzione (INPS) L. 234/2021
Congedo parentale (ciascun genitore) Max 6 mesi (3 non cedibili) fino all’8° anno 30% (o 80% per 1 mese con riforma 2022) Art. 32 D.Lgs. 151/2001
Riposi per allattamento 1 o 2 ore/giorno nel 1° anno di vita 100% (INPS) Art. 39 D.Lgs. 151/2001
Congedo per violenza di genere 1 mese retribuito + 3 non retribuiti 60% (CCNL) + 0% (non retribuiti) Rinnovo CCNL 16 luglio 2024

Nota: la fonte delle indennità INPS elencate è la legge, non il CCNL. Il CCNL può integrare il trattamento economico di legge: verificare le tabelle contrattuali aggiornate. Le percentuali INPS si calcolano sulla retribuzione media giornaliera convenzionale.

Congedo di maternità obbligatorio

La lavoratrice artigiana dipendente ha diritto al congedo obbligatorio di maternità di 5 mesi complessivi: di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. Durante il congedo l’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera.

È possibile la maternità «flessibile»: con certificazione medica che attesti la compatibilità del lavoro con la gravidanza, è possibile posticipare 1 mese del pre-parto al post-parto (1 mese prima + 4 mesi dopo). La scelta deve essere comunicata per iscritto al datore di lavoro e all’INPS.

Congedo di paternità obbligatorio

Il padre lavoratore dipendente (anche nelle imprese artigiane) ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio, retribuiti al 100% dall’INPS (L. 234/2021). I giorni possono essere fruiti anche non consecutivamente, entro i 5 mesi dal parto. L’obbligo si applica anche in caso di adozione o affidamento.

In caso di morte o grave infermità della madre, o di abbandono del figlio da parte della madre, il padre ha diritto all’intero congedo di maternità residuo.

Congedo parentale

Ciascun genitore può fruire del congedo parentale (ex congedo facoltativo) per un massimo di 6 mesi, di cui 3 mesi non trasferibili all’altro genitore. Complessivamente i due genitori possono usufruire di 10 mesi. Il congedo è fruibile fino all’8° anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione).

La retribuzione durante il congedo parentale è:

  • Per i primi 6 mesi complessivi tra i due genitori: indennità al 30% (elevata all’80% per 1 mese, non cedibile, con la riforma del D.Lgs. 105/2022);
  • Per i successivi periodi: nessuna indennità INPS, salvo diverse disposizioni contrattuali o accordi aziendali.

Novità CCNL 2024: parità delle unioni civili e tutele contro la violenza

Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha introdotto due importanti novità:

  1. Parità delle unioni civili: i partner di unioni civili ex L. 76/2016 hanno diritto agli stessi benefici dei coniugi per tutti gli istituti del CCNL (permessi per lutto, assistenza, congedi).
  2. Congedo per violenza di genere: la lavoratrice inserita in un percorso certificato di protezione dalla violenza domestica ha diritto a un congedo aggiuntivo di 3 mesi non retribuiti (fruibili anche frazionati) più 1 mese retribuito al 60% della retribuzione normale. Questa tutela si aggiunge ai diritti di legge.

Casi pratici

Caia — Lavoratrice ceramista in maternità flessibile
Caia è incinta e lavora in una manifattura ceramica artigiana. Il medico certifica la compatibilità del lavoro con la gravidanza. Caia opta per la maternità flessibile: lavora fino a 1 mese prima del parto e poi si assenta per 4 mesi dopo. L’INPS eroga l’80% per i 5 mesi complessivi. Al rientro, il datore è tenuto a reintegrarla nelle mansioni precedenti o equivalenti.
Tizio — Padre con congedo obbligatorio
Tizio lavora in un’azienda artigiana di gomma-plastica. Nasce il figlio il 15 marzo 2026. Tizio ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio retribuiti al 100% dall’INPS. Decide di fruirne 5 subito dopo il parto (16-20 marzo) e altri 5 giorni nel mese successivo per supportare la moglie. Compila il modello INPS e lo invia al datore 7 giorni prima dell’utilizzo.
Sempronio — Padre che fruisce del congedo parentale
Sempronio è impiegato tecnico al 5° livello in una piccola azienda chimica artigiana. Il figlio ha 3 anni. Sempronio chiede 2 mesi di congedo parentale: riceve il 30% della retribuzione per il primo mese (o l’80% se sceglie il mese non cedibile), e il 30% per il secondo mese. Il datore non può rifiutare il congedo parentale, ma ha facoltà di spostare la decorrenza di massimo 30 giorni per esigenze produttive documentate.

Domande frequenti

La lavoratrice può essere licenziata durante la maternità?
No. La legge (art. 54 D.Lgs. 151/2001) vieta il licenziamento dall’inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del bambino, salvo giusta causa. Il divieto si applica anche durante il periodo di prova e alle unioni civili.
Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?
5 mesi: normalmente 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. Con certificazione medica è possibile la flessibilità (1 mese pre + 4 mesi post). L’indennità INPS è dell’80% della retribuzione media giornaliera.
Il padre può usufruire del congedo di paternità?
Sì. Il congedo obbligatorio di paternità è di 10 giorni lavorativi, retribuiti al 100% dall’INPS (L. 234/2021). Può essere fruito anche non consecutivamente entro i 5 mesi dal parto.
Cos’è il congedo parentale e come si retribuisce?
È il congedo facoltativo fruibile da ciascun genitore (max 6 mesi, 3 non cedibili) fino all’8° anno del bambino. La retribuzione è al 30% per i primi 6 mesi complessivi tra i due genitori, elevata all’80% per 1 mese non cedibile (riforma D.Lgs. 105/2022).
Cosa prevede il CCNL 2024 per la violenza di genere?
Il rinnovo ha previsto per le lavoratrici in percorsi di protezione certificati un congedo aggiuntivo di 3 mesi non retribuiti più 1 mese retribuito al 60%, in aggiunta alle tutele di legge.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Le indennità INPS indicate si basano sul D.Lgs. 151/2001 e sulla L. 234/2021 (fonti di legge, non contrattuali). Per le integrazioni specifiche del CCNL fare riferimento al testo contrattuale aggiornato al 16 luglio 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

La lavoratrice può essere licenziata durante la maternità?

No. La legge (art. 54 D.Lgs. 151/2001) vieta il licenziamento della lavoratrice dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino, salvo giusta causa. Il divieto si applica anche durante il periodo di prova e alle unioni civili.

Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?

Il congedo obbligatorio per maternità è di 5 mesi complessivi: normalmente 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo (art. 16 D.Lgs. 151/2001). È possibile optare per la flessibilità posticipando 1 mese di astensione ante-parto al periodo post-parto (1 mese pre + 4 mesi post), con certificazione medica.

Il padre può usufruire del congedo di paternità?

Sì. Il D.Lgs. 151/2001 e la L. 234/2021 prevedono il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni lavorativi retribuiti al 100% dall'INPS. In caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo al padre, quest'ultimo ha diritto all'intero congedo di maternità.

Cos'è il congedo parentale?

Il congedo parentale (art. 32 D.Lgs. 151/2001) consente a ciascun genitore di assentarsi dal lavoro per un massimo di 6 mesi (3 mesi non cedibili all'altro genitore), per un totale di 10 mesi tra entrambi i genitori, fino all'8° anno del bambino. La retribuzione è al 30% per i primi 6 mesi complessivi tra i genitori (elevata all'80% per 1 mese con la riforma 2022).

Cosa ha introdotto il rinnovo CCNL 2024 per la violenza di genere?

Il rinnovo ha previsto per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione dalla violenza di genere il diritto a un congedo aggiuntivo di 3 mesi non retribuiti, più 1 mese retribuito al 60% della retribuzione normale. Questi congedi si aggiungono alle tutele di legge.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.