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CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: maternità, paternità e congedi
Le tutele per la genitorialità nelle imprese artigiane chimiche e ceramiche si fondano sul D.Lgs. 151/2001 e sono rafforzate dalle novità introdotte con il rinnovo contrattuale del 16 luglio 2024.
Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi e viene retribuito all’80% dall’INPS. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni al 100%. Il congedo parentale è fruibile fino all’8° anno del bambino. Il rinnovo 2024 ha equiparato le unioni civili e introdotto 3 mesi non retribuiti + 1 mese al 60% per le lavoratrici vittime di violenza domestica.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata | Retribuzione | Fonte |
|---|---|---|---|
| Congedo maternità obbligatorio | 5 mesi (2 pre + 3 post parto, o 1+4 in flessibilità) | 80% della retribuzione (INPS) | Art. 16 D.Lgs. 151/2001 |
| Congedo paternità obbligatorio | 10 giorni lavorativi (fruibili anche non consecutivi) | 100% della retribuzione (INPS) | L. 234/2021 |
| Congedo parentale (ciascun genitore) | Max 6 mesi (3 non cedibili) fino all’8° anno | 30% (o 80% per 1 mese con riforma 2022) | Art. 32 D.Lgs. 151/2001 |
| Riposi per allattamento | 1 o 2 ore/giorno nel 1° anno di vita | 100% (INPS) | Art. 39 D.Lgs. 151/2001 |
| Congedo per violenza di genere | 1 mese retribuito + 3 non retribuiti | 60% (CCNL) + 0% (non retribuiti) | Rinnovo CCNL 16 luglio 2024 |
Nota: la fonte delle indennità INPS elencate è la legge, non il CCNL. Il CCNL può integrare il trattamento economico di legge: verificare le tabelle contrattuali aggiornate. Le percentuali INPS si calcolano sulla retribuzione media giornaliera convenzionale.
Congedo di maternità obbligatorio
La lavoratrice artigiana dipendente ha diritto al congedo obbligatorio di maternità di 5 mesi complessivi: di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. Durante il congedo l’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera.
È possibile la maternità «flessibile»: con certificazione medica che attesti la compatibilità del lavoro con la gravidanza, è possibile posticipare 1 mese del pre-parto al post-parto (1 mese prima + 4 mesi dopo). La scelta deve essere comunicata per iscritto al datore di lavoro e all’INPS.
Congedo di paternità obbligatorio
Il padre lavoratore dipendente (anche nelle imprese artigiane) ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio, retribuiti al 100% dall’INPS (L. 234/2021). I giorni possono essere fruiti anche non consecutivamente, entro i 5 mesi dal parto. L’obbligo si applica anche in caso di adozione o affidamento.
In caso di morte o grave infermità della madre, o di abbandono del figlio da parte della madre, il padre ha diritto all’intero congedo di maternità residuo.
Congedo parentale
Ciascun genitore può fruire del congedo parentale (ex congedo facoltativo) per un massimo di 6 mesi, di cui 3 mesi non trasferibili all’altro genitore. Complessivamente i due genitori possono usufruire di 10 mesi. Il congedo è fruibile fino all’8° anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione).
La retribuzione durante il congedo parentale è:
- Per i primi 6 mesi complessivi tra i due genitori: indennità al 30% (elevata all’80% per 1 mese, non cedibile, con la riforma del D.Lgs. 105/2022);
- Per i successivi periodi: nessuna indennità INPS, salvo diverse disposizioni contrattuali o accordi aziendali.
Novità CCNL 2024: parità delle unioni civili e tutele contro la violenza
Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha introdotto due importanti novità:
- Parità delle unioni civili: i partner di unioni civili ex L. 76/2016 hanno diritto agli stessi benefici dei coniugi per tutti gli istituti del CCNL (permessi per lutto, assistenza, congedi).
- Congedo per violenza di genere: la lavoratrice inserita in un percorso certificato di protezione dalla violenza domestica ha diritto a un congedo aggiuntivo di 3 mesi non retribuiti (fruibili anche frazionati) più 1 mese retribuito al 60% della retribuzione normale. Questa tutela si aggiunge ai diritti di legge.
Casi pratici
Domande frequenti
La lavoratrice può essere licenziata durante la maternità?
Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?
Il padre può usufruire del congedo di paternità?
Cos’è il congedo parentale e come si retribuisce?
Cosa prevede il CCNL 2024 per la violenza di genere?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Le indennità INPS indicate si basano sul D.Lgs. 151/2001 e sulla L. 234/2021 (fonti di legge, non contrattuali). Per le integrazioni specifiche del CCNL fare riferimento al testo contrattuale aggiornato al 16 luglio 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
La lavoratrice può essere licenziata durante la maternità?
No. La legge (art. 54 D.Lgs. 151/2001) vieta il licenziamento della lavoratrice dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino, salvo giusta causa. Il divieto si applica anche durante il periodo di prova e alle unioni civili.
Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?
Il congedo obbligatorio per maternità è di 5 mesi complessivi: normalmente 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo (art. 16 D.Lgs. 151/2001). È possibile optare per la flessibilità posticipando 1 mese di astensione ante-parto al periodo post-parto (1 mese pre + 4 mesi post), con certificazione medica.
Il padre può usufruire del congedo di paternità?
Sì. Il D.Lgs. 151/2001 e la L. 234/2021 prevedono il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni lavorativi retribuiti al 100% dall'INPS. In caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo al padre, quest'ultimo ha diritto all'intero congedo di maternità.
Cos'è il congedo parentale?
Il congedo parentale (art. 32 D.Lgs. 151/2001) consente a ciascun genitore di assentarsi dal lavoro per un massimo di 6 mesi (3 mesi non cedibili all'altro genitore), per un totale di 10 mesi tra entrambi i genitori, fino all'8° anno del bambino. La retribuzione è al 30% per i primi 6 mesi complessivi tra i genitori (elevata all'80% per 1 mese con la riforma 2022).
Cosa ha introdotto il rinnovo CCNL 2024 per la violenza di genere?
Il rinnovo ha previsto per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione dalla violenza di genere il diritto a un congedo aggiuntivo di 3 mesi non retribuiti, più 1 mese retribuito al 60% della retribuzione normale. Questi congedi si aggiungono alle tutele di legge.
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