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Ultimo aggiornamento: 15 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato prevede periodi di preavviso differenziati per livello e anzianità. Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha ridefinito i termini in giorni di calendario anziché in mesi. Per gli operai il preavviso va da 6 a 12 giorni; per gli impiegati da 30 fino a 180 giorni per i quadri con oltre 10 anni di servizio. Il preavviso non può coincidere con le ferie.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: preavviso per licenziamento e dimissioni

Il preavviso è il tempo minimo che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. Il rinnovo del 2024 ha ridefinito i termini in giorni di calendario per maggiore certezza applicativa.

In sintesi

I termini di preavviso nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato variano per livello e anzianità. Per gli operai: da 6 a 12 giorni. Per gli impiegati: da 30 giorni (livelli 1°-3°, fino a 5 anni) fino a 180 giorni (7° livello, oltre 10 anni). Il rinnovo 2024 ha convertito tutti i termini in giorni di calendario. Il preavviso non può coincidere con ferie o malattia.

Dati contrattuali

Fonte
Art. 103 CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato
Novità rinnovo 2024
Termini espressi in giorni di calendario (prima settimane/mesi)
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Decorrenza
Dal giorno del ricevimento della comunicazione scritta
Ferie e preavviso
Non possono coincidere

Tabella riepilogativa

Preavviso per dimissioni e licenziamento — CCNL Chimica-Ceramica Artigianato (impiegati, settore chimica)
Livello Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
1°, 2°, 3° 1 mese (≈30 gg) 1 mese e ½ (≈45 gg) 2 mesi (≈60 gg)
1 mese e ½ (≈45 gg) 2 mesi e ½ (≈75 gg) 3 mesi (≈90 gg)
5°, 5° Super, 6° 3 mesi (≈90 gg) 4 mesi (≈120 gg) 5 mesi (≈150 gg)
7° (Quadri) 4 mesi (≈120 gg) 5 mesi (≈150 gg) 6 mesi (≈180 gg)

Nota per gli operai: il preavviso per operai (livelli manuali) è significativamente più breve: fino a 5 anni di anzianità 6 giorni (48 ore), da 5 a 10 anni 8 giorni (64 ore), oltre 10 anni 12 giorni (96 ore). Per il settore ceramica i termini sono analoghi ma fanno riferimento alle categorie A-F per gli impiegati (da 30 a 150 giorni) e ai soli 10-20 giorni per la manovalanza. Consultare le tabelle del testo contrattuale aggiornate al 16 luglio 2024 per i valori precisi espressi in giorni di calendario.

Come decorre il preavviso

Il periodo di preavviso decorre dal giorno del ricevimento della comunicazione scritta di recesso da parte del destinatario. Può avere inizio in qualsiasi giorno della settimana (non è necessaria una data di inizio mese o di inizio settimana).

Il preavviso deve essere comunicato per iscritto. Per le dimissioni, dal 12 marzo 2016 (D.Lgs. 151/2015, art. 26) le dimissioni volontarie devono essere trasmesse esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (cliclavoro.gov.it). Non è ammessa la semplice lettera cartacea, salvo per le dimissioni rassegnate in sede protetta (sindacato, Ispettorato) o per i rapporti nati in alcune forme speciali.

Preavviso e indennità sostitutiva

Il datore di lavoro può decidere di dispensare il lavoratore dal lavorare durante il preavviso, corrispondendo in sostituzione un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto che il lavoratore avrebbe percepito per l’intero periodo di preavviso. L’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contribuzione previdenziale e IRPEF.

Viceversa, se il lavoratore che si dimette decide di non rispettare il preavviso, il datore ha diritto a trattenere dalla liquidazione finale l’importo corrispondente ai giorni di preavviso non prestati.

Preavviso, malattia e ferie

Due regole fondamentali del CCNL:

  • Preavviso e ferie: il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie contrattualmente dovute. Le ferie sospendono il decorso del preavviso, che riprende al termine del periodo di ferie.
  • Preavviso e malattia: la malattia insorta durante il preavviso non sospende automaticamente il decorso del preavviso, salvo che la durata della malattia superi il periodo di preavviso stesso. In questo caso il rapporto si estingue alla scadenza del preavviso.

Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

Quando il licenziamento avviene per giusta causa (una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto — es. furto, grave insubordinazione) non è dovuto alcun preavviso. Il rapporto cessa immediatamente.

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (inadempimento meno grave) o per giustificato motivo oggettivo (ragioni organizzative o economiche) richiede invece il rispetto dei termini di preavviso o il pagamento dell’indennità sostitutiva.

Casi pratici

Tizio — Operaio chimico con 7 anni di servizio che si dimette
Tizio, operaio al 3° livello con 7 anni di servizio, decide di dimettersi. Il preavviso per operai con 5-10 anni di anzianità è di 8 giorni di calendario. Presenta le dimissioni telematiche sul portale del Ministero il 1° giugno: il rapporto cessa l’8 giugno (8° giorno dal ricevimento). Il datore non può rifiutare le dimissioni, ma può richiedere che Tizio lavori effettivamente quei 8 giorni.
Caia — Impiegata al 5° livello licenziata per g.m.o.
Caia è impiegata tecnica al 5° livello con 12 anni di servizio. L’azienda chimica artigiana la licenzia per giustificato motivo oggettivo (ristrutturazione del reparto). Il preavviso contrattuale per il 5° livello oltre 10 anni è di 5 mesi. Il datore, non volendo farla lavorare durante il preavviso, le corrisponde l’indennità sostitutiva pari a 5 mensilità di retribuzione globale di fatto.
Sempronio — Impiegato che si ammala durante il preavviso
Sempronio, impiegato al 4° livello con 8 anni di servizio, riceve il licenziamento per g.m.s. il 1° marzo con preavviso di 2 mesi e mezzo (≈75 giorni, scadenza indicativa 14 maggio). Il 20 marzo si ammala per 30 giorni. La malattia non sospende il preavviso poiché la sua durata (30 giorni) è inferiore al residuo preavviso. Il rapporto si estingue comunque intorno al 14 maggio. L’INPS eroga l’indennità di malattia per i 30 giorni; il datore paga la retribuzione normale per i giorni lavorati.

Domande frequenti

Qual è il preavviso per dimissioni di un operaio nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
Per gli operai: 6 giorni (48 ore) fino a 5 anni di anzianità; 8 giorni (64 ore) da 5 a 10 anni; 12 giorni (96 ore) oltre 10 anni. Per le dimissioni i termini possono ridursi rispetto al licenziamento: verificare le tabelle del testo contrattuale aggiornato al 2024.
Qual è il preavviso per un impiegato al 5° livello?
Orientativamente: fino a 5 anni di servizio circa 3 mesi; da 5 a 10 anni circa 4 mesi; oltre 10 anni circa 5 mesi. Per i valori esatti in giorni di calendario fare riferimento all’art. 103 del CCNL aggiornato al 16 luglio 2024.
Le dimissioni si danno online?
Sì. Dal 2016 le dimissioni volontarie devono essere presentate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (cliclavoro.gov.it). La lettera cartacea non ha valore legale, salvo in sede protetta.
Il datore può sostituire il preavviso con un’indennità?
Sì. Il datore può dispensare il lavoratore dal preavviso pagando un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo non lavorato. L’indennità sostitutiva è soggetta a contribuzione e IRPEF.
Il preavviso può coincidere con la malattia?
La malattia non sospende il preavviso, salvo che la sua durata superi il residuo periodo di preavviso. Il preavviso non può invece coincidere con le ferie: le ferie sospendono il decorso del preavviso.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). I termini di preavviso indicati sono orientativi: per i valori esatti in giorni di calendario fare riferimento all’art. 103 del testo contrattuale ufficiale. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Qual è il preavviso per dimissioni di un operaio nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?

Per gli operai il preavviso è: 6 giorni di calendario fino a 5 anni di anzianità; 8 giorni da 5 a 10 anni; 12 giorni oltre 10 anni. In caso di dimissioni, i termini si riducono alla metà rispetto al licenziamento (verifica le tabelle contrattuali aggiornate al rinnovo 2024).

Qual è il preavviso per un impiegato al 5° livello?

Per gli impiegati del settore chimica, il preavviso varia in base al livello e all'anzianità. A titolo orientativo: per i livelli 1°-3° fino a 5 anni di servizio il preavviso è di 1 mese (30 giorni circa); per il 5°-5° Super-6° fino a 5 anni è di 3 mesi; per il 7° fino a 5 anni è di 4 mesi. Per anzianità superiori i termini aumentano significativamente.

Le dimissioni si danno online?

Sì. Il D.Lgs. 151/2015 (Jobs Act) ha introdotto l'obbligo di presentare le dimissioni volontarie esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (cliclavoro.gov.it). Non è più possibile rassegnare le dimissioni con semplice lettera cartacea.

Il datore può sostituire il preavviso con un'indennità?

Sì. Il datore può dispensare il lavoratore dall'effettuare il periodo di preavviso pagando un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il preavviso. Anche il lavoratore che si dimette può rinunciare al preavviso, perdendo però il diritto all'indennità sostitutiva.

Il preavviso può coincidere con la malattia?

No. Se durante il periodo di preavviso il lavoratore si ammala, il periodo di comporto sospende il preavviso (e il relativo termine non decorre nei giorni di malattia). Il preavviso riprende al rientro dalla malattia. Lo stesso vale per le ferie: il preavviso non può coincidere con le ferie contrattualmente dovute.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.