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La guida
Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
L’art. 12 del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento regola il part-time in forma orizzontale, verticale o mista: contratto scritto con l’orario preciso, retribuzione e istituti proporzionati, diritto alla trasformazione per i lavoratori con patologie oncologiche, priorità per chi ha figli fino a 13 anni e per chi assiste familiari gravi. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche non hanno limiti propri nel contratto: valgono quelli di legge (D.Lgs. 81/2015).
Il part-time richiede un atto scritto con l’indicazione dell’orario (giorno, settimana, mese, anno); retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del contratto sono proporzionati (art. 12). La trasformazione è consensuale, con diritto per i lavoratori oncologici e priorità per figli fino a 13 anni e per i familiari gravi. Il CCNL non fissa limiti al lavoro supplementare: per legge fino al 25% delle ore settimanali concordate, con maggiorazione del 15% (art. 6, D.Lgs. 81/2015).
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Le forme del part-time
Il part-time comporta un’attività a orario inferiore a quello ordinario fissato dal contratto e, secondo l’art. 12, può essere attuato in tre forme.
| Forma | Come si articola l’orario | Esempio |
|---|---|---|
| Orizzontale | La riduzione è prevista rispetto all’orario normale giornaliero | 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì |
| Verticale | Attività a tempo pieno, ma solo in periodi predeterminati della settimana, del mese o dell’anno | Tre giornate intere a settimana |
| Mista | Combinazione delle due modalità | Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto |
Il rapporto part-time si instaura con atto scritto, nel quale vanno precisati l’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, e gli altri elementi previsti dal contratto per il tempo pieno; l’eventuale periodo di prova può essere prolungato in proporzione alla minore durata dell’orario. Per la legge il contratto è scritto ai fini della prova e contiene la puntuale indicazione della durata e della collocazione dell’orario; quando il lavoro è a turni basta il rinvio a turni programmati su fasce orarie prestabilite (art. 5, D.Lgs. 81/2015).
Trattamento economico e principio di non discriminazione
L’art. 12 stabilisce che la retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del contratto sono proporzionati all’orario concordato: ferie, tredicesima, scatti di anzianità e TFR seguono questa regola. La legge aggiunge che il lavoratore part-time non può avere un trattamento meno favorevole di quello a tempo pieno di pari inquadramento e ha i medesimi diritti, con trattamento economico e normativo riproporzionato (art. 7, D.Lgs. 81/2015).
Lavoro supplementare e clausole elastiche
Il testo dell’art. 12 non fissa limiti né maggiorazioni per il lavoro supplementare e non disciplina le clausole elastiche: restano le regole del D.Lgs. 81/2015, art. 6.
- Lavoro supplementare: prestazioni oltre l’orario concordato ma entro l’orario normale. In assenza di disciplina del contratto collettivo il datore può chiederlo fino al 25% delle ore settimanali concordate; il lavoratore può rifiutare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione; la maggiorazione è del 15% della retribuzione oraria globale di fatto. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento dell’orario normale ed è consentito anche ai part-time.
- Clausole elastiche: variazioni della collocazione dell’orario o aumento della sua durata, pattuite per iscritto (in mancanza di disciplina del contratto collettivo, davanti alle commissioni di certificazione). Comportano un preavviso di due giorni lavorativi, un aumento massimo del 25% della normale prestazione annua e una maggiorazione del 15%. Il rifiuto di concordare variazioni dell’orario non è giustificato motivo di licenziamento.
Il CCNL interviene sulla revoca delle clausole flessibili ed elastiche: il lavoratore può chiedere per iscritto la revoca o la modifica del patto, con preavviso di almeno 5 giorni, in caso di patologie oncologiche proprie o di coniuge, figli o genitori, di assistenza a persona convivente totalmente inabile (L. 104/1992) e di figlio convivente con handicap. Per i lavoratori con figlio convivente fino a 13 anni e per gli studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio il preavviso è di almeno 20 giorni, fino al 13% dei part-time dell’unità produttiva (8% nelle aziende fino a 100 dipendenti). Venute meno le condizioni, il patto originario può essere ripristinato.
Trasformazione del rapporto, priorità e precedenza
- Trasformazione consensuale: il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, avviene con il consenso delle parti, che stabiliscono le condizioni per il ripristino del rapporto originario; il rifiuto non è giustificato motivo di licenziamento (art. 8, D.Lgs. 81/2015). L’azienda consulta prima la RSU o, in mancanza, le organizzazioni sindacali territoriali.
- Lavoratori con patologie oncologiche e ridotta capacità lavorativa, anche per le terapie salvavita: diritto, a richiesta, alla trasformazione in part-time (verticale o orizzontale) e al ritorno al tempo pieno a richiesta.
- Priorità: per chi ha patologie oncologiche riguardanti coniuge, figli o genitori o assiste un convivente con inabilità totale e permanente (L. 104/1992), e per chi ha un figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con handicap.
- Precedenza: i lavoratori part-time che ne fanno richiesta hanno priorità sulle nuove assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni, e viceversa.
- Percentuali aziendali: a livello aziendale, tra direzione e RSU, può essere fissata la quota di lavoratori impiegabili a tempo parziale.
- Part-time reversibile: a chi rientra da un congedo per violenza (art. 35-bis, lett. B1) e alle lavoratrici madri (art. 35-ter) è concesso, su richiesta, un part-time reversibile fino a un anno, per un massimo di 3 lavoratori nelle aziende fino a 100 dipendenti e del 4% del personale a tempo indeterminato in quelle più grandi.
Casi pratici
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Domande frequenti
Il contratto part-time deve essere scritto?
Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
Posso revocare una clausola elastica?
Esiste un part-time reversibile?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’art. 12 del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (testo del 12 febbraio 2020) e sul D.Lgs. 81/2015 (artt. 5-8 e 10, letti su Normattiva). Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.