Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Orario di lavoro e straordinari: 40 ore, turni e maggiorazioni

Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento disciplina un orario normale di 40 ore settimanali. Le specificità del settore — ciclo continuo delle fornaci, stagionalità nella prefabbricazione — rendono rilevante comprendere come si calcolano le ore straordinarie e come si remunerano i diversi regimi di lavoro.

In sintesi

Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento fissa l’orario normale a 40 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni. Lo straordinario è maggiorato del 27% fino a 48 ore settimanali e del 30% oltre, il lavoro notturno fuori turno del 35%, quello in turni avvicendati del 20%, il festivo del 45% per gli operai e del 50% per gli impiegati. Il settore prevede turni continui nelle fornaci e negli impianti di prefabbricazione.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Ultimo rinnovo
31 ottobre 2025
Vigenza
1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
Orario normale
40 ore settimanali
Distribuzione
5 o 6 giorni settimanali

Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

Maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo – CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (art. 67 operai, art. 87 impiegati)
Tipo di prestazione Operai Impiegati
Straordinario fino alla 48ª ora settimanale 27% 27%
Straordinario oltre la 48ª ora settimanale 30% 30%
Lavoro notturno in turni avvicendati 20% 20%
Lavoro diurno in turni avvicendati (solo settore laterizi) 4% 4%
Lavoro notturno non in turni 35% 35%
Straordinario notturno (fino a 48 ore / oltre 48 ore) 37% / 50% 47% / 50%
Lavoro festivo ordinario 45% 50%
Straordinario festivo (fino a 48 ore / oltre 48 ore) 47% / 50% 52% / 55%
Festivo notturno non in turni 50% 67%
Straordinario festivo notturno (fino a 48 ore / oltre 48 ore) 57% / 60% 72% / 75%
Lavoro domenicale con riposo compensativo 23% 23%

Le percentuali non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Si calcolano sul minimo mensile tabellare e sulla contingenza; la quota oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 174 (art. 23). Il notturno decorre dalle 22 alle 6 per gli operai (nel settore laterizi, per infornatori, sfornatori e addetti ai mattoni a mano, previo accordo con la RSU, dalle 20 alle 4) e dalle 21 alle 6 per gli impiegati. Per i guardiani notturni (operai) la maggiorazione è del 6%.

Orario normale e sua distribuzione

Il CCNL fissa l’orario normale contrattuale in 40 ore settimanali, che rappresenta anche il limite entro il quale non si applicano maggiorazioni. L’orario può essere distribuito su:

  • 5 giorni lavorativi (settimana corta): 8 ore al giorno con sabato libero. È la distribuzione più diffusa negli uffici e negli impianti con orario giornaliero.
  • 6 giorni lavorativi: circa 6 ore e 40 minuti al giorno, con sabato lavorativo. Meno frequente ma previsto dal contratto.

Il passaggio da 5 a 6 giorni avviene previo accordo tra la direzione aziendale e la RSU (art. 10, punto 1); regimi di orario plurisettimanale sono possibili per esigenze produttive (punto 10).

Orario straordinario: limiti e calcolo

Le ore lavorate oltre le 40 settimanali costituiscono lavoro straordinario (art. 10, punto 2) e sono maggiorate del 27% fino alla 48ª ora settimanale e del 30% oltre la 48ª, sulla quota oraria di minimo e contingenza. Il D.lgs. n. 66/2003 (Attuazione della direttiva europea sull’orario di lavoro) fissa:

  • Limite massimo per settimana: 48 ore (ordinario + straordinario), calcolate come media su un periodo di 4 mesi (estensibile a 6 o 12 mesi dalla contrattazione collettiva).
  • Riposo giornaliero minimo: 11 ore consecutive nelle 24 ore.
  • Riposo settimanale: 24 ore consecutive ogni 7 giorni, normalmente la domenica.

Il CCNL Laterizi (art. 10, punto 8) prevede che le ore non lavorate per festività, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi retribuiti e riduzioni d’orario siano computate nell’orario contrattuale ai fini delle maggiorazioni per straordinario. Fatta salva la durata settimanale di 40 ore, l’orario è ridotto di 64 ore annue (punto 11), con ulteriori ore di riduzione per chi lavora su tre turni avvicendati; i permessi non fruiti confluiscono nella banca ore individuale (punto 12).

Turni nelle fornaci e negli impianti a ciclo continuo

Le fornaci per la produzione di laterizi operano spesso in ciclo continuo 24 ore su 24, poiché i forni tunnel a gas o a nafta richiedono una temperatura costante. Ciò implica l’organizzazione in tre turni giornalieri (mattino, pomeriggio, notte), ciascuno di 8 ore.

Nei turni avvicendati il lavoro notturno è compensato con la maggiorazione del 20% e, nel solo settore laterizi, il lavoro diurno a turni con il 4% (art. 70): queste percentuali assorbono, fino a concorrenza, ogni altro trattamento economico corrisposto per il lavoro a turni. La maggiorazione del 35% spetta invece al lavoro notturno svolto fuori dai turni avvicendati. Il turno va comunicato almeno 24 ore prima, salvo forza maggiore.

Le aziende di prefabbricati in calcestruzzo hanno di norma un ciclo produttivo non continuo, con organizzazione su uno o due turni diurni e una stagionalità più marcata (produzione intensa nella bella stagione, rallentamento invernale).

Sicurezza sul lavoro nei cicli produttivi

Il settore dei laterizi e dei manufatti in cemento espone i lavoratori a rischi specifici legati all’orario e all’ambiente: calore elevato nei reparti di cottura, polveri di silice nella lavorazione dell’argilla, vibrazioni nei reparti di prefabbricazione. Il rinnovo 2025 ha introdotto i «break formativi» — sessioni di formazione sulla sicurezza di massimo 10 minuti subito dopo un quasi-infortunio — come misura preventiva aggiuntiva.

Casi pratici

Tizio – Operaio di forno in turno notturno
Tizio lavora in una fornace di laterizi nel turno dalle 22:00 alle 06:00. Lavorando in turni avvicendati, ogni sua ora notturna è maggiorata del 20% sulla quota oraria di minimo e contingenza (art. 70). Se in una settimana eccezionale lavora anche sabato per 8 ore oltre le 40 ordinarie, quelle ore sono straordinario maggiorato del 27% (fino alla 48ª ora settimanale). Le maggiorazioni non si cumulano: la maggiore assorbe la minore.
Caia – Impiegata che lavora di domenica
Caia lavora in ufficio in un’azienda di prefabbricati e in occasione di un’urgenza lavorativa lavora la domenica per 6 ore, con il giorno di riposo compensativo spostato al giovedì successivo. Le 6 ore domenicali sono remunerate con la maggiorazione del 23% (lavoro domenicale con riposo compensativo). Se non avesse ottenuto il riposo compensativo, si sarebbe applicata la maggiorazione festiva del 50% prevista per gli impiegati (art. 87).
Sempronio – Operaio con assenza per malattia nella stessa settimana
Sempronio si assenta lunedì e martedì per malattia (2 giorni, 16 ore). Nei giorni rimanenti lavora regolarmente, incluse 4 ore straordinarie il venerdì sera. Grazie alla regola CCNL, le 16 ore di malattia si computano nell’orario contrattuale: le 4 ore del venerdì sono quindi correttamente classificate come straordinario e remunerate con la maggiorazione del 27% (fino alla 48ª ora settimanale).

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Laterizi?
L’orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni lavorativi in base alle esigenze organizzative dell’azienda.
Qual è la maggiorazione per lo straordinario?
Lo straordinario è maggiorato del 27% fino alla 48ª ora settimanale e del 30% oltre, sia per operai sia per impiegati. Per il lavoro notturno fuori turno la maggiorazione è del 35% (20% se in turni avvicendati); per il lavoro festivo del 45% (operai) o 50% (impiegati).
Come funzionano i turni nelle fornaci?
Le fornaci di laterizi lavorano spesso in ciclo continuo (tre turni di 8 ore) poiché i forni tunnel non si spengono. Per il turno notturno in turni avvicendati il CCNL prevede la maggiorazione del 20% (e del 4% per il diurno a turni nel settore laterizi), che assorbe altri trattamenti per il lavoro a turni (art. 70). Eventuali miglioramenti possono derivare solo da accordi aziendali.
Il lavoro domenicale è sempre compensato economicamente?
Il lavoro domenicale con riposo compensativo fruito in un altro giorno della settimana prevede una maggiorazione del 23%. Se il riposo compensativo non è accordato, si applica la maggiorazione per lavoro festivo (45% operai, 50% impiegati), a norma degli artt. 16, 67 e 87.
Le ore non lavorate per malattia contano ai fini dello straordinario?
Sì, secondo il CCNL Laterizi le ore non lavorate per malattia, infortunio, ferie e permessi retribuiti sono computate nell’orario settimanale contrattuale ai fini del calcolo dello straordinario, evitando penalizzazioni per chi si assenta per cause protette.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.