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Ultimo aggiornamento: 24 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento fissa l'orario normale a 40 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni. Lo straordinario è maggiorato del 30%, il lavoro notturno fuori turno del 35%, il festivo del 45% per gli operai e del 50% per gli impiegati. Il settore prevede turni continui nelle fornaci e negli impianti di prefabbricazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Orario di lavoro e straordinari: 40 ore, turni e maggiorazioni

Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento disciplina un orario normale di 40 ore settimanali. Le specificità del settore — ciclo continuo delle fornaci, stagionalità nella prefabbricazione — rendono rilevante comprendere come si calcolano le ore straordinarie e come si remunerano i diversi regimi di lavoro.

In sintesi

Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento fissa l’orario normale a 40 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni. Lo straordinario è maggiorato del 30%, il lavoro notturno fuori turno del 35%, il festivo del 45% per gli operai e del 50% per gli impiegati. Il settore prevede turni continui nelle fornaci e negli impianti di prefabbricazione.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Ultimo rinnovo
31 ottobre 2025
Vigenza
1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
Orario normale
40 ore settimanali
Distribuzione
5 o 6 giorni settimanali

Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

Maggiorazioni per orario aggiuntivo o disagiato – CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
Tipo di prestazione Maggiorazione operai Maggiorazione impiegati
Straordinario diurno 30% 30%
Lavoro notturno (non a turni) 35% 35%
Lavoro festivo 45% 50%
Lavoro domenicale con riposo compensativo 23% 23%

Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione oraria (minimo tabellare + contingenza + EDR diviso 174). Non sono cumulabili tra loro: si applica quella più elevata o quella più favorevole al lavoratore secondo la tipologia di orario.

Orario normale e sua distribuzione

Il CCNL fissa l’orario normale contrattuale in 40 ore settimanali, che rappresenta anche il limite entro il quale non si applicano maggiorazioni. L’orario può essere distribuito su:

  • 5 giorni lavorativi (settimana corta): 8 ore al giorno con sabato libero. È la distribuzione più diffusa negli uffici e negli impianti con orario giornaliero.
  • 6 giorni lavorativi: circa 6 ore e 40 minuti al giorno, con sabato lavorativo. Meno frequente ma previsto dal contratto.

La distribuzione concreta dell’orario è definita dall’azienda sentita la RSU o le organizzazioni sindacali, nell’ambito della contrattazione di secondo livello o degli accordi aziendali.

Orario straordinario: limiti e calcolo

Le ore lavorate oltre le 40 settimanali costituiscono lavoro straordinario e sono remunerate con la maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria. Il D.lgs. n. 66/2003 (Attuazione della direttiva europea sull’orario di lavoro) fissa:

  • Limite massimo per settimana: 48 ore (ordinario + straordinario), calcolate come media su un periodo di 4 mesi (estensibile a 6 o 12 mesi dalla contrattazione collettiva).
  • Riposo giornaliero minimo: 11 ore consecutive nelle 24 ore.
  • Riposo settimanale: 24 ore consecutive ogni 7 giorni, normalmente la domenica.

Il CCNL Laterizi prevede che le ore non lavorate per malattia, infortunio, ferie retribuite e permessi retribuiti siano computate nell’orario contrattuale ai fini del calcolo dello straordinario, tutelando così i lavoratori assenti per cause protette.

Turni nelle fornaci e negli impianti a ciclo continuo

Le fornaci per la produzione di laterizi operano spesso in ciclo continuo 24 ore su 24, poiché i forni tunnel a gas o a nafta richiedono una temperatura costante. Ciò implica l’organizzazione in tre turni giornalieri (mattino, pomeriggio, notte), ciascuno di 8 ore.

Il lavoro in turni notturni è remunerato con la maggiorazione del 35% (lavoro notturno fuori turno). Per il lavoro in turni rotanti che includono la notte, le condizioni specifiche — importi delle indennità notturne, modalità di rotazione, recuperi — possono essere migliorate dalla contrattazione aziendale rispetto al minimo contrattuale.

Le aziende di prefabbricati in calcestruzzo hanno di norma un ciclo produttivo non continuo, con organizzazione su uno o due turni diurni e una stagionalità più marcata (produzione intensa nella bella stagione, rallentamento invernale).

Sicurezza sul lavoro nei cicli produttivi

Il settore dei laterizi e dei manufatti in cemento espone i lavoratori a rischi specifici legati all’orario e all’ambiente: calore elevato nei reparti di cottura, polveri di silice nella lavorazione dell’argilla, vibrazioni nei reparti di prefabbricazione. Il rinnovo 2025 ha introdotto i «break formativi» — sessioni di formazione sulla sicurezza di massimo 10 minuti subito dopo un quasi-infortunio — come misura preventiva aggiuntiva. Queste sessioni si svolgono durante l’orario di lavoro e non costituiscono prestazione aggiuntiva.

Casi pratici

Tizio – Operaio di forno in turno notturno
Tizio lavora in una fornace di laterizi nel turno dalle 22:00 alle 06:00. Ogni sua ora di lavoro è remunerata con la maggiorazione del 35% sulla retribuzione oraria del suo livello. Se in una settimana eccezionale lavora anche sabato per 8 ore aggiuntive rispetto alle 40 ordinarie, quelle 8 ore sono ulteriormente maggiorate del 30% (straordinario). Le due maggiorazioni non si cumulano: si applica la più elevata per la tipologia di prestazione.
Caia – Impiegata che lavora di domenica
Caia lavora in ufficio in un’azienda di prefabbricati e in occasione di un’urgenza lavorativa lavora la domenica per 6 ore, con il giorno di riposo compensativo spostato al giovedì successivo. Le 6 ore domenicali sono remunerate con la maggiorazione del 23% (lavoro domenicale con riposo compensativo). Se non avesse ottenuto il riposo compensativo, si sarebbe applicata la maggiorazione festiva del 50% (impiegati).
Sempronio – Operaio con assenza per malattia nella stessa settimana
Sempronio si assenta lunedì e martedì per malattia (2 giorni, 16 ore). Nei giorni rimanenti lavora regolarmente, incluse 4 ore straordinarie il venerdì sera. Grazie alla regola CCNL, le 16 ore di malattia si computano nell’orario contrattuale: le 4 ore del venerdì sono quindi correttamente classificate come straordinario e remunerate con la maggiorazione del 30%.

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Laterizi?
L’orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni lavorativi in base alle esigenze organizzative dell’azienda.
Qual è la maggiorazione per lo straordinario?
Lo straordinario è maggiorato del 30% sulla retribuzione oraria sia per operai sia per impiegati. Per il lavoro notturno fuori turno la maggiorazione è del 35%; per il lavoro festivo del 45% (operai) o 50% (impiegati).
Come funzionano i turni nelle fornaci?
Le fornaci di laterizi lavorano spesso in ciclo continuo (tre turni di 8 ore) poiché i forni tunnel non si spengono. Il CCNL prevede specifiche maggiorazioni per il lavoro in turno notturno e la rotazione tra turni. Le condizioni specifiche possono essere integrate dalla contrattazione aziendale.
Il lavoro domenicale è sempre compensato economicamente?
Il lavoro domenicale con riposo compensativo fruito in un altro giorno della settimana prevede una maggiorazione del 23%. Se il riposo compensativo non è accordato, si applica la maggiorazione per lavoro festivo (45% operai, 50% impiegati).
Le ore non lavorate per malattia contano ai fini dello straordinario?
Sì, secondo il CCNL Laterizi le ore non lavorate per malattia, infortunio, ferie e permessi retribuiti sono computate nell’orario settimanale contrattuale ai fini del calcolo dello straordinario, evitando penalizzazioni per chi si assenta per cause protette.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Laterizi?

L'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni lavorativi in base alle esigenze organizzative dell'azienda.

Qual è la maggiorazione per lo straordinario?

Lo straordinario è maggiorato del 30% sulla retribuzione oraria sia per operai sia per impiegati. Per il lavoro notturno fuori turno la maggiorazione è del 35%; per il lavoro festivo del 45% (operai) o 50% (impiegati).

Come funzionano i turni nelle fornaci?

Le fornaci di laterizi lavorano spesso in ciclo continuo (tre turni di 8 ore) poiché i forni tunnel non si spengono. Il CCNL prevede specifiche maggiorazioni per il lavoro in turno notturno e la rotazione tra turni. Le condizioni specifiche possono essere integrate dalla contrattazione aziendale.

Il lavoro domenicale è sempre compensato economicamente?

Il lavoro domenicale con riposo compensativo fruito in un altro giorno della settimana prevede una maggiorazione del 23%. Se il riposo compensativo non è accordato, si applica la maggiorazione per lavoro festivo (45% operai, 50% impiegati).

Le ore non lavorate per malattia contano ai fini dello straordinario?

Sì, secondo il CCNL Laterizi le ore non lavorate per malattia, infortunio, ferie e permessi retribuiti sono computate nell'orario settimanale contrattuale ai fini del calcolo dello straordinario, evitando penalizzazioni per chi si assenta per cause protette.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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