Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Orario di lavoro e straordinari: 40 ore, turni e maggiorazioni

Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento disciplina un orario normale di 40 ore settimanali. Le specificità del settore — ciclo continuo delle fornaci, stagionalità nella prefabbricazione — rendono rilevante comprendere come si calcolano le ore straordinarie e come si remunerano i diversi regimi di lavoro.

In sintesi

Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento fissa l’orario normale a 40 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni. Lo straordinario è maggiorato del 30%, il lavoro notturno fuori turno del 35%, il festivo del 45% per gli operai e del 50% per gli impiegati. Il settore prevede turni continui nelle fornaci e negli impianti di prefabbricazione.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Ultimo rinnovo
31 ottobre 2025
Vigenza
1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
Orario normale
40 ore settimanali
Distribuzione
5 o 6 giorni settimanali

Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

Maggiorazioni per orario aggiuntivo o disagiato – CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
Tipo di prestazione Maggiorazione operai Maggiorazione impiegati
Straordinario diurno 30% 30%
Lavoro notturno (non a turni) 35% 35%
Lavoro festivo 45% 50%
Lavoro domenicale con riposo compensativo 23% 23%

Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione oraria (minimo tabellare + contingenza + EDR diviso 174). Non sono cumulabili tra loro: si applica quella più elevata o quella più favorevole al lavoratore secondo la tipologia di orario.

Orario normale e sua distribuzione

Il CCNL fissa l’orario normale contrattuale in 40 ore settimanali, che rappresenta anche il limite entro il quale non si applicano maggiorazioni. L’orario può essere distribuito su:

  • 5 giorni lavorativi (settimana corta): 8 ore al giorno con sabato libero. È la distribuzione più diffusa negli uffici e negli impianti con orario giornaliero.
  • 6 giorni lavorativi: circa 6 ore e 40 minuti al giorno, con sabato lavorativo. Meno frequente ma previsto dal contratto.

La distribuzione concreta dell’orario è definita dall’azienda sentita la RSU o le organizzazioni sindacali, nell’ambito della contrattazione di secondo livello o degli accordi aziendali.

Orario straordinario: limiti e calcolo

Le ore lavorate oltre le 40 settimanali costituiscono lavoro straordinario e sono remunerate con la maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria. Il D.lgs. n. 66/2003 (Attuazione della direttiva europea sull’orario di lavoro) fissa:

  • Limite massimo per settimana: 48 ore (ordinario + straordinario), calcolate come media su un periodo di 4 mesi (estensibile a 6 o 12 mesi dalla contrattazione collettiva).
  • Riposo giornaliero minimo: 11 ore consecutive nelle 24 ore.
  • Riposo settimanale: 24 ore consecutive ogni 7 giorni, normalmente la domenica.

Il CCNL Laterizi prevede che le ore non lavorate per malattia, infortunio, ferie retribuite e permessi retribuiti siano computate nell’orario contrattuale ai fini del calcolo dello straordinario, tutelando così i lavoratori assenti per cause protette.

Turni nelle fornaci e negli impianti a ciclo continuo

Le fornaci per la produzione di laterizi operano spesso in ciclo continuo 24 ore su 24, poiché i forni tunnel a gas o a nafta richiedono una temperatura costante. Ciò implica l’organizzazione in tre turni giornalieri (mattino, pomeriggio, notte), ciascuno di 8 ore.

Il lavoro in turni notturni è remunerato con la maggiorazione del 35% (lavoro notturno fuori turno). Per il lavoro in turni rotanti che includono la notte, le condizioni specifiche — importi delle indennità notturne, modalità di rotazione, recuperi — possono essere migliorate dalla contrattazione aziendale rispetto al minimo contrattuale.

Le aziende di prefabbricati in calcestruzzo hanno di norma un ciclo produttivo non continuo, con organizzazione su uno o due turni diurni e una stagionalità più marcata (produzione intensa nella bella stagione, rallentamento invernale).

Sicurezza sul lavoro nei cicli produttivi

Il settore dei laterizi e dei manufatti in cemento espone i lavoratori a rischi specifici legati all’orario e all’ambiente: calore elevato nei reparti di cottura, polveri di silice nella lavorazione dell’argilla, vibrazioni nei reparti di prefabbricazione. Il rinnovo 2025 ha introdotto i «break formativi» — sessioni di formazione sulla sicurezza di massimo 10 minuti subito dopo un quasi-infortunio — come misura preventiva aggiuntiva. Queste sessioni si svolgono durante l’orario di lavoro e non costituiscono prestazione aggiuntiva.

Casi pratici

Tizio – Operaio di forno in turno notturno
Tizio lavora in una fornace di laterizi nel turno dalle 22:00 alle 06:00. Ogni sua ora di lavoro è remunerata con la maggiorazione del 35% sulla retribuzione oraria del suo livello. Se in una settimana eccezionale lavora anche sabato per 8 ore aggiuntive rispetto alle 40 ordinarie, quelle 8 ore sono ulteriormente maggiorate del 30% (straordinario). Le due maggiorazioni non si cumulano: si applica la più elevata per la tipologia di prestazione.
Caia – Impiegata che lavora di domenica
Caia lavora in ufficio in un’azienda di prefabbricati e in occasione di un’urgenza lavorativa lavora la domenica per 6 ore, con il giorno di riposo compensativo spostato al giovedì successivo. Le 6 ore domenicali sono remunerate con la maggiorazione del 23% (lavoro domenicale con riposo compensativo). Se non avesse ottenuto il riposo compensativo, si sarebbe applicata la maggiorazione festiva del 50% (impiegati).
Sempronio – Operaio con assenza per malattia nella stessa settimana
Sempronio si assenta lunedì e martedì per malattia (2 giorni, 16 ore). Nei giorni rimanenti lavora regolarmente, incluse 4 ore straordinarie il venerdì sera. Grazie alla regola CCNL, le 16 ore di malattia si computano nell’orario contrattuale: le 4 ore del venerdì sono quindi correttamente classificate come straordinario e remunerate con la maggiorazione del 30%.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Laterizi?
L’orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni lavorativi in base alle esigenze organizzative dell’azienda.
Qual è la maggiorazione per lo straordinario?
Lo straordinario è maggiorato del 30% sulla retribuzione oraria sia per operai sia per impiegati. Per il lavoro notturno fuori turno la maggiorazione è del 35%; per il lavoro festivo del 45% (operai) o 50% (impiegati).
Come funzionano i turni nelle fornaci?
Le fornaci di laterizi lavorano spesso in ciclo continuo (tre turni di 8 ore) poiché i forni tunnel non si spengono. Il CCNL prevede specifiche maggiorazioni per il lavoro in turno notturno e la rotazione tra turni. Le condizioni specifiche possono essere integrate dalla contrattazione aziendale.
Il lavoro domenicale è sempre compensato economicamente?
Il lavoro domenicale con riposo compensativo fruito in un altro giorno della settimana prevede una maggiorazione del 23%. Se il riposo compensativo non è accordato, si applica la maggiorazione per lavoro festivo (45% operai, 50% impiegati).
Le ore non lavorate per malattia contano ai fini dello straordinario?
Sì, secondo il CCNL Laterizi le ore non lavorate per malattia, infortunio, ferie e permessi retribuiti sono computate nell’orario settimanale contrattuale ai fini del calcolo dello straordinario, evitando penalizzazioni per chi si assenta per cause protette.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L'orario normale è di 40 ore settimanali; la legge (D.Lgs. 66/2003) fissa i limiti inderogabili su durata, riposi e straordinario.
  • Il ciclo continuo delle fornaci giustifica turni avvicendati e articolazioni multiperiodali dell'orario.
  • Lo straordinario è retribuito con le maggiorazioni fissate dalle tabelle del CCNL vigente.
  • Vanno garantiti 11 ore di riposo ogni 24 e il riposo settimanale; il limite medio settimanale è di 48 ore comprese le ore straordinarie.
  • Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano secondo le regole del contratto.
Indice dei contenuti

Nel settore dei laterizi e dei manufatti in cemento l'orario di lavoro deve conciliare l'orario normale di 40 ore settimanali con le esigenze produttive del comparto: il ciclo continuo delle fornaci, che non possono essere arrestate senza costi e rischi, e la stagionalità della prefabbricazione. La disciplina nasce dall'intreccio tra i limiti inderogabili del D.Lgs. 66/2003 e la flessibilità organizzativa concessa dal CCNL.

L'orario normale e i limiti di legge

Il D.Lgs. 66/2003 fissa l'orario normale in 40 ore settimanali e impone limiti che il contratto non può violare in peius: il riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24, il riposo settimanale di 24 ore consecutive di norma in coincidenza con la domenica, e il tetto medio di 48 ore settimanali - comprese le ore di straordinario - calcolato su un periodo di riferimento. Sono soglie di tutela della salute che valgono anche negli impianti a ciclo continuo.

Il ciclo continuo delle fornaci

La cottura dei laterizi impone che i forni restino accesi senza interruzione. Questo giustifica l'adozione di turni avvicendati che coprono l'intero arco delle 24 ore, con regimi che possono prevedere il lavoro domenicale e festivo a rotazione. La contrattazione collettiva organizza i turni nel rispetto dei riposi minimi di legge, prevedendo riposi compensativi quando il riposo settimanale cade in un giorno diverso dalla domenica.

Lo straordinario e le sue maggiorazioni

Il lavoro prestato oltre l'orario normale costituisce straordinario ed è retribuito con le maggiorazioni stabilite dalle tabelle del CCNL vigente, differenziate a seconda che si tratti di straordinario diurno, notturno o festivo. La legge fissa solo i limiti massimi e il principio della maggiorazione, rimettendone la misura alla contrattazione; gli importi precisi vanno letti nel contratto aggiornato.

La flessibilità multiperiodale

Per assecondare la stagionalità della prefabbricazione, il CCNL può prevedere regimi di orario multiperiodale: settimane con orario superiore alle 40 ore compensate da settimane con orario ridotto, mantenendo la media nel periodo di riferimento. È uno strumento che consente di seguire i picchi produttivi senza generare automaticamente straordinario, purché si rispettino i limiti complessivi.

Notturno, festivo e cumulo delle maggiorazioni

Il lavoro notturno e quello festivo danno luogo a specifiche maggiorazioni, che si applicano secondo le regole del contratto e possono cumularsi con quella per lo straordinario quando le condizioni coesistono. La corretta imputazione di ciascuna voce è essenziale per verificare la busta paga, soprattutto per i turnisti che alternano frequentemente fasce orarie diverse.

Pause, recuperi e tutela della salute

Oltre ai riposi, la legge prevede pause quando l'orario giornaliero supera la soglia indicata, e una particolare attenzione alla salute dei lavoratori notturni, con limiti di durata e sorveglianza sanitaria. In un ambiente con elevato impegno fisico come quello delle fornaci, il rispetto di questi presidi non è formale ma sostanziale.

Domande frequenti

Qual è l'orario normale nel CCNL Laterizi e Cemento?

40 ore settimanali. La legge (D.Lgs. 66/2003) fissa inoltre limiti inderogabili su riposi e durata massima media, pari a 48 ore settimanali comprese le ore straordinarie.

Come è retribuito lo straordinario?

Con le maggiorazioni fissate dalle tabelle del CCNL vigente, differenziate per straordinario diurno, notturno o festivo.

Posso lavorare di domenica nel ciclo continuo delle fornaci?

Sì, nei regimi a turni avvicendati il lavoro domenicale è possibile a rotazione, con riposo compensativo in altra giornata, nel rispetto dei riposi minimi di legge.

Quante ore di riposo mi spettano tra un turno e l'altro?

Almeno 11 ore consecutive ogni 24, oltre al riposo settimanale di 24 ore consecutive, secondo il D.Lgs. 66/2003.

Le maggiorazioni notturna e festiva si sommano allo straordinario?

Possono cumularsi quando le condizioni coesistono, secondo le regole del CCNL; gli importi precisi vanno verificati nel contratto vigente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.