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Orario di lavoro e straordinari: 40 ore, turni e maggiorazioni
Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento disciplina un orario normale di 40 ore settimanali. Le specificità del settore — ciclo continuo delle fornaci, stagionalità nella prefabbricazione — rendono rilevante comprendere come si calcolano le ore straordinarie e come si remunerano i diversi regimi di lavoro.
Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento fissa l’orario normale a 40 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni. Lo straordinario è maggiorato del 30%, il lavoro notturno fuori turno del 35%, il festivo del 45% per gli operai e del 50% per gli impiegati. Il settore prevede turni continui nelle fornaci e negli impianti di prefabbricazione.
Tabella riepilogativa delle maggiorazioni
| Tipo di prestazione | Maggiorazione operai | Maggiorazione impiegati |
|---|---|---|
| Straordinario diurno | 30% | 30% |
| Lavoro notturno (non a turni) | 35% | 35% |
| Lavoro festivo | 45% | 50% |
| Lavoro domenicale con riposo compensativo | 23% | 23% |
Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione oraria (minimo tabellare + contingenza + EDR diviso 174). Non sono cumulabili tra loro: si applica quella più elevata o quella più favorevole al lavoratore secondo la tipologia di orario.
Orario normale e sua distribuzione
Il CCNL fissa l’orario normale contrattuale in 40 ore settimanali, che rappresenta anche il limite entro il quale non si applicano maggiorazioni. L’orario può essere distribuito su:
- 5 giorni lavorativi (settimana corta): 8 ore al giorno con sabato libero. È la distribuzione più diffusa negli uffici e negli impianti con orario giornaliero.
- 6 giorni lavorativi: circa 6 ore e 40 minuti al giorno, con sabato lavorativo. Meno frequente ma previsto dal contratto.
La distribuzione concreta dell’orario è definita dall’azienda sentita la RSU o le organizzazioni sindacali, nell’ambito della contrattazione di secondo livello o degli accordi aziendali.
Orario straordinario: limiti e calcolo
Le ore lavorate oltre le 40 settimanali costituiscono lavoro straordinario e sono remunerate con la maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria. Il D.lgs. n. 66/2003 (Attuazione della direttiva europea sull’orario di lavoro) fissa:
- Limite massimo per settimana: 48 ore (ordinario + straordinario), calcolate come media su un periodo di 4 mesi (estensibile a 6 o 12 mesi dalla contrattazione collettiva).
- Riposo giornaliero minimo: 11 ore consecutive nelle 24 ore.
- Riposo settimanale: 24 ore consecutive ogni 7 giorni, normalmente la domenica.
Il CCNL Laterizi prevede che le ore non lavorate per malattia, infortunio, ferie retribuite e permessi retribuiti siano computate nell’orario contrattuale ai fini del calcolo dello straordinario, tutelando così i lavoratori assenti per cause protette.
Turni nelle fornaci e negli impianti a ciclo continuo
Le fornaci per la produzione di laterizi operano spesso in ciclo continuo 24 ore su 24, poiché i forni tunnel a gas o a nafta richiedono una temperatura costante. Ciò implica l’organizzazione in tre turni giornalieri (mattino, pomeriggio, notte), ciascuno di 8 ore.
Il lavoro in turni notturni è remunerato con la maggiorazione del 35% (lavoro notturno fuori turno). Per il lavoro in turni rotanti che includono la notte, le condizioni specifiche — importi delle indennità notturne, modalità di rotazione, recuperi — possono essere migliorate dalla contrattazione aziendale rispetto al minimo contrattuale.
Le aziende di prefabbricati in calcestruzzo hanno di norma un ciclo produttivo non continuo, con organizzazione su uno o due turni diurni e una stagionalità più marcata (produzione intensa nella bella stagione, rallentamento invernale).
Sicurezza sul lavoro nei cicli produttivi
Il settore dei laterizi e dei manufatti in cemento espone i lavoratori a rischi specifici legati all’orario e all’ambiente: calore elevato nei reparti di cottura, polveri di silice nella lavorazione dell’argilla, vibrazioni nei reparti di prefabbricazione. Il rinnovo 2025 ha introdotto i «break formativi» — sessioni di formazione sulla sicurezza di massimo 10 minuti subito dopo un quasi-infortunio — come misura preventiva aggiuntiva. Queste sessioni si svolgono durante l’orario di lavoro e non costituiscono prestazione aggiuntiva.
Casi pratici
Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL Laterizi?
Qual è la maggiorazione per lo straordinario?
Come funzionano i turni nelle fornaci?
Il lavoro domenicale è sempre compensato economicamente?
Le ore non lavorate per malattia contano ai fini dello straordinario?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL Laterizi?
L'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni lavorativi in base alle esigenze organizzative dell'azienda.
Qual è la maggiorazione per lo straordinario?
Lo straordinario è maggiorato del 30% sulla retribuzione oraria sia per operai sia per impiegati. Per il lavoro notturno fuori turno la maggiorazione è del 35%; per il lavoro festivo del 45% (operai) o 50% (impiegati).
Come funzionano i turni nelle fornaci?
Le fornaci di laterizi lavorano spesso in ciclo continuo (tre turni di 8 ore) poiché i forni tunnel non si spengono. Il CCNL prevede specifiche maggiorazioni per il lavoro in turno notturno e la rotazione tra turni. Le condizioni specifiche possono essere integrate dalla contrattazione aziendale.
Il lavoro domenicale è sempre compensato economicamente?
Il lavoro domenicale con riposo compensativo fruito in un altro giorno della settimana prevede una maggiorazione del 23%. Se il riposo compensativo non è accordato, si applica la maggiorazione per lavoro festivo (45% operai, 50% impiegati).
Le ore non lavorate per malattia contano ai fini dello straordinario?
Sì, secondo il CCNL Laterizi le ore non lavorate per malattia, infortunio, ferie e permessi retribuiti sono computate nell'orario settimanale contrattuale ai fini del calcolo dello straordinario, evitando penalizzazioni per chi si assenta per cause protette.
Vedi anche