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La guida
Maternità, paternità e congedi parentali: diritti e integrazioni contrattuali
Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento integra il quadro legale previsto dal D.lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità), con un’integrazione a carico dell’azienda fino al 100% della retribuzione ordinaria durante il congedo di maternità obbligatorio (art. 35 ter del CCNL). Questa guida illustra le tutele di legge e le integrazioni contrattuali del settore, dal congedo di maternità ai congedi parentali e al congedo di paternità.
Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento la lavoratrice in maternità riceve l’integrazione aziendale fino al 100% della retribuzione ordinaria per il congedo di maternità obbligatorio. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni per legge (art. 27-bis D.lgs. 151/2001). Il congedo parentale è indennizzato dall’INPS all’80% per un massimo di tre mesi complessivi di coppia, se fruiti entro i 6 anni del bambino, e al 30% per gli altri mesi: il CCNL non prevede integrazioni.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata | Trattamento economico | Fonte |
|---|---|---|---|
| Maternità obbligatoria (astensione) | 5 mesi (2 ante + 3 post, o flessibilità 1+4) | 80% INPS + integrazione aziendale fino al 100% della retribuzione ordinaria | Art. 16-22 D.lgs. 151/2001 + CCNL |
| Congedo di paternità obbligatorio | 10 giorni (da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto) | 100% retribuzione – a carico INPS | Art. 27-bis D.lgs. 151/2001 |
| Congedo parentale facoltativo (ciascun genitore) | Fino a 6 mesi (max 10/11 mesi totali) | 80% per un massimo di 3 mesi complessivi di coppia (entro i 6 anni del figlio); 30% per gli altri mesi | Artt. 32-38 D.lgs. 151/2001; D.lgs. 105/2022 |
| Riposi per allattamento | 2 ore/giorno (1 ora se orario < 6 h) – 1° anno vita | 100% retribuzione – a carico INPS | Artt. 39-41 D.lgs. 151/2001 |
| Divieto di licenziamento | Dall’inizio gravidanza a 1 anno di vita del bambino | — (protezione dal recesso) | Art. 54 D.lgs. 151/2001 |
| Diritto al rientro e alla reintegra nelle mansioni | Al termine di qualsiasi congedo | — (diritto soggettivo) | Art. 56 D.lgs. 151/2001 |
Avvertenza: il D.lgs. 105/2022 (attuazione della direttiva UE 2019/1158) ha modificato in misura rilevante la disciplina dei congedi parentali, aumentando la durata indennizzata. Le soglie indicate si riferiscono alla normativa in vigore a ottobre 2026 (L. 207/2024 e circolare INPS n. 95/2025). Verificare eventuali aggiornamenti sul sito INPS o con un consulente del lavoro.
Maternità obbligatoria: la base legale e l’integrazione contrattuale
Il D.lgs. 151/2001 vieta il lavoro alle donne nei 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi (astensione obbligatoria di 5 mesi, con possibilità di fruizione flessibile 1 mese prima + 4 dopo, previa autorizzazione medica). Durante questo periodo l’INPS eroga per legge un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera.
Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento migliora questo trattamento: l’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione ordinaria. La clausola dell’art. 35 ter («L’integrazione conto azienda viene erogata fino al raggiungimento del 100% della retribuzione ordinaria»), introdotta dal rinnovo del 31 maggio 2022, è riferita al congedo di maternità obbligatorio. L’integrazione è a carico del datore di lavoro e viene corrisposta in busta paga, al netto dell’indennità INPS già percepita; il riferimento è la retribuzione ordinaria, non il netto.
La lavoratrice deve comunicare la gravidanza al datore di lavoro e all’INPS, presentando il certificato medico attestante la data presunta del parto. Dal momento della comunicazione, scatta il divieto di adibire la lavoratrice a mansioni insalubri, pericolose o faticose (art. 7, D.lgs. 151/2001).
Congedo di paternità obbligatorio
L’art. 27-bis del D.lgs. 151/2001 prevede il congedo obbligatorio di paternità. Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni di congedo, non frazionabili in ore, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.
I 10 giorni sono retribuiti al 100% della retribuzione a carico dell’INPS. Il congedo può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre. Il datore di lavoro deve essere informato con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di urgenza (nascita prematura).
Il CCNL (art. 35 bis) rinvia alla legge: al padre, in occasione della nascita del figlio (o dell’adozione o affidamento), spettano i giorni di congedo obbligatorio previsti dalle leggi vigenti; il contratto nazionale non aggiunge altri giorni di permesso per la nascita. Padre e madre possono inoltre usare il congedo parentale anche a ore (art. 35 ter).
Congedi parentali facoltativi
Il D.lgs. 151/2001 (artt. 32-38), come modificato dal D.lgs. 105/2022, riconosce a ciascun genitore il diritto a un congedo parentale facoltativo di 6 mesi (non trasferibile all’altro genitore), fino a un massimo di 10 mesi complessivi tra i due genitori, elevati a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi.
Dal punto di vista economico, a seguito del D.lgs. 105/2022:
- I primi 3 mesi di congedo parentale, nel limite complessivo della coppia (fruiti entro i 6 anni del bambino) sono indennizzati dall’INPS all’80% della retribuzione per un massimo di tre mesi complessivi di coppia (L. 207/2024, circolare INPS n. 95/2025).
- I mesi ulteriori, fino ai 10 (o 11) mesi complessivi, sono indennizzati al 30% della retribuzione; dal 2026 il congedo parentale può essere richiesto fino ai 14 anni del bambino (L. 199/2025). Oltre i limiti di età indicati dalla legge o oltre i mesi indennizzati, il congedo resta senza indennità.
- Il CCNL non prevede integrazioni del congedo parentale: eventuali miglioramenti possono derivare solo da accordi aziendali.
Il congedo parentale si richiede all’INPS e al datore di lavoro con un preavviso minimo (generalmente 5 giorni per periodi brevi, 15 giorni per periodi più lunghi). Il periodo di congedo parentale è computato nell’anzianità di servizio, ma senza effetti su ferie e tredicesima (art. 34, comma 5, D.lgs. 151/2001).
Divieto di licenziamento e diritto alla reintegra
Il D.lgs. 151/2001 (art. 54) prevede un divieto assoluto di licenziamento per le lavoratrici dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino. Il divieto si applica anche al padre che fruisce del congedo parentale e al genitore adottivo o affidatario. Il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro con piena retribuzione per il periodo di assenza.
Fanno eccezione al divieto:
- la giusta causa di licenziamento non collegata alla gravidanza;
- la cessazione dell’attività aziendale;
- la scadenza del termine nei contratti a tempo determinato;
- l’esito negativo del periodo di prova, purché non dovuto alla gravidanza.
Al termine di qualsiasi congedo (maternità, paternità, parentale), il lavoratore ha diritto di rientrare nella stessa posizione lavorativa o in una di pari livello e retribuzione, con il mantenimento degli stessi diritti acquisiti (art. 56, D.lgs. 151/2001).
Tutele durante la gravidanza: mansioni e sicurezza
Il D.lgs. 151/2001 (artt. 6-12) impone al datore di valutare i rischi connessi alla gravidanza e all’allattamento e di adottare le misure necessarie. Nel settore laterizi, che comporta esposizioni a polveri, calore, vibrazioni e sforzi fisici, il datore deve:
- valutare i rischi specifici per la lavoratrice gestante (Document di Valutazione dei Rischi specifico o integrato);
- adibire la lavoratrice a mansioni alternative non rischiose, qualora le mansioni abituali siano incompatibili con la gravidanza;
- in assenza di mansioni alternative, attivare la procedura di interdizione anticipata dal lavoro tramite la Direzione Territoriale del Lavoro (ora Ispettorato del Lavoro), con indennità INPS per l’intero periodo.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto percepisce la lavoratrice durante la maternità obbligatoria?
Quanti giorni di congedo spettano al padre?
Come funzionano i congedi parentali facoltativi?
La lavoratrice può essere licenziata durante la gravidanza?
Cosa accade alle ferie e al TFR durante la maternità?
Esistono tutele particolari per le lavoratrici in allattamento?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi di risultato e malattia, infortunio e comporto.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028) e alla normativa vigente a tale data (D.lgs. 151/2001, D.lgs. 105/2022). Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.