Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Tredicesima e premio di risultato: calcolo e regole di erogazione

Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento prevede una sola mensilità aggiuntiva, la tredicesima (art. 26), pagata normalmente alla vigilia di Natale e calcolata sulla retribuzione globale di fatto. La quattordicesima non è nel contratto nazionale. Il premio di risultato è invece affidato alla contrattazione aziendale (art. 25).

In sintesi

La tredicesima spetta per ogni anno di anzianità di servizio ed è pari a una mensilità di retribuzione globale di fatto, da pagare normalmente alla vigilia di Natale (art. 26). Chi inizia o finisce il rapporto in corso d’anno riceve tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, con la frazione di mese superiore a 15 giorni contata come mese intero. Il CCNL non prevede la quattordicesima: se compare in busta paga, viene da un accordo aziendale o individuale. Il premio di risultato si definisce in azienda (art. 25).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Ultimo rinnovo
31 ottobre 2025
Vigenza
1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
Tredicesima
1 mensilità di retribuzione globale di fatto, normalmente alla vigilia di Natale (art. 26)
Quattordicesima
Non prevista dal CCNL
Premio di risultato
Definito dalla contrattazione aziendale (art. 25)

Tabella riepilogativa

Mensilità e premi nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
Istituto Maturazione Erogazione Base di calcolo
Tredicesima mensilità (art. 26) Un anno di servizio; 1/12 per ogni mese (frazione oltre 15 giorni = mese intero) Normalmente alla vigilia di Natale Retribuzione globale di fatto
Quattordicesima Non prevista dal CCNL – Solo se pattuita in azienda o nel contratto individuale
Premio di fedeltà (art. 48, settore laterizi) 20° anno di anzianità nella stessa azienda Una tantum Una mensilità di retribuzione globale di fatto
Premio di risultato (art. 25) Risultati concordati in azienda (produttività, qualità, redditività) Verifica di norma entro luglio dell’anno successivo Importi e parametri dell’accordo aziendale

Nota: nel testo del CCNL (12 febbraio 2020, art. 26) l’unica mensilità aggiuntiva è la tredicesima, indicata anche come «gratifica natalizia» (art. 70); le ipotesi di accordo del 2022 e del 2025 non ne introducono altre. I ratei si calcolano sempre in dodicesimi.

La tredicesima: base, maturazione e calcolo del rateo

L’art. 26 riconosce ai lavoratori, per ciascun anno di anzianità di servizio prestato, una mensilità di retribuzione globale di fatto, da corrispondere normalmente alla vigilia di Natale. Se il rapporto comincia o finisce nel corso dell’anno si pagano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio presso l’azienda; la frazione di mese superiore a 15 giorni vale come mese intero (quindi 15 giorni esatti non bastano).

Il contratto non elenca le voci della retribuzione globale di fatto, ma detta regole per tre situazioni:

  • cottimisti: si fa riferimento al guadagno medio dell’ultimo mese; chi ha lavorato parte dell’anno a cottimo e parte ad economia ha il calcolo per dodicesimi sulla retribuzione mensile globale di ciascun periodo;
  • turnisti: la maggiorazione per i turni avvicendati entra nella tredicesima sulla base della media (art. 26: media del ciclo completo dei turni; art. 70: maggiorazione media degli ultimi 12 mesi);
  • addetti a lavori discontinui: si considera la normale retribuzione percepita in relazione al proprio orario (art. 68).

La tredicesima rientra a sua volta tra le voci della retribuzione annua su cui si calcola il TFR (art. 54).

La quattordicesima: non è nel CCNL

Il contratto nazionale non prevede una quattordicesima, né per gli operai né per gli impiegati. Una quattordicesima può esistere solo se l’ha introdotta un accordo aziendale o il contratto individuale: in quel caso data di pagamento, periodo di maturazione e base di calcolo sono quelli dell’accordo, non del CCNL. Chi la trova in busta paga o in una offerta di lavoro deve quindi guardare l’accordo aziendale o la lettera di assunzione.

Assenze e impatto sulla tredicesima

  • Malattia e infortunio non sul lavoro (operai): i ratei della tredicesima pagati dall’INPS sono considerati utili al raggiungimento del trattamento integrato e dalla tredicesima non si fa alcuna detrazione per le assenze (art. 77, chiarimento 1).
  • Infortunio sul lavoro e malattia professionale: stessa regola, dai ratei dell’INAIL (art. 32, chiarimento 1).
  • Congedo di maternità: computato nell’anzianità a tutti gli effetti, compresa la tredicesima (art. 22, c. 3, D.Lgs. 151/2001).
  • Congedo parentale: computato nell’anzianità e non riduce la tredicesima, salvo diversa previsione dei contratti collettivi (art. 34, c. 5, D.Lgs. 151/2001); nel testo del CCNL non abbiamo trovato una regola diversa.
  • Aspettativa non retribuita e assenze ingiustificate: il CCNL non detta una regola specifica; la tredicesima è riconosciuta per l’anzianità di servizio prestato (art. 26), perciò per i periodi privi di retribuzione conviene confrontare il cedolino di dicembre con i dodicesimi spettanti.

Premio di risultato e contrattazione di secondo livello

L’art. 25 non fissa un premio uguale per tutte le aziende: lo affida alla contrattazione aziendale, per un premio di norma annuale legato a incrementi di produttività, qualità, redditività e ad altri elementi di competitività o all’andamento economico dell’impresa. Importi, parametri e meccanismi sono definiti in azienda; i risultati si verificano di norma entro luglio dell’anno successivo e hanno diritto al premio i lavoratori in forza a quella data. L’erogazione ha le caratteristiche di non determinabilità a priori e di effettiva variabilità, e gli accordi aziendali hanno durata triennale. Il rinnovo del secondo livello non può svolgersi nell’anno solare in cui è previsto il rinnovo del CCNL.

Alle aziende prive di contrattazione di secondo livello l’art. 25-bis (testo 2020) collega un elemento di garanzia retributiva di 6,00 euro mensili per 12 mensilità, per i lavoratori che non percepiscono altri trattamenti di pari natura; le ipotesi di accordo 2022 e 2025 non lo modificano.

Gli accordi aziendali di premio di risultato devono rispettare le seguenti condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali (imposta sostitutiva del 10% ai sensi dell’art. 1, commi 182-190, L. 208/2015; per i premi erogati nel 2026 e nel 2027 l’aliquota è dell’1%, art. 1, comma 9, L. 199/2025):

  • il premio deve essere variabile e collegato a incrementi misurabili di produttività, qualità, redditività, innovazione o efficienza;
  • l’importo massimo agevolabile è pari a 3.000 euro lordi con imposta sostitutiva del 10%, elevato a 5.000 euro lordi con imposta sostitutiva dell’1% per i premi erogati nel 2026 e nel 2027; il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro non alza il limite, ma riduce di venti punti la contribuzione del datore su una quota di premio fino a 800 euro;
  • il lavoratore deve avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente;
  • l’accordo deve essere depositato telematicamente presso il Ministero del Lavoro entro 30 giorni dalla firma.

Il premio di risultato è distinto dalla tredicesima, che è fissa e non dipende dai risultati aziendali.

Premio di fedeltà nel settore laterizi

Ai lavoratori del settore laterizi che compiono il 20° anno di anzianità presso la stessa azienda l’art. 48 riconosce un premio di fedeltà una tantum pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto. Un’unica interruzione del rapporto non superiore a 4 mesi non interrompe la maturazione dell’anzianità. Dal 1° gennaio 2005 il premio vale anche per i manufatti in calcestruzzo, con un computo convenzionale del 50% dell’anzianità maturata al 31 dicembre 2004; non si cumula con trattamenti analoghi già previsti in azienda.

Cessazione del rapporto: liquidazione dei ratei

Alla cessazione del rapporto (licenziamento, dimissioni, pensione, scadenza di un contratto a termine) il datore liquida i dodicesimi di tredicesima maturati e non ancora pagati, in base ai mesi di servizio dal 1° gennaio e con la regola dei 15 giorni. I ratei entrano nel conguaglio finale insieme a ferie e permessi residui, TFR e all’eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

Casi pratici

Tizio – Operaio assunto ad agosto, tredicesima proporzionale
Tizio, livello C, è assunto il 10 agosto 2026. In agosto ha 22 giorni di servizio, più di 15: il mese conta come intero. A dicembre matura quindi 5/12 della mensilità (agosto-dicembre). Calcolata sulla sola retribuzione tabellare di 2.067,08 € (minimo 1.539,23 + contingenza 517,52 + EDR 10,33, valori dal 1° luglio 2026), sono 861,28 € lordi, senza contare scatti e altre voci che entrano nella retribuzione globale di fatto.
Caia – Lavoratrice in congedo di maternità
Caia è in astensione obbligatoria per maternità da marzo a luglio 2026. Il congedo è computato nell’anzianità a tutti gli effetti, compresa la tredicesima (art. 22, c. 3, D.Lgs. 151/2001): a dicembre le spetta la tredicesima senza riduzioni per quei mesi.
Sempronio – Dimissioni a settembre, rateo al saldo
Sempronio cessa il rapporto il 20 settembre 2026. In settembre ha 20 giorni di servizio, oltre 15: il mese vale come intero e il rateo di tredicesima è di 9/12 (gennaio-settembre). Se il rapporto fosse finito il 15 settembre, la frazione di mese non avrebbe superato i 15 giorni e i dodicesimi sarebbero stati 8. Nel conguaglio finale riceve anche il TFR e le eventuali ferie residue.

Quanta tredicesima ti spetta?

Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.

Apri il calcolatore della tredicesima →

Domande frequenti

Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Laterizi?
Normalmente alla vigilia di Natale (art. 26). Per chi ha lavorato tutto l’anno è pari a una mensilità di retribuzione globale di fatto; per chi ha lavorato una frazione dell’anno spetta 1/12 per ogni mese di servizio, con la frazione superiore a 15 giorni contata come mese intero.
Il CCNL Laterizi prevede la quattordicesima?
No. Il contratto nazionale riconosce la sola tredicesima. Una quattordicesima esiste solo se prevista da un accordo aziendale o dal contratto individuale, con le regole di quell’accordo.
Come si calcola la base di riferimento della tredicesima?
L’art. 26 parla di retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti si usa il guadagno medio dell’ultimo mese; per i turnisti la maggiorazione di turno entra sulla media del ciclo dei turni (art. 26) o degli ultimi 12 mesi (art. 70); per i discontinui conta la normale retribuzione in relazione al proprio orario (art. 68).
Cosa accade alla tredicesima in caso di malattia?
Per gli operai i ratei di tredicesima pagati dall’INPS sono considerati utili e non si fa alcuna detrazione per i periodi di malattia o infortunio non sul lavoro (art. 77, chiarimento 1); la stessa regola vale per infortunio sul lavoro e malattia professionale (art. 32, chiarimento 1).
Il premio di risultato è previsto dal CCNL nazionale?
Il CCNL lo demanda alla contrattazione aziendale (art. 25): è di norma annuale, variabile e non determinabile a priori. Se rispetta le condizioni di legge, beneficia dell’imposta sostitutiva dell’1% fino a 5.000 euro se erogato nel 2026 e nel 2027, del 10% fino a 3.000 euro negli altri anni.
Esiste un premio per l’anzianità di lavoro?
Nel settore laterizi sì: al 20° anno di anzianità presso la stessa azienda spetta un premio di fedeltà una tantum pari a una mensilità di retribuzione globale di fatto (art. 48).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e malattia, infortunio e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sul testo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 12 febbraio 2020 (artt. 25, 26, 32, 48, 54, 68, 70, 77) e sulle ipotesi di accordo del 31 maggio 2022 e del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Accordi aziendali possono prevedere trattamenti di miglior favore. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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