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La guida
Tredicesima e premio di risultato: calcolo e regole di erogazione
Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento prevede una sola mensilità aggiuntiva, la tredicesima (art. 26), pagata normalmente alla vigilia di Natale e calcolata sulla retribuzione globale di fatto. La quattordicesima non è nel contratto nazionale. Il premio di risultato è invece affidato alla contrattazione aziendale (art. 25).
La tredicesima spetta per ogni anno di anzianità di servizio ed è pari a una mensilità di retribuzione globale di fatto, da pagare normalmente alla vigilia di Natale (art. 26). Chi inizia o finisce il rapporto in corso d’anno riceve tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, con la frazione di mese superiore a 15 giorni contata come mese intero. Il CCNL non prevede la quattordicesima: se compare in busta paga, viene da un accordo aziendale o individuale. Il premio di risultato si definisce in azienda (art. 25).
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Tabella riepilogativa
| Istituto | Maturazione | Erogazione | Base di calcolo |
|---|---|---|---|
| Tredicesima mensilità (art. 26) | Un anno di servizio; 1/12 per ogni mese (frazione oltre 15 giorni = mese intero) | Normalmente alla vigilia di Natale | Retribuzione globale di fatto |
| Quattordicesima | Non prevista dal CCNL | – | Solo se pattuita in azienda o nel contratto individuale |
| Premio di fedeltà (art. 48, settore laterizi) | 20° anno di anzianità nella stessa azienda | Una tantum | Una mensilità di retribuzione globale di fatto |
| Premio di risultato (art. 25) | Risultati concordati in azienda (produttività, qualità, redditività) | Verifica di norma entro luglio dell’anno successivo | Importi e parametri dell’accordo aziendale |
Nota: nel testo del CCNL (12 febbraio 2020, art. 26) l’unica mensilità aggiuntiva è la tredicesima, indicata anche come «gratifica natalizia» (art. 70); le ipotesi di accordo del 2022 e del 2025 non ne introducono altre. I ratei si calcolano sempre in dodicesimi.
La tredicesima: base, maturazione e calcolo del rateo
L’art. 26 riconosce ai lavoratori, per ciascun anno di anzianità di servizio prestato, una mensilità di retribuzione globale di fatto, da corrispondere normalmente alla vigilia di Natale. Se il rapporto comincia o finisce nel corso dell’anno si pagano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio presso l’azienda; la frazione di mese superiore a 15 giorni vale come mese intero (quindi 15 giorni esatti non bastano).
Il contratto non elenca le voci della retribuzione globale di fatto, ma detta regole per tre situazioni:
- cottimisti: si fa riferimento al guadagno medio dell’ultimo mese; chi ha lavorato parte dell’anno a cottimo e parte ad economia ha il calcolo per dodicesimi sulla retribuzione mensile globale di ciascun periodo;
- turnisti: la maggiorazione per i turni avvicendati entra nella tredicesima sulla base della media (art. 26: media del ciclo completo dei turni; art. 70: maggiorazione media degli ultimi 12 mesi);
- addetti a lavori discontinui: si considera la normale retribuzione percepita in relazione al proprio orario (art. 68).
La tredicesima rientra a sua volta tra le voci della retribuzione annua su cui si calcola il TFR (art. 54).
La quattordicesima: non è nel CCNL
Il contratto nazionale non prevede una quattordicesima, né per gli operai né per gli impiegati. Una quattordicesima può esistere solo se l’ha introdotta un accordo aziendale o il contratto individuale: in quel caso data di pagamento, periodo di maturazione e base di calcolo sono quelli dell’accordo, non del CCNL. Chi la trova in busta paga o in una offerta di lavoro deve quindi guardare l’accordo aziendale o la lettera di assunzione.
Assenze e impatto sulla tredicesima
- Malattia e infortunio non sul lavoro (operai): i ratei della tredicesima pagati dall’INPS sono considerati utili al raggiungimento del trattamento integrato e dalla tredicesima non si fa alcuna detrazione per le assenze (art. 77, chiarimento 1).
- Infortunio sul lavoro e malattia professionale: stessa regola, dai ratei dell’INAIL (art. 32, chiarimento 1).
- Congedo di maternità: computato nell’anzianità a tutti gli effetti, compresa la tredicesima (art. 22, c. 3, D.Lgs. 151/2001).
- Congedo parentale: computato nell’anzianità e non riduce la tredicesima, salvo diversa previsione dei contratti collettivi (art. 34, c. 5, D.Lgs. 151/2001); nel testo del CCNL non abbiamo trovato una regola diversa.
- Aspettativa non retribuita e assenze ingiustificate: il CCNL non detta una regola specifica; la tredicesima è riconosciuta per l’anzianità di servizio prestato (art. 26), perciò per i periodi privi di retribuzione conviene confrontare il cedolino di dicembre con i dodicesimi spettanti.
Premio di risultato e contrattazione di secondo livello
L’art. 25 non fissa un premio uguale per tutte le aziende: lo affida alla contrattazione aziendale, per un premio di norma annuale legato a incrementi di produttività, qualità, redditività e ad altri elementi di competitività o all’andamento economico dell’impresa. Importi, parametri e meccanismi sono definiti in azienda; i risultati si verificano di norma entro luglio dell’anno successivo e hanno diritto al premio i lavoratori in forza a quella data. L’erogazione ha le caratteristiche di non determinabilità a priori e di effettiva variabilità, e gli accordi aziendali hanno durata triennale. Il rinnovo del secondo livello non può svolgersi nell’anno solare in cui è previsto il rinnovo del CCNL.
Alle aziende prive di contrattazione di secondo livello l’art. 25-bis (testo 2020) collega un elemento di garanzia retributiva di 6,00 euro mensili per 12 mensilità, per i lavoratori che non percepiscono altri trattamenti di pari natura; le ipotesi di accordo 2022 e 2025 non lo modificano.
Gli accordi aziendali di premio di risultato devono rispettare le seguenti condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali (imposta sostitutiva del 10% ai sensi dell’art. 1, commi 182-190, L. 208/2015; per i premi erogati nel 2026 e nel 2027 l’aliquota è dell’1%, art. 1, comma 9, L. 199/2025):
- il premio deve essere variabile e collegato a incrementi misurabili di produttività, qualità, redditività, innovazione o efficienza;
- l’importo massimo agevolabile è pari a 3.000 euro lordi con imposta sostitutiva del 10%, elevato a 5.000 euro lordi con imposta sostitutiva dell’1% per i premi erogati nel 2026 e nel 2027; il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro non alza il limite, ma riduce di venti punti la contribuzione del datore su una quota di premio fino a 800 euro;
- il lavoratore deve avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente;
- l’accordo deve essere depositato telematicamente presso il Ministero del Lavoro entro 30 giorni dalla firma.
Il premio di risultato è distinto dalla tredicesima, che è fissa e non dipende dai risultati aziendali.
Premio di fedeltà nel settore laterizi
Ai lavoratori del settore laterizi che compiono il 20° anno di anzianità presso la stessa azienda l’art. 48 riconosce un premio di fedeltà una tantum pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto. Un’unica interruzione del rapporto non superiore a 4 mesi non interrompe la maturazione dell’anzianità. Dal 1° gennaio 2005 il premio vale anche per i manufatti in calcestruzzo, con un computo convenzionale del 50% dell’anzianità maturata al 31 dicembre 2004; non si cumula con trattamenti analoghi già previsti in azienda.
Cessazione del rapporto: liquidazione dei ratei
Alla cessazione del rapporto (licenziamento, dimissioni, pensione, scadenza di un contratto a termine) il datore liquida i dodicesimi di tredicesima maturati e non ancora pagati, in base ai mesi di servizio dal 1° gennaio e con la regola dei 15 giorni. I ratei entrano nel conguaglio finale insieme a ferie e permessi residui, TFR e all’eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
Casi pratici
Quanta tredicesima ti spetta?
Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.
Domande frequenti
Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Laterizi?
Il CCNL Laterizi prevede la quattordicesima?
Come si calcola la base di riferimento della tredicesima?
Cosa accade alla tredicesima in caso di malattia?
Il premio di risultato è previsto dal CCNL nazionale?
Esiste un premio per l’anzianità di lavoro?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e malattia, infortunio e comporto.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sul testo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 12 febbraio 2020 (artt. 25, 26, 32, 48, 54, 68, 70, 77) e sulle ipotesi di accordo del 31 maggio 2022 e del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Accordi aziendali possono prevedere trattamenti di miglior favore. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.