Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Tredicesima, quattordicesima e premi di risultato: calcolo e regole di erogazione

Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento prevede due mensilità aggiuntive — la tredicesima a dicembre e la quattordicesima estiva — che integrono la retribuzione ordinaria e maturano proporzionalmente ai mesi lavorati. La contrattazione aziendale di secondo livello può aggiungere premi variabili legati alla performance.

In sintesi

Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento prevede la tredicesima mensilità (erogata a dicembre) e la quattordicesima (erogata a giugno/luglio) commisurate alla retribuzione mensile ordinaria. Entrambe maturano a dodicesimi per ogni mese lavorato. La contrattazione di secondo livello può aggiungere premi di risultato legati a indicatori aziendali di produttività, qualità o redditività.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Ultimo rinnovo
31 ottobre 2025
Vigenza
1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
Tredicesima
1 mensilità – erogazione dicembre
Quattordicesima
1 mensilità – erogazione giugno/luglio
Premio di risultato
Definito dalla contrattazione aziendale di secondo livello

Tabella riepilogativa

Mensilità aggiuntive nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
Istituto Periodo di maturazione Data di erogazione Base di calcolo
Tredicesima mensilità 1° gennaio – 31 dicembre (1/12 per mese) Entro dicembre Retribuzione mensile ordinaria (minimi + contingenza + scatti)
Quattordicesima mensilità 1° luglio – 30 giugno dell’anno successivo (1/12 per mese) Entro giugno o luglio Retribuzione mensile ordinaria
Premio di risultato aziendale Determinato dall’accordo aziendale Variabile (spesso annuale) Parametri aziendali (produttività, qualità, redditività)
Rateo finale (cessazione) Mesi dall’ultimo azzeramento alla data uscita Al momento del saldo finale Retribuzione mensile ordinaria al momento della cessazione

Nota: la quattordicesima è prevista dal CCNL Laterizi Industria e deve essere verificata nel testo contrattuale vigente per la data esatta di erogazione e per le eventuali differenze tra operai e impiegati. I ratei si calcolano sempre su 12 mesi, non su 13 o 14.

La tredicesima: base, maturazione e calcolo del rateo

La tredicesima mensilità è un diritto contrattuale consolidato nel settore dei laterizi e dei manufatti in cemento. Essa matura nel corso dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) in ragione di 1/12 della retribuzione mensile per ogni mese lavorato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero ai fini del calcolo del rateo.

La base di calcolo comprende:

  • il minimo tabellare previsto dal CCNL per il livello di inquadramento;
  • l’elemento distinto della retribuzione (o contingenza residua);
  • gli scatti di anzianità maturati;
  • il superminimo contrattuale, se assorbito nella retribuzione mensile fissa.

Non rientrano nella base di calcolo lo straordinario, le indennità occasionali, i rimborsi spese, i premi variabili non consolidati. L’eventuale superminimo individuale può essere incluso o escluso in base agli accordi individuali o aziendali.

La quattordicesima: caratteristiche e periodo di maturazione

Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento prevede anche la quattordicesima mensilità, da erogarsi tipicamente entro il mese di giugno o luglio. A differenza della tredicesima, il periodo di riferimento per la maturazione è quello che va dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell’anno successivo: il lavoratore matura 1/12 della mensilità per ogni mese di competenza all’interno di questo periodo.

La quattordicesima si calcola sulla stessa base della tredicesima: retribuzione mensile ordinaria (minimi tabellari, contingenza, scatti di anzianità). Anche in questo caso, i periodi di assenza per causa protetta (malattia, infortunio, maternità) non interrompono la maturazione.

Assenze e impatto sulle mensilità aggiuntive

Non tutte le assenze riducono il rateo delle mensilità aggiuntive. Occorre distinguere:

  • Assenze retribuite per causa protetta (malattia, infortunio, maternità obbligatoria, ferie, congedo matrimoniale): i ratei di tredicesima e quattordicesima maturano regolarmente.
  • Congedo parentale facoltativo retribuito al 30%: il periodo è computato nell’anzianità ma il rateo di tredicesima/quattordicesima matura proporzionalmente alla quota retribuita; può pertanto subire una riduzione parziale, a seconda del testo contrattuale.
  • Aspettativa non retribuita (es. per motivi personali o familiari): i mesi di aspettativa non retribuita non sono computati ai fini della maturazione delle mensilità aggiuntive e riducono il rateo di conseguenza.
  • Assenze ingiustificate: i giorni di assenza ingiustificata riducono il rateo in proporzione.

Premi di risultato e contrattazione di secondo livello

Il CCNL nazionale non determina un premio di risultato uniforme per tutte le aziende del settore. Demanda invece alla contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello la definizione di strumenti retributivi variabili, collegati ai risultati dell’impresa.

Gli accordi aziendali di premio di risultato devono rispettare le seguenti condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali (imposta sostitutiva del 10%, ai sensi dell’art. 1, commi 182-190, L. 208/2015 e successive proroghe):

  • il premio deve essere variabile e collegato a incrementi misurabili di produttività, qualità, redditività, innovazione o efficienza;
  • l’importo massimo agevolabile è pari a 3.000 euro lordi (elevabili a 4.000 con il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro);
  • il lavoratore deve avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente;
  • l’accordo deve essere depositato telematicamente presso il Ministero del Lavoro entro 30 giorni dalla firma.

I premi di risultato sono del tutto distinti dalla tredicesima e dalla quattordicesima, che sono fissi e non dipendono dai risultati aziendali.

Cessazione del rapporto: liquidazione dei ratei

In caso di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, pensione, scadenza di contratto a termine), il datore è tenuto a liquidare al lavoratore i ratei di tredicesima e quattordicesima maturati e non ancora erogati. Il calcolo avviene sulla retribuzione mensile ordinaria in vigore alla data di cessazione, proporzionalmente ai mesi lavorati dal 1° gennaio (per la tredicesima) o dal 1° luglio (per la quattordicesima) fino alla data di uscita.

I ratei vengono inclusi nel conguaglio finale, insieme a: ferie e permessi residui non fruiti, TFR maturato e non anticipato, e l’eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

Casi pratici

Tizio – Operaio assunto ad agosto, tredicesima proporzionale
Tizio è assunto il 1° agosto 2026 al livello D. A dicembre matura il rateo di tredicesima per 5 mesi (agosto-dicembre): percepirà 5/12 della sua retribuzione mensile ordinaria a titolo di tredicesima. La quattordicesima matura invece dal 1° luglio: avendo lavorato solo da agosto, a giugno 2027 gli spetterà 11/12 della mensilità (agosto 2026-giugno 2027).
Caia – Lavoratrice in maternità durante il periodo di maturazione della quattordicesima
Caia, inquadrata al livello C, è in astensione obbligatoria per maternità da marzo a luglio 2026. Il periodo di maternità obbligatoria è computato a tutti gli effetti nell’anzianità e non interrompe la maturazione della quattordicesima. Caia percepirà quindi la quattordicesima intera a luglio 2026, come se avesse lavorato continuativamente.
Sempronio – Dimissioni a settembre, rateo tredicesima e quattordicesima al saldo
Sempronio si dimette il 15 settembre 2026. Nel conguaglio finale riceve: (a) il rateo di tredicesima per 9 mesi (gennaio-settembre), pari a 9/12 della mensilità; (b) il rateo di quattordicesima per 3 mesi (luglio-settembre, poiché quella di giugno è già stata corrisposta), pari a 3/12 della mensilità; (c) il TFR maturato; (d) eventuali ferie residue.

Quanta tredicesima ti spetta?

Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.

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Domande frequenti

Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Laterizi?
La tredicesima mensilità viene erogata entro il mese di dicembre. Per chi ha lavorato tutto l’anno è pari a un’intera mensilità ordinaria; per chi ha lavorato una frazione dell’anno, spetta 1/12 per ogni mese (la frazione superiore a 15 giorni vale come mese intero).
Anche la quattordicesima è prevista dal CCNL Laterizi?
Sì, il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento prevede la quattordicesima mensilità, generalmente erogata entro giugno o luglio. Matura a dodicesimi sull’anno di riferimento luglio-giugno.
Come si calcola la base di riferimento per le mensilità aggiuntive?
La base comprende il minimo tabellare, l’elemento distinto della retribuzione e gli scatti di anzianità. Non si include lo straordinario, i rimborsi spese o le indennità occasionali.
Cosa accade alla tredicesima in caso di assenza per malattia?
I periodi di malattia entro il comporto non riducono il rateo della tredicesima, poiché sono assenze retribuite per causa protetta. Solo le assenze non retribuite (aspettativa, assenze ingiustificate) riducono il rateo proporzionalmente.
Il premio di risultato è previsto dal CCNL nazionale?
Il CCNL nazionale non fissa un premio uniforme, ma demanda alla contrattazione aziendale o territoriale la definizione di premi variabili. Tali premi, se collegati a incrementi misurabili, beneficiano dell’imposta sostitutiva del 10% fino a 3.000 euro.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e malattia, infortunio e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Le indicazioni sulla quattordicesima e sulla base di calcolo sono basate sulla struttura contrattuale consolidata del settore: per i valori esatti e le date precise di erogazione, consultare il testo contrattuale integrale, un consulente del lavoro o il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil).

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • La tredicesima è una mensilità aggiuntiva, di regola erogata a dicembre, commisurata alla retribuzione mensile ordinaria.
  • La quattordicesima, prevista dal contratto, è erogata nel periodo estivo e segue una logica analoga di maturazione.
  • Entrambe maturano per ratei, in dodicesimi, in proporzione ai mesi di servizio prestati nell'anno di competenza.
  • I periodi di assenza incidono sulla maturazione secondo le regole proprie di ciascun istituto (es. sospensioni non retribuite).
  • I premi di risultato sono variabili e demandati alla contrattazione di secondo livello: dipendono da indicatori aziendali e non sono garantiti.
Indice dei contenuti

Le mensilità aggiuntive sono parte integrante della retribuzione, ma con una logica di maturazione diversa da quella dello stipendio mensile. Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento convivono due istituti fissi - tredicesima e quattordicesima - e una componente variabile, il premio di risultato, che appartiene a un livello negoziale distinto. Distinguere ciò che è certo da ciò che è eventuale è la chiave per capire la propria busta paga di dicembre e d'estate.

La tredicesima: natura e maturazione

La tredicesima è una mensilità aggiuntiva consolidata, di regola corrisposta a dicembre. Il suo importo è parametrato alla retribuzione mensile ordinaria spettante nel mese di erogazione, comprensiva delle voci che il contratto include nella base di calcolo. Non è una liberalità, ma un diritto che matura nel corso dell'anno e che il datore è tenuto a corrispondere.

La quattordicesima come ulteriore mensilità

La quattordicesima è una seconda mensilità aggiuntiva, tipicamente erogata nel periodo estivo. Pur seguendo una logica analoga a quella della tredicesima, ha un proprio periodo di competenza e proprie regole di calcolo, che vanno lette nell'articolo dedicato del CCNL. Dove prevista, integra il reddito in un momento dell'anno diverso, con effetti sulla pianificazione delle entrate del lavoratore.

Maturazione per ratei e mesi di servizio

Entrambe le mensilità maturano a dodicesimi: per ogni mese di servizio prestato si matura un dodicesimo della mensilità. Chi è assunto o cessa nel corso dell'anno percepisce quindi un importo proporzionale ai mesi effettivamente lavorati nel periodo di competenza. La frazione di mese superiore a una determinata soglia, secondo le regole contrattuali, è di norma computata come mese intero.

Incidenza delle assenze

Le assenze incidono sulla maturazione in modo differenziato. I periodi di sospensione non retribuita riducono in genere i ratei maturati, mentre altre assenze tutelate possono essere computate come servizio utile secondo le previsioni di legge e di contratto. È quindi necessario verificare, per ciascuna tipologia di assenza, l'effetto sulla maturazione della mensilità aggiuntiva.

Il premio di risultato: una logica diversa

Il premio di risultato non è una mensilità aggiuntiva ma una voce variabile, demandata alla contrattazione aziendale di secondo livello. La sua erogazione è legata al raggiungimento di obiettivi misurabili - produttività, qualità, efficienza - definiti dall'accordo aziendale. Non è garantito né strutturale: esiste solo dove e nei termini in cui l'azienda lo abbia pattuito con le rappresentanze.

Perché distinguere certo ed eventuale

La differenza pratica è netta: tredicesima e quattordicesima sono diritti che maturano automaticamente e che il lavoratore può rivendicare; il premio di risultato è un'opportunità subordinata a condizioni. Comprendere questa distinzione evita aspettative errate e consente di verificare correttamente quali importi siano dovuti e quali invece dipendano dalle performance aziendali dell'anno.

Domande frequenti

Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Laterizi?

Di regola a dicembre. L'importo e commisurato alla retribuzione mensile ordinaria spettante nel mese di erogazione, secondo le voci incluse nella base di calcolo dal contratto.

La quattordicesima e sempre dovuta?

E dovuta dove il CCNL la prevede come ulteriore mensilita aggiuntiva, di norma erogata nel periodo estivo. Va verificato l'articolo dedicato del contratto vigente per importo e periodo di competenza.

Come maturano tredicesima e quattordicesima se non ho lavorato tutto l'anno?

Maturano per ratei, in dodicesimi: per ogni mese di servizio prestato matura un dodicesimo della mensilita. Chi e assunto o cessa in corso d'anno riceve un importo proporzionale ai mesi lavorati.

Le assenze riducono la mensilita aggiuntiva?

Dipende dal tipo di assenza. Le sospensioni non retribuite riducono di regola i ratei, mentre alcune assenze tutelate sono computate come servizio utile. Occorre verificare l'effetto per ciascuna tipologia.

Il premio di risultato e garantito?

No. Il premio di risultato e una voce variabile della contrattazione di secondo livello, legata al raggiungimento di obiettivi aziendali. Esiste solo dove l'azienda lo abbia pattuito e nei termini dell'accordo, e non e strutturale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.