Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Dimissioni nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: preavviso, modulo telematico, giusta causa

Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base all’anzianità (per gli operai: 6, 8 o 10 giornate lavorative) e, per gli impiegati, anche alla categoria (da 1 a 4 mesi). Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

In sintesi

Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL: operai 6, 8 o 10 giornate lavorative secondo l’anzianità; impiegati da 1 a 4 mesi secondo categoria e anzianità. Se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Istituti trattati
Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Artt. 83 e 96 del CCNL (preavviso)
Fonte
Testo del CCNL 12 febbraio 2020 e ipotesi di rinnovo del 31 maggio 2022 (artt. 83 e 96)

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento fissa la durata in modo diverso per operai (art. 83) e impiegati (art. 96).

Preavviso degli operai (art. 83) – giornate lavorative
Anzianità di servizio Preavviso
Fino a 5 anni 6 giornate lavorative
Oltre 5 e fino a 10 anni 8 giornate lavorative
Oltre 10 anni 10 giornate lavorative
Preavviso degli impiegati (art. 96)
Categoria Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
A e AS 2 mesi 3 mesi 4 mesi
B1 e C1 1,5 mesi 2 mesi 2,5 mesi
D1 e E1 1 mese 1,5 mesi 2 mesi

Per gli impiegati i termini valgono tanto per il licenziamento quanto per le dimissioni. Per gli operai il testo del 2020 riduceva alla metà il preavviso in caso di dimissioni; l’ipotesi di accordo di rinnovo del 31 maggio 2022 ha soppresso questa riduzione, per cui i termini sono quelli della tabella. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità e non può coincidere con le ferie.

Se non lavoro il preavviso

Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione globale di fatto del periodo non lavorato (art. 83 e art. 96); per gli impiegati il datore può trattenerla da quanto dovuto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso, troncando il rapporto senza alcun indennizzo (art. 96). Agli impiegati il datore concede permessi per la ricerca di una nuova occupazione durante il preavviso.

Decorrenza

Per gli impiegati i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese (art. 96): presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi. Per gli operai il preavviso può avere inizio in qualunque giorno (art. 83).

Pubblicita

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo gli artt. 83 e 96 del CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico Sì Sì
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
Tizio, operaio di categoria C2 con 7 anni di anzianità, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora le 8 giornate lavorative di preavviso previste dall’art. 83 per la sua anzianità: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
Caia — uscita immediata e indennità
Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.
Pubblicita

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
Dipende dalla qualifica e dall’anzianità. Operai: 6 giornate lavorative fino a 5 anni, 8 oltre 5 e fino a 10, 10 oltre 10 anni. Impiegati: 2, 3 o 4 mesi per le categorie A e AS, 1,5, 2 o 2,5 mesi per B1 e C1, 1, 1,5 o 2 mesi per D1 e E1 (fino a 5, da 5 a 10, oltre 10 anni).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi di risultato e malattia, infortunio e comporto.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso è quella degli artt. 83 e 96 del CCNL.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.