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Apprendistato professionalizzante: durata, retribuzione e piano formativo nel CCNL Laterizi
L’apprendistato professionalizzante è il principale strumento di inserimento dei giovani nel settore dei laterizi e dei manufatti in cemento. Il CCNL disciplina durata, percentuali retributive e formazione nel rispetto del D.lgs. 81/2015, creando un percorso strutturato di ingresso nel mestiere.
Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento disciplina l’apprendistato professionalizzante ai sensi del D.lgs. 81/2015: la durata varia da 24 a 36 mesi in base al livello di approdo, con una retribuzione in scaglioni crescenti (indicativamente dal 70% all’80% al 100% del minimo del livello di destinazione). Il piano formativo individuale deve prevedere almeno 120 ore di formazione per anno.
Tabella riepilogativa
| Livello di approdo | Durata indicativa | 1° periodo | 2° periodo | Formazione/anno |
|---|---|---|---|---|
| E, F (operai comuni) | 24 mesi | 70% minimo (12 mesi) | 80% minimo (12 mesi) | ≥120 ore |
| D, C (operai qualificati) | 24-30 mesi | 70% minimo (primo periodo) | 80% minimo (secondo periodo) | ≥120 ore |
| CS, B (specializzati) | 30-36 mesi | 70% minimo (primo terzo) | 80% minimo (secondo/terzo) | ≥120 ore |
| A, AS (tecnici/specialisti) | 36 mesi | 70% minimo (12 mesi) | 80% minimo (24 mesi) | ≥120 ore |
Avvertenza: le percentuali e le durate riportate sono basate sulla struttura tipica dei CCNL dell’industria dei laterizi. I valori esatti devono essere verificati sul testo contrattuale vigente del CCNL Laterizi Industria e sul piano formativo individuale regionale. La normativa regionale può influire sulla componente di formazione pubblica.
La tipologia: apprendistato professionalizzante nel D.lgs. 81/2015
Il D.lgs. 81/2015 (artt. 41-47) prevede tre tipologie di apprendistato. Nel settore laterizi la più rilevante è l’apprendistato professionalizzante (art. 44), che permette al datore di assumere giovani tra i 18 e i 29 anni (o dai 17 anni per chi ha già una qualifica professionale regionale) con l’obiettivo di farli acquisire la qualificazione professionale necessaria per i livelli di inquadramento previsti dal CCNL.
Elementi caratterizzanti:
- Il rapporto si basa su un contratto di lavoro subordinato a tutti gli effetti durante il periodo di apprendistato.
- Al termine del percorso, il lavoratore acquisisce la qualifica professionale corrispondente al livello di destinazione previsto nel piano formativo individuale (PFI).
- Il datore beneficia di agevolazioni contributive: aliquote INPS ridotte per gli apprendisti per tutta la durata del contratto.
- Il numero di apprendisti non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori qualificati in forza (art. 42, D.lgs. 81/2015); per le imprese fino a 9 dipendenti si applicano regole specifiche.
Il piano formativo individuale (PFI)
Il piano formativo individuale (PFI) è il documento cuore del contratto di apprendistato: deve essere redatto in forma scritta e allegato al contratto di lavoro entro 30 giorni dall’assunzione. Il PFI deve indicare:
- le competenze da acquisire nell’arco del percorso, in coerenza con il livello di destinazione del CCNL;
- la ripartizione tra formazione professionalizzante (erogata dall’azienda, relativa alle competenze tecnico-operative specifiche del settore laterizi) e formazione di base e trasversale (erogata da enti di formazione accreditati dalla Regione);
- il tutor aziendale, figura interna all’azienda responsabile dell’affiancamento dell’apprendista;
- i criteri di valutazione delle competenze acquisite.
Il CCNL Laterizi, in accordo con la normativa di riferimento, prevede una dotazione formativa minima di almeno 120 ore per anno di apprendistato. La componente aziendale comprende tipicamente la formazione tecnica di settore, la formazione sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008) e l’affiancamento pratico.
Retribuzione e progressione economica dell’apprendista
La retribuzione dell’apprendista è espressa come percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione previsto nel PFI. Il CCNL Laterizi articola il trattamento retributivo in scaglioni temporali crescenti:
- Primo periodo (circa la prima metà della durata contrattuale): indicativamente il 70% del minimo tabellare del livello di approdo;
- Secondo periodo (circa la seconda metà): indicativamente l’80% del minimo tabellare;
- Al termine dell’apprendistato, in caso di conferma nell’organico: 100% del minimo tabellare del livello di destinazione.
Alla retribuzione percentuale si aggiungono: l’elemento distinto della retribuzione (contingenza) e gli scatti di anzianità che maturano durante il periodo di apprendistato. Le mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima) maturano sull’effettiva retribuzione percepita (non sul minimo del livello di destinazione).
Obblighi del datore e del tutor aziendale
Il datore di lavoro che assume apprendisti è tenuto a:
- designare un tutor aziendale con competenze adeguate e il cui carico di lavoro sia compatibile con le funzioni di affiancamento;
- garantire la formazione prevista nel PFI, anche attraverso accordi con enti di formazione;
- comunicare all’apprendista, almeno 30 giorni prima della scadenza, la propria intenzione di non confermare il rapporto;
- rispettare i vincoli sulla composizione della forza lavoro (rapporto qualificati/apprendisti);
- trasmettere il PFI all’ente bilaterale o alle rappresentanze sindacali, se previsto dalla normativa regionale.
Conferma, recesso e fine dell’apprendistato
Al termine del periodo di apprendistato:
- Se nessuna parte recede (con preavviso di almeno 30 giorni o il termine contrattuale del livello), il lavoratore è confermato automaticamente a tempo indeterminato nel livello di destinazione.
- Il datore che non intende confermare deve comunicarlo con adeguato preavviso. In questo caso si applicano le regole del recesso dal contratto di apprendistato (non quelle del licenziamento per giustificato motivo).
- Durante il periodo di apprendistato, il recesso del datore è libero solo per giusta causa o per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi (non per semplici esigenze organizzative).
- Il periodo di apprendistato è integralmente computato nell’anzianità di servizio ai fini di tutti gli istituti contrattuali (ferie, preavviso, TFR, scatti).
Casi pratici
Domande frequenti
Quanti tipi di apprendistato prevede il D.lgs. 81/2015?
Qual è la durata dell’apprendistato nel CCNL Laterizi?
Come si calcola la retribuzione dell’apprendista?
Quante ore di formazione deve ricevere l’apprendista?
Al termine dell’apprendistato il lavoratore è assunto a tempo indeterminato?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028) e al D.lgs. 81/2015. Le durate e le percentuali retributive indicate sono orientative: per i valori esatti consultare il testo contrattuale integrale, un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o l’Agenzia per il Lavoro territorialmente competente.
Domande frequenti
Quanti tipi di apprendistato prevede il D.lgs. 81/2015?
Il D.lgs. 81/2015 (art. 41) prevede tre tipologie: (a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (14-25 anni); (b) apprendistato professionalizzante (18-29 anni), il più diffuso nel settore industriale, disciplinato anche dal CCNL Laterizi; (c) apprendistato di alta formazione e ricerca (18-29 anni). Il CCNL Laterizi regola principalmente l'apprendistato professionalizzante.
Qual è la durata dell'apprendistato nel CCNL Laterizi?
La durata dell'apprendistato professionalizzante varia in base al livello di inquadramento di destinazione: generalmente 24 mesi per i livelli operai (D, E, F) e impiegati di ordine, e fino a 36 mesi per i livelli più elevati (B, A e superiori). La durata massima non può superare i 3 anni (5 anni per i profili artigianali specifici, se previsto). Il CCNL stabilisce le durate precise per ciascun livello di approdo.
Come si calcola la retribuzione dell'apprendista?
La retribuzione dell'apprendista è espressa come percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione. Il CCNL Laterizi articola il trattamento in due o tre scaglioni: tipicamente il 70% del minimo nella prima metà del periodo, l'80% nella seconda metà, con avanzamento al 100% al termine dell'apprendistato e alla conferma nell'organico. Le percentuali esatte devono essere verificate sul testo contrattuale vigente.
Quante ore di formazione deve ricevere l'apprendista?
Il D.lgs. 81/2015 prevede che il piano formativo individuale (PFI) definisca le ore di formazione trasversale (erogata dall'ente di formazione regionale) e professionalizzante (erogata dall'azienda). Il CCNL Laterizi, in accordo con la normativa regionale, prevede almeno 120 ore di formazione per anno di apprendistato: la componente aziendale può coprire la formazione di tipo professionale, tecnico-settoriale e di sicurezza sul lavoro.
Al termine dell'apprendistato il lavoratore è assunto a tempo indeterminato?
Al termine dell'apprendistato, se nessuna delle parti recede entro il termine (con il preavviso previsto per il periodo di prova), il lavoratore è automaticamente confermato a tempo indeterminato nel livello di approdo previsto dal PFI. Il datore che non intende confermare l'apprendista deve darne comunicazione con un preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza (o il preavviso contrattuale del livello). La mancata comunicazione equivale a conferma automatica.
Gli apprendisti maturano TFR e ferie?
Sì. Il rapporto di apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro subordinato a tutti gli effetti: maturano ferie (4 settimane, come per tutti i lavoratori del CCNL), TFR (calcolato sulla retribuzione effettivamente percepita, non su quella del livello di destinazione), scatti di anzianità (computati dall'inizio dell'apprendistato), contribuzione previdenziale INPS e INAIL. Gli apprendisti beneficiano di un'aliquota contributiva ridotta a carico del datore per i primi anni.
Vedi anche