Indice
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  2. Vedi anche

La guida

CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Apprendistato professionalizzante: durata, retribuzione e formazione nel CCNL Laterizi

L’apprendistato professionalizzante è il principale strumento di inserimento dei giovani nel settore dei laterizi e dei manufatti in cemento. L’art. 9 del CCNL, in applicazione del D.lgs. 81/2015, fissa età, durata per categoria, sottoinquadramento retributivo, formazione e regole di recesso.

In sintesi

Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento l’apprendistato professionalizzante dura da 12 a 36 mesi a seconda della categoria di destinazione (36 per AS, A, B; 30 per CS, C; 24 per D; 12 per E), diviso in tre periodi. L’apprendista è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione nel primo periodo, un livello sotto nel secondo e riceve la retribuzione del livello finale nel terzo. La formazione è di 120 ore medie annue retribuite.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Ultimo rinnovo
31 ottobre 2025
Vigenza
1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
Riferimento normativo
D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (artt. 41-47); art. 9 e art. 9 bis del CCNL
Età ammessa
Da 18 anni a 30 non compiuti (dai 17 anni con qualifica professionale D.lgs. 226/2005)
Durata minima
12 mesi

Durata e periodi per categoria di destinazione

Durata dell’apprendistato professionalizzante – art. 9 CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
Categoria di destinazione Durata complessiva 1° periodo 2° periodo 3° periodo
AS-ASQ 36 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi
A 36 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi
B 36 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi
CS 30 mesi 10 mesi 10 mesi 10 mesi
C 30 mesi 10 mesi 10 mesi 10 mesi
D 24 mesi 8 mesi 8 mesi 8 mesi
E 12 mesi 6 mesi 6 mesi –

Il contratto può riguardare operai, intermedi, impiegati e quadri ed è ammesso per qualifiche inquadrate nei livelli E, D, C, CS, B e superiori. È vietato adibire gli apprendisti a lavoro a cottimo. Il periodo di prova non può superare quello previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e comunque 2 mesi.

Inquadramento e retribuzione

La retribuzione non è una percentuale del minimo, ma segue il sottoinquadramento previsto dall’art. 9:

  • primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale, con la retribuzione minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza ed EDR) del livello di inquadramento iniziale; per la categoria E la retribuzione è quella della categoria F;
  • secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione, con la retribuzione minima del livello inferiore (per la categoria E, quella della categoria E);
  • terzo periodo: resta l’inquadramento del secondo periodo, ma la retribuzione è quella del livello di destinazione finale.
Esempio: destinazione categoria C (30 mesi), minimi in vigore dal 1° luglio 2026
Periodo Inquadramento Retribuzione mensile lorda
1° (10 mesi) categoria E 1.850,42 €
2° (10 mesi) categoria D 1.956,40 €
3° (10 mesi) categoria D, con retribuzione di C 2.067,08 €

Il premio di risultato è corrisposto al 50% nel primo anno di apprendistato e al 100% dal secondo. In caso di malattia il rapporto è conservato nei limiti dell’art. 33 e spetta il 100% della retribuzione per un massimo di 6 mesi per anno solare; in caso di infortunio sul lavoro l’azienda integra il trattamento Inail come per i lavoratori degli artt. 77 e 93. Le ferie maturano pro quota e il periodo di apprendistato, per chi è confermato, è computato nell’anzianità ai fini di tutti gli istituti del contratto.

Formazione e piano formativo individuale

Per la qualificazione è previsto un monte di 120 ore medie annue retribuite, con un minimo di 60 ore per ciascun anno, salvo riduzioni previste da normative regionali. Una quota riguarda igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni; una i diritti e doveri nel rapporto di lavoro; una l’organizzazione aziendale e il ciclo produttivo. Le ore di sicurezza e organizzazione vanno svolte all’inizio del rapporto. Il contratto, stipulato per iscritto, deve indicare la prestazione, la durata, la qualifica da conseguire e il piano formativo individuale. Le macro professionalità individuate sono: conduzione di impianti e macchinari di produzione, produzione in linea e montaggio di prefabbricati, movimentazione dei materiali, manutenzione, funzioni complementari (controllo qualità, sicurezza) e personale impiegatizio.

Conferma, recesso e percentuale di conferma

Durante l’apprendistato le parti possono recedere solo per giusta causa o giustificato motivo. Al termine ciascuna parte può recedere con un preavviso di 15 giorni (art. 2118 c.c.); se nessuno dà disdetta, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato con la qualifica conseguita. Per stipulare nuovi contratti di apprendistato l’azienda deve aver mantenuto in servizio almeno il 51% degli apprendisti il cui contratto sia terminato nei 24 mesi precedenti; se non raggiunge la percentuale può comunque assumere un numero di apprendisti pari ai confermati più uno. Gli apprendisti non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge e sono iscrivibili al fondo di previdenza complementare ARCO.

Apprendistato di alta formazione e ricerca

L’ipotesi di rinnovo del 31 ottobre 2025 inserisce l’art. 9 bis, che richiama il D.lgs. 81/2015 per l’apprendistato di alta formazione e ricerca (età da 18 a 29 anni): per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa il datore è esonerato da ogni obbligo retributivo, mentre per le ore di formazione a suo carico è riconosciuta una retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta.

Casi pratici

Tizio – Apprendista con destinazione categoria C
Tizio, 22 anni, viene assunto con destinazione alla categoria C: l’apprendistato dura 30 mesi (10+10+10). Nei primi 10 mesi è inquadrato in categoria E e percepisce 1.850,42 € lordi mensili; nei 10 successivi in categoria D con 1.956,40 €; negli ultimi 10 mesi resta inquadrato in D ma con la retribuzione della categoria C, 2.067,08 € (valori in vigore dal 1° luglio 2026). Se nessuno dà disdetta, prosegue a tempo indeterminato in categoria C.
Caia – Apprendista impiegata con destinazione categoria A
Caia, 25 anni, ha destinazione alla categoria A: 36 mesi (12+12+12). Nel primo anno è inquadrata due livelli sotto (CS) con 2.145,86 € mensili; nel secondo un livello sotto (B) con 2.241,88 €; nel terzo conserva l’inquadramento B ma la retribuzione è quella della A, 2.633,54 €. Il piano formativo prevede 120 ore medie annue, con un minimo di 60 ore per anno.
Sempronio – Recesso a fine apprendistato
Alla fine dei 24 mesi di apprendistato con destinazione alla categoria D, l’azienda decide di non confermare Sempronio e gli comunica il recesso con 15 giorni di preavviso (art. 2118 c.c.); durante il preavviso continua ad applicarsi la disciplina dell’apprendistato. Prima della scadenza il recesso era possibile solo per giusta causa o giustificato motivo.

Domande frequenti

Quanti tipi di apprendistato prevede il D.lgs. 81/2015?
Tre: per la qualifica e il diploma professionale, professionalizzante (il più diffuso in industria) e di alta formazione e ricerca. L’art. 9 del CCNL regola l’apprendistato professionalizzante, l’art. 9 bis quello di alta formazione e ricerca.
Qual è la durata dell’apprendistato nel CCNL Laterizi?
Dipende dalla categoria di destinazione: 36 mesi per AS, A e B; 30 per CS e C; 24 per D; 12 per E. La durata minima del contratto è di 12 mesi.
Come si calcola la retribuzione dell’apprendista?
Con il sottoinquadramento: nel primo periodo la retribuzione minima (minimo tabellare, ex contingenza ed EDR) del livello inferiore di due gradini a quello di destinazione, nel secondo quella del livello inferiore di un gradino, nel terzo quella del livello di destinazione finale. Per la categoria E si parte dalla F.
Quante ore di formazione sono previste?
120 ore medie annue retribuite, con un minimo di 60 ore per ciascun anno, salvo diverse riduzioni delle normative regionali. Le ore di sicurezza e organizzazione aziendale vanno svolte all’inizio del rapporto.
Cosa accade al termine dell’apprendistato?
Ciascuna parte può recedere con 15 giorni di preavviso. Se nessuna dà disdetta, il rapporto prosegue come ordinario a tempo indeterminato con la qualifica conseguita, e il periodo di apprendistato è computato nell’anzianità.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgative e si basano sugli artt. 9 e 9 bis del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (testo 12 febbraio 2020 e ipotesi di rinnovo del 31 ottobre 2025; vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi ai sindacati di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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