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Apprendistato professionalizzante: durata, retribuzione e piano formativo nel CCNL Laterizi
L’apprendistato professionalizzante è il principale strumento di inserimento dei giovani nel settore dei laterizi e dei manufatti in cemento. Il CCNL disciplina durata, percentuali retributive e formazione nel rispetto del D.lgs. 81/2015, creando un percorso strutturato di ingresso nel mestiere.
Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento disciplina l’apprendistato professionalizzante ai sensi del D.lgs. 81/2015: la durata varia da 24 a 36 mesi in base al livello di approdo, con una retribuzione in scaglioni crescenti (indicativamente dal 70% all’80% al 100% del minimo del livello di destinazione). Il piano formativo individuale deve prevedere almeno 120 ore di formazione per anno.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Livello di approdo | Durata indicativa | 1° periodo | 2° periodo | Formazione/anno |
|---|---|---|---|---|
| E, F (operai comuni) | 24 mesi | 70% minimo (12 mesi) | 80% minimo (12 mesi) | ≥120 ore |
| D, C (operai qualificati) | 24-30 mesi | 70% minimo (primo periodo) | 80% minimo (secondo periodo) | ≥120 ore |
| CS, B (specializzati) | 30-36 mesi | 70% minimo (primo terzo) | 80% minimo (secondo/terzo) | ≥120 ore |
| A, AS (tecnici/specialisti) | 36 mesi | 70% minimo (12 mesi) | 80% minimo (24 mesi) | ≥120 ore |
Avvertenza: le percentuali e le durate riportate sono basate sulla struttura tipica dei CCNL dell’industria dei laterizi. I valori esatti devono essere verificati sul testo contrattuale vigente del CCNL Laterizi Industria e sul piano formativo individuale regionale. La normativa regionale può influire sulla componente di formazione pubblica.
La tipologia: apprendistato professionalizzante nel D.lgs. 81/2015
Il D.lgs. 81/2015 (artt. 41-47) prevede tre tipologie di apprendistato. Nel settore laterizi la più rilevante è l’apprendistato professionalizzante (art. 44), che permette al datore di assumere giovani tra i 18 e i 29 anni (o dai 17 anni per chi ha già una qualifica professionale regionale) con l’obiettivo di farli acquisire la qualificazione professionale necessaria per i livelli di inquadramento previsti dal CCNL.
Elementi caratterizzanti:
- Il rapporto si basa su un contratto di lavoro subordinato a tutti gli effetti durante il periodo di apprendistato.
- Al termine del percorso, il lavoratore acquisisce la qualifica professionale corrispondente al livello di destinazione previsto nel piano formativo individuale (PFI).
- Il datore beneficia di agevolazioni contributive: aliquote INPS ridotte per gli apprendisti per tutta la durata del contratto.
- Il numero di apprendisti non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori qualificati in forza (art. 42, D.lgs. 81/2015); per le imprese fino a 9 dipendenti si applicano regole specifiche.
Il piano formativo individuale (PFI)
Il piano formativo individuale (PFI) è il documento cuore del contratto di apprendistato: deve essere redatto in forma scritta e allegato al contratto di lavoro entro 30 giorni dall’assunzione. Il PFI deve indicare:
- le competenze da acquisire nell’arco del percorso, in coerenza con il livello di destinazione del CCNL;
- la ripartizione tra formazione professionalizzante (erogata dall’azienda, relativa alle competenze tecnico-operative specifiche del settore laterizi) e formazione di base e trasversale (erogata da enti di formazione accreditati dalla Regione);
- il tutor aziendale, figura interna all’azienda responsabile dell’affiancamento dell’apprendista;
- i criteri di valutazione delle competenze acquisite.
Il CCNL Laterizi, in accordo con la normativa di riferimento, prevede una dotazione formativa minima di almeno 120 ore per anno di apprendistato. La componente aziendale comprende tipicamente la formazione tecnica di settore, la formazione sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008) e l’affiancamento pratico.
Retribuzione e progressione economica dell’apprendista
La retribuzione dell’apprendista è espressa come percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione previsto nel PFI. Il CCNL Laterizi articola il trattamento retributivo in scaglioni temporali crescenti:
- Primo periodo (circa la prima metà della durata contrattuale): indicativamente il 70% del minimo tabellare del livello di approdo;
- Secondo periodo (circa la seconda metà): indicativamente l’80% del minimo tabellare;
- Al termine dell’apprendistato, in caso di conferma nell’organico: 100% del minimo tabellare del livello di destinazione.
Alla retribuzione percentuale si aggiungono: l’elemento distinto della retribuzione (contingenza) e gli scatti di anzianità che maturano durante il periodo di apprendistato. Le mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima) maturano sull’effettiva retribuzione percepita (non sul minimo del livello di destinazione).
Obblighi del datore e del tutor aziendale
Il datore di lavoro che assume apprendisti è tenuto a:
- designare un tutor aziendale con competenze adeguate e il cui carico di lavoro sia compatibile con le funzioni di affiancamento;
- garantire la formazione prevista nel PFI, anche attraverso accordi con enti di formazione;
- comunicare all’apprendista, almeno 30 giorni prima della scadenza, la propria intenzione di non confermare il rapporto;
- rispettare i vincoli sulla composizione della forza lavoro (rapporto qualificati/apprendisti);
- trasmettere il PFI all’ente bilaterale o alle rappresentanze sindacali, se previsto dalla normativa regionale.
Conferma, recesso e fine dell’apprendistato
Al termine del periodo di apprendistato:
- Se nessuna parte recede (con preavviso di almeno 30 giorni o il termine contrattuale del livello), il lavoratore è confermato automaticamente a tempo indeterminato nel livello di destinazione.
- Il datore che non intende confermare deve comunicarlo con adeguato preavviso. In questo caso si applicano le regole del recesso dal contratto di apprendistato (non quelle del licenziamento per giustificato motivo).
- Durante il periodo di apprendistato, il recesso del datore è libero solo per giusta causa o per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi (non per semplici esigenze organizzative).
- Il periodo di apprendistato è integralmente computato nell’anzianità di servizio ai fini di tutti gli istituti contrattuali (ferie, preavviso, TFR, scatti).
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanti tipi di apprendistato prevede il D.lgs. 81/2015?
Qual è la durata dell’apprendistato nel CCNL Laterizi?
Come si calcola la retribuzione dell’apprendista?
Quante ore di formazione deve ricevere l’apprendista?
Al termine dell’apprendistato il lavoratore è assunto a tempo indeterminato?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028) e al D.lgs. 81/2015. Le durate e le percentuali retributive indicate sono orientative: per i valori esatti consultare il testo contrattuale integrale, un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o l’Agenzia per il Lavoro territorialmente competente.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'apprendistato professionalizzante è lo strumento principale di ingresso dei giovani nel settore dei laterizi e dei manufatti in cemento, perché coniuga lavoro e formazione in un percorso strutturato che porta all'acquisizione di una qualificazione contrattuale. Il CCNL declina, nel rispetto della cornice legale del D.Lgs. 81/2015, gli aspetti pratici del rapporto: durata, progressione retributiva e obblighi formativi. Conoscerne le regole tutela tanto l'apprendista quanto l'impresa.
La cornice legale del contratto di apprendistato
La disciplina di base è quella degli artt. 41-47 del D.Lgs. 81/2015, che definiscono la tipologia professionalizzante come contratto a contenuto formativo finalizzato all'acquisizione di una qualificazione. Il contratto collettivo integra questa cornice con le regole di settore, in particolare per la durata, il piano formativo e l'inquadramento di destinazione. La forma scritta del contratto e del relativo piano formativo è un requisito essenziale.
Durata e modulazione
La durata massima è fissata in tre anni, ma il periodo effettivo varia in funzione del livello di approdo e della complessità della professionalità da acquisire: percorsi più semplici hanno durate ridotte, mentre i profili più qualificati richiedono il periodo pieno. La corretta definizione della durata è importante perché scandisce sia la progressione retributiva sia il completamento del piano formativo.
La progressione retributiva
La retribuzione dell'apprendista non è piena fin dall'inizio: il contratto prevede scaglioni crescenti espressi come percentuale del minimo del livello di destinazione, che aumentano con il progredire del rapporto fino ad avvicinarsi al trattamento ordinario. Le percentuali e le soglie temporali sono indicate dal CCNL: gli importi concreti si ricavano applicando tali percentuali ai minimi delle tabelle vigenti, da consultare nella versione aggiornata.
Il piano formativo individuale
Elemento qualificante è il piano formativo individuale, che definisce gli obiettivi di apprendimento e prevede una quota di formazione su base annua. La formazione si articola tra contenuti professionalizzanti, erogati anche in azienda con il tutor, ed eventuali moduli di base e trasversali. Il rispetto del piano è condizione di validità dell'apprendistato: il suo mancato adempimento può comportare conseguenze a carico del datore.
Tutele, recesso e prosecuzione del rapporto
Durante il periodo formativo il recesso è soggetto a regole specifiche; al termine, ciascuna parte può recedere con il preavviso, secondo i principi degli artt. 2118 e 2119 c.c. richiamati dal sistema. In mancanza di disdetta, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato e l'apprendista consolida l'inquadramento di destinazione. Restano ferme le tutele di legge in materia di salute, sicurezza e contribuzione.
Come impostare correttamente il rapporto
Per un apprendistato regolare occorre verificare l'età ammessa, redigere il piano formativo individuale, definire durata e livello di approdo coerenti con la professionalità e applicare la progressione retributiva prevista. Gli importi vanno sempre calcolati sui minimi delle tabelle del CCNL vigente; per gli aspetti contributivi e gli incentivi conviene fare riferimento alle circolari INPS aggiornate.
Domande frequenti
Qual è la base normativa dell'apprendistato professionalizzante?
Gli artt. 41-47 del D.Lgs. 81/2015, che definiscono il contratto a contenuto formativo finalizzato a una qualificazione. Il CCNL integra la disciplina con le regole di settore.
Quanto dura l'apprendistato nel settore laterizi?
La durata massima è di tre anni, modulata in base al livello di approdo: percorsi più semplici hanno durate ridotte, i profili più qualificati richiedono il periodo pieno.
Come funziona la retribuzione dell'apprendista?
È commisurata in scaglioni crescenti, espressi come percentuale del minimo del livello di destinazione, che aumentano con il progredire del rapporto. Gli importi si ricavano dalle tabelle vigenti.
È obbligatorio il piano formativo individuale?
Sì. Il piano definisce gli obiettivi di apprendimento e prevede una quota di formazione annua. Il suo rispetto è condizione di validità dell'apprendistato.
Cosa accade al termine dell'apprendistato?
In assenza di disdetta con preavviso, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato e l'apprendista consolida l'inquadramento di destinazione.