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La guida
Ferie, permessi e ROL: quanti giorni spettano e come si fruiscono
Quattro settimane di ferie retribuite (di più per gli impiegati con molta anzianità), 32 ore di permessi per ex festività abolite e 64 ore annue di riduzione d’orario: questa guida illustra tutti gli istituti del riposo nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento, dalla maturazione alla liquidazione finale.
Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento garantisce 4 settimane di ferie annue per ogni anno di servizio agli operai (art. 81), e agli impiegati 4 settimane fino a 10 anni di anzianità, 4 settimane più 1 giorno da oltre 10 a 16 anni, 5 settimane oltre i 16 anni (art. 88); maturano per dodicesimi. Si aggiungono 4 gruppi di 8 ore di permessi per ex festività abolite (art. 15) e la riduzione d’orario di 64 ore annue (art. 10, punto 11). Per legge almeno 2 settimane di ferie vanno godute in modo consecutivo entro l’anno di maturazione, se il lavoratore lo chiede.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata / Importo | Regola principale |
|---|---|---|
| Ferie annue | Operai 4 settimane; impiegati 4 settimane (fino a 10 anni), 4 + 1 giorno (10-16 anni), 5 settimane (oltre 16 anni) | Di norma tra il 15 giugno e il 15 settembre; per legge almeno 2 settimane consecutive entro l’anno, resto entro 18 mesi |
| Ferie maturate al mese | 1/12 del periodo annuo per mese lavorato | La frazione >15 gg. equivale a un mese intero |
| Permessi ex festività (art. 15) | 4 gruppi di 8 ore (32 ore annue) in sostituzione delle 4 festività abolite dalla L. 54/1977 | Fruizione individuale a rotazione; i permessi non goduti confluiscono nella banca ore (art. 10, punto 12) |
| Festività nazionali | 11 festività retribuite per legge | Legge 27/05/1949 n. 260 e successive modifiche |
| Congedo matrimoniale | 15 giorni consecutivi retribuiti, anche per l’unione civile | Art. 18 del CCNL; richiesta con almeno sei giorni di preavviso, non computabile nelle ferie |
Il CCNL può essere integrato dalla contrattazione di secondo livello aziendale o territoriale, che può prevedere ulteriori permessi retribuiti, ore di ROL aggiuntive o modalità di fruizione più flessibili.
Le ferie: maturazione e calcolo
Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento garantisce al lavoratore 4 settimane di ferie per ogni anno intero di servizio. La maturazione è mensile: il lavoratore acquisisce 1/12 del periodo per ogni mese lavorato.
Il contratto conta cinque giorni lavorativi di ferie come una settimana: le 4 settimane corrispondono quindi a 20 giorni lavorativi di ferie. Il pagamento di giorni di ferie non goduti, quando dovuto, è pari a 8/174 della retribuzione mensile globale di fatto per ogni giornata (art. 88). In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, spetta il rateo proporzionale: la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero.
Il calcolo della retribuzione durante le ferie avviene sulla retribuzione globale di fatto: non solo il minimo tabellare e la contingenza, ma tutte le voci fisse o continuative della busta paga (scatti di anzianità, superminimo, eventuali indennità fisse).
Fruizione delle ferie: regole e vincoli
Il D.lgs. n. 66/2003 (recepimento della direttiva europea 2003/88/CE) stabilisce alcune regole inderogabili sulla fruizione delle ferie:
- Almeno 2 settimane consecutive devono essere godute nel corso dell’anno di maturazione, se richieste dal lavoratore.
- Le restanti 2 settimane possono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.
- Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto. Il datore che non consente la fruizione nei termini previsti può incorrere in sanzioni amministrative.
Il periodo di ferie collettive (tipicamente agosto o il periodo natalizio) è fissato dal datore, sentita la RSU o le organizzazioni sindacali. Il lavoratore può chiedere ferie individuale nei periodi non coperti dalle ferie collettive, previa comunicazione con ragionevole preavviso.
Ex festività e permessi aggiuntivi
Con la L. n. 54/1977, quattro festività furono soppresse come giorni festivi sul calendario nazionale (es. SS. Pietro e Paolo il 29 giugno, Epifania, ecc.; alcune furono poi ripristinate). Il CCNL Laterizi (art. 15) concede in sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite gruppi di 8 ore di permessi individuali retribuiti, quattro in tutto (32 ore l’anno), da fruire a rotazione compatibilmente con le esigenze produttive. In caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno spetta un dodicesimo per ogni mese intero di anzianità. Si aggiunge la riduzione d’orario di 64 ore annue prevista dall’art. 10, punto 11: chi lavora su tre turni avvicendati ha ulteriori ore di riduzione (4 dal 2001, 4 dal 2002, 4 dal luglio 2003 nei manufatti e 4 dal 2005 nei laterizi).
I permessi per ex festività e le riduzioni d’orario non fruiti entro l’anno di maturazione confluiscono il 1° gennaio nella banca ore individuale (art. 10, punto 12): vanno fruiti entro l’anno successivo, con preavviso di 5 giorni (riducibile a 2), e le ore ancora accantonate al 31 dicembre sono pagate con la retribuzione in atto; su richiesta del lavoratore possono essere fruite per altri sei mesi.
Malattia durante le ferie
Se il lavoratore si ammala durante il periodo di ferie già in corso, può sospendere le ferie e convertire i giorni di malattia certificata in assenza per malattia. Ciò presuppone che:
- la malattia sia certificata dal medico e comunicata tempestivamente al datore;
- il medico certifichi l’incapacità al godimento delle ferie (es. degenza ospedaliera).
Al termine della malattia il lavoratore riprende le ferie. Le giornate di malattia che si sono sovrapposte alle ferie non vengono conteggiate come ferie fruite e il lavoratore conserva il diritto a fruirle successivamente.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quante ferie spettano nel CCNL Laterizi?
Quando devono essere fruite le ferie?
Le ferie possono essere monetizzate?
Cosa sono le ex festività e come si fruiscono?
Le ferie maturano durante la malattia?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi di risultato e malattia, infortunio e comporto.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.