Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Ferie, permessi e ROL: quanti giorni spettano e come si fruiscono

Quattro settimane di ferie retribuite, permessi per ex festività abolite e possibili ore di riduzione d’orario: questa guida illustra tutti gli istituti del riposo nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento, dalla maturazione alla liquidazione finale.

In sintesi

Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento garantisce 4 settimane di ferie annue per ogni anno di servizio, maturate mensilmente in ragione di un dodicesimo per mese. Si aggiungono permessi retribuiti per ex festività abolite. Il lavoratore deve fruire delle ferie per almeno 2 settimane consecutive entro l’anno di maturazione.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Ultimo rinnovo
31 ottobre 2025
Vigenza
1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
Ferie annue
4 settimane (28 giorni di calendario o 20 giorni lavorativi su settimana a 5 giorni)
Minimo obbligatorio per legge
4 settimane (D.lgs. n. 66/2003, art. 10)

Tabella riepilogativa

Ferie e permessi nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
Istituto Durata / Importo Regola principale
Ferie annue 4 settimane (20 giorni lavorativi su sett. a 5 gg.) Almeno 2 settimane consecutive entro l’anno; resto entro 18 mesi
Ferie maturate al mese 1/12 del periodo annuo per mese lavorato La frazione >15 gg. equivale a un mese intero
Permessi ex festività Ore corrispondenti alle festività soppresse (4 giornate) Fruizione individuale su accordo con l’azienda
Festività nazionali 11 festività retribuite per legge Legge 27/05/1949 n. 260 e successive modifiche
Permesso matrimonio 15 giorni consecutivi retribuiti Congedo matrimoniale ex art. 2 L. 27/07/1961 n. 741 (diritto di legge)

Il CCNL può essere integrato dalla contrattazione di secondo livello aziendale o territoriale, che può prevedere ulteriori permessi retribuiti, ore di ROL aggiuntive o modalità di fruizione più flessibili.

Le ferie: maturazione e calcolo

Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento garantisce al lavoratore 4 settimane di ferie per ogni anno intero di servizio. La maturazione è mensile: il lavoratore acquisisce 1/12 del periodo per ogni mese lavorato.

Per un lavoratore con settimana su 5 giorni, le 4 settimane corrispondono a 20 giorni lavorativi; per chi lavora su 6 giorni, a 24 giorni lavorativi. In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, spetta il rateo proporzionale: la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero.

Il calcolo della retribuzione durante le ferie avviene sulla retribuzione globale di fatto: non solo il minimo tabellare e la contingenza, ma tutte le voci fisse o continuative della busta paga (scatti di anzianità, superminimo, eventuali indennità fisse).

Fruizione delle ferie: regole e vincoli

Il D.lgs. n. 66/2003 (recepimento della direttiva europea 2003/88/CE) stabilisce alcune regole inderogabili sulla fruizione delle ferie:

  • Almeno 2 settimane consecutive devono essere godute nel corso dell’anno di maturazione, se richieste dal lavoratore.
  • Le restanti 2 settimane possono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.
  • Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto. Il datore che non consente la fruizione nei termini previsti può incorrere in sanzioni amministrative.

Il periodo di ferie collettive (tipicamente agosto o il periodo natalizio) è fissato dal datore, sentita la RSU o le organizzazioni sindacali. Il lavoratore può chiedere ferie individuale nei periodi non coperti dalle ferie collettive, previa comunicazione con ragionevole preavviso.

Ex festività e permessi aggiuntivi

Con la L. n. 54/1977, quattro festività furono soppresse come giorni festivi sul calendario nazionale (es. SS. Pietro e Paolo il 29 giugno, Epifania, ecc.; alcune furono poi ripristinate). Il CCNL Laterizi trasforma le festività ancora soppresse in permessi retribuiti aggiuntivi, da fruire individualmente su accordo con l’azienda nell’arco dell’anno lavorativo.

I permessi non fruiti entro l’anno, per impossibilità imputabile all’azienda, devono essere o recuperati nell’anno successivo o liquidati con la retribuzione oraria corrispondente.

Malattia durante le ferie

Se il lavoratore si ammala durante il periodo di ferie già in corso, può sospendere le ferie e convertire i giorni di malattia certificata in assenza per malattia. Ciò presuppone che:

  • la malattia sia certificata dal medico e comunicata tempestivamente al datore;
  • il medico certifichi l’incapacità al godimento delle ferie (es. degenza ospedaliera).

Al termine della malattia il lavoratore riprende le ferie. Le giornate di malattia che si sono sovrapposte alle ferie non vengono conteggiate come ferie fruite e il lavoratore conserva il diritto a fruirle successivamente.

Casi pratici

Tizio – Assunzione a luglio, ferie proporzionali
Tizio viene assunto il 1° luglio 2026 in una fornace di laterizi. Al 31 dicembre 2026 ha lavorato 6 mesi interi. Le ferie maturate sono 6 × (20/12) = 10 giorni lavorativi. Se ne fruisce 5 ad agosto e 5 a dicembre, non ha ferie residue da riportare. Se invece ne frui solo 8, i 2 giorni residui possono essere goduti entro il 30 giugno 2028.
Caia – Malattia durante le ferie estive
Caia fruisce di 3 settimane di ferie in agosto 2026. Il 10 agosto si ammala con febbre alta e viene ricoverata 4 giorni. Invia il certificato medico al datore e comunica la sospensione delle ferie. I 4 giorni di ricovero non si conteggiano come ferie: Caia potrà recuperare quei 4 giorni in un momento successivo, concordato con l’azienda.
Sempronio – Permessi ex festività non fruiti
Sempronio ha accumulato 4 ore di permessi per ex festività non fruite entro dicembre 2026. L’azienda non gli ha concesso di prenderle durante l’anno per esigenze produttive. In sede di chiusura dell’anno, il datore è tenuto a liquidarle alla retribuzione oraria ordinaria, o a consentirne la fruizione entro i termini concordati nel contratto aziendale.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quante ferie spettano nel CCNL Laterizi?
Il CCNL prevede 4 settimane di ferie retribuite per ogni anno di servizio. In caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno, spetta 1/12 del periodo feriale per ogni mese di servizio (la frazione superiore a 15 giorni è conteggiata come mese intero).
Quando devono essere fruite le ferie?
Il lavoratore deve fruire di almeno 2 settimane consecutive di ferie nel corso dell’anno di maturazione. Le restanti 2 settimane possono essere godute entro 18 mesi dalla maturazione. Il datore fissa il periodo feriale tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore.
Le ferie possono essere monetizzate?
No: le ferie non possono essere sostituite da indennità economica, tranne che in caso di cessazione del rapporto di lavoro (liquidazione delle ferie residue maturate e non godute).
Cosa sono le ex festività e come si fruiscono?
Le ex festività sono le feste soppresse dalla legge nel 1977. Il CCNL Laterizi le trasforma in permessi retribuiti aggiuntivi: il lavoratore ne ha diritto come ore di permesso da fruire individualmente previo accordo con l’azienda.
Le ferie maturano durante la malattia?
Sì, le ferie maturano regolarmente durante la malattia e l’infortunio, poiché si tratta di assenze retribuite per causa protetta. Se il lavoratore si ammala durante le ferie già in corso, può sospendere le ferie e convertire i giorni di malattia certificata in assenza per malattia.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi di risultato e malattia, infortunio e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Le ferie annuali retribuite (art. 36 Cost., D.Lgs. 66/2003) hanno un minimo legale di quattro settimane, irrinunciabile e non monetizzabile durante il rapporto.
  • Nel comparto dei laterizi e manufatti in cemento la programmazione di ferie e permessi tiene conto della continuita' degli impianti e dei cicli produttivi.
  • Permessi retribuiti e ROL maturano per ratei e sono disciplinati nelle misure dalle tabelle del CCNL industriale vigente.
  • Almeno due settimane di ferie vanno godute nell'anno di maturazione, le restanti entro diciotto mesi; i residui non goduti seguono il regime del divieto di monetizzazione in costanza di rapporto.
  • Per il lavoro su impianti a ciclo continuo la fruizione di ferie e ROL si coordina con i turni e la copertura delle linee produttive.
Indice dei contenuti

Nel comparto industriale dei laterizi e dei manufatti in cemento, ferie, permessi e ROL si confrontano con un'organizzazione produttiva particolare: impianti energivori, forni e linee che mal tollerano interruzioni, lavoro spesso articolato in turni. La gestione del tempo non lavorato retribuito richiede percio' un coordinamento attento con i cicli produttivi. Il commento ricostruisce gli istituti rinviando alle tabelle del CCNL vigente per ogni misura numerica.

Il minimo legale delle ferie

Le ferie annuali retribuite trovano fondamento nell'art. 36 della Costituzione e nel D.Lgs. 66/2003, che fissa una soglia minima inderogabile di quattro settimane per anno di servizio. Di queste, almeno due vanno godute nell'anno di maturazione e le rimanenti entro i diciotto mesi successivi alla fine dell'anno. Il diritto e' irrinunciabile: durante il rapporto le ferie minime non possono essere sostituite da un'indennita', salvo il trattamento sostitutivo dovuto sui ratei non goduti alla cessazione.

Il trattamento del CCNL industriale

Il CCNL del settore può elevare il monte ferie rispetto al minimo di legge e articolarlo in base all'anzianita'. Le misure concrete - giornate, criteri di maturazione del rateo - si leggono sulle tabelle del contratto vigente. Trattandosi di comparto industriale, la contrattazione tende a disciplinare con cura la programmazione collettiva, soprattutto per i reparti a ciclo continuo, dove la fruizione individuale deve conciliarsi con la copertura permanente delle linee.

Permessi retribuiti nel comparto

I permessi retribuiti rispondono a esigenze personali, familiari o, in parte, sostituiscono festivita' soppresse. Maturano in genere per ratei e la loro quantita' annua e' definita dal contratto. A questi si affiancano i permessi a tutela speciale previsti dalla legge, come quelli della L. 104/1992 per l'assistenza a familiari con disabilita', che operano indipendentemente dalla disciplina contrattuale e con un proprio regime. La funzione dei permessi e' puntuale, distinta da quella di recupero prolungato propria delle ferie.

I ROL e il lavoro a turni

I ROL, riduzioni dell'orario di lavoro, maturano per ratei mensili e si traducono in ore di assenza retribuita. Nel comparto dei laterizi e del cemento, dove e' frequente il lavoro su impianti a ciclo continuo, la fruizione dei ROL deve coordinarsi con l'organizzazione dei turni, affinché l'assenza di un addetto non comprometta la copertura della linea produttiva. L'entita' annua dei ROL e le regole di fruizione e di eventuale monetizzazione dei residui sono stabilite dalle tabelle del CCNL vigente.

Programmazione e impianti a ciclo continuo

La continuita' degli impianti rappresenta il vincolo organizzativo più significativo. Il datore conserva il potere di collocazione delle ferie, da esercitare secondo buona fede e con congruo preavviso, ma in questo comparto la programmazione tende a essere collettiva e pianificata per reparto, così da garantire al contempo il riposo dei lavoratori e il funzionamento delle linee. Le chiusure programmate degli impianti, ad esempio per manutenzione, possono coincidere con periodi di fruizione concentrata delle ferie.

La sorte dei residui

La mancata fruizione produce effetti diversi a seconda dell'istituto. Per le ferie, durante il rapporto opera in linea di principio il divieto di monetizzazione delle quattro settimane minime, che restano un credito di riposo del lavoratore; alla cessazione, i ratei non goduti si traducono in trattamento economico sostitutivo. Per permessi e ROL, la disciplina del CCNL stabilisce se e in che misura i residui siano liquidabili. Gli importi e i coefficienti di calcolo vanno desunti dal contratto vigente, senza ricorrere a stime.

Domande frequenti

Qual e' il minimo di ferie nel CCNL laterizi e cemento?

La legge garantisce quattro settimane annue inderogabili (D.Lgs. 66/2003). Il CCNL puo' prevedere un trattamento di miglior favore: l'entita' esatta si legge sulle tabelle del contratto vigente.

Come si fruiscono i ROL se si lavora a turni su impianti continui?

La fruizione dei ROL si coordina con l'organizzazione dei turni, in modo da non lasciare scoperta la linea produttiva. Entita' annua e regole sono fissate dal CCNL vigente, che ne disciplina anche l'eventuale monetizzazione dei residui.

Le ferie minime possono essere pagate invece che godute?

No, durante il rapporto le quattro settimane minime non sono monetizzabili: vanno effettivamente godute. Solo alla cessazione del rapporto i ratei non fruiti danno diritto al trattamento economico sostitutivo.

Entro quando vanno godute le ferie maturate?

Almeno due settimane nell'anno di maturazione, le restanti entro i diciotto mesi successivi alla fine di quell'anno, salvo trattamenti di miglior favore previsti dal contratto.

Il datore puo' imporre la chiusura dell'impianto come ferie?

Si', il potere di collocazione delle ferie spetta al datore, anche tramite chiusure programmate per reparto o manutenzione, purche' esercitato secondo buona fede, con congruo preavviso e tenendo conto degli interessi dei lavoratori.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.