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Ultimo aggiornamento: 9 Febbraio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento garantisce 4 settimane di ferie annue per ogni anno di servizio, maturate mensilmente in ragione di un dodicesimo per mese. Si aggiungono permessi retribuiti per ex festività abolite e, ove previsto dalla contrattazione aziendale, ore di ROL (riduzione d'orario). Il lavoratore deve fruire delle ferie per almeno 2 settimane consecutive entro l'anno di maturazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Ferie, permessi e ROL: quanti giorni spettano e come si fruiscono

Quattro settimane di ferie retribuite, permessi per ex festività abolite e possibili ore di riduzione d’orario: questa guida illustra tutti gli istituti del riposo nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento, dalla maturazione alla liquidazione finale.

In sintesi

Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento garantisce 4 settimane di ferie annue per ogni anno di servizio, maturate mensilmente in ragione di un dodicesimo per mese. Si aggiungono permessi retribuiti per ex festività abolite. Il lavoratore deve fruire delle ferie per almeno 2 settimane consecutive entro l’anno di maturazione.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Ultimo rinnovo
31 ottobre 2025
Vigenza
1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
Ferie annue
4 settimane (28 giorni di calendario o 20 giorni lavorativi su settimana a 5 giorni)
Minimo obbligatorio per legge
4 settimane (D.lgs. n. 66/2003, art. 10)

Tabella riepilogativa

Ferie e permessi nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
Istituto Durata / Importo Regola principale
Ferie annue 4 settimane (20 giorni lavorativi su sett. a 5 gg.) Almeno 2 settimane consecutive entro l’anno; resto entro 18 mesi
Ferie maturate al mese 1/12 del periodo annuo per mese lavorato La frazione >15 gg. equivale a un mese intero
Permessi ex festività Ore corrispondenti alle festività soppresse (4 giornate) Fruizione individuale su accordo con l’azienda
Festività nazionali 11 festività retribuite per legge Legge 27/05/1949 n. 260 e successive modifiche
Permesso matrimonio 15 giorni consecutivi retribuiti Congedo matrimoniale ex art. 2 L. 27/07/1961 n. 741 (diritto di legge)

Il CCNL può essere integrato dalla contrattazione di secondo livello aziendale o territoriale, che può prevedere ulteriori permessi retribuiti, ore di ROL aggiuntive o modalità di fruizione più flessibili.

Le ferie: maturazione e calcolo

Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento garantisce al lavoratore 4 settimane di ferie per ogni anno intero di servizio. La maturazione è mensile: il lavoratore acquisisce 1/12 del periodo per ogni mese lavorato.

Per un lavoratore con settimana su 5 giorni, le 4 settimane corrispondono a 20 giorni lavorativi; per chi lavora su 6 giorni, a 24 giorni lavorativi. In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, spetta il rateo proporzionale: la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero.

Il calcolo della retribuzione durante le ferie avviene sulla retribuzione globale di fatto: non solo il minimo tabellare e la contingenza, ma tutte le voci fisse o continuative della busta paga (scatti di anzianità, superminimo, eventuali indennità fisse).

Fruizione delle ferie: regole e vincoli

Il D.lgs. n. 66/2003 (recepimento della direttiva europea 2003/88/CE) stabilisce alcune regole inderogabili sulla fruizione delle ferie:

  • Almeno 2 settimane consecutive devono essere godute nel corso dell’anno di maturazione, se richieste dal lavoratore.
  • Le restanti 2 settimane possono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.
  • Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto. Il datore che non consente la fruizione nei termini previsti può incorrere in sanzioni amministrative.

Il periodo di ferie collettive (tipicamente agosto o il periodo natalizio) è fissato dal datore, sentita la RSU o le organizzazioni sindacali. Il lavoratore può chiedere ferie individuale nei periodi non coperti dalle ferie collettive, previa comunicazione con ragionevole preavviso.

Ex festività e permessi aggiuntivi

Con la L. n. 54/1977, quattro festività furono soppresse come giorni festivi sul calendario nazionale (es. SS. Pietro e Paolo il 29 giugno, Epifania, ecc.; alcune furono poi ripristinate). Il CCNL Laterizi trasforma le festività ancora soppresse in permessi retribuiti aggiuntivi, da fruire individualmente su accordo con l’azienda nell’arco dell’anno lavorativo.

I permessi non fruiti entro l’anno, per impossibilità imputabile all’azienda, devono essere o recuperati nell’anno successivo o liquidati con la retribuzione oraria corrispondente.

Malattia durante le ferie

Se il lavoratore si ammala durante il periodo di ferie già in corso, può sospendere le ferie e convertire i giorni di malattia certificata in assenza per malattia. Ciò presuppone che:

  • la malattia sia certificata dal medico e comunicata tempestivamente al datore;
  • il medico certifichi l’incapacità al godimento delle ferie (es. degenza ospedaliera).

Al termine della malattia il lavoratore riprende le ferie. Le giornate di malattia che si sono sovrapposte alle ferie non vengono conteggiate come ferie fruite e il lavoratore conserva il diritto a fruirle successivamente.

Casi pratici

Tizio – Assunzione a luglio, ferie proporzionali
Tizio viene assunto il 1° luglio 2026 in una fornace di laterizi. Al 31 dicembre 2026 ha lavorato 6 mesi interi. Le ferie maturate sono 6 × (20/12) = 10 giorni lavorativi. Se ne fruisce 5 ad agosto e 5 a dicembre, non ha ferie residue da riportare. Se invece ne frui solo 8, i 2 giorni residui possono essere goduti entro il 30 giugno 2028.
Caia – Malattia durante le ferie estive
Caia fruisce di 3 settimane di ferie in agosto 2026. Il 10 agosto si ammala con febbre alta e viene ricoverata 4 giorni. Invia il certificato medico al datore e comunica la sospensione delle ferie. I 4 giorni di ricovero non si conteggiano come ferie: Caia potrà recuperare quei 4 giorni in un momento successivo, concordato con l’azienda.
Sempronio – Permessi ex festività non fruiti
Sempronio ha accumulato 4 ore di permessi per ex festività non fruite entro dicembre 2026. L’azienda non gli ha concesso di prenderle durante l’anno per esigenze produttive. In sede di chiusura dell’anno, il datore è tenuto a liquidarle alla retribuzione oraria ordinaria, o a consentirne la fruizione entro i termini concordati nel contratto aziendale.

Domande frequenti

Quante ferie spettano nel CCNL Laterizi?
Il CCNL prevede 4 settimane di ferie retribuite per ogni anno di servizio. In caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno, spetta 1/12 del periodo feriale per ogni mese di servizio (la frazione superiore a 15 giorni è conteggiata come mese intero).
Quando devono essere fruite le ferie?
Il lavoratore deve fruire di almeno 2 settimane consecutive di ferie nel corso dell’anno di maturazione. Le restanti 2 settimane possono essere godute entro 18 mesi dalla maturazione. Il datore fissa il periodo feriale tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore.
Le ferie possono essere monetizzate?
No: le ferie non possono essere sostituite da indennità economica, tranne che in caso di cessazione del rapporto di lavoro (liquidazione delle ferie residue maturate e non godute).
Cosa sono le ex festività e come si fruiscono?
Le ex festività sono le feste soppresse dalla legge nel 1977. Il CCNL Laterizi le trasforma in permessi retribuiti aggiuntivi: il lavoratore ne ha diritto come ore di permesso da fruire individualmente previo accordo con l’azienda.
Le ferie maturano durante la malattia?
Sì, le ferie maturano regolarmente durante la malattia e l’infortunio, poiché si tratta di assenze retribuite per causa protetta. Se il lavoratore si ammala durante le ferie già in corso, può sospendere le ferie e convertire i giorni di malattia certificata in assenza per malattia.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quante ferie spettano nel CCNL Laterizi?

Il CCNL prevede 4 settimane di ferie retribuite per ogni anno di servizio. In caso di assunzione o cessazione nel corso dell'anno, spetta 1/12 del periodo feriale per ogni mese di servizio (la frazione superiore a 15 giorni è conteggiata come mese intero).

Quando devono essere fruite le ferie?

Il lavoratore deve fruire di almeno 2 settimane consecutive di ferie nel corso dell'anno di maturazione. Le restanti 2 settimane possono essere godute entro 18 mesi dalla maturazione (D.lgs. n. 66/2003). Il datore fissa il periodo feriale tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore.

Le ferie possono essere monetizzate?

No: le ferie non possono essere sostituite da indennità economica, tranne che in caso di cessazione del rapporto di lavoro (liquidazione delle ferie residue maturate e non godute). Qualsiasi accordo che sostituisca le ferie con denaro durante il rapporto è nullo.

Cosa sono le ex festività e come si fruiscono?

Le ex festività sono le feste soppresse dalla legge nel 1977 (L. n. 54/1977). Il CCNL Laterizi trasforma queste giornate in permessi retribuiti aggiuntivi: il lavoratore ne ha diritto come ore di permesso da fruire individualmente previo accordo con l'azienda.

Le ferie maturano durante la malattia?

Sì, le ferie maturano regolarmente durante la malattia e l'infortunio, poiché si tratta di assenze retribuite per causa protetta. Se il lavoratore si ammala durante le ferie già in corso, può sospendere le ferie e convertire i giorni di malattia certificata in assenza per malattia, riprendendo le ferie al termine.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.