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Ferie, permessi e ROL: quanti giorni spettano e come si fruiscono
Quattro settimane di ferie retribuite, permessi per ex festività abolite e possibili ore di riduzione d’orario: questa guida illustra tutti gli istituti del riposo nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento, dalla maturazione alla liquidazione finale.
Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento garantisce 4 settimane di ferie annue per ogni anno di servizio, maturate mensilmente in ragione di un dodicesimo per mese. Si aggiungono permessi retribuiti per ex festività abolite. Il lavoratore deve fruire delle ferie per almeno 2 settimane consecutive entro l’anno di maturazione.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata / Importo | Regola principale |
|---|---|---|
| Ferie annue | 4 settimane (20 giorni lavorativi su sett. a 5 gg.) | Almeno 2 settimane consecutive entro l’anno; resto entro 18 mesi |
| Ferie maturate al mese | 1/12 del periodo annuo per mese lavorato | La frazione >15 gg. equivale a un mese intero |
| Permessi ex festività | Ore corrispondenti alle festività soppresse (4 giornate) | Fruizione individuale su accordo con l’azienda |
| Festività nazionali | 11 festività retribuite per legge | Legge 27/05/1949 n. 260 e successive modifiche |
| Permesso matrimonio | 15 giorni consecutivi retribuiti | Congedo matrimoniale ex art. 2 L. 27/07/1961 n. 741 (diritto di legge) |
Il CCNL può essere integrato dalla contrattazione di secondo livello aziendale o territoriale, che può prevedere ulteriori permessi retribuiti, ore di ROL aggiuntive o modalità di fruizione più flessibili.
Le ferie: maturazione e calcolo
Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento garantisce al lavoratore 4 settimane di ferie per ogni anno intero di servizio. La maturazione è mensile: il lavoratore acquisisce 1/12 del periodo per ogni mese lavorato.
Per un lavoratore con settimana su 5 giorni, le 4 settimane corrispondono a 20 giorni lavorativi; per chi lavora su 6 giorni, a 24 giorni lavorativi. In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, spetta il rateo proporzionale: la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero.
Il calcolo della retribuzione durante le ferie avviene sulla retribuzione globale di fatto: non solo il minimo tabellare e la contingenza, ma tutte le voci fisse o continuative della busta paga (scatti di anzianità, superminimo, eventuali indennità fisse).
Fruizione delle ferie: regole e vincoli
Il D.lgs. n. 66/2003 (recepimento della direttiva europea 2003/88/CE) stabilisce alcune regole inderogabili sulla fruizione delle ferie:
- Almeno 2 settimane consecutive devono essere godute nel corso dell’anno di maturazione, se richieste dal lavoratore.
- Le restanti 2 settimane possono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.
- Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto. Il datore che non consente la fruizione nei termini previsti può incorrere in sanzioni amministrative.
Il periodo di ferie collettive (tipicamente agosto o il periodo natalizio) è fissato dal datore, sentita la RSU o le organizzazioni sindacali. Il lavoratore può chiedere ferie individuale nei periodi non coperti dalle ferie collettive, previa comunicazione con ragionevole preavviso.
Ex festività e permessi aggiuntivi
Con la L. n. 54/1977, quattro festività furono soppresse come giorni festivi sul calendario nazionale (es. SS. Pietro e Paolo il 29 giugno, Epifania, ecc.; alcune furono poi ripristinate). Il CCNL Laterizi trasforma le festività ancora soppresse in permessi retribuiti aggiuntivi, da fruire individualmente su accordo con l’azienda nell’arco dell’anno lavorativo.
I permessi non fruiti entro l’anno, per impossibilità imputabile all’azienda, devono essere o recuperati nell’anno successivo o liquidati con la retribuzione oraria corrispondente.
Malattia durante le ferie
Se il lavoratore si ammala durante il periodo di ferie già in corso, può sospendere le ferie e convertire i giorni di malattia certificata in assenza per malattia. Ciò presuppone che:
- la malattia sia certificata dal medico e comunicata tempestivamente al datore;
- il medico certifichi l’incapacità al godimento delle ferie (es. degenza ospedaliera).
Al termine della malattia il lavoratore riprende le ferie. Le giornate di malattia che si sono sovrapposte alle ferie non vengono conteggiate come ferie fruite e il lavoratore conserva il diritto a fruirle successivamente.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quante ferie spettano nel CCNL Laterizi?
Quando devono essere fruite le ferie?
Le ferie possono essere monetizzate?
Cosa sono le ex festività e come si fruiscono?
Le ferie maturano durante la malattia?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi di risultato e malattia, infortunio e comporto.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nel comparto industriale dei laterizi e dei manufatti in cemento, ferie, permessi e ROL si confrontano con un'organizzazione produttiva particolare: impianti energivori, forni e linee che mal tollerano interruzioni, lavoro spesso articolato in turni. La gestione del tempo non lavorato retribuito richiede percio' un coordinamento attento con i cicli produttivi. Il commento ricostruisce gli istituti rinviando alle tabelle del CCNL vigente per ogni misura numerica.
Il minimo legale delle ferie
Le ferie annuali retribuite trovano fondamento nell'art. 36 della Costituzione e nel D.Lgs. 66/2003, che fissa una soglia minima inderogabile di quattro settimane per anno di servizio. Di queste, almeno due vanno godute nell'anno di maturazione e le rimanenti entro i diciotto mesi successivi alla fine dell'anno. Il diritto e' irrinunciabile: durante il rapporto le ferie minime non possono essere sostituite da un'indennita', salvo il trattamento sostitutivo dovuto sui ratei non goduti alla cessazione.
Il trattamento del CCNL industriale
Il CCNL del settore può elevare il monte ferie rispetto al minimo di legge e articolarlo in base all'anzianita'. Le misure concrete - giornate, criteri di maturazione del rateo - si leggono sulle tabelle del contratto vigente. Trattandosi di comparto industriale, la contrattazione tende a disciplinare con cura la programmazione collettiva, soprattutto per i reparti a ciclo continuo, dove la fruizione individuale deve conciliarsi con la copertura permanente delle linee.
Permessi retribuiti nel comparto
I permessi retribuiti rispondono a esigenze personali, familiari o, in parte, sostituiscono festivita' soppresse. Maturano in genere per ratei e la loro quantita' annua e' definita dal contratto. A questi si affiancano i permessi a tutela speciale previsti dalla legge, come quelli della L. 104/1992 per l'assistenza a familiari con disabilita', che operano indipendentemente dalla disciplina contrattuale e con un proprio regime. La funzione dei permessi e' puntuale, distinta da quella di recupero prolungato propria delle ferie.
I ROL e il lavoro a turni
I ROL, riduzioni dell'orario di lavoro, maturano per ratei mensili e si traducono in ore di assenza retribuita. Nel comparto dei laterizi e del cemento, dove e' frequente il lavoro su impianti a ciclo continuo, la fruizione dei ROL deve coordinarsi con l'organizzazione dei turni, affinché l'assenza di un addetto non comprometta la copertura della linea produttiva. L'entita' annua dei ROL e le regole di fruizione e di eventuale monetizzazione dei residui sono stabilite dalle tabelle del CCNL vigente.
Programmazione e impianti a ciclo continuo
La continuita' degli impianti rappresenta il vincolo organizzativo più significativo. Il datore conserva il potere di collocazione delle ferie, da esercitare secondo buona fede e con congruo preavviso, ma in questo comparto la programmazione tende a essere collettiva e pianificata per reparto, così da garantire al contempo il riposo dei lavoratori e il funzionamento delle linee. Le chiusure programmate degli impianti, ad esempio per manutenzione, possono coincidere con periodi di fruizione concentrata delle ferie.
La sorte dei residui
La mancata fruizione produce effetti diversi a seconda dell'istituto. Per le ferie, durante il rapporto opera in linea di principio il divieto di monetizzazione delle quattro settimane minime, che restano un credito di riposo del lavoratore; alla cessazione, i ratei non goduti si traducono in trattamento economico sostitutivo. Per permessi e ROL, la disciplina del CCNL stabilisce se e in che misura i residui siano liquidabili. Gli importi e i coefficienti di calcolo vanno desunti dal contratto vigente, senza ricorrere a stime.
Domande frequenti
Qual e' il minimo di ferie nel CCNL laterizi e cemento?
La legge garantisce quattro settimane annue inderogabili (D.Lgs. 66/2003). Il CCNL puo' prevedere un trattamento di miglior favore: l'entita' esatta si legge sulle tabelle del contratto vigente.
Come si fruiscono i ROL se si lavora a turni su impianti continui?
La fruizione dei ROL si coordina con l'organizzazione dei turni, in modo da non lasciare scoperta la linea produttiva. Entita' annua e regole sono fissate dal CCNL vigente, che ne disciplina anche l'eventuale monetizzazione dei residui.
Le ferie minime possono essere pagate invece che godute?
No, durante il rapporto le quattro settimane minime non sono monetizzabili: vanno effettivamente godute. Solo alla cessazione del rapporto i ratei non fruiti danno diritto al trattamento economico sostitutivo.
Entro quando vanno godute le ferie maturate?
Almeno due settimane nell'anno di maturazione, le restanti entro i diciotto mesi successivi alla fine di quell'anno, salvo trattamenti di miglior favore previsti dal contratto.
Il datore puo' imporre la chiusura dell'impianto come ferie?
Si', il potere di collocazione delle ferie spetta al datore, anche tramite chiusure programmate per reparto o manutenzione, purche' esercitato secondo buona fede, con congruo preavviso e tenendo conto degli interessi dei lavoratori.