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Il CCNL Pubblici Esercizi garantisce la conservazione del posto per malattia fino a 180 giorni nell’arco di 12 mesi (comporto secco) o 270 giorni in caso di malattia a più riprese in 36 mesi. L’indennità INPS è integrata dal datore fino al 100% della retribuzione nei primi giorni, con percentuali decrescenti. L’infortunio sul lavoro è tutelato dall’INAIL.
Tabella riepilogativa
| Periodo di malattia | Indennità INPS | Integrazione datore | Totale lordo percepito |
|---|---|---|---|
| Dal 1° al 3° giorno (carenza) | 0% | A carico del datore (CCNL) | 50% della retribuzione |
| Dal 4° al 20° giorno | 50% (INPS) | Integrazione al 100% | 100% della retribuzione |
| Dal 21° al 180° giorno | 66,67% (INPS) | Integrazione al 100% | 100% della retribuzione |
| Oltre il 180° giorno | Nessun obbligo INPS | Nessuna integrazione contrattuale | Comporto: rischio licenziamento |
Le percentuali INPS sono indicative e soggette a massimali. L’integrazione datore è calcolata sulla retribuzione globale di fatto. Verificare le disposizioni aggiornate dell’INPS per il settore turismo/pubblici esercizi.
Il periodo di comporto: secco e per sommatoria
Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il datore non può licenziare il lavoratore per superamento dei limiti di malattia. Il CCNL Pubblici Esercizi distingue:
- Comporto secco: una singola malattia continuativa. Il lavoratore conserva il posto per 180 giorni nell’arco di 12 mesi consecutivi. Superato tale limite, il datore può procedere al licenziamento con preavviso.
- Comporto per sommatoria: somma di più eventi morbosi distinti in un arco temporale esteso. Il CCNL fissa il limite in 270 giorni nell’arco di 36 mesi (3 anni).
Il lavoratore ha diritto a essere informato del raggiungimento imminente del limite di comporto (comunicazione preventiva da parte del datore). Il superamento non determina la risoluzione automatica del rapporto: il datore deve procedere al licenziamento con atto formale.
Integrazione dell'indennità di malattia
Durante la malattia, il lavoratore riceve l’indennità economica dall’INPS (a carico del sistema previdenziale) che il datore integra contrattualmente fino al 100% della retribuzione. Il meccanismo funziona così:
- Il datore anticipa l’intera integrazione in busta paga e poi recupera la quota INPS tramite conguaglio DM10.
- I primi 3 giorni (carenza INPS) sono a carico del datore nella misura del 50% della retribuzione normale.
- Dal 4° giorno al 20°, l’INPS eroga il 50%: il datore integra al 100%.
- Dal 21° giorno al termine del comporto, l’INPS eroga il 66,67%: il datore integra alla retribuzione piena.
La retribuzione di riferimento per il calcolo è quella globale di fatto, comprensiva di scatti di anzianità, superminimo e EDR, ma esclusiva delle maggiorazioni variabili (straordinari, premi).
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la tutela economica è fornita dall’INAIL (non dall’INPS). Le prestazioni INAIL partono dal giorno successivo all’infortunio:
- Dal 4° giorno: indennità INAIL pari al 60% della retribuzione giornaliera (media degli ultimi 15 giorni).
- Dal 91° giorno: indennità INAIL sale al 75%.
Il CCNL Pubblici Esercizi prevede l’integrazione datoriale anche per l’infortunio, portando la retribuzione al 100% per i primi 180 giorni. Il periodo di assenza per infortunio non si computa nel comporto per malattia ordinaria.
Nel settore della ristorazione gli infortuni più frequenti riguardano tagli, ustioni, scivolamenti e movimentazione manuale di carichi. Il datore ha l’obbligo di adottare le misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).
Obblighi del lavoratore durante la malattia
Il lavoratore assente per malattia deve:
- Trasmettere telematicamente il certificato medico all’INPS entro il giorno lavorativo successivo all’inizio dell’assenza (il medico lo invia direttamente in via telematica).
- Rispettare le fasce di reperibilità per le visite fiscali INPS: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 nei giorni feriali (incluso sabato).
- Comunicare tempestivamente al datore l’assenza e la durata presunta.
L’assenza ingiustificata durante le fasce di reperibilità può determinare la perdita dell’indennità INPS per i giorni di assenza al controllo (salvo giustificato motivo: ricovero ospedaliero, visita medica documentata, forza maggiore).
Casi pratici
Domande frequenti
Dopo quanti giorni di malattia il datore può licenziare?
I primi 3 giorni di malattia sono pagati?
L'infortunio rientra nel comporto?
Cosa sono le fasce di reperibilità?
Il periodo di malattia matura ferie e ROL?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Dopo quanti giorni di malattia il datore può licenziare?
Dopo 180 giorni nell'arco di 12 mesi (comporto secco) o 270 giorni in 36 mesi (comporto per sommatoria). Il licenziamento non è automatico: richiede atto formale del datore. Il lavoratore ha diritto a comunicazione preventiva sull'avvicinamento al limite.
I primi 3 giorni di malattia sono pagati?
Parzialmente: il CCNL Pubblici Esercizi prevede che il datore corrisponda il 50% della retribuzione per i giorni di carenza (1°-3° giorno). L'INPS non eroga nulla in questo periodo. Dal 4° giorno scatta l'indennità INPS integrata dal datore al 100%.
L'infortunio rientra nel comporto?
No. L'assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale non si computa nel periodo di comporto per malattia comune. Ha una disciplina autonoma con tutela INAIL e integrazione datoriale separata.
Cosa sono le fasce di reperibilità?
Le fasce orarie in cui il lavoratore in malattia deve essere presente al proprio domicilio per eventuali visite fiscali INPS: 10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali, incluso il sabato. L'assenza ingiustificata può comportare la perdita dell'indennità per quel giorno.
Il periodo di malattia matura ferie e ROL?
Sì. L'assenza per malattia è equiparata al servizio attivo ai fini della maturazione di ferie, ROL, scatti di anzianità e TFR. Non incide sulla maturazione della tredicesima mensilità (si computa in proporzione ai mesi lavorati inclusi quelli di malattia).
Vedi anche