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Il CCNL Pubblici Esercizi garantisce la conservazione del posto per malattia fino a 180 giorni nell’arco di 12 mesi (comporto secco) o 270 giorni in caso di malattia a più riprese in 36 mesi. L’indennità INPS è integrata dal datore fino al 100% della retribuzione nei primi giorni, con percentuali decrescenti. L’infortunio sul lavoro è tutelato dall’INAIL.
Tabella riepilogativa
| Periodo di malattia | Indennità INPS | Integrazione datore | Totale lordo percepito |
|---|---|---|---|
| Dal 1° al 3° giorno (carenza) | 0% | A carico del datore (CCNL) | 50% della retribuzione |
| Dal 4° al 20° giorno | 50% (INPS) | Integrazione al 100% | 100% della retribuzione |
| Dal 21° al 180° giorno | 66,67% (INPS) | Integrazione al 100% | 100% della retribuzione |
| Oltre il 180° giorno | Nessun obbligo INPS | Nessuna integrazione contrattuale | Comporto: rischio licenziamento |
Le percentuali INPS sono indicative e soggette a massimali. L’integrazione datore è calcolata sulla retribuzione globale di fatto. Verificare le disposizioni aggiornate dell’INPS per il settore turismo/pubblici esercizi.
Il periodo di comporto: secco e per sommatoria
Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il datore non può licenziare il lavoratore per superamento dei limiti di malattia. Il CCNL Pubblici Esercizi distingue:
- Comporto secco: una singola malattia continuativa. Il lavoratore conserva il posto per 180 giorni nell’arco di 12 mesi consecutivi. Superato tale limite, il datore può procedere al licenziamento con preavviso.
- Comporto per sommatoria: somma di più eventi morbosi distinti in un arco temporale esteso. Il CCNL fissa il limite in 270 giorni nell’arco di 36 mesi (3 anni).
Il lavoratore ha diritto a essere informato del raggiungimento imminente del limite di comporto (comunicazione preventiva da parte del datore). Il superamento non determina la risoluzione automatica del rapporto: il datore deve procedere al licenziamento con atto formale.
Integrazione dell'indennità di malattia
Durante la malattia, il lavoratore riceve l’indennità economica dall’INPS (a carico del sistema previdenziale) che il datore integra contrattualmente fino al 100% della retribuzione. Il meccanismo funziona così:
- Il datore anticipa l’intera integrazione in busta paga e poi recupera la quota INPS tramite conguaglio DM10.
- I primi 3 giorni (carenza INPS) sono a carico del datore nella misura del 50% della retribuzione normale.
- Dal 4° giorno al 20°, l’INPS eroga il 50%: il datore integra al 100%.
- Dal 21° giorno al termine del comporto, l’INPS eroga il 66,67%: il datore integra alla retribuzione piena.
La retribuzione di riferimento per il calcolo è quella globale di fatto, comprensiva di scatti di anzianità, superminimo e EDR, ma esclusiva delle maggiorazioni variabili (straordinari, premi).
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la tutela economica è fornita dall’INAIL (non dall’INPS). Le prestazioni INAIL partono dal giorno successivo all’infortunio:
- Dal 4° giorno: indennità INAIL pari al 60% della retribuzione giornaliera (media degli ultimi 15 giorni).
- Dal 91° giorno: indennità INAIL sale al 75%.
Il CCNL Pubblici Esercizi prevede l’integrazione datoriale anche per l’infortunio, portando la retribuzione al 100% per i primi 180 giorni. Il periodo di assenza per infortunio non si computa nel comporto per malattia ordinaria.
Nel settore della ristorazione gli infortuni più frequenti riguardano tagli, ustioni, scivolamenti e movimentazione manuale di carichi. Il datore ha l’obbligo di adottare le misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).
Obblighi del lavoratore durante la malattia
Il lavoratore assente per malattia deve:
- Trasmettere telematicamente il certificato medico all’INPS entro il giorno lavorativo successivo all’inizio dell’assenza (il medico lo invia direttamente in via telematica).
- Rispettare le fasce di reperibilità per le visite fiscali INPS: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 nei giorni feriali (incluso sabato).
- Comunicare tempestivamente al datore l’assenza e la durata presunta.
L’assenza ingiustificata durante le fasce di reperibilità può determinare la perdita dell’indennità INPS per i giorni di assenza al controllo (salvo giustificato motivo: ricovero ospedaliero, visita medica documentata, forza maggiore).
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Dopo quanti giorni di malattia il datore può licenziare?
I primi 3 giorni di malattia sono pagati?
L'infortunio rientra nel comporto?
Cosa sono le fasce di reperibilità?
Il periodo di malattia matura ferie e ROL?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Lavorare dietro un bancone, in cucina o in sala espone a un mix di rischi - posture, carichi, contatto con il pubblico - che rende il tema di malattia e infortunio particolarmente sentito nei pubblici esercizi. La cornice e l'art. 2110 del codice civile, che garantisce al lavoratore assente per malattia o infortunio la conservazione del posto per un periodo determinato, il cosiddetto comporto, e il diritto alla retribuzione o a un'indennita nei limiti fissati dalle leggi speciali e dal contratto.
Il periodo di comporto
Il comporto e la finestra temporale entro cui il rapporto resta sospeso ma protetto: il lavoratore non puo essere licenziato per il solo fatto della malattia. La sua durata e stabilita dal CCNL Pubblici Esercizi e puo essere calcolata in modo secco, su un unico evento, oppure per sommatoria di piu episodi entro un arco di mesi. La distinzione e cruciale, perche chi soffre di patologie ricorrenti deve guardare al comporto per sommatoria, piu insidioso da monitorare.
L'indennita e l'integrazione del datore
Durante la malattia comune l'indennita economica e in genere erogata dall'INPS a partire dai giorni previsti, con il datore che tipicamente anticipa le somme e poi le conguaglia. Il CCNL prevede un'integrazione a carico dell'azienda che porta il trattamento complessivo a percentuali della retribuzione decrescenti con il protrarsi dell'assenza. Le percentuali e i giorni esatti vanno letti sulle tabelle del CCNL vigente e sulle circolari INPS aggiornate, perche cambiano nel tempo.
Malattia comune e infortunio: due binari
E importante non confondere i due regimi. La malattia comune segue l'art. 2110 c.c. e la disciplina INPS; l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale rientrano invece nella tutela INAIL, con indennizzo specifico e procedure proprie, comprese le visite mediche presso l'istituto. Anche il comporto puo essere calcolato diversamente per l'infortunio. Per il lavoratore di un pubblico esercizio, distinguere correttamente la causa dell'assenza incide su quale ente eroga le prestazioni.
Gli obblighi del lavoratore
La tutela non e incondizionata. Il lavoratore deve farsi rilasciare e trasmettere telematicamente il certificato medico, comunicare tempestivamente l'assenza al datore ed essere reperibile nelle fasce orarie di controllo previste per le visite fiscali. La violazione di questi obblighi - assenza alla visita senza giustificato motivo, certificato tardivo - puo comportare la perdita dell'indennita per i giorni interessati e conseguenze disciplinari.
Cosa accade superato il comporto
Quando l'assenza supera il periodo di comporto, il datore puo recedere dal rapporto per superamento del comporto, senza che cio configuri di per se un licenziamento illegittimo. Prima di arrivarvi, pero, il lavoratore puo chiedere - dove previsto dal CCNL - un periodo di aspettativa non retribuita per prolungare la conservazione del posto. E una valvola utile soprattutto in caso di patologie lunghe ma con prognosi di guarigione.
Indicazioni pratiche
Conviene tenere un quadro aggiornato delle assenze per malattia nei mesi di riferimento, soprattutto in caso di episodi ricorrenti, per non avvicinarsi inconsapevolmente al comporto per sommatoria. Durata del comporto, percentuali di integrazione ed eventuale aspettativa vanno sempre verificate sul CCNL Pubblici Esercizi vigente, mentre le regole su indennita e fasce di reperibilita seguono le circolari INPS aggiornate.
Domande frequenti
Per quanto tempo non posso essere licenziato se sto male?
Per tutto il periodo di comporto previsto dall'art. 2110 c.c. e quantificato dal CCNL Pubblici Esercizi. Puo essere comporto secco, su un unico evento, o per sommatoria di piu episodi entro un arco di mesi: la durata esatta va letta sul contratto vigente.
Chi mi paga durante la malattia?
L'indennita economica e in genere a carico dell'INPS, spesso anticipata dal datore e poi conguagliata, e viene integrata dall'azienda secondo le percentuali del CCNL, decrescenti con il protrarsi dell'assenza. Importi e giorni vanno verificati su tabelle CCNL e circolari INPS aggiornate.
Malattia e infortunio sul lavoro sono la stessa cosa?
No. La malattia comune segue la disciplina INPS e l'art. 2110 c.c.; l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono tutelati dall'INAIL, con indennizzo e procedure proprie. Anche il calcolo del comporto puo differire.
Devo essere reperibile quando sono in malattia?
Si, nelle fasce orarie di controllo previste per le visite fiscali. Devi inoltre trasmettere il certificato telematico e comunicare l'assenza. L'assenza ingiustificata alla visita o il certificato tardivo possono far perdere l'indennita per i giorni interessati.
Cosa succede se supero il periodo di comporto?
Il datore puo recedere per superamento del comporto. Prima, dove il CCNL lo prevede, puoi chiedere un periodo di aspettativa non retribuita per conservare il posto. E utile in caso di patologie lunghe con prognosi di guarigione.