Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

In sintesi

Il CCNL Pubblici Esercizi prevede l’adesione al fondo pensione complementare Fon.Te e al fondo di assistenza sanitaria integrativa Est. Il datore versa contributi mensili a entrambi i fondi per ogni dipendente, indipendentemente dall’adesione individuale al fondo pensione. Le coperture sanitarie Est includono visite specialistiche, odontoiatria, ricoveri e grandi interventi.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
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Parti firmatarie
Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2027
Platea
~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

Tabella riepilogativa

Contributi welfare contrattuale CCNL Pubblici Esercizi 2026
Fondo Contributo datore Contributo lavoratore Periodicità
Fon.Te (previdenza complementare) ~0,55% retribuzione utile ~0,55% retribuzione utile (se aderisce) Mensile
Fon.Te (TFR conferito) TFR mensile maturando (se aderisce) Mensile
Est (assistenza sanitaria) ~10,00 € mensili ~3,00 € mensili (trattenuta in busta) Mensile
Formazione continua (For.Te / ente bilaterale) ~0,10% retribuzione Mensile

Importi indicativi aggiornati a maggio 2026; verificare le delibere aggiornate di Fon.Te ed Est. Il mancato versamento da parte del datore è inadempimento contrattuale perseguibile dall’Inps e dai sindacati.

Fon.Te: il fondo pensione del settore

Fon.Te è il fondo pensione complementare negoziale di riferimento per i lavoratori dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, inclusi i pubblici esercizi. È istituito da Confcommercio con le organizzazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL.

L’adesione a Fon.Te è volontaria per il lavoratore, ma il datore è comunque tenuto a versare il contributo datoriale a favore dei lavoratori che aderiscono. Chi aderisce ottiene:

  • Contributo del datore pari a circa lo 0,55% della retribuzione utile;
  • Contributo personale dello 0,55% trattenuto in busta paga;
  • Possibilità di conferire anche il TFR maturando (totale o parziale);
  • Deducibilità fiscale dei contributi versati fino a 5.164,57 € annui.

Chi non aderisce a Fon.Te mantiene il TFR in azienda (se l’impresa ha meno di 50 dipendenti) o lo conferisce al Fondo di Tesoreria Inps (aziende con 50+ dipendenti).

Est: l'assistenza sanitaria integrativa

Est (Ente Bilaterale Nazionale del Terziario) gestisce le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi. Il datore versa circa 10 € mensili per ogni dipendente; il lavoratore contribuisce con circa 3 € mensili trattenuti in busta paga.

Le prestazioni coperte da Est includono:

  • Visite specialistiche: rimborso parziale o totale per visite non urgenti;
  • Odontoiatria: cure conservative, protesi, ortodonzia (con massimali annui);
  • Ricoveri ospedalieri: integrazione al ticket o alla quota non coperta dal SSN;
  • Grandi interventi chirurgici: contributo fino a importi significativi per interventi programmati;
  • Ticket specialistici e diagnostica: rimborso del ticket pagato dal lavoratore.

Le prestazioni sono erogate tramite strutture convenzionate oppure in forma di rimborso per cure effettuate fuori convenzione (con massimali ridotti). L’iscrizione è automatica per tutti i lavoratori coperti dal CCNL.

Enti bilaterali di settore: EBNT e FIPE

Il sistema di welfare del settore è completato dagli enti bilaterali territoriali (EBNT provinciali e regionali) che erogano prestazioni integrative di welfare:

  • Contributi per maternità e paternità oltre la copertura legale;
  • Sussidi per malattia prolungata;
  • Borse di studio per i figli dei lavoratori;
  • Contributi per spese funebri;
  • Finanziamento della formazione continua (corsi HACCP, lingue straniere, sicurezza).

Le imprese che non versano i contributi agli enti bilaterali non possono accedere ai fondi pubblici di formazione (es. cassa integrazione in deroga) e possono essere oggetto di vertenze sindacali.

Come verificare e far valere le prestazioni

Il lavoratore che intende fruire delle prestazioni sanitarie Est deve:

  1. Verificare l’iscrizione al fondo (il datore è obbligato a iscrivere tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato con contratto superiore a 3 mesi);
  2. Presentare la domanda di rimborso tramite il portale Est o l’app dedicata, allegando le ricevute di pagamento;
  3. Attendere i tempi di liquidazione (di norma 30-60 giorni dalla domanda completa).

Se il datore non ha versato i contributi Est, il lavoratore può chiedere il versamento arretrato con le stesse procedure previste per i contributi Inps omessi. I contributi non versati producono comunque il diritto alle prestazioni nei confronti dell’ente bilaterale, che si rivale sul datore inadempiente.

Casi pratici

Tizio – Adesione a Fon.Te con TFR
Tizio (3° livello, 1.600 € lordi mensili) aderisce a Fon.Te e conferisce il TFR maturando. Ogni mese: datore versa 0,55% × 1.600 = 8,80 €; Tizio versa 0,55% × 1.600 = 8,80 €; TFR conferito ~83 € (1.600 / 13,5). Contributo mensile totale al fondo: ~100,60 €. In 20 anni con rendimento medio del 3%, stima montante ~35.000-40.000 €.
Caia – Rimborso odontoiatrico Est
Caia deve fare una protesi dentale da 1.800 €. Est copre fino all’80% delle spese odontoiatriche con massimale annuo di 1.200 €. Rimborso Est: 1.200 €. Costo residuo: 600 €. Senza Est avrebbe pagato intero. La domanda va presentata entro 180 giorni dalla fattura allegando piano di cure e ricevute di pagamento.
Sempronio – Datore inadempiente su Est
Sempronio scopre che il datore non ha versato i contributi Est per 18 mesi. Ha diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute come se fosse stato iscritto. Può presentare reclamo a Est allegando i cedolini privi di trattenuta, la documentazione delle spese e la prova del rapporto di lavoro. Est recupera dal datore le somme arretrate.

Domande frequenti

L'adesione a Fon.Te è obbligatoria?
No, è volontaria per il lavoratore. Tuttavia, chi aderisce riceve il contributo datoriale aggiuntivo (circa 0,55% della retribuzione) che altrimenti non spetta. È fortemente conveniente aderire almeno per ricevere il contributo del datore.
Il fondo Est copre le spese dentistiche?
Sì, Est copre le cure odontoiatriche (conservative, protesi, ortodonzia) fino a massimali annui. La percentuale di rimborso varia dal 70% all’80% secondo il tipo di prestazione e la struttura (convenzionata o non convenzionata).
Cosa succede se cambio lavoro: perdo Fon.Te?
No. La posizione previdenziale Fon.Te è individuale e portabile: puoi continuare a versare volontariamente o trasferire la posizione a un altro fondo complementare. Il capitale accumulato rimane tuo.
Il datore può non iscrivermi a Est?
No. L’iscrizione a Est è obbligatoria per tutti i lavoratori coperti dal CCNL Pubblici Esercizi con contratto superiore a 3 mesi. Il mancato versamento è inadempimento contrattuale.
I contributi Fon.Te sono deducibili dalle tasse?
Sì, i contributi versati a fondi pensione complementari (quota lavoratore e, in alcuni casi, anche quella datoriale) sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a un massimo di 5.164,57 € annui.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e malattia, infortunio e periodo di comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL Pubblici Esercizi prevede l'adesione al fondo di previdenza complementare di settore e al fondo di assistenza sanitaria integrativa Est.
  • Il contributo datoriale al fondo sanitario e' dovuto per ogni dipendente in forza, a prescindere dall'adesione individuale.
  • La mancata iscrizione del lavoratore al fondo sanitario fa sorgere a suo favore un trattamento sostitutivo a carico del datore inadempiente.
  • Il TFR conferito alla previdenza complementare segue l'art. 2120 c.c. e il D.Lgs. 252/2005; le aliquote stanno sulle tabelle del CCNL.
  • Coperture, massimali e contributi vanno verificati sui regolamenti dei fondi e sulle tabelle del contratto vigente.
Indice dei contenuti

Il welfare contrattuale del CCNL Pubblici Esercizi e' un sistema che affianca alla retribuzione due pilastri di tutela: la previdenza complementare, per integrare la pensione pubblica, e l'assistenza sanitaria integrativa, per coprire spese che il Servizio Sanitario Nazionale non rimborsa o copre parzialmente. Per un settore a forte intensita' di manodopera come la ristorazione e i bar, questi istituti rappresentano una componente non marginale del trattamento complessivo.

Il fondo di assistenza sanitaria integrativa

Il CCNL prevede l'iscrizione dei dipendenti al fondo sanitario di settore (Est). Il datore versa un contributo mensile per ogni lavoratore in forza, indipendentemente dal fatto che il singolo utilizzi le prestazioni. Il fondo eroga rimborsi e prestazioni dirette per visite specialistiche, diagnostica, odontoiatria, ricoveri e grandi interventi, nei limiti del nomenclatore e dei massimali. La copertura integra il SSN, non lo sostituisce.

L'obbligatorieta' del contributo e le conseguenze dell'omissione

Il versamento al fondo sanitario non e' facoltativo: discende dall'applicazione del CCNL. La giurisprudenza ha affermato che il datore il quale ometta di iscrivere il lavoratore o di versare i contributi e' tenuto a un trattamento sostitutivo, cioe' a garantire direttamente al dipendente le prestazioni perdute o il loro equivalente. L'omissione, quindi, non avvantaggia l'azienda ma le accolla un debito verso il lavoratore.

La previdenza complementare e il TFR

Il fondo pensione di settore raccoglie le adesioni dei lavoratori che vogliono costruire una pensione integrativa. Vi confluiscono, su scelta del lavoratore, il TFR maturando e le quote contributive a carico di datore e dipendente previste dal contratto. Il TFR resta governato dall'art. 2120 c.c. quanto al meccanismo di accantonamento e rivalutazione, mentre il D.Lgs. 252/2005 disciplina il conferimento e il regime della previdenza complementare. La scelta di conferimento e' di regola irreversibile.

Il contributo datoriale aggiuntivo come incentivo

Un tratto rilevante della previdenza complementare contrattuale e' che il datore versa la propria quota a favore del lavoratore solo se questi aderisce e versa a sua volta la quota a proprio carico. Rinunciare all'adesione significa rinunciare anche al contributo datoriale: e' una scelta che il lavoratore dovrebbe valutare consapevolmente, perché equivale a lasciare sul tavolo una parte di retribuzione differita. Le aliquote si leggono sulle tabelle del CCNL vigente.

Differenza tra i due fondi

I due pilastri rispondono a logiche diverse. Il fondo sanitario opera nel presente, rimborsando spese mediche correnti, e prevede un contributo datoriale dovuto comunque. Il fondo pensione opera nel futuro, accumulando un montante che sara' erogato come rendita o capitale alla maturazione dei requisiti, e il contributo datoriale e' tipicamente condizionato all'adesione del lavoratore. Comprendere questa differenza aiuta a non confondere i due strumenti.

Come verificare la propria posizione

Il lavoratore dovrebbe controllare che in busta paga compaia il versamento al fondo sanitario e, in caso di adesione, al fondo pensione; verificare l'iscrizione presso i fondi; e leggere il nomenclatore sanitario per sapere cosa e' rimborsabile. Contributi, massimali e coperture cambiano con i rinnovi e con le delibere dei fondi: vanno verificati sui regolamenti aggiornati e sulle tabelle del CCNL vigente, non su valori datati.

Domande frequenti

Il contributo al fondo sanitario Est lo paga solo il datore?

Il contributo al fondo sanitario e' dovuto dal datore per ogni dipendente in forza, a prescindere dall'adesione individuale. Il CCNL puo' prevedere anche quote a carico del lavoratore: gli importi si leggono sulle tabelle del contratto vigente.

Cosa succede se il datore non mi iscrive al fondo sanitario?

L'iscrizione e il versamento sono obbligatori per CCNL. Se il datore omette, e' tenuto a un trattamento sostitutivo: deve garantire direttamente al lavoratore le prestazioni perdute o il loro equivalente economico. L'omissione resta a carico dell'azienda.

Conviene aderire al fondo pensione di settore?

Il datore versa la propria quota solo se il lavoratore aderisce e versa la sua. Rinunciare all'adesione significa rinunciare anche al contributo datoriale, cioe' a una parte di retribuzione differita. La valutazione va fatta consapevolmente sulle aliquote del CCNL vigente.

Il TFR conferito al fondo pensione come viene calcolato?

Il meccanismo di accantonamento e rivalutazione resta quello dell'art. 2120 c.c. (retribuzione annua / 13,5). Il conferimento e il regime della previdenza complementare seguono il D.Lgs. 252/2005. La scelta di conferire il TFR e' di regola irreversibile.

L'assistenza sanitaria integrativa copre tutto?

No: integra il SSN nei limiti del nomenclatore e dei massimali del fondo. Copre tipicamente visite specialistiche, diagnostica, odontoiatria, ricoveri e grandi interventi. Le coperture esatte si leggono sul regolamento del fondo aggiornato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.