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La guida
Il CCNL Pubblici Esercizi prevede il fondo pensione Fon.Te. (adesione volontaria: 0,55% a carico del lavoratore e 0,55% del datore, più il TFR) e l’iscrizione obbligatoria al Fondo Est per la sanità integrativa, con un contributo di 12 € al mese per 12 mensilità a carico del solo datore (15 € dal 2027). Se il datore non versa a Est deve pagare al lavoratore 16 € lordi per 14 mensilità (artt. 185-186).
Tabella riepilogativa
| Fondo | Contributo datore | Contributo lavoratore | Chi è coperto |
|---|---|---|---|
| Fon.Te. (previdenza complementare) | 0,55% della retribuzione utile al TFR (di cui 0,05% quota associativa) | 0,55% della retribuzione utile al TFR (di cui 0,05% quota associativa) | Iscritti volontari: dipendenti a tempo indeterminato e a termine oltre tre mesi |
| Fon.Te. (TFR) | – | 3,45% o 6,91% della retribuzione utile, prelevato dal TFR maturando | Iscritti |
| Fon.Te. (iscrizione) | 11,88 € una tantum | 3,62 € una tantum | Iscritti |
| Fondo Est (sanità integrativa) | 12 € al mese per 12 mensilità (15 € dal 1° gennaio 2027); quota d’iscrizione 15 € (tempo pieno) o 8 € (part-time) | Nessuno | Obbligatoria per i dipendenti a tempo indeterminato, apprendisti compresi, esclusi i quadri; a termine oltre tre mesi solo su richiesta e a proprie spese |
| Ente bilaterale (EBNT ed enti territoriali) | 0,20% di paga base e contingenza per 14 mensilità | 0,20% di paga base e contingenza per 14 mensilità | Tutti i dipendenti |
Fonti: artt. 24, 185 e 186 del CCNL (testo 2018 e ipotesi di rinnovo 5 giugno 2024, che aggiunge i 3 € al mese per Est dal 2027). Se il datore non versa a Est deve pagare al lavoratore un elemento distinto di 16 € lordi per 14 mensilità; se non versa all’ente bilaterale, lo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità; in entrambi i casi resta obbligato verso il lavoratore per le prestazioni.
Fon.Te.: il fondo pensione del settore
Fon.Te., costituito il 9 aprile 1998, è il fondo pensione negoziale riconosciuto dal CCNL per i lavoratori dei pubblici esercizi (art. 185). L’adesione è volontaria e il contributo del datore spetta solo a chi si iscrive e versa la propria quota:
- contributo del datore: 0,55% della retribuzione utile per il TFR;
- contributo del lavoratore: 0,55%, trattenuto in busta paga;
- TFR maturando: 3,45% o 6,91% della retribuzione utile, cioè una parte o tutto il TFR;
- deducibilità dei contributi versati fino a 5.300 € l’anno dal periodo d’imposta 2026 (5.164,57 € fino al 2025), secondo l’art. 8, c. 4, D.Lgs. 252/2005.
Chi non aderisce mantiene il TFR in azienda (imprese con meno di 50 dipendenti) o lo vede versato al Fondo di Tesoreria INPS (50 dipendenti e oltre). Dal 1° luglio 2026 i neoassunti alla prima occupazione aderiscono in automatico al fondo del contratto, con possibilità di rinunciare entro 60 giorni (art. 8, c. 7, D.Lgs. 252/2005).
Est: l'assistenza sanitaria integrativa
Il Fondo Est è il fondo di assistenza sanitaria integrativa istituito da Fipe, Filcams, Fisascat e Uiltucs (art. 186). L’iscrizione è obbligatoria per i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, compresi gli apprendisti ed esclusi i quadri (che hanno la loro disciplina, art. 153). Il contributo è a carico del solo datore: 12 € al mese per 12 mensilità, che salgono a 15 € dal 1° gennaio 2027, più una quota d’iscrizione di 15 € (8 € per i part-time). I dipendenti a termine con contratto iniziale superiore a tre mesi possono iscriversi se lo chiedono per iscritto all’assunzione, pagando la quota per i mesi non lavorati.
Il diritto alle prestazioni è irrinunciabile. Le coperture (visite, diagnostica, odontoiatria, ricoveri) e i massimali sono fissati dal piano sanitario del fondo, non dal CCNL.
Enti bilaterali di settore
Il sistema è completato dall’ente bilaterale nazionale e dagli enti bilaterali territoriali del turismo, finanziati con lo 0,40% di paga base e contingenza per 14 mensilità, metà a carico del datore e metà del lavoratore (art. 24). Le prestazioni (formazione, sostegno al reddito, contributi ai lavoratori) sono stabilite dai regolamenti dei singoli enti. L’azienda che non versa deve pagare al lavoratore un elemento distinto pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità e resta obbligata per le prestazioni.
Come verificare e far valere le prestazioni
Il lavoratore può controllare in busta paga la trattenuta Fon.Te. (se iscritto) e la quota dell’ente bilaterale, e chiedere al fondo Est la propria posizione. Le domande di rimborso si presentano con le modalità del regolamento di Est. Se il datore non ha versato i contributi a Est, il CCNL gli impone di pagare 16 € lordi per 14 mensilità come elemento distinto della retribuzione, fermo il risarcimento del maggior danno e l’obbligo di garantire le prestazioni sanitarie (art. 186, c. 12).
Casi pratici
Domande frequenti
L'adesione a Fon.Te è obbligatoria?
Quanto versa il datore al fondo Est?
Cosa succede se cambio lavoro: perdo Fon.Te?
Il datore può non iscrivermi a Est?
I contributi Fon.Te sono deducibili dalle tasse?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e malattia, infortunio e periodo di comporto.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.