Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Pubblici Esercizi prevede l’adesione al fondo pensione complementare Fon.Te e al fondo di assistenza sanitaria integrativa Est. Il datore versa contributi mensili a entrambi i fondi per ogni dipendente, indipendentemente dall’adesione individuale al fondo pensione. Le coperture sanitarie Est includono visite specialistiche, odontoiatria, ricoveri e grandi interventi.
Tabella riepilogativa
| Fondo | Contributo datore | Contributo lavoratore | Periodicità |
|---|---|---|---|
| Fon.Te (previdenza complementare) | ~0,55% retribuzione utile | ~0,55% retribuzione utile (se aderisce) | Mensile |
| Fon.Te (TFR conferito) | — | TFR mensile maturando (se aderisce) | Mensile |
| Est (assistenza sanitaria) | ~10,00 € mensili | ~3,00 € mensili (trattenuta in busta) | Mensile |
| Formazione continua (For.Te / ente bilaterale) | ~0,10% retribuzione | — | Mensile |
Importi indicativi aggiornati a maggio 2026; verificare le delibere aggiornate di Fon.Te ed Est. Il mancato versamento da parte del datore è inadempimento contrattuale perseguibile dall’Inps e dai sindacati.
Fon.Te: il fondo pensione del settore
Fon.Te è il fondo pensione complementare negoziale di riferimento per i lavoratori dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, inclusi i pubblici esercizi. È istituito da Confcommercio con le organizzazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL.
L’adesione a Fon.Te è volontaria per il lavoratore, ma il datore è comunque tenuto a versare il contributo datoriale a favore dei lavoratori che aderiscono. Chi aderisce ottiene:
- Contributo del datore pari a circa lo 0,55% della retribuzione utile;
- Contributo personale dello 0,55% trattenuto in busta paga;
- Possibilità di conferire anche il TFR maturando (totale o parziale);
- Deducibilità fiscale dei contributi versati fino a 5.164,57 € annui.
Chi non aderisce a Fon.Te mantiene il TFR in azienda (se l’impresa ha meno di 50 dipendenti) o lo conferisce al Fondo di Tesoreria Inps (aziende con 50+ dipendenti).
Est: l'assistenza sanitaria integrativa
Est (Ente Bilaterale Nazionale del Terziario) gestisce le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi. Il datore versa circa 10 € mensili per ogni dipendente; il lavoratore contribuisce con circa 3 € mensili trattenuti in busta paga.
Le prestazioni coperte da Est includono:
- Visite specialistiche: rimborso parziale o totale per visite non urgenti;
- Odontoiatria: cure conservative, protesi, ortodonzia (con massimali annui);
- Ricoveri ospedalieri: integrazione al ticket o alla quota non coperta dal SSN;
- Grandi interventi chirurgici: contributo fino a importi significativi per interventi programmati;
- Ticket specialistici e diagnostica: rimborso del ticket pagato dal lavoratore.
Le prestazioni sono erogate tramite strutture convenzionate oppure in forma di rimborso per cure effettuate fuori convenzione (con massimali ridotti). L’iscrizione è automatica per tutti i lavoratori coperti dal CCNL.
Enti bilaterali di settore: EBNT e FIPE
Il sistema di welfare del settore è completato dagli enti bilaterali territoriali (EBNT provinciali e regionali) che erogano prestazioni integrative di welfare:
- Contributi per maternità e paternità oltre la copertura legale;
- Sussidi per malattia prolungata;
- Borse di studio per i figli dei lavoratori;
- Contributi per spese funebri;
- Finanziamento della formazione continua (corsi HACCP, lingue straniere, sicurezza).
Le imprese che non versano i contributi agli enti bilaterali non possono accedere ai fondi pubblici di formazione (es. cassa integrazione in deroga) e possono essere oggetto di vertenze sindacali.
Come verificare e far valere le prestazioni
Il lavoratore che intende fruire delle prestazioni sanitarie Est deve:
- Verificare l’iscrizione al fondo (il datore è obbligato a iscrivere tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato con contratto superiore a 3 mesi);
- Presentare la domanda di rimborso tramite il portale Est o l’app dedicata, allegando le ricevute di pagamento;
- Attendere i tempi di liquidazione (di norma 30-60 giorni dalla domanda completa).
Se il datore non ha versato i contributi Est, il lavoratore può chiedere il versamento arretrato con le stesse procedure previste per i contributi Inps omessi. I contributi non versati producono comunque il diritto alle prestazioni nei confronti dell’ente bilaterale, che si rivale sul datore inadempiente.
Casi pratici
Domande frequenti
L'adesione a Fon.Te è obbligatoria?
Il fondo Est copre le spese dentistiche?
Cosa succede se cambio lavoro: perdo Fon.Te?
Il datore può non iscrivermi a Est?
I contributi Fon.Te sono deducibili dalle tasse?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
L'adesione a Fon.Te è obbligatoria?
No, è volontaria per il lavoratore. Tuttavia, chi aderisce riceve il contributo datoriale aggiuntivo (circa 0,55% della retribuzione) che altrimenti non spetta. È fortemente conveniente aderire almeno per ricevere il contributo del datore.
Il fondo Est copre le spese dentistiche?
Sì, Est copre le cure odontoiatriche (conservative, protesi, ortodonzia) fino a massimali annui. La percentuale di rimborso varia dal 70% all'80% secondo il tipo di prestazione e la struttura (convenzionata o non convenzionata).
Cosa succede se cambio lavoro: perdo Fon.Te?
No. La posizione previdenziale Fon.Te è individuale e portabile: puoi continuare a versare volontariamente o trasferire la posizione a un altro fondo complementare. Il capitale accumulato rimane tuo.
Il datore può non iscrivermi a Est?
No. L'iscrizione a Est è obbligatoria per tutti i lavoratori coperti dal CCNL Pubblici Esercizi con contratto superiore a 3 mesi. Il mancato versamento è inadempimento contrattuale.
I contributi Fon.Te sono deducibili dalle tasse?
Sì, i contributi versati a fondi pensione complementari (quota lavoratore e, in alcuni casi, anche quella datoriale) sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a un massimo di 5.164,57 € annui.
Vedi anche