Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Pubblici Esercizi fissa il periodo di prova da 10 a 60 giorni di lavoro effettivo in base al livello di inquadramento. Il settore fa largo uso di contratti a tempo determinato stagionali, apprendistato professionalizzante e lavoro intermittente (a chiamata), strumenti particolarmente adatti alla stagionalità e alla variabilità del servizio.
Tabella riepilogativa
| Livello | Durata massima periodo di prova |
|---|---|
| Quadro e 1° livello | 60 giorni di lavoro effettivo |
| 2° livello | 45 giorni di lavoro effettivo |
| 3° livello | 30 giorni di lavoro effettivo |
| 4° livello | 20 giorni di lavoro effettivo |
| 5° e 6° livello | 10 giorni di lavoro effettivo |
I giorni si intendono di lavoro effettivo, non di calendario. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza obbligo di preavviso e senza indennità, fermo restando il pagamento dei giorni lavorati e delle frazioni di 13ª maturata.
Assunzione e comunicazione obbligatoria
Ogni assunzione deve essere comunicata telematicamente al Centro per l’Impiego competente entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto (comunicazione preventiva obbligatoria, art. 9-bis D.L. 510/1996 e successive modifiche). Per i lavoratori stagionali e per le sostituzioni urgenti sono previste procedure semplificate.
Il contratto individuale può essere stipulato in forma scritta o verbale, ma la forma scritta è raccomandata e obbligatoria per specifiche tipologie (apprendistato, part-time, contratto a termine). La lettera di assunzione deve indicare: inquadramento, mansioni, retribuzione, orario, luogo di lavoro e data di inizio.
Contratto a tempo determinato e lavoro stagionale
Il CCNL Pubblici Esercizi recepisce la disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015) e riconosce la specificità del lavoro stagionale, molto diffuso nel settore (stabilimenti balneari, ristoranti estivi, rifugi, mense scolastiche con sospensione estiva).
I contratti a termine stagionali godono di alcune deroghe rispetto ai contratti a termine ordinari:
- Non sono soggetti al limite del 20% della forza lavoro aziendale
- Non rientrano nel conteggio dei 12 mesi massimi prima che scatti l’obbligo di causale
- Il periodo di comporto per malattia si calcola diversamente (pro rata della stagione)
I lavoratori stagionali richiamati per più stagioni consecutive hanno diritto di precedenza nelle assunzioni per la stagione successiva (diritto di precedenza stagionale, da esercitare entro 3 mesi dalla fine della stagione precedente).
Apprendistato professionalizzante
L’apprendistato professionalizzante (artt. 41-47 D.Lgs. 81/2015) è uno strumento contrattuale incentivato per l’assunzione di giovani dai 18 ai 29 anni (o 17 anni se in possesso di qualifica professionale). Nel settore dei Pubblici Esercizi è particolarmente utilizzato per cuochi, baristi e camerieri.
La durata massima del contratto di apprendistato per il CCNL Pubblici Esercizi è fissata in 3 anni per la maggior parte dei livelli (ridotta a 2 anni per 5° e 6° livello). Durante l’apprendistato:
- La retribuzione è ridotta: in genere l’apprendista percepisce il 75% del minimo del livello di inquadramento nel primo anno, l’85% nel secondo, il 100% nel terzo.
- Il datore beneficia di agevolazioni contributive (contribuzione ridotta al 10% per aziende fino a 9 dipendenti, nessuna per 10-19 dipendenti).
- L’apprendista ha diritto a formazione interna o esterna (almeno 120 ore biennali).
Lavoro intermittente (a chiamata)
Il lavoro intermittente o a chiamata (artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015) è particolarmente diffuso nel settore dei Pubblici Esercizi per le esigenze di personale variabile (rinforzi nei fine settimana, banchetti, grandi eventi, catering). Si applica:
- Per lavoratori con meno di 24 anni o over 55
- Per prestazioni di natura discontinua rientranti nelle categorie del R.D. 2657/1923 (camerieri, cuochi, personale di sala rientrano tipicamente in queste categorie)
Il lavoratore a chiamata percepisce la retribuzione ordinaria per le ore effettivamente lavorate. Se ha sottoscritto un patto di disponibilità (obbligo di rispondere alle chiamate), ha diritto a un’indennità di disponibilità mensile (importo determinato dal CCNL, indicativamente 300-400 €/mese). Ogni lavoratore intermittente non può comunque prestare più di 400 giornate nel triennio (salvo turismo, pubblici esercizi: limite non applicabile per le categorie del R.D. 2657/1923).
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova per un cameriere?
Cosa si intende per contratto stagionale nel settore?
L'apprendistato vale anche per cuochi e baristi?
Il lavoratore a chiamata ha diritto alle ferie?
Quanti contratti a termine si possono stipulare con lo stesso lavoratore?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova per un cameriere?
Un cameriere inquadrato al 4° livello ha un periodo di prova massimo di 20 giorni di lavoro effettivo. Al 3° livello il limite è 30 giorni. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso né indennità.
Cosa si intende per contratto stagionale nel settore?
È il contratto a tempo determinato che copre la stagione turistica o alimentare (es. estate, periodo natalizio). Non è soggetto al limite del 20% della forza lavoro né all'obbligo di causale per i primi 12 mesi. I lavoratori stagionali richiamati per più anni hanno diritto di precedenza per la stagione successiva.
L'apprendistato vale anche per cuochi e baristi?
Sì, è uno degli strumenti più usati nel settore. La durata è fino a 3 anni per cuochi e baristi (3° livello). L'apprendista percepisce una retribuzione ridotta (75-85-100% del minimo per anno di apprendistato) e ha diritto a formazione interna specifica.
Il lavoratore a chiamata ha diritto alle ferie?
Sì, anche il lavoratore intermittente matura il diritto alle ferie, ai permessi, alla tredicesima e al TFR in proporzione alle ore/giorni effettivamente lavorati. Le ferie sono calcolate pro rata sulle giornate di lavoro effettivo nell'anno.
Quanti contratti a termine si possono stipulare con lo stesso lavoratore?
Il D.Lgs. 81/2015 fissa il limite di 24 mesi complessivi (anche non consecutivi) con lo stesso datore per la stessa mansione, dopo i quali scatta la presunzione di contratto a tempo indeterminato. Per i contratti stagionali non si applica il conteggio cumulato.
Vedi anche