Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

In sintesi

Il CCNL Pubblici Esercizi (art. 110) fissa il periodo di prova da 15 a 180 giorni di effettiva prestazione lavorativa in base al livello: 180 per i livelli A e B, 150 per il 1°, 75 per il 2°, 45 per il 3°, 30 per il 4° e 5°, 20 per il 6S, 15 per il 6° e 7°. Per i contratti a tempo determinato la prova è di 10 giorni lavorativi (art. 85). Il settore fa largo uso di contratti a tempo determinato stagionali, apprendistato professionalizzante e lavoro intermittente (a chiamata), strumenti particolarmente adatti alla stagionalità e alla variabilità del servizio.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Parti firmatarie
Fipe-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
5 giugno 2024 (rinnovo del CCNL 8 febbraio 2018)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2027
Platea
~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

Tabella riepilogativa

Durata del periodo di prova per livello – CCNL Pubblici Esercizi (art. 110)
Livello Durata del periodo di prova
A e B 180 giorni
1° livello 150 giorni
2° livello 75 giorni
3° livello 45 giorni
4° e 5° livello 30 giorni
6S 20 giorni
6° e 7° livello 15 giorni

Contano solo le giornate di effettiva prestazione lavorativa, con il limite di sei mesi dell’art. 10 della L. 604/1966 (art. 110, c. 5). La durata deve risultare dalla lettera di assunzione. Durante la prova, o alla fine di essa, ciascuna parte può recedere senza obbligo di preavviso e con diritto al TFR; la retribuzione non può essere inferiore al minimo contrattuale della qualifica (art. 110, c. 1-2). Trascorso il periodo senza disdetta scritta, il lavoratore è assunto in via definitiva e la prova si computa nell’anzianità. Chi è riassunto entro due anni con la stessa qualifica nella stessa azienda, dopo aver già superato la prova, non la rifà (c. 6); il lavoratore assunto fuori provincia e licenziato in prova ha diritto al rimborso del viaggio di andata e ritorno (c. 7). Per il tempo determinato la prova è di 10 giorni lavorativi per tutto il personale, ed è esclusa per chi ha già lavorato nella stessa azienda (art. 85, c. 3-4). I minimi per livello sono nella scheda sulle tabelle retributive.

Assunzione e comunicazione obbligatoria

Ogni assunzione deve essere comunicata telematicamente al Centro per l’Impiego competente entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto (comunicazione preventiva obbligatoria, art. 9-bis D.L. 510/1996 e successive modifiche). Per i lavoratori stagionali e per le sostituzioni urgenti sono previste procedure semplificate.

Il contratto individuale può essere stipulato in forma scritta o verbale, ma la forma scritta è raccomandata e obbligatoria per specifiche tipologie (apprendistato, part-time, contratto a termine). La lettera di assunzione deve indicare: inquadramento, mansioni, retribuzione, orario, luogo di lavoro e data di inizio.

Contratto a tempo determinato e lavoro stagionale

Il CCNL Pubblici Esercizi recepisce la disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015) e riconosce la specificità del lavoro stagionale, molto diffuso nel settore (stabilimenti balneari, ristoranti estivi, rifugi, mense scolastiche con sospensione estiva).

I contratti a termine stagionali godono di alcune deroghe rispetto ai contratti a termine ordinari:

  • Non sono soggetti al limite del 20% della forza lavoro aziendale
  • Non rientrano nel conteggio dei 12 mesi massimi prima che scatti l’obbligo di causale
  • Il periodo di comporto per malattia si calcola diversamente (pro rata della stagione)

I lavoratori stagionali richiamati per più stagioni consecutive hanno diritto di precedenza nelle assunzioni per la stagione successiva (diritto di precedenza stagionale, da esercitare entro 3 mesi dalla fine della stagione precedente).

Apprendistato professionalizzante

L’apprendistato professionalizzante (artt. 41-47 D.Lgs. 81/2015) è uno strumento contrattuale incentivato per l’assunzione di giovani dai 18 ai 29 anni (o 17 anni se in possesso di qualifica professionale). Nel settore dei Pubblici Esercizi è particolarmente utilizzato per cuochi, baristi e camerieri.

La durata massima del contratto di apprendistato per il CCNL Pubblici Esercizi è fissata in 3 anni per la maggior parte dei livelli (ridotta a 2 anni per 5° e 6° livello). Durante l’apprendistato:

  • La retribuzione è ridotta: in genere l’apprendista percepisce il 75% del minimo del livello di inquadramento nel primo anno, l’85% nel secondo, il 100% nel terzo.
  • Il datore beneficia di agevolazioni contributive (contribuzione ridotta al 10% per aziende fino a 9 dipendenti, nessuna per 10-19 dipendenti).
  • L’apprendista ha diritto a formazione interna o esterna (almeno 120 ore biennali).
Pubblicita

Lavoro intermittente (a chiamata)

Il lavoro intermittente o a chiamata (artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015) è particolarmente diffuso nel settore dei Pubblici Esercizi per le esigenze di personale variabile (rinforzi nei fine settimana, banchetti, grandi eventi, catering). Si applica:

  • Per lavoratori con meno di 24 anni o over 55
  • Per prestazioni di natura discontinua rientranti nelle categorie del R.D. 2657/1923 (camerieri, cuochi, personale di sala rientrano tipicamente in queste categorie)

Il lavoratore a chiamata percepisce la retribuzione ordinaria per le ore effettivamente lavorate. Se ha sottoscritto un patto di disponibilità (obbligo di rispondere alle chiamate), ha diritto a un’indennità di disponibilità mensile (importo determinato dal CCNL, indicativamente 300-400 €/mese). Ogni lavoratore intermittente non può comunque prestare più di 400 giornate nel triennio (salvo turismo, pubblici esercizi: limite non applicabile per le categorie del R.D. 2657/1923).

Casi pratici

Tizio – Cuoco che non supera il periodo di prova
Tizio viene assunto come cuoco al 3° livello, con prova di 45 giorni di effettiva prestazione (art. 110). Al 28° giorno lavorato il titolare decide che non è adatto: recede senza obbligo di preavviso. Tizio ha diritto alla retribuzione dei giorni lavorati, mai inferiore al minimo del 3° livello, e al TFR maturato (art. 110, c. 1-2).
Caia – Lavoratrice stagionale con diritto di precedenza
Caia lavora come cameriera (4° livello) in un ristorante balneare dal 1° giugno al 30 settembre. Il contratto stagionale scade. Entro il 31 dicembre (3 mesi), invia una raccomandata al datore esercitando il diritto di precedenza per la stagione successiva. Il datore la deve preferire nelle assunzioni per il prossimo giugno se assume personale dello stesso profilo. Caia nel frattempo accede alla NASpI per i mesi invernali.
Sempronio – Lavoratore a chiamata per banchetti
Sempronio, over 55, è lavoratore intermittente senza patto di disponibilità in un servizio catering. Viene chiamato per 8 banchetti al mese (media 10 ore ciascuno): 80 ore lavorate. A 5° livello, retribuzione ~1.460 € / 173 ore = 8,44 €/ora × 80 ore = ~675 € lordi mensili. Senza patto di disponibilità non percepisce l’indennità mensile, ma è libero di rifiutare le chiamate senza conseguenze.
Pubblicita

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova per un cameriere?
Un cameriere inquadrato al 4° livello ha una prova di 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa (art. 110); al 3° livello sono 45, al 6° e 7° sono 15. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso, con diritto al TFR; il lavoratore ha diritto almeno al minimo del suo livello.
Cosa si intende per contratto stagionale nel settore?
È il contratto a tempo determinato che copre la stagione turistica o alimentare (es. estate, periodo natalizio). Non è soggetto al limite del 20% della forza lavoro né all’obbligo di causale per i primi 12 mesi. I lavoratori stagionali richiamati per più anni hanno diritto di precedenza per la stagione successiva.
L'apprendistato vale anche per cuochi e baristi?
Sì, è uno degli strumenti più usati nel settore. La durata è fino a 3 anni per cuochi e baristi (3° livello). L’apprendista percepisce una retribuzione ridotta (75-85-100% del minimo per anno di apprendistato) e ha diritto a formazione interna specifica.
Il lavoratore a chiamata ha diritto alle ferie?
Sì, anche il lavoratore intermittente matura il diritto alle ferie, ai permessi, alla tredicesima e al TFR in proporzione alle ore/giorni effettivamente lavorati. Le ferie sono calcolate pro rata sulle giornate di lavoro effettivo nell’anno.
Quanti contratti a termine si possono stipulare con lo stesso lavoratore?
Il D.Lgs. 81/2015 fissa il limite di 24 mesi complessivi (anche non consecutivi) con lo stesso datore per la stessa mansione, dopo i quali scatta la presunzione di contratto a tempo indeterminato. Per i contratti stagionali non si applica il conteggio cumulato.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e malattia, infortunio e periodo di comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.