Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

In sintesi

Il CCNL Pubblici Esercizi prevede un orario normale di 40 ore settimanali su 5 o 6 giorni. Lo straordinario è pagato con il 30% in più se diurno e con il 60% se notturno (tra le 24 e le 6), entro 260 ore l’anno; il lavoro ordinario tra le 24 e le 6 è maggiorato del 25%, le ore lavorate nelle festività del 20%, e chi riposa in un giorno diverso dalla domenica riceve il 10% della quota oraria per le ore ordinarie lavorate di domenica.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Fipe-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
5 giugno 2024 (rinnovo del CCNL 8 febbraio 2018)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2027
Platea
~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

Tabella riepilogativa

Maggiorazioni orarie CCNL Pubblici Esercizi – Straordinario, notturno e festivo
Tipologia di prestazione Maggiorazione Articolo e note
Straordinario diurno +30% Art. 126: sulla retribuzione ragguagliata a ore
Straordinario notturno (24:00-6:00) +60% Art. 126: assorbe la maggiorazione del notturno ordinario, non si sommano
Lavoro ordinario notturno (24:00-6:00) +25% Art. 124, fatte salve condizioni di miglior favore; per i lavoratori notturni vale dalle 23:00 alle 6:00 (art. 123)
Lavoro ordinario di domenica, con riposo settimanale in altro giorno Indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza Art. 130: per ogni ora ordinaria lavorata di domenica; non si somma alla maggiorazione festiva
Lavoro nelle festività dell’art. 131 +20% sulle ore lavorate Art. 132: oltre alla normale retribuzione giornaliera

Il contratto vieta due cumuli: straordinario notturno e notturno ordinario, maggiorazione domenicale e festiva; in entrambi i casi la maggiore assorbe la minore (artt. 126 e 130). Il lavoro notturno svolto nel normale orario dal personale adibito a servizi notturni non è straordinario. Limite di straordinario: 260 ore l’anno (art. 125). Articoli del testo del CCNL 8 febbraio 2018, rinnovato il 5 giugno 2024.

Orario normale e distribuzione settimanale

Il contratto collettivo fissa l’orario di lavoro normale a 40 ore settimanali. La distribuzione su 5 o 6 giorni dipende dall’organizzazione del singolo esercizio: la ristorazione tipicamente opera su 6 giorni con turni spezzati (split-shift), mentre le mense aziendali lavorano spesso su 5 giorni dal lunedì al venerdì.

Per il settore dei Pubblici Esercizi è molto diffuso il turno spezzato: il lavoratore opera in due segmenti distinti nella giornata (es. 10:00-15:00 e 18:00-22:30), con un intervallo non retribuito nel mezzo. Il CCNL vieta di dividere l’orario giornaliero in più di due frazioni e rimette la loro determinazione e durata alla contrattazione integrativa territoriale (art. 115): un’eventuale indennità per l’intervallo lungo dipende da quegli accordi, non dall’articolo nazionale.

Lavoro notturno: definizione e maggiorazioni

Per il CCNL il periodo notturno va dalle 23:00 alle 6:00 (art. 123); il D.Lgs. 66/2003 considera notturno un periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le cinque. Nel settore della ristorazione e dei bar è strutturalmente presente, soprattutto nei locali con chiusura tardiva.

Il CCNL distingue tra:

  • Lavoro notturno ordinario: le ore di lavoro ordinario svolte tra le 24:00 e le 6:00 sono pagate con la retribuzione oraria maggiorata del 25%, fatte salve condizioni di miglior favore (art. 124); per i lavoratori notturni la maggiorazione si applica alle ore dalle 23:00 alle 6:00 (art. 123).
  • Straordinario notturno: ore prestate oltre il normale orario tra le 24:00 e le 6:00; maggiorazione del 60%, che assorbe quella del notturno ordinario (art. 126). Il lavoro notturno svolto nel normale orario dal personale adibito a servizi notturni non è straordinario.

I lavoratori notturni hanno diritto a visite mediche preventive e periodiche (art. 14 D.Lgs. 66/2003) e a particolari tutele in caso di problemi di salute connessi al lavoro notturno.

Domenicale, festivo e riposo compensativo

Il settore dei Pubblici Esercizi è caratterizzato da apertura nei giorni festivi e domenicali. Il CCNL disciplina queste situazioni con attenzione:

  • Lavoro domenicale: chi ha il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica riceve, per ogni ora di lavoro ordinario prestata di domenica, un’indennità pari al 10% della quota oraria di paga base e contingenza (art. 130). Non si somma alla maggiorazione festiva: la maggiore assorbe la minore.
  • Lavoro nelle festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° e 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e santo patrono, art. 131): oltre alla normale retribuzione giornaliera spettano le ore effettivamente lavorate con la maggiorazione del 20% (art. 132). Il 4 novembre ha una regola a parte: le ore lavorate si pagano senza maggiorazione oppure si recuperano con un riposo compensativo (art. 133).

Nei bar e ristoranti, poiché le aperture festive sono la norma, molti esercizi adottano turni programmati che includono festività e domeniche nell’orario ordinario, con conseguente diversa distribuzione del riposo settimanale.

Straordinari: limiti, calcolo e banca ore

Il limite annuo di straordinari è fissato a 260 ore (art. 125). Su base settimanale si applica il limite di legge di 48 ore medie calcolate su un periodo di riferimento di 4 mesi (D.Lgs. 66/2003).

Esempio di calcolo per un cameriere di 4° livello (minimo 1.692,69 € dal 1° giugno 2026, come da tabelle retributive; divisore orario 172 per l’orario di 40 ore, art. 151), senza scatti né superminimi:

  • Quota oraria base: 1.692,69 / 172 = 9,84 €/h
  • 1 ora di straordinario diurno (+30%): 9,84 × 1,30 = 12,79 €
  • 1 ora di straordinario notturno (+60%): 9,84 × 1,60 = 15,74 €
  • 1 ora di lavoro ordinario tra le 24:00 e le 6:00 (+25%): 9,84 × 0,25 = 2,46 € in più
  • 1 ora lavorata in una festività (+20%): 9,84 × 1,20 = 11,81 €, oltre alla normale retribuzione della giornata

Il CCNL o i contratti aziendali possono prevedere la banca ore: le ore straordinarie vengono accantonate e recuperate come riposi compensativi entro il periodo concordato (generalmente 12 mesi).

Casi pratici

Tizio – Barista con turni notturni regolari
Tizio è barista (3° livello) in un locale aperto fino all’1:30 di notte, 5 sere a settimana, con turno serale fino alla chiusura. Il CCNL maggiora del 25% il lavoro ordinario tra le 24:00 e le 6:00 (art. 124): 1,5 ore a sera × 5 sere × ~4,3 settimane = ~32 ore al mese. Con quota oraria 1.800,73 / 172 = 10,47 €, la maggiorazione mensile è: 32,25 × 10,47 × 0,25 = ~84 € lordi aggiuntivi. Se Tizio è lavoratore notturno, la maggiorazione decorre dalle 23:00 (art. 123) e le ore maggiorate salgono a 2,5 per sera.
Caia – Cuoca chiamata in una festività
Caia è cuoca (3° livello) e il 1° maggio il ristorante resta aperto: lavora 8 ore. Oltre alla normale retribuzione della giornata, già compresa nella paga mensile, riceve le 8 ore lavorate con la maggiorazione del 20% (art. 132): 8 × 10,47 × 1,20 = 100,51 € lordi. L’art. 132 non prevede, in aggiunta, un riposo compensativo.
Sempronio – Cameriere con turno spezzato lungo
Sempronio (4° livello, 9,84 €/h) lavora in turno spezzato: 11:00-15:00 e 19:30-23:30 (4+4 = 8 ore lavorate), con un intervallo di 4,5 ore. Il CCNL ammette al massimo due frazioni giornaliere e rimette la loro durata alla contrattazione integrativa territoriale (art. 115): un’indennità per l’intervallo lungo spetta solo se la prevede quell’accordo o il contratto aziendale. Le ore fino alle 23:30 non danno la maggiorazione notturna, che per il CCNL parte dalle 24:00 (dalle 23:00 solo per i lavoratori notturni, art. 123).

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Qual è il limite di straordinari nel CCNL Pubblici Esercizi?
260 ore annue (art. 125 del CCNL). Su base settimanale vale il limite di legge di 48 ore medie su 4 mesi (D.Lgs. 66/2003). Entro il limite annuo il lavoratore non può rifiutare lo straordinario senza giustificato motivo, ma deve essere autorizzato dal datore di lavoro (art. 125).
Come funziona il turno spezzato nel settore?
È frequente nei ristoranti: il lavoratore opera in due segmenti con pausa lunga non retribuita. Il CCNL ammette al massimo due frazioni e rimette la loro durata alla contrattazione integrativa territoriale (art. 115): un’eventuale indennità per l’intervallo dipende da quegli accordi o dal contratto aziendale.
Il lavoro domenicale è sempre maggiorato?
No. L’indennità domenicale spetta a chi ha il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica: per ogni ora di lavoro ordinario prestata di domenica riceve il 10% della quota oraria di paga base e contingenza (art. 130). Se la domenica è anche festività si paga solo la maggiorazione festiva del 20%, che assorbe quella domenicale.
Cosa accade se il datore non paga il notturno?
Le maggiorazioni per lavoro notturno sono obbligatorie per legge (D.Lgs. 66/2003) e contratto. Il mancato pagamento costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivendicarle in sede sindacale, con diffida accertativa tramite ITL, o in sede giudiziaria. Il termine di prescrizione è 5 anni dalla cessazione del rapporto.
La banca ore è obbligatoria?
No, è uno strumento facoltativo che può essere introdotto da contratti aziendali o accordi individuali. Consente di accantonare le ore straordinarie ed erogarle come riposi compensativi. In assenza di accordo, le ore straordinarie devono essere retribuite con la relativa maggiorazione nella busta paga del mese in cui sono state prestate.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e malattia, infortunio e periodo di comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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