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Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Pubblici Esercizi prevede un orario normale di 40 ore settimanali su 5 o 6 giorni. Le maggiorazioni per lavoro straordinario variano dal 15% al 50%, con percentuali specifiche per lavoro notturno (dalle 22:00 alle 6:00) e per lavoro domenicale e festivo, molto frequenti nel settore della ristorazione e dei bar.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

In sintesi

Il CCNL Pubblici Esercizi prevede un orario normale di 40 ore settimanali su 5 o 6 giorni. Le maggiorazioni per lavoro straordinario variano dal 15% al 50%, con percentuali specifiche per lavoro notturno (dalle 22:00 alle 6:00) e per lavoro domenicale e festivo, molto frequenti nel settore della ristorazione e dei bar.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2027
Platea
~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

Tabella riepilogativa

Maggiorazioni orarie CCNL Pubblici Esercizi – Straordinario, notturno e festivo
Tipologia di prestazione Maggiorazione sul minimo orario Note
Straordinario diurno feriale (41a-48a ora) +15% Prime ore oltre il normale
Straordinario diurno oltre 48 ore +20% Limite settimanale D.Lgs. 66/2003
Lavoro notturno ordinario (22:00-6:00) +20% Per chi lavora in turno notturno continuativo
Straordinario notturno +50% Oltre orario normale, in fascia 22:00-6:00
Lavoro domenicale (giorno di riposo) +30% Se la domenica non è il riposo settimanale, maggiorazione ridotta
Lavoro festivo (festività nazionali) +35% + diritto a riposo compensativo Oppure retribuzione aggiuntiva giornaliera
Lavoro straordinario festivo +50% Combinazione straordinario + festivo

Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro salvo diversa disposizione del contratto aziendale; si applica quella più favorevole. Limite annuo di straordinari: 250 ore per lavoratore.

Orario normale e distribuzione settimanale

Il contratto collettivo fissa l’orario di lavoro normale a 40 ore settimanali. La distribuzione su 5 o 6 giorni dipende dall’organizzazione del singolo esercizio: la ristorazione tipicamente opera su 6 giorni con turni spezzati (split-shift), mentre le mense aziendali lavorano spesso su 5 giorni dal lunedì al venerdì.

Per il settore dei Pubblici Esercizi è molto diffuso il turno spezzato: il lavoratore opera in due segmenti distinti nella giornata (es. 10:00-15:00 e 18:00-22:30), con un intervallo non retribuito nel mezzo. Il CCNL disciplina la durata massima del turno spezzato e prevede che, superata una certa ampiezza dell’intervallo (generalmente 2 ore), competa un’indennità di turno spezzato.

Lavoro notturno: definizione e maggiorazioni

Il lavoro notturno è quello svolto nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 6:00, in conformità con il D.Lgs. 66/2003. Nel settore della ristorazione e dei bar è strutturalmente presente, soprattutto nei locali con chiusura tardiva.

Il CCNL distingue tra:

  • Lavoro notturno ordinario: il lavoratore che svolge regolarmente turni notturni (lavoro notturno continuativo) percepisce una maggiorazione del +20% sulla quota oraria base.
  • Straordinario notturno: ore prestate oltre il normale orario in fascia 22:00-6:00; maggiorazione del +50%.

I lavoratori notturni hanno diritto a visite mediche preventive e periodiche (art. 14 D.Lgs. 66/2003) e a particolari tutele in caso di problemi di salute connessi al lavoro notturno.

Domenicale, festivo e riposo compensativo

Il settore dei Pubblici Esercizi è caratterizzato da apertura nei giorni festivi e domenicali. Il CCNL disciplina queste situazioni con attenzione:

  • Lavoro domenicale: se la domenica coincide con il giorno di riposo contrattuale del lavoratore e questi viene chiamato a lavorare, percepisce una maggiorazione del +30% più il diritto a un giorno di riposo compensativo in altra giornata.
  • Lavoro nelle festività nazionali (1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre): maggiorazione del +35% sulla retribuzione giornaliera, con diritto al riposo compensativo o, in alternativa, alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva.

Nei bar e ristoranti, poiché le aperture festive sono la norma, molti esercizi adottano turni programmati che includono festività e domeniche nell’orario ordinario, con conseguente diversa distribuzione del riposo settimanale.

Straordinari: limiti, calcolo e banca ore

Il limite annuo di straordinari è fissato a 250 ore per lavoratore. Su base settimanale si applica il limite di legge di 48 ore medie calcolate su un periodo di riferimento di 4 mesi (D.Lgs. 66/2003).

Esempio di calcolo per un cameriere di 4° livello (minimo ~1.540 €, divisore 173):

  • Quota oraria base: 1.540 / 173 = 8,90 €/h
  • 1 ora di straordinario diurno (+15%): 8,90 × 1,15 = 10,24 €
  • 1 ora di straordinario notturno (+50%): 8,90 × 1,50 = 13,35 €
  • 1 ora di lavoro festivo (+35%): 8,90 × 1,35 = 12,02 €

Il CCNL o i contratti aziendali possono prevedere la banca ore: le ore straordinarie vengono accantonate e recuperate come riposi compensativi entro il periodo concordato (generalmente 12 mesi).

Casi pratici

Tizio – Barista con turni notturni regolari
Tizio è barista (3° livello) in un locale aperto fino all’1:30 di notte, 5 giorni a settimana. Lavora regolarmente in fascia notturna (22:00-1:30) per 3 ore a turno. Percepisce la maggiorazione notturna del +20% su 3 ore notte × 5 sere × ~4,3 settimane al mese = ~64,5 ore notturne/mese. Con quota oraria 1.620 / 173 = 9,37 €, la maggiorazione mensile è: 64,5 × 9,37 × 0,20 = ~121 € lordi aggiuntivi.
Caia – Cuoca chiamata in una festività
Caia è cuoca (3° livello) con il 1° maggio come giorno normalmente libero. Il ristorante è aperto e la chiama a lavorare 8 ore. Percepisce: retribuzione ordinaria 8 × 9,37 = 74,96 € + maggiorazione festiva 35%: 74,96 × 0,35 = 26,24 €. Totale lordo per quella giornata: ~101 € più il diritto a un giorno di riposo compensativo.
Sempronio – Cameriere con turno spezzato lungo
Sempronio (4° livello, 8,90 €/h) lavora in turno spezzato: 11:00-15:00 e 19:30-23:30 (4+4 = 8 ore lavorate). L’intervallo è di 4,5 ore. Supera le 2 ore previste per l’indennità di turno spezzato, quindi percepisce la relativa indennità giornaliera (importo definito da accordo aziendale, orientativamente 3-5 €/giorno). Nelle 4 ore serali dalle 22:00 in poi matura anche 30 minuti di notturno.

Domande frequenti

Qual è il limite di straordinari nel CCNL Pubblici Esercizi?
250 ore annue per lavoratore. Su base settimanale vale il limite di legge di 48 ore medie su 4 mesi (D.Lgs. 66/2003). Lo straordinario richiede il consenso del lavoratore salvo urgenze dimostrabili.
Come funziona il turno spezzato nel settore?
È frequente nei ristoranti: il lavoratore opera in due segmenti con pausa lunga non retribuita. Se l’intervallo supera una certa soglia (generalmente 2 ore), scatta un’indennità di turno spezzato definita dalla contrattazione aziendale o territoriale.
Il lavoro domenicale è sempre maggiorato?
Dipende dall’organizzazione del lavoro. Se la domenica è inclusa nel turno ordinario del lavoratore come giorno di lavoro normale (con il riposo settimanale spostato in altro giorno), non scatta la maggiorazione. La maggiorazione del 30% scatta quando la domenica è il giorno di riposo contrattuale del lavoratore.
Cosa accade se il datore non paga il notturno?
Le maggiorazioni per lavoro notturno sono obbligatorie per legge (D.Lgs. 66/2003) e contratto. Il mancato pagamento costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivendicarle in sede sindacale, con diffida accertativa tramite ITL, o in sede giudiziaria. Il termine di prescrizione è 5 anni dalla cessazione del rapporto.
La banca ore è obbligatoria?
No, è uno strumento facoltativo che può essere introdotto da contratti aziendali o accordi individuali. Consente di accantonare le ore straordinarie ed erogarle come riposi compensativi. In assenza di accordo, le ore straordinarie devono essere retribuite con la relativa maggiorazione nella busta paga del mese in cui sono state prestate.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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