Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

Ferie, permessi e ROL nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

Ferie, ROL ed ex festività costituiscono il pacchetto di riposi retribuiti garantiti dal CCNL. Conoscere le regole su fruizione, scadenza e monetizzazione è fondamentale sia per il lavoratore sia per il datore.

In sintesi

Il CCNL Alimentari Panificazione Artigianato prevede 173 ore annue di ferie (circa 22 giorni su 5 gg lavorativi), 16 ore di ROL annue e 4 giornate di ex festività. Dal 2027 le ROL saliranno di 4 ore. I turnisti hanno 8 ore aggiuntive di riduzione dal giugno 2024. Le ferie devono essere godute in via continuativa, salvo diverso accordo tra le parti.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
Rinnovo
6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Ferie annue
173 ore (sia operai sia impiegati)

Tabella riepilogativa: ferie, ROL ed ex festività

Istituti di riduzione orario – CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato
Istituto Quantità Scadenza fruizione Note
Ferie annue 173 ore Di regola entro l’anno, in via continuativa Sia operai sia impiegati; maturazione proporzionale
ROL (riduzione orario) 16 ore/anno Impiegati: entro 31/3 anno successivo; residui liquidati ad aprile Dal 1.1.2027: +4 ore per tutti
Ex festività 4 giornate/anno Entro il 31 dicembre Fruizione individuale o collettiva
Riduzione aggiuntiva turnisti +8 ore/anno Dal 1° giugno 2024 Solo per lavoratori turnisti
Permesso asilo nido Fino a 8 ore/anno Proporzionale alle esigenze Madre o padre alternativo; frazionabile; dal rinnovo 2024
Congedo matrimoniale 15 giorni calendario Consecutivi; richiesta con 6 gg preavviso Con retribuzione normale di fatto

Le ferie: monte ore e fruizione

Il CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato stabilisce che tutti i lavoratori (operai e impiegati, a prescindere dal livello) hanno diritto a 173 ore annue di ferie retribuite. In termini di giorni, considerando un divisore orario di 173 ore mensili e una settimana lavorativa di 5 giorni da 8 ore (40 ore settimanali), 173 ore corrispondono a circa 21,6 giornate lavorative, approssimabili a 22 giorni.

Le ferie sono concesse in via continuativa, salvo diverso accordo tra le parti. Il datore di lavoro, nel fissare le ferie, deve tener conto delle esigenze dell’azienda e degli interessi del lavoratore. Il diritto alle ferie non è sostituibile con indennità durante il rapporto di lavoro (art. 36 Costituzione, D.Lgs. n. 66/2003).

Le ferie maturano proporzionalmente all’anzianità di servizio: per ogni mese intero di lavoro (o frazioni superiori a 15 giorni) il lavoratore matura 173/12 ≅ 14,4 ore di ferie.

ROL: riduzione dell’orario di lavoro

Le ROL (Riduzione Orario di Lavoro) sono permessi retribuiti aggiuntivi rispetto alle ferie, destinati a compensare la flessibilità dell’orario e a ridurre gradualmente l’orario contrattuale. Il CCNL prevede:

  • 16 ore annue per tutti i lavoratori (giornalieri, turnisti 2×5, turnisti 2×6);
  • +8 ore aggiuntive per i soli lavoratori turnisti, dal 1° giugno 2024;
  • +4 ore per tutti i lavoratori dal 1° gennaio 2027 (previste dal rinnovo 2024).

Per il personale impiegatizio, le ROL maturate dal 1° gennaio 2024 devono essere fruite entro l’anno. Quelle non godute possono essere usufruiti entro il 31 marzo dell’anno successivo. I permessi residui al 31 marzo vengono liquidati in denaro con la retribuzione di aprile, alla retribuzione in vigore al 31 dicembre dell’anno di maturazione. Per gli operai le modalità possono essere definite dalla contrattazione collettiva regionale o da accordi aziendali.

Ex festività e festivita nazionali

Oltre alle ferie e alle ROL, il CCNL riconosce 4 giornate di permessi retribuiti in sostituzione delle ex festività soppresse (quelle abolite dalla legge nel corso degli anni). Queste giornate devono essere fruite entro il 31 dicembre di ciascun anno, individualmente o collettivamente (es. durante la chiusura estiva del laboratorio).

Le festività nazionali e religiose tuttora vigenti (Capodanno, Epifania, Pasqua, ecc.) sono retribuite come giornate ordinarie. Qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con una festività nazionale o una domenica, la sostituzione con un’altra giornata è concordata nell’ambito dell’impresa. La festività civile del 4 novembre è retribuita come domenica.

Permessi speciali e congedo matrimoniale

Il CCNL prevede alcune ulteriori fattispecie di assenza retribuita:

  • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario, da fruire consecutivamente, con la normale retribuzione di fatto mensile. La richiesta va presentata di norma almeno 6 giorni prima;
  • Permesso asilo nido (novità rinnovo 2024): fino a 8 ore annue frazionabili per l’inserimento del figlio/a all’asilo nido o alla scuola dell’infanzia, concesse alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre;
  • Congedo per assistenza intergenerazionale (Parte II del CCNL, imprese non artigiane fino a 15 dip.): 3 mezze giornate retribuite all’anno per assistenza a genitori anziani (75 anni o più) in caso di ricovero, dimissioni o visite mediche specialistiche.

Casi pratici

Tizio – Panettiere, ferie nel mese di agosto
Tizio lavora a tempo pieno in un panificio artigianale. Nel corso dell’anno ha maturato 173 ore di ferie. Il titolare chiude il laboratorio per 2 settimane ad agosto: sono 10 giorni lavorativi × 8 ore = 80 ore. Tizio ne usufruisce senza problemi. Le restanti 93 ore di ferie possono essere godute in periodi concordati durante l’anno. Se a fine rapporto restassero ferie non godute, queste verrebbero liquidate in denaro.
Caia – Impiegata contabile, ROL non godute
Caia è un’impiegata di livello 2° in un pastificio artigianale. Ha maturato 16 ore di ROL nel 2025 ma non le ha fruite. Entro il 31 marzo 2026 deve ancora usufruire di quelle 16 ore. Se non lo fa entro tale data, il datore è obbligato a liquidarle con il cedolino di aprile 2026 alla retribuzione in vigore al 31 dicembre 2025. Non è possibile «perdere» le ROL senza compensazione.
Sempronio – Operaio assunto in corso d’anno, ferie proporzionali
Sempronio viene assunto il 1° luglio. Lavorerà 6 mesi (luglio-dicembre). Le ferie maturate sono proporzionali: 173 ore × 6/12 = 86,5 ore (arrotondabili a 87 ore). Se usufruisce di alcune ferie durante l’anno, le ore residue vengono liquidate alla cessazione o godute l’anno successivo secondo accordo con il datore.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quante ferie spettano nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato?
Tutti i lavoratori hanno diritto a 173 ore annue di ferie. Distribuendo l’orario su 5 giorni lavorativi (8 ore/giorno), corrispondono a circa 21-22 giorni lavorativi. Su 6 giorni (6h40min) corrispondono a circa 26 giorni.
Quando maturano le ferie nel CCNL Artigianato Alimentare?
Le ferie maturano proporzionalmente all’anzianità di servizio nell’anno. Per chi lavora l’intero anno solare matura 173 ore. Per chi viene assunto o lascia nel corso dell’anno, le ferie si calcolano in proporzione ai mesi (o frazioni superiori a 15 giorni) di servizio.
Le ferie non godute possono essere monetizzate?
In linea generale no: la legge (D.Lgs. n. 66/2003) prevede che le ferie non possano essere monetizzate durante il rapporto di lavoro. Le ROL impiegatizie non godute entro il 31 marzo dell’anno successivo vengono liquidate con il cedolino di aprile. Alla cessazione del rapporto, le ferie residue vengono sempre indennizzate.
Cosa sono le ex festività nel CCNL Artigianato Alimentare?
Sono 4 giornate di permessi retribuiti che sostituiscono alcune festività soppresse dalla legge. Devono essere fruite individualmente o collettivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno.
I permessi per inserimento all’asilo nido sono previsti?
Sì. Il rinnovo del 2024 ha introdotto un permesso retribuito fino a 8 ore annue frazionabili per agevolare l’inserimento del figlio/a all’asilo nido o alla scuola dell’infanzia, concesso alla madre lavoratrice o in alternativa al padre lavoratore.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima e mensilità aggiuntive e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Il CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato disciplina ferie annue, ROL ed ex festività come pacchetto integrato di riposi retribuiti.
  • Le ferie seguono l'art. 2109 c.c. e il D.Lgs. 66/2003: quattro settimane minime, di cui due godibili nell'anno e le restanti entro i diciotto mesi successivi.
  • I ROL (riduzione orario di lavoro) e le ex festività hanno regole di maturazione e scadenza proprie, con monetizzazione dei residui non goduti.
  • Il rinnovo ha previsto incrementi futuri delle ore di ROL e una riduzione aggiuntiva per i lavoratori turnisti.
  • Permessi per asilo nido e congedo matrimoniale completano la dotazione di assenze retribuite.
Indice dei contenuti

Ferie, ROL ed ex festività formano nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato un sistema coordinato di riposi retribuiti che bilancia il diritto costituzionale al riposo con le esigenze produttive di un comparto a forte stagionalità, dove la panificazione impone ritmi quotidiani e picchi legati alle festività. La cornice è data dall'art. 2109 c.c. e dal D.Lgs. 66/2003, che il contratto integra e migliora con istituti di origine negoziale.

Le ferie tra legge e contratto

Il D.Lgs. 66/2003 fissa il minimo inderogabile di quattro settimane annue, di cui due da godere nell'anno di maturazione e le restanti entro i diciotto mesi successivi. L'art. 2109 c.c. riconosce il diritto a un periodo continuativo. Il CCNL, in coerenza con queste basi, definisce il monte ore annuo e privilegia la fruizione continuativa salvo diverso accordo, riconoscendo la maturazione proporzionale per i rapporti iniziati o cessati in corso d'anno.

I ROL: natura e scadenza

I permessi per riduzione dell'orario di lavoro sono ore di assenza retribuita di origine contrattuale, distinte dalle ferie. Maturano nel corso dell'anno e vanno fruiti entro una scadenza che il contratto fissa, di norma con possibilità di liquidazione dei residui non goduti. La logica del ROL è restituire al lavoratore parte dell'orario settimanale in forma di permesso, con effetti sulla flessibilità organizzativa del laboratorio.

Ex festività e loro gestione

Le giornate di ex festività compensano le festività civili e religiose soppresse dalla normativa nazionale. Il contratto le riconosce come permessi retribuiti da fruire entro l'anno, individualmente o collettivamente. La loro gestione è particolarmente delicata nel settore della panificazione, dove la continuità del servizio richiede una programmazione attenta delle assenze.

Le novità del rinnovo

Il rinnovo contrattuale ha introdotto incrementi futuri del monte ROL e una riduzione oraria aggiuntiva riservata ai lavoratori turnisti, riconoscendo la maggiore gravosità del lavoro a turni. Sono inoltre stati ampliati i permessi per esigenze di cura, come quelli per l'asilo nido, fruibili in forma alternativa tra i genitori e frazionabili.

Monetizzazione e divieto di sostituzione delle ferie

Mentre ROL ed ex festività residui sono tipicamente monetizzabili secondo le regole contrattuali, le quattro settimane minime di ferie non possono essere sostituite da un'indennità in costanza di rapporto: la monetizzazione delle ferie è ammessa solo all'atto della cessazione, per il residuo non goduto. È un limite inderogabile a tutela dell'effettività del riposo.

Congedo matrimoniale e coordinamento con gli altri istituti

Il contratto riconosce il congedo matrimoniale come permesso retribuito di durata definita, da richiedere con un preavviso minimo. Questi istituti vanno coordinati tra loro e con i permessi di legge (L. 104/1992, congedi parentali del D.Lgs. 151/2001), evitando sovrapposizioni. Per il dettaglio quantitativo di ore e giornate, sempre soggetto ad aggiornamento, si rinvia alle tabelle del CCNL vigente.

Domande frequenti

Quante settimane di ferie minime sono garantite?

Il D.Lgs. 66/2003 garantisce quattro settimane annue inderogabili. Il CCNL definisce il monte ore complessivo e le modalità di fruizione, privilegiando la continuità salvo diverso accordo.

Le ferie non godute si possono pagare invece di farle?

No, non in costanza di rapporto per le quattro settimane minime: la monetizzazione è ammessa solo alla cessazione, per il residuo. ROL ed ex festività residui sono invece tipicamente liquidabili.

Che differenza c'è tra ROL ed ex festività?

I ROL derivano dalla riduzione contrattuale dell'orario settimanale; le ex festività compensano le festività civili soppresse per legge. Entrambi sono permessi retribuiti con scadenze proprie.

I turnisti hanno permessi in più?

Sì. Il rinnovo ha previsto una riduzione oraria aggiuntiva riservata ai lavoratori turnisti, in riconoscimento della maggiore gravosità del lavoro a turni.

Entro quando vanno godute le ferie?

Le prime due settimane entro l'anno di maturazione, le restanti entro i diciotto mesi successivi, secondo il D.Lgs. 66/2003. Per il monte ore esatto si consultano le tabelle del CCNL vigente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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